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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/11/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1146/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1146/2025 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso in originale, dall'Avv. Ilaria Fuccaro, presso il cui studio in Firenze, Piazza dell'Indipendenza n. 13, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Cristiana
AM e dall'Avv. Anna Lucia Sanasi, presso il cui studio in Siena, Via Camollia
n. 176, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio N. 1146/2025 R.G. 2 / 4
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025, per , l'Avv. Ilaria Fuccaro così concludeva: “a) pronunciare, Parte_1 ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelnuovo
Berardenga, all'anno 2018, Parte I, n. 6; b) ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) dichiarare che i sigg.ri e sono economicamente Parte_1 CP_1 autosufficienti e che non è dovuto alcun assegno divorzile;
d) condannare il sig. CP_1 alle spese del presente giudizio”; per l'Avv. Anna Lucia Sanasi e l'Avv. Cristiana AM CP_1 così concludevano: “1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra
[...]
ed il Sig. trascritto nel registro degli atti di Matrimonio Parte_1 CP_1 del Comune di Castelnuovo Berardenga, all'anno 2018, parte I, n. 6; 2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dichiarare che i Sigg.ri e Parte_1 CP_1 sono economicamente autosufficienti e che non è dovuto alcun assegno divorzile;
4)
Compensare le spese di lite.”.
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 12.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.6.2025, esponeva che aveva contratto Parte_1 matrimonio con in data 18.06.2018, in Castelnuovo Berardenga (SI), CP_1 atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelnuovo
Berardenga, all'anno 2018, Parte I, n. 6, che dal matrimonio non erano nati figli, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che aveva richiesto la separazione e il
Tribunale di Siena, con sentenza n. 464/2022 del 4.6.2022, aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni contenute nelle conclusioni congiunte presentate dalle parti;
essendo trascorso il termine di legge senza che vi N. 1146/2025 R.G. 3 / 4
fosse stata riconciliazione, chiedeva di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il resistente si costituiva in giudizio e concludeva anch'egli per la CP_1 pronuncia del divorzio, a spese compensate.
All'udienza del 19.11.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente e il resistente hanno chiesto, con i rispettivi atti Parte_1 CP_1 introduttivi, la pronuncia del Divorzio - Scioglimento del matrimonio.
In effetti, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto del 04.06.2022, con cui il Tribunale di
Siena ha omologato la separazione personale dei coniugi.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si deve prendere atto del fatto che nessuna delle parti ha avanzato richieste di attribuzione di assegno di mantenimento e che dal matrimonio non sono nati figli.
* * * * * * *
Tenuto conto dell'oggetto della natura del procedimento, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., nel testo risultante a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale da parte di Corte Costituzionale, sentenza 19 aprile 2018 n. 77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, N. 1146/2025 R.G. 4 / 4
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
e (C.F. ), C.F._1 CP_1 C.F._2 celebrato il 18.6.2018, in Castelnuovo Berardenga (SI) e trascritto nel registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Castelnuovo Berardenga, all'anno 2018, Parte I, n.
6; spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1146/2025 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso in originale, dall'Avv. Ilaria Fuccaro, presso il cui studio in Firenze, Piazza dell'Indipendenza n. 13, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Cristiana
AM e dall'Avv. Anna Lucia Sanasi, presso il cui studio in Siena, Via Camollia
n. 176, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio N. 1146/2025 R.G. 2 / 4
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025, per , l'Avv. Ilaria Fuccaro così concludeva: “a) pronunciare, Parte_1 ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelnuovo
Berardenga, all'anno 2018, Parte I, n. 6; b) ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) dichiarare che i sigg.ri e sono economicamente Parte_1 CP_1 autosufficienti e che non è dovuto alcun assegno divorzile;
d) condannare il sig. CP_1 alle spese del presente giudizio”; per l'Avv. Anna Lucia Sanasi e l'Avv. Cristiana AM CP_1 così concludevano: “1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra
[...]
ed il Sig. trascritto nel registro degli atti di Matrimonio Parte_1 CP_1 del Comune di Castelnuovo Berardenga, all'anno 2018, parte I, n. 6; 2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dichiarare che i Sigg.ri e Parte_1 CP_1 sono economicamente autosufficienti e che non è dovuto alcun assegno divorzile;
4)
Compensare le spese di lite.”.
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 12.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.6.2025, esponeva che aveva contratto Parte_1 matrimonio con in data 18.06.2018, in Castelnuovo Berardenga (SI), CP_1 atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelnuovo
Berardenga, all'anno 2018, Parte I, n. 6, che dal matrimonio non erano nati figli, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che aveva richiesto la separazione e il
Tribunale di Siena, con sentenza n. 464/2022 del 4.6.2022, aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni contenute nelle conclusioni congiunte presentate dalle parti;
essendo trascorso il termine di legge senza che vi N. 1146/2025 R.G. 3 / 4
fosse stata riconciliazione, chiedeva di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il resistente si costituiva in giudizio e concludeva anch'egli per la CP_1 pronuncia del divorzio, a spese compensate.
All'udienza del 19.11.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente e il resistente hanno chiesto, con i rispettivi atti Parte_1 CP_1 introduttivi, la pronuncia del Divorzio - Scioglimento del matrimonio.
In effetti, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto del 04.06.2022, con cui il Tribunale di
Siena ha omologato la separazione personale dei coniugi.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si deve prendere atto del fatto che nessuna delle parti ha avanzato richieste di attribuzione di assegno di mantenimento e che dal matrimonio non sono nati figli.
* * * * * * *
Tenuto conto dell'oggetto della natura del procedimento, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., nel testo risultante a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale da parte di Corte Costituzionale, sentenza 19 aprile 2018 n. 77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, N. 1146/2025 R.G. 4 / 4
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
e (C.F. ), C.F._1 CP_1 C.F._2 celebrato il 18.6.2018, in Castelnuovo Berardenga (SI) e trascritto nel registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Castelnuovo Berardenga, all'anno 2018, Parte I, n.
6; spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao