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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/07/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3244/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 3244/2024 tra
Parte_1
Parte_2
RICORRENTI
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18/07/2025 ad ore 09:03 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per le parti ricorrenti l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
TORINO, il Procuratore dello Stato, ; Persona_1
Per parte resistente l'avv. DONATO VINCENZO VALERIO, il quale dà atto che in ordine al rilievo d'ufficio aveva già preso atto in sede di comparsa di costituzione e risposta;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente chiede l'applicazione della normativa oggi vigente, concordando che l'appello
è inammissibile e chiede da compensazione delle spese tra le parti.
Parte resistente chiede che l'appello sia dichiarato inammissibile in quanto tardivo, con riconoscimento delle spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 4 N. R.G. 3244/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3244/2024 promossa da:
Parte_1
Parte_2
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 11 dicembre 2024 il e l' Parte_2 Parte_3
proponevano appello avverso la sentenza n. 826/2023 (RG 3302/2022) emessa dal Giudice di Pace di
Ivrea in data 9 maggio 2024 rilevando che nella sentenza veniva erroneamente constatato dal Giudice di prime cure che parte resistente aveva, in data antecedente all'opposizione, contestato formalmente con memorie difensive l'obbligo vaccinale alle quali la Pubblica Amministrazione non aveva mai dato riscontro, non avvedendosi che in realtà parte resistente aveva inviato un'istanza di autotutela e non delle memorie difensive, sottolineando la diversità dei due istituti, per cui impugnava la sentenza nella parte in cui poneva l'obbligo in capo alla Pubblica Amministrazione di dare riscontro all'istanza, pagina 2 di 4 violando l'art. 21 novies della L. 241/1990, essendo l'autotutela un potere discrezionale dell'Amministrazione, non sottoposto all'istituto del silenzio-assenso. Rilevavano, inoltre, che la sentenza di prime cure era erronea nella parte in cui non aveva affermato la legittimità dell'obbligo vaccinale, come la stessa Corte Costituzionale aveva riconosciuto con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023.
Concludeva con la richiesta di riforma integrale della sentenza di prime cure e di rigetto dell'opposizione esperita da controparte in primo grado.
Con comparsa del 27 maggio 2025 si costituiva in giudizio rilevando come solo in Controparte_1
data 10 dicembre 2024 controparte aveva proposto il presente giudizio di appello, tardivamente, in quanto erano già decorsi 6 mesi ed un giorno. Chiedeva, pertanto, che venisse constatato dal Giudice il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell'appello e riconoscimento delle spese di lite in favore della parte appellata.
*** Nelle more del giudizio è sopravvenuto il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 così sancendo all'art. 21 comma 5: “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia' irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie gia' irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Parte_3 Parte_2
l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali
[...]
provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.
Tale normativa è applicabile al caso di specie, indipendentemente dall'eccezione preliminare sollevata da parte appellata che ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso. Sul punto è necessario analizzare il concetto giuridico-processuale di “giudizio pendente”, ricavabile dal disposto di cui all'art. 39 c.p.c. che disciplina la litispendenza e può essere definito come quella situazione in cui versa il processo tra il momento dell'atto introduttivo e fino al momento di emissione della decisione. L'inammissibilità dell'appello è, all'evidenza un'eccezione in rito, che sussiste solo in quanto esista un giudizio pendente. Detto in altri termini, nessuna attività processuale – sub. specie nessuna eccezione processuale quale attività di resistenza in giudizio della parte convenuta
– sussiste se a monte non sussiste l'esistenza di un processo. Infatti, è sufficiente leggere il combinato disposto di cui agli artt. 348-bis e 350-bis c.p.c. perché sia posta in evidenza la pendenza del processo, il quale è in essere a seguito dell'atto introduttivo compiuto e nell'alveo della pendenza del processo si pagina 3 di 4 pone l'eccezione di inammissibilità (nel caso di specie di tardività dell'appello) che dà luogo ad una decisione dell'autorità giurisdizionale adita con cui cessa la pendenza del processo. Ne consegue che qualsiasi eccezione, anche preliminare e/o processuale, che sollevi la parte appellata, non incide in alcun modo sulla “pendenza” del processo ed anzi la stessa pendenza è antecedente logico-giuridico ed imprescindibile perché tale eccezione possa essere sollevata.
Orbene, la normativa già sopra analizzata si innesta nell'alveo dei processi pendenti e ne dispone l'estinzione di diritto a spese compensate. Sulla natura di tale estinzione è utile evidenziare che essa opera di diritto, indipendentemente dallo stato e/o grado in cui versa il processo, con espressa deroga legislativa al c.d. principio di soccombenza virtuale, quale categoria giuridica volta a disciplinare le spese di lite ogniqualvolta si verifichi la cessazione della materia del contendere per effetto di eventi
(fattuali o normativi) sopravvenuti nel corso del processo. Ciò determina che tale estinzione prevista ex lege in modo automatico, con l'evidente ratio legis di cessazione immediata di ogni contendere sulle questioni pendenti ed aventi ad oggetto il petitum per cui è causa, prevale in maniera assoluta su qualsiasi altra questione, anche processuale preliminare, che sussista nel singolo caso concreto, sussistendo la pendenza del processo, quale unico presupposto per l'immediata estinzione del giudizio pendente.
Ne consegue che la materia del contendere va dichiarata cessata con estinzione del giudizio per espresso tenore del testo legislativo, così come le spese devono disporsi con integrale compensazione tra le parti in deroga al principio della c.d. soccombenza virtuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del
31/08/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31955 del 11/12/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5555 del
21/03/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del
08/06/2005) per espresso volere del legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso sentenza n. 826/2023 (RG
3302/2022) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 9 maggio 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 21 comma 5 del D. L. 27 dicembre 2024, n. 202, a spese di lite integralmente compensate.
Ivrea, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 4 di 4
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 3244/2024 tra
Parte_1
Parte_2
RICORRENTI
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18/07/2025 ad ore 09:03 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per le parti ricorrenti l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
TORINO, il Procuratore dello Stato, ; Persona_1
Per parte resistente l'avv. DONATO VINCENZO VALERIO, il quale dà atto che in ordine al rilievo d'ufficio aveva già preso atto in sede di comparsa di costituzione e risposta;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente chiede l'applicazione della normativa oggi vigente, concordando che l'appello
è inammissibile e chiede da compensazione delle spese tra le parti.
Parte resistente chiede che l'appello sia dichiarato inammissibile in quanto tardivo, con riconoscimento delle spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 4 N. R.G. 3244/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3244/2024 promossa da:
Parte_1
Parte_2
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 11 dicembre 2024 il e l' Parte_2 Parte_3
proponevano appello avverso la sentenza n. 826/2023 (RG 3302/2022) emessa dal Giudice di Pace di
Ivrea in data 9 maggio 2024 rilevando che nella sentenza veniva erroneamente constatato dal Giudice di prime cure che parte resistente aveva, in data antecedente all'opposizione, contestato formalmente con memorie difensive l'obbligo vaccinale alle quali la Pubblica Amministrazione non aveva mai dato riscontro, non avvedendosi che in realtà parte resistente aveva inviato un'istanza di autotutela e non delle memorie difensive, sottolineando la diversità dei due istituti, per cui impugnava la sentenza nella parte in cui poneva l'obbligo in capo alla Pubblica Amministrazione di dare riscontro all'istanza, pagina 2 di 4 violando l'art. 21 novies della L. 241/1990, essendo l'autotutela un potere discrezionale dell'Amministrazione, non sottoposto all'istituto del silenzio-assenso. Rilevavano, inoltre, che la sentenza di prime cure era erronea nella parte in cui non aveva affermato la legittimità dell'obbligo vaccinale, come la stessa Corte Costituzionale aveva riconosciuto con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023.
Concludeva con la richiesta di riforma integrale della sentenza di prime cure e di rigetto dell'opposizione esperita da controparte in primo grado.
Con comparsa del 27 maggio 2025 si costituiva in giudizio rilevando come solo in Controparte_1
data 10 dicembre 2024 controparte aveva proposto il presente giudizio di appello, tardivamente, in quanto erano già decorsi 6 mesi ed un giorno. Chiedeva, pertanto, che venisse constatato dal Giudice il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell'appello e riconoscimento delle spese di lite in favore della parte appellata.
*** Nelle more del giudizio è sopravvenuto il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 così sancendo all'art. 21 comma 5: “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia' irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie gia' irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Parte_3 Parte_2
l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali
[...]
provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.
Tale normativa è applicabile al caso di specie, indipendentemente dall'eccezione preliminare sollevata da parte appellata che ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso. Sul punto è necessario analizzare il concetto giuridico-processuale di “giudizio pendente”, ricavabile dal disposto di cui all'art. 39 c.p.c. che disciplina la litispendenza e può essere definito come quella situazione in cui versa il processo tra il momento dell'atto introduttivo e fino al momento di emissione della decisione. L'inammissibilità dell'appello è, all'evidenza un'eccezione in rito, che sussiste solo in quanto esista un giudizio pendente. Detto in altri termini, nessuna attività processuale – sub. specie nessuna eccezione processuale quale attività di resistenza in giudizio della parte convenuta
– sussiste se a monte non sussiste l'esistenza di un processo. Infatti, è sufficiente leggere il combinato disposto di cui agli artt. 348-bis e 350-bis c.p.c. perché sia posta in evidenza la pendenza del processo, il quale è in essere a seguito dell'atto introduttivo compiuto e nell'alveo della pendenza del processo si pagina 3 di 4 pone l'eccezione di inammissibilità (nel caso di specie di tardività dell'appello) che dà luogo ad una decisione dell'autorità giurisdizionale adita con cui cessa la pendenza del processo. Ne consegue che qualsiasi eccezione, anche preliminare e/o processuale, che sollevi la parte appellata, non incide in alcun modo sulla “pendenza” del processo ed anzi la stessa pendenza è antecedente logico-giuridico ed imprescindibile perché tale eccezione possa essere sollevata.
Orbene, la normativa già sopra analizzata si innesta nell'alveo dei processi pendenti e ne dispone l'estinzione di diritto a spese compensate. Sulla natura di tale estinzione è utile evidenziare che essa opera di diritto, indipendentemente dallo stato e/o grado in cui versa il processo, con espressa deroga legislativa al c.d. principio di soccombenza virtuale, quale categoria giuridica volta a disciplinare le spese di lite ogniqualvolta si verifichi la cessazione della materia del contendere per effetto di eventi
(fattuali o normativi) sopravvenuti nel corso del processo. Ciò determina che tale estinzione prevista ex lege in modo automatico, con l'evidente ratio legis di cessazione immediata di ogni contendere sulle questioni pendenti ed aventi ad oggetto il petitum per cui è causa, prevale in maniera assoluta su qualsiasi altra questione, anche processuale preliminare, che sussista nel singolo caso concreto, sussistendo la pendenza del processo, quale unico presupposto per l'immediata estinzione del giudizio pendente.
Ne consegue che la materia del contendere va dichiarata cessata con estinzione del giudizio per espresso tenore del testo legislativo, così come le spese devono disporsi con integrale compensazione tra le parti in deroga al principio della c.d. soccombenza virtuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del
31/08/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31955 del 11/12/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5555 del
21/03/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del
08/06/2005) per espresso volere del legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso sentenza n. 826/2023 (RG
3302/2022) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 9 maggio 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 21 comma 5 del D. L. 27 dicembre 2024, n. 202, a spese di lite integralmente compensate.
Ivrea, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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