Articolo 14 della Legge 8 agosto 1957, n. 776
Articolo 13Articolo 15
Versione
6 settembre 1957
Art. 14.
In caso assolutamente eccezionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti coi precedenti articoli, con le norme di cui all' art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , e successive modificazioni
Entrata in vigore il 6 settembre 1957