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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/11/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 2085/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico, dott. AN GN, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2085/2023 posta in decisione all'udienza del 23 ottobre 2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo ex art. 86 c.p.c. e domiciliato presso il proprio studio sito in Reggio Calabria alla via
VA CU n. 58 - Pellaro
-attore in riassunzione- contro
(P. IVA. , in persona del Ministero pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici siti in Reggio Calabria alla via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliata
-resistente–
PREMESSO
- che in data 28.07.2023, l'avv. depositava l'atto introduttivo del presente Parte_1 giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c., successivamente all'emissione dell'ordinanza n.
21431/2023 del 19.07.02023, con cui la Suprema Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 28.10.2020 e pubblicata il 29.10.2020, a conclusione del giudizio n. 4079/2019 RG, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali disposta in favore del ricorrente con il quale gli era stata riconosciuta la somma di € 600,00 oltre accessori, quali compensi maturati nell'ambito del procedimento n. RG 41/2015 R.Es., definito con ordinanza del 23.07.2015, che accoglieva l'opposizione e dichiarava inefficace il pignoramento;
1 - detto procedimento aveva ad oggetto l'opposizione all'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 del D.P.R. 602/73 proposta nell'interesse della sig.ra , ammessa al patrocinio a spese Parte_2 dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria del
20.06.2015;
- con l'anzidetto pignoramento Equitalia Sud Spa, aveva ingiunto alla la complessiva Pt_2 somma di € 2.299.771,28;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio di riassunzione al fine di vedersi accolta l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 del DPR 115/2002, in un primo momento rigettata dal Tribunale civile di Reggio Calabria all'esito del procedimento n. 4079/2019 RG.
Il provvedimento opposto è stato emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – Prima Sezione Civile.
Si tratta di un decreto con cui è stata liquidata all'Avv. la somma di € 600,00 per compensi, Parte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
L'avv. ha proposto ricorso di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2022, per violazione del Parte_1
D.M. 55/2014 e dell'art. 2233 c.c., nonché per difetto di motivazione.
Il Tribunale civile adito in sede di opposizione ha confermato il provvedimento impugnato, rilevando che lo stesso risulta corretto e immune da vizi;
ha ritenuto la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure congrua in relazione alla qualità, alla quantità e alla durata dell'attività professionale espletata dal procuratore.
Avverso quest'ultimo provvedimento, l'avv. ha proposto ricorso per cassazione, accolto Parte_1 dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza dell'08.06.2023 emessa nell'ambito del ricorso iscritto al n. 30395/2020.
In particolare, la Corte di legittimità ha rilevato che “il Tribunale ha liquidato le spese di lite in favore del ricorrente discostandosi dalla nota spese senza alcuna motivazione circa il valore della causa e
l'attività difensiva liquidata per fasi”. Specificando, ancora, che “la motivazione fornita attiene solo alla semplicità della causa e al fatto che la fase cautelare si era conclusa con l'inefficacia del pignoramento e l'incarico svolto non presentava aspetti di particolare complessità, essendo stato predisposto il ricorso in opposizione ed essendo stata celebrata un'unica udienza”.
Dacché, “essendo stato liquidato un importo pari a 600 euro senza alcuna indicazione delle fasi e dell'attività svolta e senza indicazione del valore della causa, sulla base dei principi indicati in premessa, la decisione va cassata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria”.
Tanto acclarato, e considerato che la Suprema Corte ha evidenziato che “il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di
2 controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l'eliminazione o la riduzione delle singole voci (Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 18905 del 28/07/2017, Rv. 645162 - 01)”, la domanda è meritevole di accoglimento.
Infatti, nell'accogliere il ricorso per cassazione presentato dall'avv. la Suprema Corte ha Parte_1 censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui, appunto, ha omesso la motivazione della causa di contenimento dei compensi e l'attività difensiva liquidata per fasi.
Deve a questo punto esaminarsi l'attività difensiva espletata dall'attore al fine di effettuare la liquidazione del compenso.
Va, anzitutto, evidenziato che l'istanza di ammissione è stata presentata nell'ambito del procedimento iscritto al n. 41/2015 R.G.E. Opp.; successivamente, con provvedimento depositato in data
26.11.2019, il Giudice ha disposto la liquidazione della complessiva somma di € 600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% oltre iva (se dovuta) e CPA come per legge.
Dalla documentazione riversata in atti emerge che l'Avv. ha proposto e depositato in data Parte_1
10 giugno 2015, nell'interesse di , opposizione all'esecuzione avverso l'atto di Parte_2 pignoramento presso terzi ex art. 72 del D.P.R. 602/73, con il quale Equitalia Sud Spa, aveva pignorato le somme dovute dalla Banca Carime spa in danno della proponente per complessivi €
2.299.771,28.
Dalla documentazione riversata in atti è emerso che il procedimento si era concluso con ordinanza del 23.07.2015 che accoglieva l'opposizione e dichiarava inefficace il pignoramento (sul punto, si specifica che non è stato depositato il provvedimento che ha concluso il giudizio, la risultanza fattuale non è tuttavia oggetto di contestazione).
Pertanto, in assenza di ulteriore documentazione riversata in atti, può ritenersi espletata da parte del difensore l'attività di studio, introduttiva e decisionale.
Risulta, pertanto, adeguato un compenso pari a complessivi € 8.822,10 parametrato ai minimi tabellari e al valore dichiarato della causa (€ 2.299.771,28) di cui al DM 55/2014 ratione temporis applicabile per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerata la semplicità della materia, delle questioni oggetto del contendere e dell'assenza di ulteriore documentazione posta a sostegno di ulteriori attività difensive espletate. Si specifica che detta somma è decurtata già del 30% sul compenso tabellare per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4 D.M. 55/2014.
Detto compenso deve, ancora, essere dimezzato ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002, sicché al ricorrente spetta la complessiva somma di € 4.411,05, oltre accessori.
Infine, le spese del giudizio sia delle fasi di merito che di quella di cassazione seguono la soccombenza e in ossequio al D.M. 557/2014 e s.m., applicati i minimi tariffari di cui allo scaglione
3 (sulla base del decisum), vengono liquidate nella somma di € 1.704,00 (€ 852,00 per ciascuna fase) per il compenso relativo alle fasi di merito pre e post riassunzione oltre accessori ed € 939,00 oltre accessori per la fase di cassazione, nonché l'ulteriore somma di € 125,00 per spese sostenute e documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice AN GN, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto liquida in favore del ricorrente la somma di € 4.411,05, oltre
IVA, cpa e spese come per legge da porsi a carico dell'Erario;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, pari ad € 1.704,00 per il compenso relativo alle due fasi di merito, oltre accessori e ad € 939,00 oltre accessori per la fase di cassazione, nonché l'ulteriore somma di € 125 a titolo di spese sostenute e documentate.
Reggio Calabria 4.11.2025
Il giudice
AN GN
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico, dott. AN GN, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2085/2023 posta in decisione all'udienza del 23 ottobre 2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo ex art. 86 c.p.c. e domiciliato presso il proprio studio sito in Reggio Calabria alla via
VA CU n. 58 - Pellaro
-attore in riassunzione- contro
(P. IVA. , in persona del Ministero pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici siti in Reggio Calabria alla via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliata
-resistente–
PREMESSO
- che in data 28.07.2023, l'avv. depositava l'atto introduttivo del presente Parte_1 giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c., successivamente all'emissione dell'ordinanza n.
21431/2023 del 19.07.02023, con cui la Suprema Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 28.10.2020 e pubblicata il 29.10.2020, a conclusione del giudizio n. 4079/2019 RG, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali disposta in favore del ricorrente con il quale gli era stata riconosciuta la somma di € 600,00 oltre accessori, quali compensi maturati nell'ambito del procedimento n. RG 41/2015 R.Es., definito con ordinanza del 23.07.2015, che accoglieva l'opposizione e dichiarava inefficace il pignoramento;
1 - detto procedimento aveva ad oggetto l'opposizione all'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 del D.P.R. 602/73 proposta nell'interesse della sig.ra , ammessa al patrocinio a spese Parte_2 dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria del
20.06.2015;
- con l'anzidetto pignoramento Equitalia Sud Spa, aveva ingiunto alla la complessiva Pt_2 somma di € 2.299.771,28;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio di riassunzione al fine di vedersi accolta l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 del DPR 115/2002, in un primo momento rigettata dal Tribunale civile di Reggio Calabria all'esito del procedimento n. 4079/2019 RG.
Il provvedimento opposto è stato emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – Prima Sezione Civile.
Si tratta di un decreto con cui è stata liquidata all'Avv. la somma di € 600,00 per compensi, Parte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
L'avv. ha proposto ricorso di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2022, per violazione del Parte_1
D.M. 55/2014 e dell'art. 2233 c.c., nonché per difetto di motivazione.
Il Tribunale civile adito in sede di opposizione ha confermato il provvedimento impugnato, rilevando che lo stesso risulta corretto e immune da vizi;
ha ritenuto la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure congrua in relazione alla qualità, alla quantità e alla durata dell'attività professionale espletata dal procuratore.
Avverso quest'ultimo provvedimento, l'avv. ha proposto ricorso per cassazione, accolto Parte_1 dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza dell'08.06.2023 emessa nell'ambito del ricorso iscritto al n. 30395/2020.
In particolare, la Corte di legittimità ha rilevato che “il Tribunale ha liquidato le spese di lite in favore del ricorrente discostandosi dalla nota spese senza alcuna motivazione circa il valore della causa e
l'attività difensiva liquidata per fasi”. Specificando, ancora, che “la motivazione fornita attiene solo alla semplicità della causa e al fatto che la fase cautelare si era conclusa con l'inefficacia del pignoramento e l'incarico svolto non presentava aspetti di particolare complessità, essendo stato predisposto il ricorso in opposizione ed essendo stata celebrata un'unica udienza”.
Dacché, “essendo stato liquidato un importo pari a 600 euro senza alcuna indicazione delle fasi e dell'attività svolta e senza indicazione del valore della causa, sulla base dei principi indicati in premessa, la decisione va cassata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria”.
Tanto acclarato, e considerato che la Suprema Corte ha evidenziato che “il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di
2 controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l'eliminazione o la riduzione delle singole voci (Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 18905 del 28/07/2017, Rv. 645162 - 01)”, la domanda è meritevole di accoglimento.
Infatti, nell'accogliere il ricorso per cassazione presentato dall'avv. la Suprema Corte ha Parte_1 censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui, appunto, ha omesso la motivazione della causa di contenimento dei compensi e l'attività difensiva liquidata per fasi.
Deve a questo punto esaminarsi l'attività difensiva espletata dall'attore al fine di effettuare la liquidazione del compenso.
Va, anzitutto, evidenziato che l'istanza di ammissione è stata presentata nell'ambito del procedimento iscritto al n. 41/2015 R.G.E. Opp.; successivamente, con provvedimento depositato in data
26.11.2019, il Giudice ha disposto la liquidazione della complessiva somma di € 600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% oltre iva (se dovuta) e CPA come per legge.
Dalla documentazione riversata in atti emerge che l'Avv. ha proposto e depositato in data Parte_1
10 giugno 2015, nell'interesse di , opposizione all'esecuzione avverso l'atto di Parte_2 pignoramento presso terzi ex art. 72 del D.P.R. 602/73, con il quale Equitalia Sud Spa, aveva pignorato le somme dovute dalla Banca Carime spa in danno della proponente per complessivi €
2.299.771,28.
Dalla documentazione riversata in atti è emerso che il procedimento si era concluso con ordinanza del 23.07.2015 che accoglieva l'opposizione e dichiarava inefficace il pignoramento (sul punto, si specifica che non è stato depositato il provvedimento che ha concluso il giudizio, la risultanza fattuale non è tuttavia oggetto di contestazione).
Pertanto, in assenza di ulteriore documentazione riversata in atti, può ritenersi espletata da parte del difensore l'attività di studio, introduttiva e decisionale.
Risulta, pertanto, adeguato un compenso pari a complessivi € 8.822,10 parametrato ai minimi tabellari e al valore dichiarato della causa (€ 2.299.771,28) di cui al DM 55/2014 ratione temporis applicabile per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerata la semplicità della materia, delle questioni oggetto del contendere e dell'assenza di ulteriore documentazione posta a sostegno di ulteriori attività difensive espletate. Si specifica che detta somma è decurtata già del 30% sul compenso tabellare per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4 D.M. 55/2014.
Detto compenso deve, ancora, essere dimezzato ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002, sicché al ricorrente spetta la complessiva somma di € 4.411,05, oltre accessori.
Infine, le spese del giudizio sia delle fasi di merito che di quella di cassazione seguono la soccombenza e in ossequio al D.M. 557/2014 e s.m., applicati i minimi tariffari di cui allo scaglione
3 (sulla base del decisum), vengono liquidate nella somma di € 1.704,00 (€ 852,00 per ciascuna fase) per il compenso relativo alle fasi di merito pre e post riassunzione oltre accessori ed € 939,00 oltre accessori per la fase di cassazione, nonché l'ulteriore somma di € 125,00 per spese sostenute e documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice AN GN, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto liquida in favore del ricorrente la somma di € 4.411,05, oltre
IVA, cpa e spese come per legge da porsi a carico dell'Erario;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, pari ad € 1.704,00 per il compenso relativo alle due fasi di merito, oltre accessori e ad € 939,00 oltre accessori per la fase di cassazione, nonché l'ulteriore somma di € 125 a titolo di spese sostenute e documentate.
Reggio Calabria 4.11.2025
Il giudice
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