TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/12/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2272 del 2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ES NO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi (LT), Via
Madonna delle Grazie n. 338, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
SI CI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi (LT), Via V.
Gioberti n. 11, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.12.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, esponendo di aver contratto matrimonio in data 08.07.2000 con
[...]
celebrato nel Comune di Itri, in regime di comunione dei beni e trascritto nei CP_1
Registri Atti di Matrimonio del predetto ente al numero 22, Parte 2, Serie A, e che dalla predetta unione nascevano i figli il 02.10.2001, maggiorenne e studente presso Persona_1
l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale Facoltà di scienze motorie, e il Persona_2
14.06.2004, maggiorenne e studente al primo anno presso l'Università Federico II di Napoli. A seguito di sopravvenute incompatibilità caratteriali, che determinavano il venir meno dell'affectio coniugalis, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente, sottoscrivendo in data 17.05.2016 un accordo omologato dal Tribunale Ordinario di Latina con provvedimento del 13.06.2016. La convivenza non riprendeva più dalla data di pubblicazione del provvedimento di omologa, cessando ogni comunione spirituale e materiale. Il ricorrente tentava invano, anche tramite il proprio difensore, di addivenire a un accordo per il divorzio congiunto, senza ottenere riscontro.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898 del 01.12.1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il ricorrente e la Signora in ITRI Controparte_1
l'08.07.2000; 2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ITRI di procedere alle annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita;
3. Nulla disporsi in ordine al diritto di abitazione della casa coniugale di proprietà del padre del ricorrente e lasciata dalla nel mese di maggio dell'anno 2016, in Controparte_1 conseguenza degli accordi sottoscritti in sede di separazione consensuale con conseguente trasferimento della propria residenza in Fondi, alla Via Piazzetta dei Monaci, 2; 4. Confermare
l'assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli, entrambi maggiorenni ma studenti e pertanto ancora non autosufficienti, nell'importo di Euro 600,00 mensili da versare direttamente ai predetti mediante bonifico, oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie da concordare;
5. In caso di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio , contestando integralmente le domande formulate dal Controparte_1 ricorrente. In merito all'assegno di mantenimento, rappresentava che la somma di € 600,00 mensili non era mai stata adeguata agli indici ISTAT sin dalla separazione avvenuta nel giugno
2016, nonostante le reiterate richieste. Chiedeva pertanto che il Giudice ordinasse l'adeguamento pagina 2 di 5 dell'importo e che le somme percepite dal ricorrente a titolo di Assegno Unico venissero versate direttamente a lei, essendo la madre a occuparsi quotidianamente dei figli e trovandosi in stato di disoccupazione. Si opponeva fermamente alla richiesta di versamento diretto dell'assegno ai figli, evidenziando che gli stessi vivevano stabilmente con lei e che il padre si occupava di loro in modo sporadico. Sottolineava inoltre che il figlio era affetto da autismo e necessitava di Per_2 cure psicoterapeutiche continuative, alle quali provvedeva personalmente. Quanto all'assegno divorzile, evidenziava di aver rinunciato, durante il matrimonio, a opportunità lavorative per dedicarsi alla famiglia, e che, nonostante piccoli lavori saltuari, non riusciva a raggiungere l'autosufficienza economica, dovendo anche sostenere una rata mensile di mutuo pari a € 385,00.
Chiedeva pertanto il riconoscimento di un assegno divorzile pari a € 200,00 mensili, in considerazione del rilevante squilibrio patrimoniale tra le parti. Domandava inoltre la restituzione della metà del mobilio ricevuto in dono dai genitori prima del matrimonio, o in alternativa la liquidazione del valore corrispondente, e chiedeva che il sig. continuasse a versare le Parte_1 somme relative alla polizza assicurativa ALLIANZ, beneficiari i figli, fino alla scadenza.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previo accertamento dei fatti di causa, contrariis reiectis, emettere i provvedimenti provvisori come segue: 1)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi Parte_1
e;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli;
3) Confermare l
[...] Controparte_1
'assegno di mantenimento pari ad € 600,00 (da aggiornare secondo gli indici ISTAT ) a carico del in favore della e conseguentemente rigettare la domanda di versamento Parte_1 CP_1 diretto ai figli non sussistendone i presupposti;
4) Accogliere la richiesta della odierna resistente relativamente all'erogazione dell'Assegno Unico nei suoi confronti da parte dell' CP_2 ordinando conseguentemente al sig. di autorizzare l'Ente a tale pagamento nei Parte_1 confronti della;
5) Accogliere la richiesta della odierna resistente relativamente CP_1 all'erogazione di un assegno divorzile in suo favore pari ad € 200,00 mensili da porre a carico del sig. ; 6) Ordinare al sig. la restituzione della metà del mobilio o on Parte_1 Parte_1 sostituzione il pagamento della metà della somma spesa all'epoca per l'acquisto dei detti mobili;
7) Ordinare la trascrizione presso l' Ufficio dello Stato Civile competente;
Il tutto con vittoria di spese e compensi legali”.
In sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., le parti aderivano alla proposta transattiva formulata dal Giudice relatore del seguente tenore “cessazione degli effetti civili del matrimonio,
pagina 3 di 5 con assegno di mantenimento di € 600,00 a carico del padre da versare alla resistente entro il 5 di ogni mese per i figli nella misura di € 350,00 per il figlio secondogenito e di € 250,00 per il più grande con decorrenza dal mese di marzo 2025, con rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambi, come da protocollo per le spese straordinarie vigente presso il
Tribunale di Latina, senza assegno divorzile per la resistente e con compensazione delle spese di lite e con assegno unico familiare al 50% per il secondogenito finché ne beneficia come per legge a favore di entrambe le parti che dovranno attivarsi a livello amministrativo in tal senso.”, aggiungendo che il ricorrente si obbligava a non variare l'indicazione dei beneficiari indicati nella polizza accesa presso Alleanza Assicurazioni n. 21952263 fino alla scadenza della stessa. Il
Giudice, quindi, in via temporanea e urgente disponeva come da proposta transattiva, prendendo altresì atto dell'accordo intervenuto tra le parti sull'obbligazione assunta dal ricorrente in merito alla polizza accesa presso Alleanza Assicurazioni n. 21952263. La causa, quindi, veniva rinviata per discussione, da ultimo, all'udienza del 4.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, la domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Itri (LT) in data 8 luglio 2000, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune Itri (LT) al n. 22, parte II, serie A, anno
2000, e da cui si evince che le parti si sono sposate in regime di comunione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia del decreto di omologa della separazione n. cron. 3769 del 2016, emesso dal Tribunale di Latina e depositato in data 13 giugno 2016.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parimenti meritano accoglimento le condizioni concordate dalle parti in conformità alla proposta transattiva formulata dal Giudice all'udienza del 6.2.2025, meglio esplicitate nell'accordo sottoscritto da entrambe le parti e depositato in data 3.12.2025.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 2274 del 2024, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Itri
(LT) in data 8 luglio 2000, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del
Comune Itri (LT) al n. 22, parte II, serie A, anno 2000, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'accordo versato in atti in data 3.12.2025, da intendersi integralmente riportato;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Itri (LT) di procedere all'annotazione della sentenza;
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Itri (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 22 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2272 del 2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ES NO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi (LT), Via
Madonna delle Grazie n. 338, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
SI CI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi (LT), Via V.
Gioberti n. 11, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.12.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, esponendo di aver contratto matrimonio in data 08.07.2000 con
[...]
celebrato nel Comune di Itri, in regime di comunione dei beni e trascritto nei CP_1
Registri Atti di Matrimonio del predetto ente al numero 22, Parte 2, Serie A, e che dalla predetta unione nascevano i figli il 02.10.2001, maggiorenne e studente presso Persona_1
l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale Facoltà di scienze motorie, e il Persona_2
14.06.2004, maggiorenne e studente al primo anno presso l'Università Federico II di Napoli. A seguito di sopravvenute incompatibilità caratteriali, che determinavano il venir meno dell'affectio coniugalis, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente, sottoscrivendo in data 17.05.2016 un accordo omologato dal Tribunale Ordinario di Latina con provvedimento del 13.06.2016. La convivenza non riprendeva più dalla data di pubblicazione del provvedimento di omologa, cessando ogni comunione spirituale e materiale. Il ricorrente tentava invano, anche tramite il proprio difensore, di addivenire a un accordo per il divorzio congiunto, senza ottenere riscontro.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898 del 01.12.1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il ricorrente e la Signora in ITRI Controparte_1
l'08.07.2000; 2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ITRI di procedere alle annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita;
3. Nulla disporsi in ordine al diritto di abitazione della casa coniugale di proprietà del padre del ricorrente e lasciata dalla nel mese di maggio dell'anno 2016, in Controparte_1 conseguenza degli accordi sottoscritti in sede di separazione consensuale con conseguente trasferimento della propria residenza in Fondi, alla Via Piazzetta dei Monaci, 2; 4. Confermare
l'assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli, entrambi maggiorenni ma studenti e pertanto ancora non autosufficienti, nell'importo di Euro 600,00 mensili da versare direttamente ai predetti mediante bonifico, oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie da concordare;
5. In caso di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio , contestando integralmente le domande formulate dal Controparte_1 ricorrente. In merito all'assegno di mantenimento, rappresentava che la somma di € 600,00 mensili non era mai stata adeguata agli indici ISTAT sin dalla separazione avvenuta nel giugno
2016, nonostante le reiterate richieste. Chiedeva pertanto che il Giudice ordinasse l'adeguamento pagina 2 di 5 dell'importo e che le somme percepite dal ricorrente a titolo di Assegno Unico venissero versate direttamente a lei, essendo la madre a occuparsi quotidianamente dei figli e trovandosi in stato di disoccupazione. Si opponeva fermamente alla richiesta di versamento diretto dell'assegno ai figli, evidenziando che gli stessi vivevano stabilmente con lei e che il padre si occupava di loro in modo sporadico. Sottolineava inoltre che il figlio era affetto da autismo e necessitava di Per_2 cure psicoterapeutiche continuative, alle quali provvedeva personalmente. Quanto all'assegno divorzile, evidenziava di aver rinunciato, durante il matrimonio, a opportunità lavorative per dedicarsi alla famiglia, e che, nonostante piccoli lavori saltuari, non riusciva a raggiungere l'autosufficienza economica, dovendo anche sostenere una rata mensile di mutuo pari a € 385,00.
Chiedeva pertanto il riconoscimento di un assegno divorzile pari a € 200,00 mensili, in considerazione del rilevante squilibrio patrimoniale tra le parti. Domandava inoltre la restituzione della metà del mobilio ricevuto in dono dai genitori prima del matrimonio, o in alternativa la liquidazione del valore corrispondente, e chiedeva che il sig. continuasse a versare le Parte_1 somme relative alla polizza assicurativa ALLIANZ, beneficiari i figli, fino alla scadenza.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previo accertamento dei fatti di causa, contrariis reiectis, emettere i provvedimenti provvisori come segue: 1)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi Parte_1
e;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli;
3) Confermare l
[...] Controparte_1
'assegno di mantenimento pari ad € 600,00 (da aggiornare secondo gli indici ISTAT ) a carico del in favore della e conseguentemente rigettare la domanda di versamento Parte_1 CP_1 diretto ai figli non sussistendone i presupposti;
4) Accogliere la richiesta della odierna resistente relativamente all'erogazione dell'Assegno Unico nei suoi confronti da parte dell' CP_2 ordinando conseguentemente al sig. di autorizzare l'Ente a tale pagamento nei Parte_1 confronti della;
5) Accogliere la richiesta della odierna resistente relativamente CP_1 all'erogazione di un assegno divorzile in suo favore pari ad € 200,00 mensili da porre a carico del sig. ; 6) Ordinare al sig. la restituzione della metà del mobilio o on Parte_1 Parte_1 sostituzione il pagamento della metà della somma spesa all'epoca per l'acquisto dei detti mobili;
7) Ordinare la trascrizione presso l' Ufficio dello Stato Civile competente;
Il tutto con vittoria di spese e compensi legali”.
In sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., le parti aderivano alla proposta transattiva formulata dal Giudice relatore del seguente tenore “cessazione degli effetti civili del matrimonio,
pagina 3 di 5 con assegno di mantenimento di € 600,00 a carico del padre da versare alla resistente entro il 5 di ogni mese per i figli nella misura di € 350,00 per il figlio secondogenito e di € 250,00 per il più grande con decorrenza dal mese di marzo 2025, con rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambi, come da protocollo per le spese straordinarie vigente presso il
Tribunale di Latina, senza assegno divorzile per la resistente e con compensazione delle spese di lite e con assegno unico familiare al 50% per il secondogenito finché ne beneficia come per legge a favore di entrambe le parti che dovranno attivarsi a livello amministrativo in tal senso.”, aggiungendo che il ricorrente si obbligava a non variare l'indicazione dei beneficiari indicati nella polizza accesa presso Alleanza Assicurazioni n. 21952263 fino alla scadenza della stessa. Il
Giudice, quindi, in via temporanea e urgente disponeva come da proposta transattiva, prendendo altresì atto dell'accordo intervenuto tra le parti sull'obbligazione assunta dal ricorrente in merito alla polizza accesa presso Alleanza Assicurazioni n. 21952263. La causa, quindi, veniva rinviata per discussione, da ultimo, all'udienza del 4.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, la domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Itri (LT) in data 8 luglio 2000, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune Itri (LT) al n. 22, parte II, serie A, anno
2000, e da cui si evince che le parti si sono sposate in regime di comunione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia del decreto di omologa della separazione n. cron. 3769 del 2016, emesso dal Tribunale di Latina e depositato in data 13 giugno 2016.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parimenti meritano accoglimento le condizioni concordate dalle parti in conformità alla proposta transattiva formulata dal Giudice all'udienza del 6.2.2025, meglio esplicitate nell'accordo sottoscritto da entrambe le parti e depositato in data 3.12.2025.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 2274 del 2024, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Itri
(LT) in data 8 luglio 2000, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del
Comune Itri (LT) al n. 22, parte II, serie A, anno 2000, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'accordo versato in atti in data 3.12.2025, da intendersi integralmente riportato;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Itri (LT) di procedere all'annotazione della sentenza;
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Itri (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 22 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 5 di 5