Ordinanza cautelare 28 giugno 2023
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00032/2026REG.PROV.COLL.
N. 04853/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4853 del 2023, proposto dai signori TE PO, RE AT, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis, Chalons D'Oranges e Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, n. 2351/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. UG De LO e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori TE PO e RE AT hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il loro ricorso per l’annullamento dell’ordinanza del 16 febbraio 2021 del Comune di Napoli che aveva respinto due istanze di condono presentate nel 1995 con contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi per le opere abusive eseguite.
2. La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso dando applicazione al consolidato orientamento secondo il quale, in pendenza della domanda di condono, non è possibile apportare modifiche sostanziali, o comunque tali da incidere sull’oggetto del condono e non limitate a mere finalità conservative.
Peraltro oltre al superamento della volumetria massima condonabile, era ostativa all’accoglimento dell’istanza di condono anche l’esecuzione dell’attività di tompagnatura del locale seminterrato, che secondo il T.a.r. era stata effettuata successivamente alla presentazione dell’istanza di condono.
3. Dopo la presentazione dell’appello veniva depositata una nota che comunicava la rinuncia all’appello per sopravvenuta carenza di interesse perché nelle more del giudizio l’intero fabbricato era stato demolito.
4. Il Collegio prende atto della volontà espressa dagli appellanti e dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
5. Le spese del doppio grado possono compensarsi in considerazione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
UG De LO, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UG De LO | Marco RI |
IL SEGRETARIO