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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/11/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1336/2025
Riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
MA Eugeni UP Presidente
MA AR Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto in data 08.04.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. Anna Concoreggi, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Ombretta De Servi, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come congiuntamente precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 05.11.2025 di seguito riportate per esteso.
Per entrambe le parti private:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14/07/2001 in Rescal- dina (MI) e trascritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune, Atto n. 17 – Parte II – Serie A –
Anno 2001;
2) Disporre a carico del sig. e della sig.ra il versamento direttamente a fa- Parte_1 CP_1
vore della figlia entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 150,00 mensili ciascuno e ciò fino a Per_1
che la medesima vivrà presso l'abitazione di ciascun genitore a settimane alterne. Nell'ipotesi in cui CP_2
1
[...] dovesse trascorrere con un genitore più di due settimane il contributo al mantenimento da versarsi da parte dell'altro genitore verrà calcolato in base ai giorni effettivi di permanenza presso l'uno e presso l'altra.
3) Disporre che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie riguardanti secondo Per_1
quanto disposto dalle Linee Guida della Corte di Appello di Milano. In particolare, i costi per l'iscrizione di al corso di pallavolo 2025/2026 pari ad € 390,00 (già anticipato dalla sig.ra e della vi- Per_1 CP_1
sita medico-sportiva verranno divise a giusta metà tra i genitori così come la retta universitaria relativa all'iscrizione della figlia presso l'Università Cattolica e le relative dispense verranno ripartite al 50% Per_1
a decorrere dal corrente mese e così per le successive. Le spese di trasporto verranno pagate dalle parti a mesi alterni. A tale proposito, avendo il sig. già sostenuto il costo relativo ai mesi di ottobre e novembre, la Pt_1
sig.ra provvederà a pagare i mesi di dicembre e gennaio. A decorrere dal mese di febbraio, il cui costo CP_1
sarà a carico del sig. , il criterio sarà quello dell'alternanza. Pt_1
4) Revocare l'assegnazione della casa coniugale. A tale proposito la sig.ra ed il sig. si impe- CP_1 Pt_1
gnano, entro il corrente mese di novembre, a mettere in vendita detto immobile affidando incarico congiunto ad un'agenzia immobiliare scelta di comune accordo al prezzo iniziale non inferiore ad € 320.000,00 ov- vero a quello diverso che verrà suggerito dall'agenzia immobiliare e che troverà la condivisione delle parti.
Nel caso in cui le parti non riescano ad individuare di comune accordo un'agenzia immobiliare, ciascuno provvederà singolarmente ad incaricare un mediatore per la durata di 6 mesi con il criterio dell'alternanza.
5) Gli arredi presenti nell'abitazione verranno posti in vendita e l'eventuale ricavato diviso a metà tra le parti. Qualora non si riescano a vendere prima della vendita dell'immobile, le parti concorderanno se e come ripartirseli ovvero se smaltirli in altro modo.
6) Spese e compensi integralmente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in data 14.07.2001 in
AL (MI) optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni e dalla loro unione è nata la figlia (il 24.03.2005), studentessa universitaria Persona_2 Per_1
non economicamente autosufficiente.
La casa coniugale sita in AL (MI), Via Bernina n. 57, è di proprietà di entrambi i coniugi e non è gravata da mutuo.
Allo stato, il ricorrente convive con la figlia e la nuova compagna in Uboldo (VA), Via
Carso n. 54, in un immobile condotto in locazione versando il canone mensile di €
1.050,00 e la resistente vive nella casa coniugale. ***
A mezzo del decreto pubblicato in data 28.01.2009 (a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 68341/2008) il Tribunale di Milano ha omologato la separazione consensuale dei coniugi che, tra l'altro, prevedeva che la figlia (al tempo minorenne) venisse affidata a Per_1
entrambi i genitori e collocata prevalentemente presso la madre, che la casa coniugale ve- nisse assegnata alla resistente e che il ricorrente contribuisse al mantenimento indiretto del- la prole versando l'importo mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 07.04.2025, per quello che qui rileva, il ricorrente ha dichiarato che dal mese di luglio 2024 la figlia “vive stabilmente con il papà con sporadici con- tatti con la mamma”, che “dal 2020 [il padre] versa direttamente alla figlia l'importo di 200,00 Per_1
euro mensili, elevato da quando ha un'autovettura (ovvero dal febbraio 2024) ad euro 250,00 [e Per_1
che] Da quando vive stabilmente con il padre quest'ultimo, senza alcun concorso della madre, si è Per_1
fatto carico del mantenimento della figlia e di ogni sua esigenza” e ha lamentato che la resistente non ha messo nella disponibilità della figlia i “risparmi vincolati in sede di separazione e pari ad euro
25.000,00 oltre interessi maturati dal gennaio 2009”. Tra l'altro, ha chiesto la pronuncia divorzi- le, revocare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e, “con decorrenza dal mese di lu- glio 2024 o con la decorrenza ritenuta di giustizia, l'assegno di mantenimento posto a carico del signor
[...]
” e porre a carico della madre l'obbligo di versare per il mantenimento ordina- Parte_2
rio indiretto della figlia l'importo mensile di € 450,00 a far data dal mese di luglio 2024 e di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per . Per_1
Alla prima udienza celebrata in data 03.07.2025, tra l'altro, il ricorrente ha dichiarato che la resistente si è informalmente impegnata a “versare il contributo mensile di € 250,00 direttamente alla figlia”.
Costituendosi in giudizio in data 02.09.2025 la resistente ha aderito alla domanda sullo sta- tus ma ha contestato la ricostruzione avversa e, tra l'altro, ha chiesto porre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario indiretto della figlia neomaggiorenne versando alla medesima l'importo mensile di € 250,00 e di partecipare nella misura del 50% alle di lei spese straordinarie.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 05.11.2025 le parti hanno allegato di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post di- vorzio alle condizioni ut supra integralmente riportate e il giudice relatore ha rimesso la cau- sa in decisione.
***
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spi- rituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribu- nale di Milano in data 07.01.2009, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) del- la legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le condizioni concordate tra le parti private per la regolamentazione dei loro rapporti ri- spetto alla prole post divorzio non sono contrarie né all'ordine pubblico, né al buon costu- me e, ove puntualmente rispettate, appaiono conformi all'interesse di e, per l'effetto, Per_1
possono (devono) essere quivi recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale, il 06.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
MA AR MA EN UP