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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 990/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 990/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. CATALANO SILVIA che li rappresenta Parte_2
e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Giaveno il 04/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Giaveno (atto n. 26 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] in data [...] e Persona_1 Per_2
nato a [...] in data [...].
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 03/08/2021. Con ricorso depositato il 19/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAVENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DÀ ATTO che i coniugi hanno abitazioni distinte ed autonome.
2) DÀ ATTO della raggiunta maggiore età del figlio e dei buoni rapporti sempre Persona_1 intercorsi tra gli esponenti.
2.1) DISPONE che il figlio minorenne resti affidato ad entrambi i genitori, con Persona_2 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
3) DISPONE che il figlio abbia residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la Per_2 madre. 4) DISPONE che il figlio alterni periodi di permanenza presso ciascun genitore. In ogni Per_2 caso, ciascun genitore potrà incontrare liberamente il figlio minore quando vorrà, nel rispetto delle esigenze e volontà del ragazzo.
5) DISPONE che i genitori contribuiscano congiuntamente ai bisogni dei figli.
I genitori danno atto che il figlio maggiorenne non ha allo stato reperito un'occupazione Per_1 lavorativa stabile e non ha quindi raggiunto l'indipendenza economica;
a decorrere dalla data della separazione, è tuttora convivente con il padre sig. , il quale ha sempre Per_1 Parte_1 provveduto e provvede in via esclusiva al di lui mantenimento, anche con riferimento alle spese mediche.
La sig.ra dato atto di quanto sopra, dichiara quindi che nulla è alla stessa dovuto a titolo di Pt_2 mantenimento per il figlio ad oggi maggiorenne, rinunciando quindi ad ogni pretesa Per_1 pregressa in merito, anche riferita agli anni successivi alla separazione consensuale.
Il sig. , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , continuerà Parte_1 Per_2 invece a corrispondere alla sig.ra la somma complessiva di € 200,00 (euro Parte_2 duecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
I genitori si faranno carico delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% Per_2 ciascuno, come da previsioni del Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino in ordine alle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.
6) DÀ ATTO che entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa di carattere patrimoniale, di avere già provveduto a regolare ogni loro questione di natura economica e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7) DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio / rinnovo dei documenti utili all'espatrio, anche per il figlio ad oggi minorenne. Per_2
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 990/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. CATALANO SILVIA che li rappresenta Parte_2
e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Giaveno il 04/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Giaveno (atto n. 26 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] in data [...] e Persona_1 Per_2
nato a [...] in data [...].
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 03/08/2021. Con ricorso depositato il 19/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAVENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DÀ ATTO che i coniugi hanno abitazioni distinte ed autonome.
2) DÀ ATTO della raggiunta maggiore età del figlio e dei buoni rapporti sempre Persona_1 intercorsi tra gli esponenti.
2.1) DISPONE che il figlio minorenne resti affidato ad entrambi i genitori, con Persona_2 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
3) DISPONE che il figlio abbia residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la Per_2 madre. 4) DISPONE che il figlio alterni periodi di permanenza presso ciascun genitore. In ogni Per_2 caso, ciascun genitore potrà incontrare liberamente il figlio minore quando vorrà, nel rispetto delle esigenze e volontà del ragazzo.
5) DISPONE che i genitori contribuiscano congiuntamente ai bisogni dei figli.
I genitori danno atto che il figlio maggiorenne non ha allo stato reperito un'occupazione Per_1 lavorativa stabile e non ha quindi raggiunto l'indipendenza economica;
a decorrere dalla data della separazione, è tuttora convivente con il padre sig. , il quale ha sempre Per_1 Parte_1 provveduto e provvede in via esclusiva al di lui mantenimento, anche con riferimento alle spese mediche.
La sig.ra dato atto di quanto sopra, dichiara quindi che nulla è alla stessa dovuto a titolo di Pt_2 mantenimento per il figlio ad oggi maggiorenne, rinunciando quindi ad ogni pretesa Per_1 pregressa in merito, anche riferita agli anni successivi alla separazione consensuale.
Il sig. , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , continuerà Parte_1 Per_2 invece a corrispondere alla sig.ra la somma complessiva di € 200,00 (euro Parte_2 duecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
I genitori si faranno carico delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% Per_2 ciascuno, come da previsioni del Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino in ordine alle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.
6) DÀ ATTO che entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa di carattere patrimoniale, di avere già provveduto a regolare ogni loro questione di natura economica e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7) DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio / rinnovo dei documenti utili all'espatrio, anche per il figlio ad oggi minorenne. Per_2
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.