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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 5082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5082 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1785/2025 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. TOZZI FRANCESCO e avv. Parte_1
LL NA come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
UP LU come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- in via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 3.12.2025 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e le parti hanno note di trattazione scritta;
- con ricorso depositato in data 07/02/2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento della somma di € CP_1
2.267,84 a titolo di Tfr, oltre interessi come per legge maturato e versato in suo favore dalla Eurolog Soc. Coop. (P. Iva ) presso il Fondo Tesoreria P.IVA_1 durante il periodo di lavoro dal 2/1/2017 al 30/6/2022, con inquadramento di operaio e mansioni di addetto alla movimentazione merci di 6° livello del C.C.N.L.
Autotrasporto in regime orario full-time 39 ore settimanali;
Controparte_2
- l' costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere deducendo di aver liquidato la somma richiesta per l'importo di €
1831,15 già al netto delle ritenute fiscale con accredito sul c/c postale del ricorrente con data valuta 02.08.2025 e pagamento comunicato in data 25.07.2025 (“La domanda di intervento del Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto ai sensi della Legge n. CP_1
296/2006 del TFR al ricorrente, in qualità di ex dipendente del datore di lavoro indicato nel ricorso in oggetto, è stata trasferita dalla sede competente (5102 - NOLA) alla CP_1 scrivente sede in data 09/07/2025. Al riguardo, si è provveduto ad istruire e definire CP_1
con accoglimento la domanda in data 25/07/2025”);
- la difesa di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto dall resistente e CP_3 si è associata a tale declaratoria, chiedendo la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite;
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere
2 devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso in un momento successivo al deposito del ricorso (cfr. comunicazione di liquidazione del 25.7.2025 in atti alla produzione dell' ; CP_1
- alla luce dell'intervenuto pagamento del TFR da parte dell' gestore del CP_1
Fondo Tesoreria, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia in ordine alla fondatezza della domanda, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, in considerazione della circostanza che il provvedimento di liquidazione è intervenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, nonché dopo il termine di cui all'art. 2, comma 8, L. 297 del 1982, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
3 - condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1
spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1300,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Aversa, 16.12.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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