Articolo 2 della Legge 11 dicembre 1971, n. 1106
Articolo 1
Versione
8 gennaio 1972
Art. 2.
Alla maggiore spesa di lire 25.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, rispettivamente, negli anni 1971 e 1972, si provvedera' mediante riduzione di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 gennaio 1972