Art. 33.
Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo allo istituito emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei Comuni di cui al precedente articolo 1.
La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dello articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , e' elevata a lire 100.000.
Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione della catastrofe del Vajont sono effettuate gratuitamente.
Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo allo istituito emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei Comuni di cui al precedente articolo 1.
La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dello articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , e' elevata a lire 100.000.
Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione della catastrofe del Vajont sono effettuate gratuitamente.