Sentenza breve 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 07/05/2026, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00846/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2026, proposto dalla sig.ra MI RO, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell’omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camerota, non costituito in giudizio;
Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento - previa sospensione dell'esecuzione e/o adozione di idonee misure cautelari :
1.della nota prot. n. 1787 del 5.2.2026, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica e del Responsabile del procedimento del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, avente ad oggetto “ Richiesta nulla osta, ex art. 13 della legge 394/91, per lavori di realizzazione di un fabbricato da adibire a parcheggi – richiedente RO MI - Comunicazione diniego nulla osta ”;
2. della nota p.e.c. prot. n. 2026/2936 del 5.2.2026 avente ad oggetto “ ID-1770285992000 Sportello Unico Comune di Camerota – Comunicazione relativa alla pratica - SUED_PDC-00018-2025 – Diniego nulla osta Parco Nazionale del Cilento nota con Prot.n.1787 del 05.02.2026_ protocollo Ente 2934 del 05.02.2026 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. OB ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Premesso che:
mediante l’epigrafato ricorso la sig.ra RO ha impugnato il parere negativo espresso, ai sensi dell’art. 13 L. 394/1991, dall’Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, a fronte dell’istanza di permesso di costruire dalla stessa presentata al fine di realizzare un manufatto da adibire a garage per ricovero di attrezzi e autoveicoli;
2. Il gravame è stato affidato a sei motivi così rubricati “ A- Sull’illegittimità del diniego di nulla osta prot. n. 1787 del 5.2.2026, reso dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: I. Incompetenza - Violazione di legge (artt. 9, co. 9 e 11-bis, e 13 della l. 6.12.1991, n. 394, anche in relazione agli artt. 4, co. 2 e 3, e 5, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, nonché all’art. 26 dello statuto del parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; artt. 1 e 3 della l. 7.8.1990, n. 241; art. 97 cost.) - Eccesso di potere (difetto e, comunque, erroneità del presupposto - difetto assoluto di istruttoria e di motivazione - erroneità di fatto e di diritto - travisamento - illogicità - contraddittorietà - perplessità - abnormità - arbitrarietà - sviamento) - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; II. Violazione di legge (art. 13 della l. 6.12.1991, n. 394; artt. 5, co. 1, e 8, co. 8, delle N.T.A. del Piano del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, pubblicato sul B.U.R.C. n. 9 del 27.1.2010; paragrafo 1.8 della l.r. 20.3.1982, n. 14; artt. 1 e 3 della l. 7.8.1990, n. 241; art. 97 cost.) - Eccesso di potere (difetto e, comunque, erroneità del presupposto - difetto assoluto di istruttoria e di motivazione - Erroneità di fatto e di diritto - Travisamento - Illogicità - Contraddittorietà - perplessità - abnormità - arbitrarietà - sviamento) - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; III. Violazione di legge (art. 13 della l. 6.12.1991, n. 394; artt. 5, co. 1, e 8, co. 8, delle N.T.A. del Piano del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, pubblicato sul B.U.R.C. n. 9 del 27.1.2010; paragrafo 1.8 della L.R. 20.3.1982, n. 14; artt. 1 e 3 della l. 7.8.1990, n. 241; art. 97 cost.) - Eccesso di potere (difetto e, comunque, erroneità del presupposto - Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione - Erroneità di fatto e di diritto - travisamento - Illogicità - contraddittorietà - perplessità - abnormità - arbitrarietà - sviamento) - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; IV. Violazione di legge (art. 13 della l. 6.12.1991, n. 394; artt. 5, co. 1, e 8, co. 8, delle N.T.A. del Piano del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, pubblicato sul B.U.R.C. n. 9 del 27.1.2010; paragrafo 1.8 della L.R. 20.3.1982, n. 14; artt. 1 e 3 della l. 7.8.1990, n. 241; art. 97 cost.) - Eccesso di potere (difetto e, comunque, erroneità del presupposto - difetto assoluto di istruttoria e di motivazione - erroneità di fatto e di diritto - travisamento - illogicità - contraddittorietà - perplessità - abnormità - arbitrarietà - sviamento) - violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa - violazione dei principi comunitari (proporzionalità -ragionevolezza - adeguatezza); V. Violazione di legge (artt. 1, 3 e 10-bis della l. 7.8.1990, n. 241; art. 97 cost.) -eccesso di potere (difetto e, comunque, erroneità del presupposto -difetto assoluto di istruttoria e di motivazione -erroneità di fatto e di diritto -travisamento -illogicità -contraddittorietà -perplessità - abnormità - arbitrarietà -sviamento) -violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa - violazione dei principi comunitari (ragionevolezza - proporzionalità) - violazione del giusto procedimento - violazione dei principi del legittimo contraddittorio procedimentale; B- Sull’illegittimità derivata, della nota p.e.c. prot. n. 2026/2936 del 5.2.2026, assunta dal Comune di Camerota. VI. Invalidità derivata - Violazione di legge (artt. 1, 3 e 10-bis della l. 7.8.1990, n. 241; artt. 5 e 20 del d.p.r. 6.6.2001, n. 380, in relazione all’art. 13 della l. 6.12.1991, n. 394, agli artt. 5, co. 1, 8, co. 1 e 8, delle N.T.A. del Piano del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, pubblicato sul B.U.R.C. n. 9 del 27.1.2010 e al paragrafo 1.8 della L.R. 20.3.1982, n. 14; art. 97 Cost.) - Eccesso di potere (difetto e, comunque, erroneità del presupposto - difetto assoluto di istruttoria e di motivazione - erroneità di fatto e di diritto - travisamento - illogicità - contraddittorietà - perplessità - abnormità - arbitrarietà - sviamento)-Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa - violazione dei principi comunitari (ragionevolezza - proporzionalità)”;
3. Considerato che:
- con il primo motivo, segnatamente, la RO ha contestato l’incompetenza del Responsabile dell’Area tecnica dell’Autorità tutoria in quanto, ai sensi dell’art. 26 L. n.394/1991 detta competenza sarebbe invece ascrivibile per tabulas al Direttore Generale;
- la suestesa censura è infondata: pur essendo corretto il richiamo all’art. 26 L. n.394 a proposito della distribuzione delle competenze, agli atti di causa risulta la determina n. 111 del 31.01.2025 (all.to 5 in prod. doc. Avvocatura), la quale in proposito afferma con chiarezza che al Responsabile dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, in tal caso firmatario dell’atto impugnato, è stato precipuamente attribuito “... l’incarico del rilascio dei “nulla osta”, ex art. 13 L. n. 394/91...”;
4. Ritenuto, al contrario, che:
- risulta invece fondata la censura di violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990: difatti, come argomentato dalla ricorrente il diniego è stato espresso in assenza del prescritto preavviso, in violazione dell’espresso disposto dell’art. 10 bis l. 241/1990;
- in proposito, in primo luogo, il Tribunale non intravede ragioni per discostarsi dall’orientamento secondo cui, in via generale, l’istituto in parola trovi applicazione anche con riguardo al procedimento “autorizzatorio espressione di valutazioni discrezionali tecniche quale il nulla osta di cui all’art. 13, l. n. 394 del 1991” (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 5029/2024; TAR Puglia-Bari n. 53/2010). Per converso il collegio non condivide l’affermazione della difesa erariale, secondo cui l’atto impugnato non avrebbe natura ex sé lesiva , in quanto il procedimento troverebbe poi definizione nel successivo atto di diniego comunale. Invero il nulla osta dell’Ente Parco è un atto immediatamente lesivo ed impugnabile prima e a prescindere dall’adozione dell’atto conclusivo dell’intero procedimento, così integrando una peculiare ipotesi di arresto procedimentale;
- ciò posto reputa il collegio che l’art. 10 bis cit. prevedendo che “prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”, assegnando il termine di dieci giorni per “presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti” si proponga di “ di promuovere un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano -oltre che per l’anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’Amministrazione - anche sul piano della tendenziale completezza dell’istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all’Autorità decidente l’intero spettro degli interessi coinvolti dall’azione amministrativa ” (Cons. Stato, sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6378);
- non guasta in proposito ricordare che, pur dovendosi coordinare la norma con il successivo art. 21-octies, co. 2, l. n. 241/90, ai sensi del quale “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” . Tuttavia, a seguito della novella introdotta dall’art. 12, co. 1, lett. i, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (conv., con modif., dalla l. 11 settembre 2020, n. 120) la stessa disposizione prevede che “ La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis ” (quest’ultimo periodo è stato introdotto);
Soggiunto che :
come peraltro osservato dalla stessa difesa dell’Amministrazione il procedimento risulterebbe addirittura connesso ad altri ad oggi sub iudice, riguardanti interventi che la ricorrente intenderebbe realizzare nella medesima area. Ebbene, già solo questa circostanza avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a valutare che ove la parte privata avesse ricevuto il preavviso di rigetto, avrebbe potuto - ex aliis - rappresentare in sede procedimentale le proprie argomentazioni circa la controversa qualità di imprenditore agricolo e la direzione delle opere in contestazione verso lo svolgimento di quella stessa attività;
- l’avviso appena espresso aderisce alle conclusioni alle quali è pervenuta di recente questa Sezione che, in vicenda analoga, in accoglimento di identica censura ha affermato che: “Circa la compatibilità dell’istituto con il procedimento di rilascio del nulla osta qui in discussione, si è affermata in giurisprudenza (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, n. 53 del 14 gennaio 2010) la compatibilità dell’istituto in parola anche con il procedimento “autorizzatorio espressione di valutazioni discrezionali tecniche quale il nulla osta di cui all’art. 13, L. n. 394 del 1991”.Nel caso di specie, ove la parte privata avesse ricevuto il preavviso di rigetto, avrebbe potuto rappresentare in sede procedimentale che la mancanza della qualifica soggettiva di imprenditore agricolo (cui fa genericamente riferimento il parere dell’Ente) non è idonea a fondare il diniego di nulla osta, essendo richiesto dalla normativa di riferimento il requisito della mera conduzione del fondo…” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, n. 827/2026);
Concluso, a questo punto, che per la suesposta e assorbente ragione, il parere impugnato vada annullato perché emesso in violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, restando tuttavia ferma la riedizione del potere secondo le regole procedimentali innanzi indicate;
Ritenuto, infine, che il carattere meramente procedimentale della violazione che ha portato all’accoglimento del ricorso unitamente alla definizione del giudizio già nella sua fase cautelare e per ragioni formali, giustifichino la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA TE, Presidente
Laura Zoppo, Primo Referendario
OB ER, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| OB ER | LA TE |
IL SEGRETARIO