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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/09/2025, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6668 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a cartella di pagamento e vertente
T R A
in persona del rapp.te legale p.t., Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. LEONE ROMOLO
- OPPONENTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. LAURENZA CINZIA
- OPPOSTA -
E
in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.
CAFIERO CIRO
- OPPOSTA –
E
e rapp.ti e difesi Controparte_3 CP_4 dall'avv. LEONE ROMOLO
- INTERVENTORI VOLONTARI -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Part Con atto di citazione notificato il 3.10.2023, la proponeva opposizione alla cartella di Parte_1 pagamento n. 02820230025222547000 notificatale in data
14.9.2023 da parte dell' per un credito del CP_5
Controparte_2 deducendo essenzialmente la pendenza di un giudizio nel quale risulta contestato il credito oggetto della cartella,
l'illegittimo utilizzo della procedura esattoriale,
l'incertezza assoluta del credito invocato e la violazione del d.m. 20 giugno 2005 per assenza delle condizioni per l'escussione della garanzia.
Si costituivano ritualmente in giudizio le opposte, le quali eccepivano essenzialmente l'infondatezza della proposta opposizione.
In data 8.1.2024, e Controparte_3 CP_4 spiegavano intervento adesivo dipendente ex art. 105 comma
2 c.p.c., associandosi alle difese di parte opponente.
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla pendenza di un giudizio introdotto dall'odierna opponente (RG 2278/2022 presso questo
Tribunale), nel quale veniva contestata l'esposizione debitoria derivante dal contratto di conto corrente e finanziamento intercorso tra l'attrice ed e CP_6 garantito da occorre ribadire, come Controparte_2 già evidenziato nell'ordinanza del 9.1.2024 di rigetto della sospensiva, che il fatto che il titolo esecutivo (o comunque l'atto ad esso sottostante, come il finanziamento alla base della cartella) risulti impugnato non impedisce la definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione, poiché si ritiene che la pendenza del gravame non comporti la sospensione del processo di opposizione ex art. 295
c.p.c., trattandosi di giudizi con presupposti diversi
2 (cfr. Cass. 4035/2018; 15909/2008; 17743/2005). Ciò è vero a maggior ragione nel caso di specie, in cui, come vedremo innanzi, vi è una netta distinzione tra il rapporto intercorso tra società debitrice e banca finanziatrice e quello tra quest'ultima e garante del Controparte_2 finanziamento.
Quanto all'assunto di parte opponente, secondo cui l'ente creditore avrebbe potuto procedere con la riscossione coattiva mediante ruolo solo dopo la precostituzione di un titolo esecutivo, esso non è condivisibile.
In virtù della normativa applicabile (in particolare,
l'art. 2 comma 4 del DM 20.6.2005 n. 18456 che richiama l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123), il credito derivante dall'inadempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, del contratto di mutuo garantito dall'intervento di sostegno pubblico è titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'istaurazione della procedura di riscossione esattoriale.
La legittimità dell'iscrizione a ruolo del credito vantato nei confronti del fideiussore dal Controparte_2 essendosi quest'ultimo surrogato nei diritti vantati dalla banca mutuante, discende essenzialmente dalla considerazione che, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge
662/1196, debbano essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento e, dall'altro, quello riguardante in Controparte_2 qualità di gestore del fondo di garanzia per le PMI,
l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima, fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l. 662/96
e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456.
3 Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia, per cui, a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento in favore dell'istituto finanziatore da parte di CP_2
, si realizza una surroga ex lege che consente
[...] immediatamente a quest'ultimo di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende relative al (diverso) rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale.
Del resto, il richiamato d. lgs. 123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) riguarda appunto “gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi” (art. 1 comma
1) e l'agevolazione concessa dal Fondo di garanzia per il tramite del (con risorse destinate a Controparte_2 tale Fondo dal ) rientra senz'altro nei predetti CP_7 interventi.
Peraltro, anche volendo aderire alla diversa tesi della natura privatistica di siffatto credito, del tutto legittima appare l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art. 9 comma 5 d. lgs. 123/1998 la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21 del d. lgs. 46/1999. Ed, infatti, quest'ultima norma, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge.
4 Sul punto, si è di recente pronunciata la Corte di
Cassazione, la quale ha statuito che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_2 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (cfr. Cass.
1005/2023).
Va aggiunto, ancora, che l'art. 8-bis, comma 3, del D.L. n.
3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2015 ha chiarito che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie ed, inoltre, il comma 4 dell'art. 9 del d. lgs. 123/1998, che individua i casi per i quali è possibile avviare la procedura di riscossione esattoriale, si riferisce, oltre che alle ipotesi di revoca del finanziamento, anche ai casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca “comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria”, in cui non può non comprendersi anche l'inadempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, del contratto di mutuo garantito dall'intervento di sostegno pubblico.
5 Da ultimo, occorre precisare che della pretesa illegittimità/illiceità delle condizioni contrattuali di cui al finanziamento de quo dovrebbe comunque “rispondere” direttamente ed esclusivamente la Banca garantita ovvero non potendo venire in rilievo nei confronti CP_6 di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno spa.
Risulta dirimente il fatto che, come già evidenziato, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1996, debbano essere tenuti distinti e separati, da un lato, il rapporto
(privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore,
l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento e, dall'altro, quello di natura pubblicistica riguardante in Controparte_2 qualità di gestore del fondo di garanzia per le PMI,
l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima, fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l. 662/96
e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456.
A seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento in favore dell'istituto finanziatore da parte di quest'ultimo è immediatamente ed Controparte_2 automaticamente legittimato ad agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende relative al diverso rapporto di natura privatistica, ivi comprese quelle inerenti alla garanzia prestata dai fideiussori in favore della banca mutuante, possano incidere sulla procedura esattoriale.
Di tanto pare essersi persuasa anche parte opponente, la quale nelle proprie note conclusionali riferiva di stare
“provvedendo al saldo della cartella impugnata e che, stante i presumibili esiti del giudizio avverso la
, la società attrice provvederà a recuperare gli CP_6 importi della cartella dalla ”. CP_2
6 Quanto, infine, alla pretesa incertezza del credito azionato ed alla violazione del d.m. 20 giugno 2005, tali doglianze, alla luce di quanto sopra detto in merito alla sussistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo e della documentazione prodotta, non risultano fondate né trovano un valido appiglio nella normativa richiamata, non essendo affatto previsto che l'escussione della garanzia sia subordinata all'ottenimento di un titolo esecutivo da parte dell'Istituto Bancario richiedente.
Occorre solo aggiungere che, in questa sede, non può essere presa in considerazione l'ulteriore doglianza formulata dagli interventori volontari, relativa alla decadenza del creditore dal potere di agire nei confronti dei terzi garanti, in quanto, al di là della necessità più volte richiamata di tenere distinti il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori e quello di natura pubblicistica riguardante risulta Controparte_2 totalmente avulsa dal thema decidendum, tenuto conto del fatto che l'oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione avverso la cartella notificata alla società debitrice principale, laddove gli interventori sono stati destinatari di due distinte e separate cartelle di pagamento.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della opponente e degli interventori adesivi dipendenti e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente
7 pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione alla cartella di pagamento n.
02820230025222547000;
B) Condanna la opponente e gli interventori volontari, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle opposte, delle spese di lite, che liquida in €
5.810,00 cadauna, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 30/09/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6668 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a cartella di pagamento e vertente
T R A
in persona del rapp.te legale p.t., Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. LEONE ROMOLO
- OPPONENTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. LAURENZA CINZIA
- OPPOSTA -
E
in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.
CAFIERO CIRO
- OPPOSTA –
E
e rapp.ti e difesi Controparte_3 CP_4 dall'avv. LEONE ROMOLO
- INTERVENTORI VOLONTARI -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Part Con atto di citazione notificato il 3.10.2023, la proponeva opposizione alla cartella di Parte_1 pagamento n. 02820230025222547000 notificatale in data
14.9.2023 da parte dell' per un credito del CP_5
Controparte_2 deducendo essenzialmente la pendenza di un giudizio nel quale risulta contestato il credito oggetto della cartella,
l'illegittimo utilizzo della procedura esattoriale,
l'incertezza assoluta del credito invocato e la violazione del d.m. 20 giugno 2005 per assenza delle condizioni per l'escussione della garanzia.
Si costituivano ritualmente in giudizio le opposte, le quali eccepivano essenzialmente l'infondatezza della proposta opposizione.
In data 8.1.2024, e Controparte_3 CP_4 spiegavano intervento adesivo dipendente ex art. 105 comma
2 c.p.c., associandosi alle difese di parte opponente.
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla pendenza di un giudizio introdotto dall'odierna opponente (RG 2278/2022 presso questo
Tribunale), nel quale veniva contestata l'esposizione debitoria derivante dal contratto di conto corrente e finanziamento intercorso tra l'attrice ed e CP_6 garantito da occorre ribadire, come Controparte_2 già evidenziato nell'ordinanza del 9.1.2024 di rigetto della sospensiva, che il fatto che il titolo esecutivo (o comunque l'atto ad esso sottostante, come il finanziamento alla base della cartella) risulti impugnato non impedisce la definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione, poiché si ritiene che la pendenza del gravame non comporti la sospensione del processo di opposizione ex art. 295
c.p.c., trattandosi di giudizi con presupposti diversi
2 (cfr. Cass. 4035/2018; 15909/2008; 17743/2005). Ciò è vero a maggior ragione nel caso di specie, in cui, come vedremo innanzi, vi è una netta distinzione tra il rapporto intercorso tra società debitrice e banca finanziatrice e quello tra quest'ultima e garante del Controparte_2 finanziamento.
Quanto all'assunto di parte opponente, secondo cui l'ente creditore avrebbe potuto procedere con la riscossione coattiva mediante ruolo solo dopo la precostituzione di un titolo esecutivo, esso non è condivisibile.
In virtù della normativa applicabile (in particolare,
l'art. 2 comma 4 del DM 20.6.2005 n. 18456 che richiama l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123), il credito derivante dall'inadempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, del contratto di mutuo garantito dall'intervento di sostegno pubblico è titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'istaurazione della procedura di riscossione esattoriale.
La legittimità dell'iscrizione a ruolo del credito vantato nei confronti del fideiussore dal Controparte_2 essendosi quest'ultimo surrogato nei diritti vantati dalla banca mutuante, discende essenzialmente dalla considerazione che, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge
662/1196, debbano essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento e, dall'altro, quello riguardante in Controparte_2 qualità di gestore del fondo di garanzia per le PMI,
l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima, fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l. 662/96
e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456.
3 Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia, per cui, a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento in favore dell'istituto finanziatore da parte di CP_2
, si realizza una surroga ex lege che consente
[...] immediatamente a quest'ultimo di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende relative al (diverso) rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale.
Del resto, il richiamato d. lgs. 123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) riguarda appunto “gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi” (art. 1 comma
1) e l'agevolazione concessa dal Fondo di garanzia per il tramite del (con risorse destinate a Controparte_2 tale Fondo dal ) rientra senz'altro nei predetti CP_7 interventi.
Peraltro, anche volendo aderire alla diversa tesi della natura privatistica di siffatto credito, del tutto legittima appare l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art. 9 comma 5 d. lgs. 123/1998 la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21 del d. lgs. 46/1999. Ed, infatti, quest'ultima norma, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge.
4 Sul punto, si è di recente pronunciata la Corte di
Cassazione, la quale ha statuito che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_2 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (cfr. Cass.
1005/2023).
Va aggiunto, ancora, che l'art. 8-bis, comma 3, del D.L. n.
3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2015 ha chiarito che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie ed, inoltre, il comma 4 dell'art. 9 del d. lgs. 123/1998, che individua i casi per i quali è possibile avviare la procedura di riscossione esattoriale, si riferisce, oltre che alle ipotesi di revoca del finanziamento, anche ai casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca “comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria”, in cui non può non comprendersi anche l'inadempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, del contratto di mutuo garantito dall'intervento di sostegno pubblico.
5 Da ultimo, occorre precisare che della pretesa illegittimità/illiceità delle condizioni contrattuali di cui al finanziamento de quo dovrebbe comunque “rispondere” direttamente ed esclusivamente la Banca garantita ovvero non potendo venire in rilievo nei confronti CP_6 di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno spa.
Risulta dirimente il fatto che, come già evidenziato, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1996, debbano essere tenuti distinti e separati, da un lato, il rapporto
(privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore,
l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento e, dall'altro, quello di natura pubblicistica riguardante in Controparte_2 qualità di gestore del fondo di garanzia per le PMI,
l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima, fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l. 662/96
e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456.
A seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento in favore dell'istituto finanziatore da parte di quest'ultimo è immediatamente ed Controparte_2 automaticamente legittimato ad agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende relative al diverso rapporto di natura privatistica, ivi comprese quelle inerenti alla garanzia prestata dai fideiussori in favore della banca mutuante, possano incidere sulla procedura esattoriale.
Di tanto pare essersi persuasa anche parte opponente, la quale nelle proprie note conclusionali riferiva di stare
“provvedendo al saldo della cartella impugnata e che, stante i presumibili esiti del giudizio avverso la
, la società attrice provvederà a recuperare gli CP_6 importi della cartella dalla ”. CP_2
6 Quanto, infine, alla pretesa incertezza del credito azionato ed alla violazione del d.m. 20 giugno 2005, tali doglianze, alla luce di quanto sopra detto in merito alla sussistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo e della documentazione prodotta, non risultano fondate né trovano un valido appiglio nella normativa richiamata, non essendo affatto previsto che l'escussione della garanzia sia subordinata all'ottenimento di un titolo esecutivo da parte dell'Istituto Bancario richiedente.
Occorre solo aggiungere che, in questa sede, non può essere presa in considerazione l'ulteriore doglianza formulata dagli interventori volontari, relativa alla decadenza del creditore dal potere di agire nei confronti dei terzi garanti, in quanto, al di là della necessità più volte richiamata di tenere distinti il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori e quello di natura pubblicistica riguardante risulta Controparte_2 totalmente avulsa dal thema decidendum, tenuto conto del fatto che l'oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione avverso la cartella notificata alla società debitrice principale, laddove gli interventori sono stati destinatari di due distinte e separate cartelle di pagamento.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della opponente e degli interventori adesivi dipendenti e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente
7 pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione alla cartella di pagamento n.
02820230025222547000;
B) Condanna la opponente e gli interventori volontari, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle opposte, delle spese di lite, che liquida in €
5.810,00 cadauna, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 30/09/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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