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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/03/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7358/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 7358/2023 R.G. a cui è riunita quella n. 7683/2022
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Parete, alla Via Cirillo n. 18, presso lo studio degli avv.ti Rosa Di
Nardo e Anna Maria Cavallaccio, dai quali è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1
- resistente CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 13/06/2023 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 L. 104/92; di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza continua, nonché in condizione di disabilità ex art. 21 L. 104/92; di avere proposto ricorso ex art. 445 bis
c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio l'ha riconosciuta in condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 L. 104/92 e invalida al 100% senza indennità di accompagnamento. Ha quindi adito
1 nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per Per_1
conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' non si è costituito e, pertanto, se ne dichiara la CP_2
contumacia.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott.ssa la causa è stata rinviata per la Per_2
discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della CTU disposta.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento di una delle prestazioni richieste. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del CTU.
Il ricorso è fondato, nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso che “La ricorrente
[...]
, di anni 78, sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze Parte_1 dell'esame clinico praticato, risulta affetta da: “VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA
CON INCIPIENTE DEFICIT COGNITIVO. IPOACUSIA BILATERALE. POLIARTROSI IN
2 SOGGETTO CON INSTABILITA' POSTURALE. CARDIOPATIA SCLEROTICA.
INCONTINENZA URINARIA STABILIZZATA. ” Tenuto conto delle Parte_2
suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico obiettive permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando, in riferimento alle tabelle valutative di cui al DM del 05.02.1992, uno stato invalidante quantizzabile in misura del 100% (cento per cento) a partire dalla data della domanda amministrativa. Inoltre, per i motivi sopra esposti, è da riconoscersi l'indennità di accompagnamento a far data dal mese di maggio 2024”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che “Il complesso morboso, su cui si è basata la predetta valutazione a cui ora è richiesto il mio parere medico-legale, era fondamentalmente già presente, ed oggettivamente è produttivo di uno stato invalidante in relazione anche all'età della ricorrente. Il quadro patologico sopra descritto, pertanto sarà valutato per singola patologia tenendo conto i codici annessi alla tabella di cui al D.M. 05.02.92.
Si riconosce un deficit cognitivo su base vascolare cerebrale in soggetto con deficit mnesici, disturbi del comportamento, vertigini, non perfettamente orientato nel tempo e nello spazio e con riduzione delle capacità di critica e di giudizio per rallentamento ideo motorio. Concomita una ipoacusia bilaterale. Tale condizione si valuta come da codice 1003 in misura del 100%. Altra affezione rilevata è una poliartrosi diffusa in soggetto con varismo. La deambulazione è inficiata per cui richiede assistenza, ma soprattutto per la instabilità varosimilmente neurogena. Si valuta con criterio analogico con il codice 7001 in misura del 75%. Infine, si accredita una cardiopatia ischemica ipertensiva ed attualmente in sufficiente compenso emodinamico con la terapia farmacologica adottata. Si valuta come da codice 6441 in misura del 30%. Infine, si segnala che la paziente presenta una cardiopatia sclerotica ed un'Incontinenza urinaria stabilizzata patologie che vanno a compromettere ulteriormente la condizione di ipovalidità del soggetto. In virtù della esamina da me eseguita le patologie sopra indicate possono indirizzare per l'attribuzione alla sig.ra , in applicazione del calcolo riduzionistico a scalare di ZA di cui Parte_1 all'articolo 5 del DL 509/88, di una inabilità pari al 100% (cento per cento) dalla data della domanda amministrativa. Inoltre considerato che non è orientata nei parametri spazio temporali e considerato che a causa della instabilità non è in grado di deambulare in maniera autonoma, si ritiene che non sia più in grado di badare a se stessa e quindi meritevole di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tale beneficio, per un criterio clinico anamnestico, vista la documentazione in atti è da farsi risalire al mese di maggio 2024 (sei mesi dalla visita medico legale)”.
3 Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra a partire dal mese di Maggio 2024. Parte_1
Quanto al requisito della disabilità grave, lo stesso può invece essere riconosciuto a partire dalla domanda amministrativa come evidenziato dal CTU nominato nella fase di ATP, essendo tale conclusione compatibile con quanto rilevato dalla CTU nominata in fase di opposizione quanto all'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
4 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore della sig.ra dal Parte_1
mese di Maggio 2024 e della disabilità grave a partire dalla domanda amministrativa;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione;
- liquida le spese delle CTU con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 27/03/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 7358/2023 R.G. a cui è riunita quella n. 7683/2022
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Parete, alla Via Cirillo n. 18, presso lo studio degli avv.ti Rosa Di
Nardo e Anna Maria Cavallaccio, dai quali è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1
- resistente CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 13/06/2023 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 L. 104/92; di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza continua, nonché in condizione di disabilità ex art. 21 L. 104/92; di avere proposto ricorso ex art. 445 bis
c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio l'ha riconosciuta in condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 L. 104/92 e invalida al 100% senza indennità di accompagnamento. Ha quindi adito
1 nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per Per_1
conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' non si è costituito e, pertanto, se ne dichiara la CP_2
contumacia.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott.ssa la causa è stata rinviata per la Per_2
discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della CTU disposta.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento di una delle prestazioni richieste. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del CTU.
Il ricorso è fondato, nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso che “La ricorrente
[...]
, di anni 78, sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze Parte_1 dell'esame clinico praticato, risulta affetta da: “VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA
CON INCIPIENTE DEFICIT COGNITIVO. IPOACUSIA BILATERALE. POLIARTROSI IN
2 SOGGETTO CON INSTABILITA' POSTURALE. CARDIOPATIA SCLEROTICA.
INCONTINENZA URINARIA STABILIZZATA. ” Tenuto conto delle Parte_2
suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico obiettive permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando, in riferimento alle tabelle valutative di cui al DM del 05.02.1992, uno stato invalidante quantizzabile in misura del 100% (cento per cento) a partire dalla data della domanda amministrativa. Inoltre, per i motivi sopra esposti, è da riconoscersi l'indennità di accompagnamento a far data dal mese di maggio 2024”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che “Il complesso morboso, su cui si è basata la predetta valutazione a cui ora è richiesto il mio parere medico-legale, era fondamentalmente già presente, ed oggettivamente è produttivo di uno stato invalidante in relazione anche all'età della ricorrente. Il quadro patologico sopra descritto, pertanto sarà valutato per singola patologia tenendo conto i codici annessi alla tabella di cui al D.M. 05.02.92.
Si riconosce un deficit cognitivo su base vascolare cerebrale in soggetto con deficit mnesici, disturbi del comportamento, vertigini, non perfettamente orientato nel tempo e nello spazio e con riduzione delle capacità di critica e di giudizio per rallentamento ideo motorio. Concomita una ipoacusia bilaterale. Tale condizione si valuta come da codice 1003 in misura del 100%. Altra affezione rilevata è una poliartrosi diffusa in soggetto con varismo. La deambulazione è inficiata per cui richiede assistenza, ma soprattutto per la instabilità varosimilmente neurogena. Si valuta con criterio analogico con il codice 7001 in misura del 75%. Infine, si accredita una cardiopatia ischemica ipertensiva ed attualmente in sufficiente compenso emodinamico con la terapia farmacologica adottata. Si valuta come da codice 6441 in misura del 30%. Infine, si segnala che la paziente presenta una cardiopatia sclerotica ed un'Incontinenza urinaria stabilizzata patologie che vanno a compromettere ulteriormente la condizione di ipovalidità del soggetto. In virtù della esamina da me eseguita le patologie sopra indicate possono indirizzare per l'attribuzione alla sig.ra , in applicazione del calcolo riduzionistico a scalare di ZA di cui Parte_1 all'articolo 5 del DL 509/88, di una inabilità pari al 100% (cento per cento) dalla data della domanda amministrativa. Inoltre considerato che non è orientata nei parametri spazio temporali e considerato che a causa della instabilità non è in grado di deambulare in maniera autonoma, si ritiene che non sia più in grado di badare a se stessa e quindi meritevole di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tale beneficio, per un criterio clinico anamnestico, vista la documentazione in atti è da farsi risalire al mese di maggio 2024 (sei mesi dalla visita medico legale)”.
3 Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra a partire dal mese di Maggio 2024. Parte_1
Quanto al requisito della disabilità grave, lo stesso può invece essere riconosciuto a partire dalla domanda amministrativa come evidenziato dal CTU nominato nella fase di ATP, essendo tale conclusione compatibile con quanto rilevato dalla CTU nominata in fase di opposizione quanto all'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
4 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore della sig.ra dal Parte_1
mese di Maggio 2024 e della disabilità grave a partire dalla domanda amministrativa;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione;
- liquida le spese delle CTU con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 27/03/2025
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