TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 07/05/2026, n. 846
TAR
Sentenza breve 7 maggio 2026

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  • Rigettato
    Incompetenza del Responsabile dell’Area tecnica

    La censura è infondata poiché una determina successiva ha attribuito esplicitamente al Responsabile dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio l'incarico di rilascio dei nulla osta ex art. 13 L. n. 394/91.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990

    Il Tribunale ritiene fondata la censura. L'istituto del preavviso di rigetto trova applicazione anche nei procedimenti autorizzatori che esprimono valutazioni tecniche discrezionali, come il nulla osta in questione. L'Ente Parco non ha inviato il preavviso, impedendo alla ricorrente di partecipare al contraddittorio procedimentale. La violazione dell'art. 10 bis è ostativa all'annullamento del provvedimento, anche in considerazione delle modifiche introdotte dal D.L. n. 76/2020.

  • Accolto
    Invalidità derivata della nota comunale

    Poiché il diniego del nulla osta è stato annullato per vizio procedurale, anche la nota comunale che ne prende atto e conclude il procedimento risulta illegittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 07/05/2026, n. 846
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 846
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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