Articolo 90 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 89Articolo 91
Versione
23 maggio 1958
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Versione
8 agosto 1965
Art. 90.
L'avanzamento al grado di brigadiere ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianita', seguendo l'ordine di ruolo.
All'avanzamento sono ammessi i vicebrigadieri in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e con almeno tre anni di anzianita' di grado, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, ((qualifica non inferiore a "nella media")) non abbiano riportato, nei due anni precedenti lo scrutinio, punizione di rigore o altre piu' gravi e non si trovino sottoposti ad esperimento.
La promozione e' conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneita' della Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
Entrata in vigore il 8 agosto 1965
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