Articolo 51 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
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14 agosto 1908
Art. 51.

Le perizie dei lavori che devono essere unite alle domande di mutui, di cui all' art. 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255 , potranno, a richiesta dell'istituto mutuante, essere sottoposte al riscontro dell'Ufficio del genio civile quando vi sia fondato dubbio che i lavori per i quali e' richiesto il mutuo eccedano il limite dello stretto necessario o comprendano opere di abbellimento e di ampliamento.

Gli uffici del genio civile coadiuveranno i prefetti ed i sindaci nell'invigilare che nei lavori di ricostruzione o di riparazione delle case danneggiate, pei quali furono concessi mutui, siano osservate le prescrizioni vigenti.

Entrata in vigore il 14 agosto 1908