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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/07/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 243 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CATALANO SALVATORE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
27/01/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 07/09/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 602, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata la LI il 01/09/2006; Persona_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, le parti chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. ordinare al Comune di Messina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. La LI Persona_1
prevalentemente residierà con il padre presso l'abitazione attualmente condotta in locazione sita in messina Via N. Panoramica complesso Poggio dei Pini, ma sarà libera di dimorare presso l'abitazione della madre tutte le volte che lo desidera.
4. Nessun assegno di mantenimento è previsto a favore o a carico di ciascun coniuge avendo gli stessi adeguati mezzi di sostentamento.
5. La casa in cui attualmente la coppia vive, sita in Messina, Via N.
Panoramica complesso Poggio dei Pini, è assegnata al Sig. , con tutti gli Parte_1
arredi, ed oggi stesso la Sig.ra provvede alla restituzione delle chiavi in suo possesso. CP_1
6. Per quanto riguarda le questioni economiche il Sig. si fa carico del Parte_1
mantenimento della LI;
7. Le spese straordinarie sostenute per la LI sono a carico Per_1
di entrambi le parti in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico - sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. Per comodità e precisazione i genitori dovranno fare riferimento alle “LINEE GUIDA PER LA
REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
NELLE CAUSE DI DIRITTO FAMIGLIARE” emanate dal Nazionale Forense e CP_2
così come in tale documento regolamentate e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In particolare, per quanto concerne le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp) in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Le parti si impegnano a provvedere contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per la LI
(anche mediante la messa a disposizione della provvista), secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per la LI ciascuna delle parti comunicherà preventivamente all'altra, con il mezzo più idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra.
8. I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente e comunque entro venti giorni, ogni reciproca variazione del loro domicilio o utenza telefonica.
9. Gli istanti, reciprocamente ed espressamente si concedono, sin da adesso, l'autorizzazione a richiedere autonomamente i documenti validi per l'espatrio e dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse. 10. Per quant'altro, i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro. 11. I ricorrenti, dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51, 2° comma c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare. 12. Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere”,
All'udienza del 04/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 27/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 07/09/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 602, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 17/12/2025 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 05/06/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 243 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CATALANO SALVATORE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
27/01/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 07/09/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 602, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata la LI il 01/09/2006; Persona_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, le parti chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. ordinare al Comune di Messina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. La LI Persona_1
prevalentemente residierà con il padre presso l'abitazione attualmente condotta in locazione sita in messina Via N. Panoramica complesso Poggio dei Pini, ma sarà libera di dimorare presso l'abitazione della madre tutte le volte che lo desidera.
4. Nessun assegno di mantenimento è previsto a favore o a carico di ciascun coniuge avendo gli stessi adeguati mezzi di sostentamento.
5. La casa in cui attualmente la coppia vive, sita in Messina, Via N.
Panoramica complesso Poggio dei Pini, è assegnata al Sig. , con tutti gli Parte_1
arredi, ed oggi stesso la Sig.ra provvede alla restituzione delle chiavi in suo possesso. CP_1
6. Per quanto riguarda le questioni economiche il Sig. si fa carico del Parte_1
mantenimento della LI;
7. Le spese straordinarie sostenute per la LI sono a carico Per_1
di entrambi le parti in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico - sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. Per comodità e precisazione i genitori dovranno fare riferimento alle “LINEE GUIDA PER LA
REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
NELLE CAUSE DI DIRITTO FAMIGLIARE” emanate dal Nazionale Forense e CP_2
così come in tale documento regolamentate e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In particolare, per quanto concerne le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp) in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Le parti si impegnano a provvedere contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per la LI
(anche mediante la messa a disposizione della provvista), secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per la LI ciascuna delle parti comunicherà preventivamente all'altra, con il mezzo più idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra.
8. I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente e comunque entro venti giorni, ogni reciproca variazione del loro domicilio o utenza telefonica.
9. Gli istanti, reciprocamente ed espressamente si concedono, sin da adesso, l'autorizzazione a richiedere autonomamente i documenti validi per l'espatrio e dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse. 10. Per quant'altro, i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro. 11. I ricorrenti, dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51, 2° comma c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare. 12. Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere”,
All'udienza del 04/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 27/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 07/09/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 602, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 17/12/2025 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 05/06/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.