CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2023, n. 16736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16736 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO RITENUTO IN FATTI) 1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 26/9/2022, in riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 12/1/2022, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NT CH. 2. L'indagato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo violazione di legge per omessa notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione in appello. Ed invero, evidenzia che l'avviso per l'udienza del 26/9/2022 è stato notificato all'indagato, al pubblico ministero ed all'avv. Gerardo IU Bizzarri;
che già in data 21/3/22 aveva trasmesso alla Procura della Repubblica procedente la nomina fiduciaria in suo favore, con revoca di ogni ulteriore precedente nomina, ivi compresa quella del difensore di ufficio, avv. IU NE;
che non esiste alcuna nomina in favore dell'avv. Bizzarri. La violazione di legge 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16736 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 16/03/2023 denunziata, comportando una lesione del diritto di difesa, determina la nullità della impugnata ordinanza. 2.1 Con il secondo motivo censura la violazione di legge ed il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, premesso che i fatti risalgono al 3/4/2019, dunque, a circa tre anni prima della richiesta di applicazione della misura cautelare, evidenzia che il Tribunale del riesame ha valorizzato un precedente penale per ricettazione in concorso e porto di armi del 6/6/2019, cioè per fatti commessi circa tre mesi dopo quelli per cui si procede, per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati. Dunque, manca la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari. 2.2 Con il terzo motivo si eccepisce il difetto di motivazione con riferimento al profilo della adeguatezza della misura cautelare. Il CH ha dato prova di autocontrollo, atteso che - essendo stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ad altro reato - non si è reso responsabile di alcuna ulteriore condotta criminosa. Dunque, evidente è la carenza e l'illogicità della motivazione dell'impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Risulta, invero, dagli atti che l'indagato, inizialmente difeso d'ufficio dall'avv. IU NE, in data 17/3/2022 aveva nominato suo difensore di fiducia l'avv. Massimo Rubino e che questi in data 21/3/22 aveva trasmesso alla Procura della Repubblica procedente la nomina fiduciaria in suo favore, con revoca di ogni ulteriore precedente nomina, ivi compresa quella del difensore di ufficio, avv. IU NE. Dunque, l'avviso di fissazione dell'udienza del 26/9/2022 andava notificato al difensore di fiducia, cosa che risulta non essere avvenuta. 1.1 Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari - Sezione delle misure cautelari personali - per nuovo esame. Così deciso in Roma, il giorno 16 marzo 2023.
che già in data 21/3/22 aveva trasmesso alla Procura della Repubblica procedente la nomina fiduciaria in suo favore, con revoca di ogni ulteriore precedente nomina, ivi compresa quella del difensore di ufficio, avv. IU NE;
che non esiste alcuna nomina in favore dell'avv. Bizzarri. La violazione di legge 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16736 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 16/03/2023 denunziata, comportando una lesione del diritto di difesa, determina la nullità della impugnata ordinanza. 2.1 Con il secondo motivo censura la violazione di legge ed il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, premesso che i fatti risalgono al 3/4/2019, dunque, a circa tre anni prima della richiesta di applicazione della misura cautelare, evidenzia che il Tribunale del riesame ha valorizzato un precedente penale per ricettazione in concorso e porto di armi del 6/6/2019, cioè per fatti commessi circa tre mesi dopo quelli per cui si procede, per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati. Dunque, manca la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari. 2.2 Con il terzo motivo si eccepisce il difetto di motivazione con riferimento al profilo della adeguatezza della misura cautelare. Il CH ha dato prova di autocontrollo, atteso che - essendo stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ad altro reato - non si è reso responsabile di alcuna ulteriore condotta criminosa. Dunque, evidente è la carenza e l'illogicità della motivazione dell'impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Risulta, invero, dagli atti che l'indagato, inizialmente difeso d'ufficio dall'avv. IU NE, in data 17/3/2022 aveva nominato suo difensore di fiducia l'avv. Massimo Rubino e che questi in data 21/3/22 aveva trasmesso alla Procura della Repubblica procedente la nomina fiduciaria in suo favore, con revoca di ogni ulteriore precedente nomina, ivi compresa quella del difensore di ufficio, avv. IU NE. Dunque, l'avviso di fissazione dell'udienza del 26/9/2022 andava notificato al difensore di fiducia, cosa che risulta non essere avvenuta. 1.1 Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari - Sezione delle misure cautelari personali - per nuovo esame. Così deciso in Roma, il giorno 16 marzo 2023.