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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2911/2024 R.G.A.C. avente ad oggetto:
SEPARAZIONE PERSONALE vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ACONE ALESSANDRO - -, C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. NAPOLITANO ANTONIO - -, C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- che i coniugi - ono sposati;
Pt_1 CP_1
- che il matrimonio è stato celebrato con il rito concordatario in Mugnano del Cardinale il 10 4 1994;
- che esso é trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune e in tale anno al n.7, Parte II, Serie A.;
- che hanno i figli, e , sono maggiorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/10/2024, ha dedotto: Parte_1
- che la convivenza era venuta meno da tempo;
- che la situazione era tale da non essere ipotizzabile un superamento della crisi;
- che neppure era ipotizzabile una ricostituzione dell'unione spirituale e materiale oramai compromessa.
Ciò rappresentato, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
La ì è costituita e ha aderito alla domanda di separazione. CP_1
All'udienza di comparizione delle parti, i coniugi, ribadita la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, hanno dichiarato di concordare sulla separazione e di non avere condizioni aggiuntive da far valere. Sottoscritto il verbale hanno chiesto mutarsi il titolo della separazione da giudiziale a consensuale e procedersi alla omologazione.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia della separazione alle condizioni concordate dai coniugi.
La separazione, divenuta consensuale, è da omologare.
La convivenza si è dimostrata intollerabile.
Le condizioni convenute dai coniugi non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Trattandosi di separazione divenuta consensuale, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi - nato a Parte_1
Mugnano del Cardinale il 22/02/1959 - e - nata a [...] Controparte_1
del Cardinale il 09/04/1960; 2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano