Art. 90.
L'avanzamento al grado di brigadiere ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianita', seguendo l'ordine di ruolo.
All'avanzamento sono ammessi i vicebrigadieri in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e con almeno tre anni di anzianita' di grado, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, ((qualifica non inferiore a "nella media")) non abbiano riportato, nei due anni precedenti lo scrutinio, punizione di rigore o altre piu' gravi e non si trovino sottoposti ad esperimento.
La promozione e' conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneita' della Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
L'avanzamento al grado di brigadiere ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianita', seguendo l'ordine di ruolo.
All'avanzamento sono ammessi i vicebrigadieri in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e con almeno tre anni di anzianita' di grado, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, ((qualifica non inferiore a "nella media")) non abbiano riportato, nei due anni precedenti lo scrutinio, punizione di rigore o altre piu' gravi e non si trovino sottoposti ad esperimento.
La promozione e' conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneita' della Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.