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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29625 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(PARMA (PR), Parte_1
16/10/1984), con il patrocinio dell'avv. FERRARO CONCETTA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(VARESE (VA), 04/10/1972), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PENNACCHIO ROSARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , Parte_1
premesso che in data 24/06/2016 contraeva in Aci Castello (CT)
matrimonio civile con e che dall'unione nasceva il Controparte_1
figlio (Catania, 13/7/2016), esponeva che nel tempo la convivenza Per_1
era divenuta intollerabile a causa del contengo infedele del marito e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al affidamento esclusivo del figlio alla madre con CP_1 Per_1
residenza presso la medesima in Zagabria (Croazia), ove la stessa e il figlio abitano stabilmente dal settembre 2019, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo del di corrispondere alla madre l'assegno CP_1
perequativo mensile di euro 1.500,00 per il mantenimento del figlio comune e di euro 1.000,00 mensili per il di lei mantenimento, domanda quest'ultima non coltivata e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze afferenti l'addebito a sé della separazione, il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire il mantenimento dal coniuge e l'affidamento esclusivo del figlio minore . Per_1
Alla prima udienza del 20/11/2023 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, preso atto che ambo i coniugi, di cittadinanza italiana e la 3
ricorrente anche croata, hanno dichiarato di accettare la giurisdizione e la competenza del Tribunale di Roma sull'affidamento e sul mantenimento del figlio comune, stabilmente residente a [...]dal settembre 2019
unitamente alla madre, con ordinanza del 22/11/2023, adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
Visto l'art. 473bis.22 c.p.c., così decide:
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto
e dispone che ciascuno provveda autonomamente al proprio mantenimento;
affida il figlio minore (13/07/2016) ad entrambi i genitori in Per_1
modo condiviso, con residenza presso la madre in Zagabria, esercizio
disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su
questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita
quotidiana e congiunto relativamente alle questioni di maggior interesse
afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza
abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
: a) sette giorni al mese, da comunicare alla madre entro la fine del Per_1
mese precedente, con relativo pernottamento;
b) per metà della durata delle
vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le
principali festività; c) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze
scolastiche pasquali;
d) per una settimana (c.d. settimana bianca) durante il
periodo invernale da concordare con la madre entro il mese di dicembre di
ciascun anno, tenuto conto del calendario scolastico;
e) per trenta giorni
durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il
mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la madre
stessa, con la precisazione che in difetto di accordo il padre terrà con sé 4
il mese di luglio negli anni dispari e il mese di agosto negli anni Per_1
pari e la madre viceversa;
dispone che a far data dal mese di luglio 2023 il padre corrisponda
alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma Per_1
mensile di euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base luglio 2023, e condanna il al pagamento, in favore della CP_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, detratto Pt_1
quanto già corrisposto dal medesimo (anche tramite i prelievi bancomat
effettuati dalla ricorrente) finora, importi comprensivi delle voci di spesa di
cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo.
Non ammette le prove orali articolate.
Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del
17/12/2024, ore di rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art.
473bis.28 c.p.c. e mandando ad ambo le parti di depositare unitamente alle
note di precisazione delle conclusioni le dichiarazioni fiscali successive a
quelle in atti nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e
contenente tutte le indicazioni di cui al decreto di fissazione d'udienza.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza del 17/12/2024 il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza. 5
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il 24/06/2016.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di addebito proposta dalla ricorrente in quanto rimasta del tutto sfornita di prova,
essendo piuttosto emerso dalle allegazioni svolte da ambo le parti che la comunione di vita è venuta meno nel tempo sì da rendere progressivamente intollerabile la convivenza, al punto che le parti vivono di fatto separate sin dal settembre 2019, ovvero da epoca di gran lunga antecedente il deposito del ricorso introduttivo, allorché la si è trasferita a Zagabria Pt_1
(Croazia) presso la famiglia d'origine portando con sé il figlio.
Relativamente alle ulteriori domande accessorie mette conto evidenziare che in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente non ha reiterato la domanda di mantenimento per se stessa, domanda cui la stessa ha evidentemente rinunciato sia pure implicitamente e che è in ogni caso destituita di fondamento essendo ella capace ed abile al lavoro tanto da prestare regolarmente attività a Zagabria, prima a tempo determinato e allo stato a tempo indeterminato, con retribuzione netta mensile pari, da ultimo,
a circa euro 1.200,00/1.300,00.
Devono, inoltre, essere confermate le vigenti statuizioni afferenti l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con stabile Per_1
residenza presso la madre in Zagabria, non essendo emersi fatti ed elementi tali da indurre il collegio a derogare alla ordinaria regolamentazione in tema di affidamento condiviso, con disciplina dei tempi di permanenza di presso il padre nei termini indicati analiticamente in dispositivo, Per_1
tenuto conto che il ufficiale di marina in servizio presso CP_1 6
l'arcipelago de La Maddalena all'epoca dell'adozione dei provvedimenti provvisori, attualmente è stato trasferito e presta servizio a Roma da dove è
più facilmente e agevolmente raggiungibile Zagabria. Al fine di consentire al figlio minore delle parti la regolare frequentazione dell'Italia ove è
vissuto e della famiglia paterna il padre potrà avvalersi, anche senza il consenso materno, del servizio di accompagnamento minori garantito dalle compagnie aeree e la madre dovrà astenersi dall'imporre la presenza del padre sul territorio croato o su territori limitrofi durante i tempi di permanenza di presso il padre medesimo, dovendo anzi collaborare Per_1
attivamente con il al fine di assicurare la regolare frequentazione di CP_1
con il padre stesso, la famiglia paterna e in generale la permanenza Per_1
del minore in Italia, ciò al fine precipuo di assicurare una sana crescita psico-fisica del minore che passa anche attraverso la conservazione e implementazione della relazione con il padre, “sacrificata” almeno in parte dalla distanza geografica, con la famiglia paterna e con il Paese d'origine paterno ove lo stesso ha vissuto nei suoi primi anni di vita. Per_1
Al riguardo merita di essere censurato e stigmatizzato il contengo della madre che ha registrato il figlio mentre in maniera automatica e stereotipata diceva al padre di non voler andare in Italia e gli chiedeva di rimanere in Croazia (vedi messaggi vocali inviati dalla al Pt_1 CP_1
tramite l'applicativo whatsapp e dalla stesa prodotti, nonché scambio di messaggi tra i genitori in cui la chiede al padre di rimanere in Pt_1
Croazia o zone limitrofe per essere vicina in caso di necessità).
In caso di acquisto da parte del del biglietto aereo per CP_1 Per_1
con o senza servizio accompagnamento minori e mancato arrivo di Per_1
in Italia, il deve essere sin d'ora autorizzato a detrarre il costo del CP_1 7
biglietto aereo, debitamente documentato, dall'assegno perequativo di mantenimento dal medesimo dovuto per . Per_1
D'altra parte non sussistono allo stato documentati motivi perché il non vada in Croazia ove non si reca dall'agosto 2024, dopo CP_1
l'episodio che l'ha visto protagonista di un alterco con i genitori della in esito al quale è stato accusato di violenza familiare e ha pagato Pt_1
l'oblazione, atteso che il resistente non ha provato né altrimenti documentato l'esistenza di un procedimento penale che sconsiglia la sua presenza sul territorio croato, posto che l'oblazione estingue il reato.
La dal canto suo, deve gestire in proprio e in autonomia i Pt_1
rapporti con il padre di , evitando intromissioni dei suoi genitori. Per_1
Meritano, infine, di essere confermate le vigenti statuizioni economiche in forza delle quali il è tenuto a corrispondere alla CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento di e a far data Pt_1 Per_1
dal mese di luglio 2023, la somma mensile di euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio 2023, tenuto conto:
dell'età di , dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascun Per_1
genitore, del costo della vita in Croazia, notoriamente inferiore a quello della vita media in Italia, del miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente rispetto all'epoca di adozione dei provvedimenti provvisori allorché la stessa aveva dichiarato di percepire un reddito netto mensile pari ad euro 940,00 per dodici mensilità, inferiore a quello di euro
1.200,00/1.300,00 mensili risultante dalle ultime buste paga in atti, peraltro non tradotte in lingua italiana, della circostanza che la è piena Pt_1
proprietaria di un immobile a Trieste locato a terzi al canone mensile di euro
900,00, sebbene gravato da mutuo, nonché del reddito netto mensile del 8
pari a circa euro 5.100,00 su dodici mensilità, giusta Modello CP_1
730/2024 in atti, proprietario della casa di abitazione in Roma, gravata da mutuo, e onerato da ingenti spese di viaggio per e da Zagabria per vedere e frequentare il figlio . Per_1
Devono, altresì, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti con le specificazioni di cui al Per_1
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%, mentre il restante 50%, liquidato in dispositivo,
deve essere posto a carico della ricorrente soccombente rispetto alla domanda di addebito.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29625/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(PARMA (PR), 16/10/1984) e Parte_1
(VARESE (VA) 04/10/1972) relativamente al Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto il 24/06/2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Aci Castello (CT), n. 46, parte II, serie C,
anno 2016, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e 9
ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
affida il figlio minore (13/07/2016) ad entrambi i genitori in Per_1
modo condiviso, con residenza presso la madre in Zagabria, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle questioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
: a) due finesettimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla Per_1
domenica sera, da comunicare alla madre entro la fine del mese precedente,
con relativo pernottamento e con la precisazione che un finesettimana al mese, preferibilmente il secondo, sarà il padre a recarsi a Zagabria, e un altro finesettimana al mese, preferibilmente il quarto, verrà a Roma Per_1
con il servizio di accompagnamento minori garantito dalla compagnie aeree e in ogni caso con oneri di viaggio del minore medesimo a carico del padre,
autorizzato ad avvalersi di detto servizio anche senza consenso della madre,
odierna ricorrente;
b) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività e con la precisazione che relativamente al periodo che trascorrerà con il Per_1
padre costui provvederà ai relativi oneri di viaggio del minore da e per
Zagabria anche avvalendosi del servizio accompagnamento minori delle compagnie aeree a prescindere e anche senza il consenso della madre;
c) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali, con la precisazione che negli anni di sua spettanza il padre provvederà ai relativi oneri di viaggio del minore da e per Zagabria anche avvalendosi del servizio 10
accompagnamento minori delle compagnie aeree pure senza il consenso della madre;
d) per una settimana (c.d. settimana bianca) durante il periodo invernale da concordare con la madre entro il mese di dicembre di ciascun anno, tenuto conto del calendario scolastico, con la precisazione che il padre provvederà ai relativi oneri di viaggio del minore da e per Zagabria anche avvalendosi del servizio accompagnamento minori delle compagnie aeree pure senza il consenso della madre;
e) per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la madre stessa, con la precisazione che in difetto di accordo il padre terrà con sé il mese Per_1
di luglio negli anni dispari e il mese di agosto negli anni pari e la madre viceversa, con la precisazione ulteriore che il padre provvederà ai relativi oneri di viaggio del minore da e per Zagabria anche avvalendosi del servizio accompagnamento minori delle compagnie aeree pure senza il consenso della madre;
dispone che a far data dal mese di luglio 2023 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma Per_1
mensile di euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base luglio 2023, e condanna il al pagamento, in favore della CP_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi Pt_1
delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo;
autorizza sin d'ora il a detrarre dall'importo dovuto a titolo di CP_1 11
mantenimento per il costo, debitamente documentato, dei biglietti Per_1
aerei afferenti il viaggio di da e per Zagabria con e/o senza servizio Per_1
accompagnamento minori in caso di mancato arrivo di in Italia per Per_1
qualsivoglia ragione;
rigetta la domanda di addebito proposta dalla Pt_1
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
condanna la al pagamento, in favore del del restante Pt_1 CP_1
50% liquidato in complessivi euro 2.000,00 (pari al 50% del totale di euro
4.000,00), per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29625 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(PARMA (PR), Parte_1
16/10/1984), con il patrocinio dell'avv. FERRARO CONCETTA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(VARESE (VA), 04/10/1972), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PENNACCHIO ROSARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , Parte_1
premesso che in data 24/06/2016 contraeva in Aci Castello (CT)
matrimonio civile con e che dall'unione nasceva il Controparte_1
figlio (Catania, 13/7/2016), esponeva che nel tempo la convivenza Per_1
era divenuta intollerabile a causa del contengo infedele del marito e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al affidamento esclusivo del figlio alla madre con CP_1 Per_1
residenza presso la medesima in Zagabria (Croazia), ove la stessa e il figlio abitano stabilmente dal settembre 2019, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo del di corrispondere alla madre l'assegno CP_1
perequativo mensile di euro 1.500,00 per il mantenimento del figlio comune e di euro 1.000,00 mensili per il di lei mantenimento, domanda quest'ultima non coltivata e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze afferenti l'addebito a sé della separazione, il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire il mantenimento dal coniuge e l'affidamento esclusivo del figlio minore . Per_1
Alla prima udienza del 20/11/2023 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, preso atto che ambo i coniugi, di cittadinanza italiana e la 3
ricorrente anche croata, hanno dichiarato di accettare la giurisdizione e la competenza del Tribunale di Roma sull'affidamento e sul mantenimento del figlio comune, stabilmente residente a [...]dal settembre 2019
unitamente alla madre, con ordinanza del 22/11/2023, adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
Visto l'art. 473bis.22 c.p.c., così decide:
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto
e dispone che ciascuno provveda autonomamente al proprio mantenimento;
affida il figlio minore (13/07/2016) ad entrambi i genitori in Per_1
modo condiviso, con residenza presso la madre in Zagabria, esercizio
disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su
questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita
quotidiana e congiunto relativamente alle questioni di maggior interesse
afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza
abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
: a) sette giorni al mese, da comunicare alla madre entro la fine del Per_1
mese precedente, con relativo pernottamento;
b) per metà della durata delle
vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le
principali festività; c) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze
scolastiche pasquali;
d) per una settimana (c.d. settimana bianca) durante il
periodo invernale da concordare con la madre entro il mese di dicembre di
ciascun anno, tenuto conto del calendario scolastico;
e) per trenta giorni
durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il
mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la madre
stessa, con la precisazione che in difetto di accordo il padre terrà con sé 4
il mese di luglio negli anni dispari e il mese di agosto negli anni Per_1
pari e la madre viceversa;
dispone che a far data dal mese di luglio 2023 il padre corrisponda
alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma Per_1
mensile di euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base luglio 2023, e condanna il al pagamento, in favore della CP_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, detratto Pt_1
quanto già corrisposto dal medesimo (anche tramite i prelievi bancomat
effettuati dalla ricorrente) finora, importi comprensivi delle voci di spesa di
cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo.
Non ammette le prove orali articolate.
Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del
17/12/2024, ore di rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art.
473bis.28 c.p.c. e mandando ad ambo le parti di depositare unitamente alle
note di precisazione delle conclusioni le dichiarazioni fiscali successive a
quelle in atti nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e
contenente tutte le indicazioni di cui al decreto di fissazione d'udienza.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza del 17/12/2024 il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza. 5
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il 24/06/2016.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di addebito proposta dalla ricorrente in quanto rimasta del tutto sfornita di prova,
essendo piuttosto emerso dalle allegazioni svolte da ambo le parti che la comunione di vita è venuta meno nel tempo sì da rendere progressivamente intollerabile la convivenza, al punto che le parti vivono di fatto separate sin dal settembre 2019, ovvero da epoca di gran lunga antecedente il deposito del ricorso introduttivo, allorché la si è trasferita a Zagabria Pt_1
(Croazia) presso la famiglia d'origine portando con sé il figlio.
Relativamente alle ulteriori domande accessorie mette conto evidenziare che in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente non ha reiterato la domanda di mantenimento per se stessa, domanda cui la stessa ha evidentemente rinunciato sia pure implicitamente e che è in ogni caso destituita di fondamento essendo ella capace ed abile al lavoro tanto da prestare regolarmente attività a Zagabria, prima a tempo determinato e allo stato a tempo indeterminato, con retribuzione netta mensile pari, da ultimo,
a circa euro 1.200,00/1.300,00.
Devono, inoltre, essere confermate le vigenti statuizioni afferenti l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con stabile Per_1
residenza presso la madre in Zagabria, non essendo emersi fatti ed elementi tali da indurre il collegio a derogare alla ordinaria regolamentazione in tema di affidamento condiviso, con disciplina dei tempi di permanenza di presso il padre nei termini indicati analiticamente in dispositivo, Per_1
tenuto conto che il ufficiale di marina in servizio presso CP_1 6
l'arcipelago de La Maddalena all'epoca dell'adozione dei provvedimenti provvisori, attualmente è stato trasferito e presta servizio a Roma da dove è
più facilmente e agevolmente raggiungibile Zagabria. Al fine di consentire al figlio minore delle parti la regolare frequentazione dell'Italia ove è
vissuto e della famiglia paterna il padre potrà avvalersi, anche senza il consenso materno, del servizio di accompagnamento minori garantito dalle compagnie aeree e la madre dovrà astenersi dall'imporre la presenza del padre sul territorio croato o su territori limitrofi durante i tempi di permanenza di presso il padre medesimo, dovendo anzi collaborare Per_1
attivamente con il al fine di assicurare la regolare frequentazione di CP_1
con il padre stesso, la famiglia paterna e in generale la permanenza Per_1
del minore in Italia, ciò al fine precipuo di assicurare una sana crescita psico-fisica del minore che passa anche attraverso la conservazione e implementazione della relazione con il padre, “sacrificata” almeno in parte dalla distanza geografica, con la famiglia paterna e con il Paese d'origine paterno ove lo stesso ha vissuto nei suoi primi anni di vita. Per_1
Al riguardo merita di essere censurato e stigmatizzato il contengo della madre che ha registrato il figlio mentre in maniera automatica e stereotipata diceva al padre di non voler andare in Italia e gli chiedeva di rimanere in Croazia (vedi messaggi vocali inviati dalla al Pt_1 CP_1
tramite l'applicativo whatsapp e dalla stesa prodotti, nonché scambio di messaggi tra i genitori in cui la chiede al padre di rimanere in Pt_1
Croazia o zone limitrofe per essere vicina in caso di necessità).
In caso di acquisto da parte del del biglietto aereo per CP_1 Per_1
con o senza servizio accompagnamento minori e mancato arrivo di Per_1
in Italia, il deve essere sin d'ora autorizzato a detrarre il costo del CP_1 7
biglietto aereo, debitamente documentato, dall'assegno perequativo di mantenimento dal medesimo dovuto per . Per_1
D'altra parte non sussistono allo stato documentati motivi perché il non vada in Croazia ove non si reca dall'agosto 2024, dopo CP_1
l'episodio che l'ha visto protagonista di un alterco con i genitori della in esito al quale è stato accusato di violenza familiare e ha pagato Pt_1
l'oblazione, atteso che il resistente non ha provato né altrimenti documentato l'esistenza di un procedimento penale che sconsiglia la sua presenza sul territorio croato, posto che l'oblazione estingue il reato.
La dal canto suo, deve gestire in proprio e in autonomia i Pt_1
rapporti con il padre di , evitando intromissioni dei suoi genitori. Per_1
Meritano, infine, di essere confermate le vigenti statuizioni economiche in forza delle quali il è tenuto a corrispondere alla CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento di e a far data Pt_1 Per_1
dal mese di luglio 2023, la somma mensile di euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio 2023, tenuto conto:
dell'età di , dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascun Per_1
genitore, del costo della vita in Croazia, notoriamente inferiore a quello della vita media in Italia, del miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente rispetto all'epoca di adozione dei provvedimenti provvisori allorché la stessa aveva dichiarato di percepire un reddito netto mensile pari ad euro 940,00 per dodici mensilità, inferiore a quello di euro
1.200,00/1.300,00 mensili risultante dalle ultime buste paga in atti, peraltro non tradotte in lingua italiana, della circostanza che la è piena Pt_1
proprietaria di un immobile a Trieste locato a terzi al canone mensile di euro
900,00, sebbene gravato da mutuo, nonché del reddito netto mensile del 8
pari a circa euro 5.100,00 su dodici mensilità, giusta Modello CP_1
730/2024 in atti, proprietario della casa di abitazione in Roma, gravata da mutuo, e onerato da ingenti spese di viaggio per e da Zagabria per vedere e frequentare il figlio . Per_1
Devono, altresì, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti con le specificazioni di cui al Per_1
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%, mentre il restante 50%, liquidato in dispositivo,
deve essere posto a carico della ricorrente soccombente rispetto alla domanda di addebito.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29625/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(PARMA (PR), 16/10/1984) e Parte_1
(VARESE (VA) 04/10/1972) relativamente al Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto il 24/06/2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Aci Castello (CT), n. 46, parte II, serie C,
anno 2016, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e 9
ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
affida il figlio minore (13/07/2016) ad entrambi i genitori in Per_1
modo condiviso, con residenza presso la madre in Zagabria, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle questioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
: a) due finesettimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla Per_1
domenica sera, da comunicare alla madre entro la fine del mese precedente,
con relativo pernottamento e con la precisazione che un finesettimana al mese, preferibilmente il secondo, sarà il padre a recarsi a Zagabria, e un altro finesettimana al mese, preferibilmente il quarto, verrà a Roma Per_1
con il servizio di accompagnamento minori garantito dalla compagnie aeree e in ogni caso con oneri di viaggio del minore medesimo a carico del padre,
autorizzato ad avvalersi di detto servizio anche senza consenso della madre,
odierna ricorrente;
b) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività e con la precisazione che relativamente al periodo che trascorrerà con il Per_1
padre costui provvederà ai relativi oneri di viaggio del minore da e per
Zagabria anche avvalendosi del servizio accompagnamento minori delle compagnie aeree a prescindere e anche senza il consenso della madre;
c) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali, con la precisazione che negli anni di sua spettanza il padre provvederà ai relativi oneri di viaggio del minore da e per Zagabria anche avvalendosi del servizio 10
accompagnamento minori delle compagnie aeree pure senza il consenso della madre;
d) per una settimana (c.d. settimana bianca) durante il periodo invernale da concordare con la madre entro il mese di dicembre di ciascun anno, tenuto conto del calendario scolastico, con la precisazione che il padre provvederà ai relativi oneri di viaggio del minore da e per Zagabria anche avvalendosi del servizio accompagnamento minori delle compagnie aeree pure senza il consenso della madre;
e) per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la madre stessa, con la precisazione che in difetto di accordo il padre terrà con sé il mese Per_1
di luglio negli anni dispari e il mese di agosto negli anni pari e la madre viceversa, con la precisazione ulteriore che il padre provvederà ai relativi oneri di viaggio del minore da e per Zagabria anche avvalendosi del servizio accompagnamento minori delle compagnie aeree pure senza il consenso della madre;
dispone che a far data dal mese di luglio 2023 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma Per_1
mensile di euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base luglio 2023, e condanna il al pagamento, in favore della CP_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi Pt_1
delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo;
autorizza sin d'ora il a detrarre dall'importo dovuto a titolo di CP_1 11
mantenimento per il costo, debitamente documentato, dei biglietti Per_1
aerei afferenti il viaggio di da e per Zagabria con e/o senza servizio Per_1
accompagnamento minori in caso di mancato arrivo di in Italia per Per_1
qualsivoglia ragione;
rigetta la domanda di addebito proposta dalla Pt_1
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
condanna la al pagamento, in favore del del restante Pt_1 CP_1
50% liquidato in complessivi euro 2.000,00 (pari al 50% del totale di euro
4.000,00), per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi