Decreto cautelare 4 maggio 2020
Ordinanza cautelare 14 maggio 2020
Decreto cautelare 6 luglio 2020
Ordinanza cautelare 23 luglio 2020
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 29/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00134/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00435/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Sabotino 55;
contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Ranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determina n. 1262 del 17 aprile 2020 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia, e delle graduatorie ivi allegate, dei verbali di valutazione e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, con riserva di integrare l’impugnativa all’esito dell’accesso agli atti;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3.7.2020, per l’annullamento,
- della determinazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti - Foggia n. 1962 del 17 giugno 2020 e delle graduatorie ivi allegate, dei verbali di valutazione e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente;
- dei verbali della Commissione esaminatrice (non noti al ricorrente) numeri: 53 del 16.4.2020, 54 del 17.4.2020 e 55 del 16.6.2020;
- dell’avviso ai candidati del 19.6.2020;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente con riserva di integrare l’impugnativa all’esito dell’accesso agli atti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 gennaio 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. art. 87, comma 4 bis e 13 quater disp. att. c.p.a..
È collegata l'avv. Katia Silvia Mileto, su delega dell'avv. Francesco Ranieri, per l'Azienda ospedaliera;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente, premesso di aver partecipato alla procedura selettiva in oggetto, ha chiesto l’annullamento della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2445 posti di operatore socio-sanitario (OSS) cat. B), livello economico BS, approvata dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare lamentando il mancato riconoscimento, quale titolo di servizio, del periodo di lavoro prestato presso la RSA Consorzio San Raffaele di Campi Salentina - che, secondo la sua prospettazione, avrebbe dovuto qualificarsi come casa di cura convenzionata/accreditata - e rivendicando l’attribuzione del maggior punteggio dovuto per i titoli di servizio per l’attività prestata presso la suddetta RSA.
Si è costituita in giudizio l’Azienda ospedaliera chiedendo dichiararsi l’improcedibilità e/o infondatezza delle impugnazioni avversarie.
All’udienza straordinaria in epigrafe indiata la causa è passata in decisione.
Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che la graduatoria con lo stesso impugnata è stata superata da quella approvata con provvedimento del 17.6.2020 impugnato con i motivi aggiunti.
I motivi aggiunti vanno respinti per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
La vertenza va decisa, ex art. 74 c.p.a., negli stessi termini del precedente conforme costituito da Tar Bari n. 297/2022 con cui questo Tribunale Amministrativo Regionale – nel decidere una controversia avente ad oggetto analoghe questioni – ha ritenuto “condivisibile l’interpretazione restrittiva dei predetti parametri svolta dalla resistente Azienda ospedaliera.
La ricorrente non ha prestato servizio in “Case di Cura Private” convenzionate o accreditate. Né può ritenersi che l’avviso del 2.4.2020 abbia apportato modifiche alla lex specialis del concorso, in quanto l’Amministrazione ha piuttosto inteso esplicitare i criteri che erano già stati indicati nella relativa tabella, alla quale il bando rinviava.
L’avviso ha infatti chiarito in via definitiva a tutti i candidati che le previsioni del bando dovevano essere applicate in modo corretto, escludendo ogni forma di ampliamento o interpretazione in chiave estensiva delle strutture utili per l'attribuzione di punteggio per titoli di servizio. In ogni caso il significato da attribuire alla “casa di cura convenzionata/accreditata” era già univoco, nel senso di escludere dal proprio ambito tutti quegli enti che, benché accreditati e/o convenzionati, esulano da tale concetto.
Ciò premesso è condivisibile la tesi della difesa aziendale, secondo cui la reclamata equiparazione della RSA presso cui la ricorrente ha prestato a lungo servizio non è predicabile, in considerazione della diversa natura delle prestazioni ivi effettuate, essenzialmente servizi socioassistenziali a persone anziane (di età superiore ai 64 anni) con gravi deficit psico-fisici, nonché persone affette da demenze senili, diverse da quelle eminentemente terapeutiche, diagnostiche o curative, come le case di cura private.
In senso contrario non valgono le argomentazioni sviluppate dalla difesa della ricorrente, ribadite anche nel corso della udienza pubblica, secondo cui le mansioni svolte presso le RSA sarebbero identiche a quelle svolte presso le case di cura ed, inoltre, che il personale delle RSA - come quella del San Raffaele di Campi salentina – sarebbe selezionato “con criteri severissimi” anch’essi identici a quelli del personale che opera nel SSN.
Come messo in evidenza dalla difesa della ASL di Foggia, le “Residenze Sanitarie Assistenziali - RSA”, il cui servizio è escluso dalle esperienze professionali valutabili sulla base di quanto previsto dal bando di concorso, sono strutture sanitarie residenziali extraospedaliere gestite da soggetti pubblici o privati, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale nonché di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei confronti di persone, che hanno limitazioni fisiche e/o psichiche che non consentono di condurre una vita autonoma e le cui patologie non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione.
Mentre le case di cura sono strutture private di ricovero, che erogano “assistenza ospedaliera” in regime di convenzione. Né le case di cura ricomprendono le strutture extraospedaliere e/o le residenze assistenziali e socio assistenziali. Ne consegue che al di là delle mansioni svolte dagli operatori socio sanitari presso le r.s.a. (come quella della ricorrente) e delle modalità di assunzione, il bando di concorso - correttamente interpretato e applicato come sopra evidenziato - impediva di dare la lettura estensiva suggerita dalla ricorrente. La valutazione del servizio prestato (solo) presso le case di cura, peraltro, è del tutto coerente con le disposizioni di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 220 del 2001”.
Il ricorrente non aveva e non ha, dunque, titolo ad ottenere il punteggio richiesto con i motivi aggiunti in quanto ha prestato servizio presso una R.S.A., seppure accreditata, ma non presso una Casa di Cura Privata accreditata con il SSN.
Quanto alla posizione dei due controinteressati (-OMISSIS-), risulta condivisibile la linea difensiva dell’Azienda resistente (su -OMISSIS-, non collocatosi in posizione utile, non risulta essere stata ancora effettuata alcuna verifica; per ciò che attiene alla posizione di -OMISSIS-, si è verificato un errore nell’attribuzione del punteggio a seguito della presentazione della documentazione, in particolare, un estratto contributivo INPS ove la struttura veniva indicata come casa di cura privata, sicché il punteggio sarà oggetto di annullamento in autotutela in quanto frutto di un errore materiale, esistendo un’altra casa di cura privata accreditata riconosciuta, ovvero la casa di cura privata “Villa Igea” Prof. Brodetti in Foggia, presente nell’elenco delle case di cura private operanti in Puglia).
In conclusione, non essendo riscontrabile alcuna illegittimità nella valutazione dei titoli di servizio del ricorrente, in quanto le esperienze professionali riportate a punteggio zero nella graduatoria finale di merito sono state svolte presso case di cura private accreditate non rientranti di per sé nell’elenco tassativo di quelle considerate utili a fini di acquisizione di punteggio nella procedura in esame, i motivi aggiunti devono essere respinti.
Per quanto sin qui esposto, il ricorso introduttivo deve dichiararsi improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, mentre i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, così provvede:
a) dichiara improcedibile il ricorso principale.
b) respinge i motivi aggiunti;
c) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.