Art. 9.
Alle vedove ed orfani di guerra ed alle vedove ed orfani dei caduti per causa di servizio occupati a norma della presente legge presso i privati datori di lavoro deve essere usato il normale trattamento economico, giuridico e normativo.
Alle vedove ed orfani di guerra ed alle vedove ed orfani dei caduti per causa di servizio occupati a norma della presente legge presso i privati datori di lavoro deve essere usato il normale trattamento economico, giuridico e normativo.