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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1270/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220003269586001 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 6.09.2025 la cartella di pagamento n° 13920220003269586001 relativa a controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 della dichiarazione modello 730/2019 (periodo d'imposta 2018), a lui notificata in data 2.07.2025, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate OS, sulla base dei seguenti motivi:
Decadenza dal potere di riscossione ex art. 25, c. 1, lett. a), DPR 602/1973 per tardiva notifica dell'atto riscossivo, anche considerando la proroga Covid;
Mancata notifica dell'avviso bonario/comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/1973, obbligatorio per i controlli automatizzati;
Difetto di motivazione della cartella, anche considerando che si tratterebbe dell'unico atto impositivo notificato;
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che controdeduceva in questi termini:
1. Sulla decadenza del potere di riscossione (art. 25 DPR 602/1973), l'Ufficio contestava la doglianza del contribuente affermando che nessuna decadenza né prescrizione si sarebbe verificata, per le seguenti ragioni:
1. Nessuna decadenza o prescrizione.
2. Grazie alla sospensione dei termini Covid e alla prescrizione decennale dei crediti erariali.
2. Non vi sarebbe alcun obbligo di avviso bonario, perché il controllo automatizzato avrebbe rilevato solo un omesso versamento certo, senza incertezze.
3. Non vi sarebbe alcun difetto di motivazione, perché:
1. il debito sarebbe stato riconosciuto dal contribuente,
2. la motivazione sarebbe sufficiente per gli atti derivanti da 36-bis, 3. eventuali vizi sarebbero comunque sanati dall'avvenuta impugnazione.
Nessuno si costituiva in giudizio per l'Agenzia delle Entrate OS.
La difesa del ricorrente depositava tempestivamente memorie illustrative, con le quali deduceva l'invalidità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate per difetto di delega e mancanza di prova della qualifica dirigenziale del funzionario firmatario, nonché insisteva per l'intervenuta decadenza della cartella di pagamento, poiché notificata tardivamente, ossia oltre i termini ex art. 25 DPR 602/1973, anche considerando la proroga Covid.
All'udienza del 3 febbraio 2025, comparivano la difesa del ricorrente e dell'Agenzia delle Entrate. Il difensore del ricorrente discuteva brevemente la causa riportandosi al ricorso e alle memorie. L'Agenzia delle Entrate faceva presente essere stata emessa sentenza dalla sezione prima di questa Corte nei confronti del co- obbligato principale (sentenza n. 1632/25 depositata il 23/12/2025) e favorevole all'Ufficio, che non depositava, e chiedeva il rigetto del ricorso. Inoltre, rappresentava di avere depositato agli atti delega di firma. Il Giudice monocratico tratteneva a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il difensore del ricorrente ha contestato la mancanza di delega del funzionario sottoscrittore dell'atto di costituzione. Nel caso di specie, la difesa è stata svolta nell'interesse dell'Agenzia, senza incertezze sull'identificazione del soggetto processuale. Pertanto, l'eccezione non è fondata. In ogni caso, l'assunto non era fondato in punto di fatto, essendo l'atto stato firmato da soggetto munito dei poteri di firma, all'esito di apposita delega.
Rispetto all'eccezione di decadenza, il contribuente deduceva che per i controlli automatizzati ex art. 36-bis su dichiarazione 2019 (periodo d'imposta 2018), la cartella dovesse essere notificata entro il 31 dicembre
2023 (un anno in più per effetto dell'art. 5, comma 8, DL 41/2021) e che la notifica del 2 luglio 2025 sarebbe quindi tardiva, in quanto fuori termine anche rispetto al 31 dicembre 2024. La difesa erariale eccepiva, invece,
l'incidenza della normativa emergenziale Covid sui termini di decadenza e prescrizione.
Questo il quadro normativo emergenziale rilevante:
l'art. 68, DL 18/2020 (Cura Italia) ha sospeso i termini dei versamenti dall'8.3.2020 al 31.8.2021 per i carichi iscritti a ruolo e gli atti esecutivi, con espresso rinvio all'art. 12, D.Lgs. 159/2015.
L. 106/2021 (Sostegni-bis) ha confermato che la sospensione riguarda non solo i versamenti ma anche le attività di notifica e di riscossione, con riflessi – per il medesimo arco temporale – sui termini di decadenza e prescrizione in forza del rinvio all'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 (sospensione “per corrispondente periodo”).
L'art. 68, comma 4-bis, lett. b), DL 18/2020 ha previsto, per i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e fino al 31.12.2021, una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate, anche in deroga allo Statuto del contribuente.
La Corte di Cassazione, che si è pronunciata con l'ordinanza n. 960/2025 ha interpretato gli artt. 67 e 68 del D.L. 18/2020 in combinato disposto con l'art. 12 D.Lgs. 159/2015, affermando che la sospensione non si limita alle attività da compiersi nel periodo, ma sposta in avanti per pari durata i termini di decadenza e prescrizione degli uffici, con carattere generale e in deroga all'art. 3, comma 3, L. 212/2000.
Ne consegue che, anche muovendo dalla scadenza del 31.12.2023, l'applicazione della sospensione
“pandemica” (542 giorni) e/o della proroga biennale speciale (24 mesi), conduce, in ogni caso, a una scadenza successiva al 2 luglio 2025.
La notifica della cartella in tale data deve dunque ritenersi tempestiva.
In relazione al motivo con il quale il ricorrente deduce la nullità della cartella per mancata preventiva comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3, DPR 600/1973, lo stesso non merita accoglimento.
Infatti, la disciplina del controllo automatizzato di cui all'art. 36-bis è ontologicamente diversa da quella prevista dall'art. 36-ter.
Essa, infatti, riguarda mere attività di liquidazione cartolare, fondate sui dati dichiarati dal contribuente, senza alcuna valutazione interpretativa o ricostruzione estimativa. In tali ipotesi, la giurisprudenza ammette la piena legittimità della cartella anche senza previa comunicazione dell'esito del controllo, poiché la funzione dell'avviso bonario è limitata a consentire la mera correzione di errori formali.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'emissione della cartella ex art. 36-bis non richiede di regola una previa comunicazione al contribuente, salvo che emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, laddove la liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali ma richieda rettifiche preventive. In tali casi l'omissione dell'avviso può costituire mera irregolarità o, ricorrendone i presupposti, determinare la nullità.
Si veda, in particolare, Cass. ord. n. 1711/2018, che chiarisce la portata dell'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente. Il principio è stato da ultimo ribadito da Cass. ord. n. 18405/2021, la quale ha precisato che l'obbligo di interlocuzione preventiva esiste solo in presenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione che non ricorre quando la cartella è emessa per un mero mancato pagamento di somme indicate dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, non è dovuta la comunicazione di irregolarità, la sua omissione non incide sulla validità della cartella e non determina alcuna riduzione di sanzioni o interessi.
Nel caso di specie la cartella impugnata deriva dall'attività di controllo automatizzato sulla dichiarazione modello 730/2019, è fondata esclusivamente sul mancato versamento dell'ultima rata di IRPEF dichiarata dal contribuente stesso, come emerge dalle controdeduzioni e dal prospetto liquidatorio, non viene dedotto dal ricorrente alcun elemento di incertezza sui dati dichiarati né risulta operata dall'Ufficio finanziario alcuna rettifica interpretativa o ricostruttiva.
Si tratta, dunque, di un tipico caso di mancato pagamento di quanto auto-liquidato, per il quale la giurisprudenza nega qualsiasi obbligo di preavviso.
Pertanto, non vi è alcun scostamento dalla procedura tipica del controllo automatizzato sulla base dei dati forniti dal contribuente.
Non essendovi incertezze rilevanti e trattandosi di mero omesso versamento, la cartella poteva essere legittimamente emessa senza previa comunicazione di irregolarità, sicché il motivo deve essere rigettato.
Da ultimo, in ordine al supposto difetto di motivazione, si rappresenta che la cartella ex art. 36-bis non costituisce un autonomo avviso di accertamento, ma è la risultante della liquidazione automatizzata basata sui dati dichiarati dal contribuente.
In tali casi, è sufficiente la motivazione per relationem ai dati dichiarati, in quanto il contribuente conosce già i presupposti dell'imposizione e non è richiesta una motivazione ampia come negli atti accertativi.
Pertanto, anche tale motivo va rigettato.
Concludendo, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BO Valentia rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 233,00 oltre accessori di legge.
Nulla per l'Agenzia delle Entrate OS, non costituita.
BO Valentia, 3 febbraio 2026
Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1270/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220003269586001 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 6.09.2025 la cartella di pagamento n° 13920220003269586001 relativa a controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 della dichiarazione modello 730/2019 (periodo d'imposta 2018), a lui notificata in data 2.07.2025, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate OS, sulla base dei seguenti motivi:
Decadenza dal potere di riscossione ex art. 25, c. 1, lett. a), DPR 602/1973 per tardiva notifica dell'atto riscossivo, anche considerando la proroga Covid;
Mancata notifica dell'avviso bonario/comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/1973, obbligatorio per i controlli automatizzati;
Difetto di motivazione della cartella, anche considerando che si tratterebbe dell'unico atto impositivo notificato;
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che controdeduceva in questi termini:
1. Sulla decadenza del potere di riscossione (art. 25 DPR 602/1973), l'Ufficio contestava la doglianza del contribuente affermando che nessuna decadenza né prescrizione si sarebbe verificata, per le seguenti ragioni:
1. Nessuna decadenza o prescrizione.
2. Grazie alla sospensione dei termini Covid e alla prescrizione decennale dei crediti erariali.
2. Non vi sarebbe alcun obbligo di avviso bonario, perché il controllo automatizzato avrebbe rilevato solo un omesso versamento certo, senza incertezze.
3. Non vi sarebbe alcun difetto di motivazione, perché:
1. il debito sarebbe stato riconosciuto dal contribuente,
2. la motivazione sarebbe sufficiente per gli atti derivanti da 36-bis, 3. eventuali vizi sarebbero comunque sanati dall'avvenuta impugnazione.
Nessuno si costituiva in giudizio per l'Agenzia delle Entrate OS.
La difesa del ricorrente depositava tempestivamente memorie illustrative, con le quali deduceva l'invalidità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate per difetto di delega e mancanza di prova della qualifica dirigenziale del funzionario firmatario, nonché insisteva per l'intervenuta decadenza della cartella di pagamento, poiché notificata tardivamente, ossia oltre i termini ex art. 25 DPR 602/1973, anche considerando la proroga Covid.
All'udienza del 3 febbraio 2025, comparivano la difesa del ricorrente e dell'Agenzia delle Entrate. Il difensore del ricorrente discuteva brevemente la causa riportandosi al ricorso e alle memorie. L'Agenzia delle Entrate faceva presente essere stata emessa sentenza dalla sezione prima di questa Corte nei confronti del co- obbligato principale (sentenza n. 1632/25 depositata il 23/12/2025) e favorevole all'Ufficio, che non depositava, e chiedeva il rigetto del ricorso. Inoltre, rappresentava di avere depositato agli atti delega di firma. Il Giudice monocratico tratteneva a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il difensore del ricorrente ha contestato la mancanza di delega del funzionario sottoscrittore dell'atto di costituzione. Nel caso di specie, la difesa è stata svolta nell'interesse dell'Agenzia, senza incertezze sull'identificazione del soggetto processuale. Pertanto, l'eccezione non è fondata. In ogni caso, l'assunto non era fondato in punto di fatto, essendo l'atto stato firmato da soggetto munito dei poteri di firma, all'esito di apposita delega.
Rispetto all'eccezione di decadenza, il contribuente deduceva che per i controlli automatizzati ex art. 36-bis su dichiarazione 2019 (periodo d'imposta 2018), la cartella dovesse essere notificata entro il 31 dicembre
2023 (un anno in più per effetto dell'art. 5, comma 8, DL 41/2021) e che la notifica del 2 luglio 2025 sarebbe quindi tardiva, in quanto fuori termine anche rispetto al 31 dicembre 2024. La difesa erariale eccepiva, invece,
l'incidenza della normativa emergenziale Covid sui termini di decadenza e prescrizione.
Questo il quadro normativo emergenziale rilevante:
l'art. 68, DL 18/2020 (Cura Italia) ha sospeso i termini dei versamenti dall'8.3.2020 al 31.8.2021 per i carichi iscritti a ruolo e gli atti esecutivi, con espresso rinvio all'art. 12, D.Lgs. 159/2015.
L. 106/2021 (Sostegni-bis) ha confermato che la sospensione riguarda non solo i versamenti ma anche le attività di notifica e di riscossione, con riflessi – per il medesimo arco temporale – sui termini di decadenza e prescrizione in forza del rinvio all'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 (sospensione “per corrispondente periodo”).
L'art. 68, comma 4-bis, lett. b), DL 18/2020 ha previsto, per i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e fino al 31.12.2021, una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate, anche in deroga allo Statuto del contribuente.
La Corte di Cassazione, che si è pronunciata con l'ordinanza n. 960/2025 ha interpretato gli artt. 67 e 68 del D.L. 18/2020 in combinato disposto con l'art. 12 D.Lgs. 159/2015, affermando che la sospensione non si limita alle attività da compiersi nel periodo, ma sposta in avanti per pari durata i termini di decadenza e prescrizione degli uffici, con carattere generale e in deroga all'art. 3, comma 3, L. 212/2000.
Ne consegue che, anche muovendo dalla scadenza del 31.12.2023, l'applicazione della sospensione
“pandemica” (542 giorni) e/o della proroga biennale speciale (24 mesi), conduce, in ogni caso, a una scadenza successiva al 2 luglio 2025.
La notifica della cartella in tale data deve dunque ritenersi tempestiva.
In relazione al motivo con il quale il ricorrente deduce la nullità della cartella per mancata preventiva comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3, DPR 600/1973, lo stesso non merita accoglimento.
Infatti, la disciplina del controllo automatizzato di cui all'art. 36-bis è ontologicamente diversa da quella prevista dall'art. 36-ter.
Essa, infatti, riguarda mere attività di liquidazione cartolare, fondate sui dati dichiarati dal contribuente, senza alcuna valutazione interpretativa o ricostruzione estimativa. In tali ipotesi, la giurisprudenza ammette la piena legittimità della cartella anche senza previa comunicazione dell'esito del controllo, poiché la funzione dell'avviso bonario è limitata a consentire la mera correzione di errori formali.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'emissione della cartella ex art. 36-bis non richiede di regola una previa comunicazione al contribuente, salvo che emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, laddove la liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali ma richieda rettifiche preventive. In tali casi l'omissione dell'avviso può costituire mera irregolarità o, ricorrendone i presupposti, determinare la nullità.
Si veda, in particolare, Cass. ord. n. 1711/2018, che chiarisce la portata dell'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente. Il principio è stato da ultimo ribadito da Cass. ord. n. 18405/2021, la quale ha precisato che l'obbligo di interlocuzione preventiva esiste solo in presenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione che non ricorre quando la cartella è emessa per un mero mancato pagamento di somme indicate dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, non è dovuta la comunicazione di irregolarità, la sua omissione non incide sulla validità della cartella e non determina alcuna riduzione di sanzioni o interessi.
Nel caso di specie la cartella impugnata deriva dall'attività di controllo automatizzato sulla dichiarazione modello 730/2019, è fondata esclusivamente sul mancato versamento dell'ultima rata di IRPEF dichiarata dal contribuente stesso, come emerge dalle controdeduzioni e dal prospetto liquidatorio, non viene dedotto dal ricorrente alcun elemento di incertezza sui dati dichiarati né risulta operata dall'Ufficio finanziario alcuna rettifica interpretativa o ricostruttiva.
Si tratta, dunque, di un tipico caso di mancato pagamento di quanto auto-liquidato, per il quale la giurisprudenza nega qualsiasi obbligo di preavviso.
Pertanto, non vi è alcun scostamento dalla procedura tipica del controllo automatizzato sulla base dei dati forniti dal contribuente.
Non essendovi incertezze rilevanti e trattandosi di mero omesso versamento, la cartella poteva essere legittimamente emessa senza previa comunicazione di irregolarità, sicché il motivo deve essere rigettato.
Da ultimo, in ordine al supposto difetto di motivazione, si rappresenta che la cartella ex art. 36-bis non costituisce un autonomo avviso di accertamento, ma è la risultante della liquidazione automatizzata basata sui dati dichiarati dal contribuente.
In tali casi, è sufficiente la motivazione per relationem ai dati dichiarati, in quanto il contribuente conosce già i presupposti dell'imposizione e non è richiesta una motivazione ampia come negli atti accertativi.
Pertanto, anche tale motivo va rigettato.
Concludendo, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BO Valentia rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 233,00 oltre accessori di legge.
Nulla per l'Agenzia delle Entrate OS, non costituita.
BO Valentia, 3 febbraio 2026
Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio