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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1070/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel.
Dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1070/2022 R.G. promossa da: già Controparte_1 [...]
(P. IVA ), con sede in Monteu Roero (CN), Controparte_2 P.IVA_1
Frazione Sant'Anna n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, via San Quintino n. 32, presso lo studio dell'avv. Carlo Aiello, che la rappresenta e difende per procura allegata alla busta informatica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. e P. IVA ), con Controparte_3 P.IVA_2
sede in Alba, corso Barolo n. 48/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, corso Montevecchio n. 51, presso lo studio dell'avv. Elena Ribaldone, che la rappresenta e difende per procura allegata alla busta informatica contenente la comparsa di costituzione in appello con appello incidentale
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 568/2022 del 20/07/2022
– Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Per parte appellante e appellata incidentale:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In totale riforma della sentenza n. 568/2022 pubblicata il 20/07/2022 (RG n. 96/2021 Repert. n. 1073/2022
del 21/07/2022) emessa dal Tribunale Ordinario di Asti – dott. Giuseppe AMOROSO - il 20.07.2022 (dep.
in cancelleria il 21.7.2022)
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze di fatto, già dedotte nella seconda
memoria ex. art. 183 c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado:
Con riferimento alla fattura nr. 3 dell'11.3.2019 per euro 1.918.80 – CANTIERE TETTI BLU DI ALBA
1) Vero che la ha eseguito a favore della ditta la Controparte_1 Controparte_3
fornitura di nr. 7 porte interne con maggiorazione per porta a libro, meglio specificate nella fattura nr. 3 dell'11.3.2019 (doc. 7)
2) Vero che il prezzo concordato di tale fornitura ammontava ad euro 1.918,80;
3) Vero che detta fornitura è stata consegnata in data 11.3.2019 presso il in Alba, Parte_1
come risulta dal documento di trasporto (doc. 7).
4) Vero che la ha ricevuto per tale fattura un pagamento parziale, Controparte_1
rimanendo un saldo residuo pari ad euro 1.279,00;
Con riferimento alla fattura 5 del 30.4.2019 per euro 1.965,00 – Parte_2
5) Vero che la ha eseguito a favore della ditta la Controparte_1 Controparte_3 fornitura di nr. 5 porte interne a battente cieche lisce e nr. 3 porte interne scorrevoli cieche lisce, meglio
specificate nella fattura nr. 5 del 30.4.2019 (doc. 9);
6) Vero che il prezzo concordato di tale fornitura ammontava ad euro 1.965,60
7) Vero che detta fornitura è stata consegnata in data 9.4.2019 presso il in Alba, Parte_1
come risulta dal documento di trasporto (doc. 9)
Con riferimento alla fattura nr. 4 del 28.3.2019 per euro. 3.828,00 – di Testimone_1
ALBA
8) Vero che la ha eseguito il ripristino e la posa di nr. 3 portoncini con Controparte_1
rivestimento a misura e fornitura di nuovi telai con sopraluce a vetro satinato, installazione serratura con
scatto elettrico, accessori laccati, come meglio specificato nella fattura nr. 4 del 28.3.2019 (doc. nr. 8);
9) Vero che il prezzo concordato di tale fornitura ammontava ad euro 3.828,00;
10) Vero che trattandosi della posa e della laccatura di vecchi portoncini, veniva precisato che eventuali
difetti di verniciatura che sarebbero emersi nel tempo non avrebbero potuto formare oggetto di
contestazione;
pagina 2 di 14 Si indicano quali testi, anche in materia contraria su eventuali capi di prova ammessi di controparte:
1) Testimone_2
2) Testimone_3
3) Testimone_4
4) Testimone_5
5) CP_4
NEL MERITO:
RIGETTARE, in quanto infondata e/o comunque inammissibile, la domanda formulata in via subordinata
dalla di compensazione del credito della Controparte_3 Controparte_1 eventualmente accertato all'esito dl presente giudizio con quello in corso di accertamento innanzi al
Tribunale di Cuneo.
IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE l'avversa opposizione e, per l'effetto, CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto per le somme per le quali ha mantenuto la propria validità pari ad euro 7.073,40 oltre agli interessi di mora ex
d.lvo 231/02 maturandi da ogni singola scadenza sino al saldo effettivo.
IN VIA SUBORDINATA
DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE, per i motivi di cui in narrativa, la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare alla la somma Controparte_1 di €. 7.073,40, oltre agli interessi di mora ex d.lvo 231/02 maturandi da ogni singola scadenza sino al saldo effettivo, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari della fase monitoria e di entrambi i gradi del presente giudizio.”
Per parte appellata e appellante incidentale:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare
in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto da Controparte_2
ai sensi dell'art 342 c.p.c. per le ragioni esposte;
[...] in via principale, nel merito:
- rigettare l'appello principale proposto da Parte_3
la Sentenza, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte;
[...]
nel merito, in via subordinata:
- accertare e dichiarare – ai sensi dell'art 1241 e ss. c.c. – la compensazione tra il credito di
[...] che dovesse essere accertato all'esito del giudizio, con il Controparte_2
pagina 3 di 14 maggior credito a titolo risarcitorio vantato da oggetto del giudizio pendente avanti Controparte_3 al Tribunale di Cuneo sub RG 3302/2019 e per l'effetto dichiarare che non è tenuta Controparte_3 al pagamento della somma ingiunta, fino a concorrenza del proprio controcredito pari all'importo che verrà accertato all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo;
in via incidentale condizionata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale
proposto da in riforma della sentenza resa dal Controparte_2
Tribunale di Asti n. 568/2022 - rep. 1073/2022 e pubblicata in data 20 luglio 2022, ammettere la prova
testimoniale richiesta nella seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. e, subordinatamente all'ammissione
delle prove richieste dall'appellante, ammettere la prova contraria su tutti i capitoli avversari;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge del presente giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste, infine, per l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) VERO CHE nel mese di luglio 2019 emergevano dei rigonfiamenti delle finiture dei portoncini installati
da presso come da fotografie che si rammostrano (ns. doc. 22); Controparte_1 Testimone_1
2) VERO CHE i rigonfiamenti delle finiture dei portoncini installati da presso Controparte_1
si aggravavano nei mesi successivi come da fotografie che si rammostrano (ns. doc. 23); Testimone_1
3) VERO CHE attualmente la condizione delle finiture dei portoncini installati da Controparte_1
presso risulta ulteriormente peggiorata;
Testimone_1
4) VERO CHE la sistemazione dei portoncini richiederebbe il trasporto in officina, la sverniciatura,
l'abrasione della superficie e infine lo stucco e verniciatura per poi essere rimontati presso Testimone_1
5) VERO CHE il prevedibile costo dell'attività di cui al cap. 4 che precede può stimarsi in euro 1.500,00 per ciascun portoncino;
Si indicano quali testi informati su tutti i capitoli di prova, il geom. , domiciliato Testimone_6
presso in Alba (CN), Corso Barolo n. 48; il geom. , domiciliato presso Controparte_3 CP_5 in Alba (CN), Corso Barolo n. 48 e l'ing. domiciliato presso Controparte_3 CP_6 [...] in Alba (CN), Corso Barolo n. 48 Controparte_3
Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze di prova testimoniale avversarie, si insiste per essere
ammessi a prova contraria su tutti i capitali di prova avversari, indicando quali testi il geom.
[...]
domiciliato presso in Alba (CN), Corso Barolo n. 48; il geom. Tes_6 Controparte_3 [...]
, domiciliato presso in Alba (CN), Corso Barolo n. 48 e l'ing. CP_5 Controparte_3 [...]
domiciliato presso in Alba (CN), Corso Barolo n. 48.” CP_6 Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 14 La ha chiesto ed ottenuto l'emissione, da parte Controparte_2
del Tribunale di Asti, del decreto ingiuntivo n. 1419/2019 nei confronti della
[...]
per il pagamento della somma di euro 52.782,95, oltre interessi e spese Controparte_3 della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la fornitura e l'installazione di serramenti effettuate nel cantiere di Villa Musso in Mondovì, nel cantiere di in Alba e nel cantiere di Parte_1
in Castiglione Torinese. Testimone_1
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la ha Controparte_3
proposto opposizione avverso il predetto decreto.
In via preliminare, ha eccepito l'esistenza di un rapporto di continenza, ex art. 39, comma 2, c.p.c., tra il giudizio di opposizione ed altro giudizio di cognizione pendente innanzi al Tribunale di Cuneo, iscritto al R.G. n.3302/2019 ed instaurato dall'opponente in data antecedente (10/10/2019), avente ad oggetto l'accertamento dell'inesatto adempimento, da parte dell'opposta, delle forniture eseguite per il cantiere di Villa Musso in Mondovì, così eccependo la nullità del decreto ingiuntivo richiesto per quel medesimo credito, già oggetto di contestazione giudiziale.
Nel merito, l'opponente ha sostenuto l'infondatezza del credito azionato in via monitoria, allegando ritardi dei lavori e vizi nelle forniture subappaltate, tali da legittimare la sospensione del pagamento del corrispettivo, deducendo, altresì, l'esistenza di un proprio controcredito risarcitorio dell'ammontare di euro 248.547,62, oltre interessi, pari all'ammontare delle penali pagate alla committenza a causa dei ritardi e dei vizi imputabili alla . Controparte_1
La ha chiesto pertanto di dichiarare la nullità ai sensi Controparte_7 dell'art. 39, comma 2, c.p.c., decreto ingiuntivo opposto o, comunque, di revocarlo, ovvero, in subordine, di compensare le opposte pretese creditorie.
La , ritualmente costituitasi, ha eccepito, in via preliminare, l'insussistenza del Controparte_1 rapporto di continenza dedotto dalla controparte, attesa la coincidenza solo parziale dell'oggetto dei due giudizi;
mentre, nel merito, ha negato l'esistenza dei vizi dedotti dall'opponente, evidenziando come ogni eventuale ritardo fosse imputabile esclusivamente al comportamento “ondivago e poco trasparente” tenuto dalla Controparte_3
Con sentenza non definitiva, emessa dal Tribunale di Asti in data 20/01/2021, veniva dichiarata la continenza parziale tra il giudizio di opposizione, innanzi a sé pendente, ed il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Cuneo (iscritto al n. 3302/2019 R.G.), limitatamente alle somme ingiunte per il pagamento delle forniture relative al cantiere di Villa Musso in Mondovì, e pari all'importo complessivo di euro 45.709,55, disponendo, con separata ordinanza, la separazione e la prosecuzione pagina 5 di 14 del giudizio di opposizione con riferimento alle forniture relative ai cantieri di in Alba e di Parte_1
in Castiglione Torinese, pari alla minor somma di euro 7.073,40. Testimone_1
Il Tribunale, depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti, quindi all'udienza del 20/07/2022 pronunciava sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., con cui accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e ponendo le spese di lite a carico dell'opponente.
Il Tribunale, circoscritto l'oggetto del giudizio al credito di euro 7.073,43, relativo ai cantieri Parte_1
e ha respinto la richiesta di remissione in istruttoria della causa avanzata dalle parti, Testimone_1
ritenuta la natura documentale della controversia ed il tenore “generico e apertamente valutativo” dei capi di prova dedotti.
Ha, poi, ritenuto infondata l'eccezione di tardività della contestazione d'inadempimento sollevata dall'opposta, osservando come, già nell'atto di citazione in opposizione al Controparte_3 decreto ingiuntivo, l'opponente avesse ampiamente contestato i lavori commissionati all'opposta, sicché le ulteriori contestazioni avanzate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. dovevano ritenersi
“meri approfondimenti” di quelle già esposte nell'atto introduttivo e, perciò, non tardive.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondata l'opposizione, mancando qualsiasi prova del corretto adempimento da parte dell'opposta, essendosi la limitata “ad eccepire la Controparte_1 tardività delle contestazioni di parte attrice in ordine alla corretta esecuzione dei lavori eseguiti”, nonché l'estraneità ai lavori contestati della comunicazione dell'11 luglio 2019, osservando: quanto al primo profilo, che si trattava di eccezione infondata, “attesa la chiara riconducibilità delle eccezioni di parte attrice all'originario oggetto della controversia”; e quanto alla seconda, che risultava generica e, quindi, “inidonea a dimostrare, da parte dell'attrice, il mancato rispetto del termine di denuncia di cui all'art. 1667 c.c.”.
Avverso la predetta sentenza, non notificata, la ha proposto appello con Controparte_1
atto notificato in data 01/08/2022, al fine di ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
La si è costituita in giudizio con comparsa depositata in Controparte_3
data 25/11/2022, eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'opposto gravame e chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla controparte, nonché chiedendo, in subordine, la compensazione del credito di cui al decreto opposto con il suo “maggior credito a titolo risarcitorio”, “oggetto del giudizio pendente avanti al Tribunale di Cuneo sub RG n.3302/2019”. Inoltre, ha chiesto, in via di appello incidentale, condizionato all'accoglimento delle avversarie istanze istruttorie, l'ammissione della prova pagina 6 di 14 per testimoni sui capi dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., e di quella in materia contraria.
A seguito della prima udienza, tenutasi in data 14/12/2022 nelle forme della trattazione scritta, la Corte rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 06/12/2023.
A tale udienza, le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello principale
Con un primo motivo d'appello principale la censura la sentenza per aver Controparte_1
ritenuto che, a fronte dell'allegazione dell'inesatto adempimento da parte dell'opponente, la non avesse assolto all'onere probatorio, su di essa gravante, del corretto Controparte_1
adempimento delle forniture eseguite.
Al contrario, l'appellante sostiene di aver prodotto in primo grado “una serie di documenti atti a provare la corretta esecuzione delle forniture richieste”, e precisamente:
a) quanto alle fatture n. 3 dell'11/3/2019 di euro 1.918,00, riferita alla fornitura di “n. 7 porte interne a battente cieche lisce”. e alla fattura n. 5 del 30/4/2019 di euro 1.965,00, relativa alla fornitura di “n. 5 porte interne a battente cieche lisce e n. 3 porte interne scorrevoli cieche lisce”, presso il cantiere sito in Alba, emesse sulla base del preventivo redatto Parte_1 dall'esponente in data 16/7/2018 e regolarmente accettato dall'appellata (doc.28), sostiene di aver consegnato la merce, come da DDT n.1 dell'11/3/2019 (doc. 7) e DDT n.2 del 9/4/2019
(doc. 9), oltre ad avere ricevuto il parziale pagamento, da parte dell'appellata, della fattura n.
3/2019, tanto da residuare solo il saldo di euro 1.279,00;
b) quanto alla fattura n. 4 del 28/3/2019 riferita al cantiere di avente ad oggetto “il Testimone_1
ripristino e la posa di n. 3 portoncini con rivestimento a misura e fornitura di nuovi telai con sopraluce a vetro satinato, installazione serratura con scatto elettrico, accessori laccati”, al costo complessivo di euro 3.383,00, importo “in linea con quanto previsto nel preventivo allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c. (doc. 29)”, sostiene di aver consegnato i portoncini, di cui l'appellata contesta unicamente i lavori di laccatura.
Tali documenti, secondo l'appellante, dimostrerebbero “la fornitura dei beni indicati nelle fatture oggetto di causa”, non avendo l'appellata disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al preventivo e ai documenti di trasporto, né contestato la consegna dei portoncini.
pagina 7 di 14 Con un secondo motivo d'impugnazione, l'appellante sostiene di non essersi affatto limitata ad eccepire la tardività dell'avversaria eccezione d'inadempimento e l'estraneità della comunicazione dell'11/7/2019 ai portoncini, ma di aver dimostrato la fondatezza delle proprie pretese con il deposito dei preventivi e dei documenti di trasporto, costituenti, unitamente alle fatture, “prova idonea dell'esistenza del contratto”, in tale prospettiva, era quindi onere dell'appellata “fornire la prova dei fatti impeditivi delle pretese avanzate”, onere non assolto nel caso di specie.
Ad ogni modo, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la comunicazione dell'11/7/2019 si riferisse ai portoncini oggetto dell'eccezione di inadempimento.
Difatti, nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo “nessuna specifica contestazione veniva sollevata rispetto alle fatture riferite ai cantieri” oggetto di giudizio: sia la lettera del 25/7/2019
(doc. 10), sia la lettera del 02/08/2019 (doc. 12), nonché i docc.
6-11 prodotti dalla controparte sono relativi al solo cantiere di Villa Musso. Solo nella prima memoria, ex art. 183, co. 6, c.p.c., la difesa avversaria ha eccepito per la prima volta “che la fornitura di un portoncino e la ristrutturazione di altri quattro portoncini realizzati nel cantiere non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte, Testimone_1 producendo all'uopo due mail di contestazione”, di cui una datata 11/7/2019, limitandosi per il resyo
“a formulare generiche contestazioni”, circa l'idoneità delle altre fatture “a fornire la prova del credito vantato”.
Nello specifico, la missiva dell'11/7/2019, citata nella sentenza impugnata, “non poteva essere riferita ai portoncini di cui alla fattura n. 4 del 28.3.2019” ...in quanto, nella predetta missiva, l'impresa aveva fatto riferimento “a portoncini restaurati e montati circa sei mesi prima”. Pertanto, era del tutto verosimile che le contestazioni sollevate dalla in tale occasione si riferissero “non ai Controparte_3
portoncini della fattura nr 4/2019, bensì al portoncino della fattura 59/2018 per il quale era stato evidenziato che, essendo presenti diverse tarlature, non poteva essere garantita una perfetta resa dopo la verniciatura”. Inoltre, i lavori effettuati “prevedevano anche la posa di nuovi telai con sopraluce e vetro satinato oltre alla istallazione della serratura con scatto elettrico e accessori laccati, come ben precisato nella fattura nr 4/2019”, ragion per cui “un eventuale difetto di laccatura avrebbe semmai giustificato la sospensione di una parte del pagamento e non dell'intera fornitura”.
Quanto alle rimanenti fatture riferite alle porte interne, osserva l'appellante come la Controparte_3
né nell'atto di opposizione, né nella successiva memoria istruttoria, ha indicato le ragioni per
[...]
cui, pur avendo regolarmente ricevuto le porte interne indicate nelle fatture, ha inteso pagarne solo una parte, rifiutandosi di effettuarne il saldo.
Con il terzo motivo di gravame, la denuncia l'errore in cui è incorso il Controparte_1
Tribunale nel ritenere che la contestazione circa il mancato rispetto dei termini stabiliti dall'art. 1667
pagina 8 di 14 c.c. fosse riferita alle fatture oggetto di causa, anziché a quelle relative al cantiere di Villa Musso in
Mondovì.
Con il quarto motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza per aver respinto la richiesta di remissione della causa in istruttoria, sull'assunto della natura documentale della controversia, nonché del “tenore generico e apertamente valutativo dei capi di prova proposti”.
Al contrario, ad avviso dell'appellante, i capi di prova dedotti, “lungi dall'essere valutativi, sono riferiti alle prestazioni indicate nel preventivo accettato dalla alle fatture prodotte, alle Controparte_3 bolle di consegna e agli accordi intercorsi in ordine alla laccatura dei portoncini”.
Infine. con l'ultimo motivo, viene censurata la sentenza impugnata per aver respinto l'eccezione di tardività della contestazione d'inadempimento sollevata dalla nella prima Controparte_3
memoria istruttoria, ex art. 183 c.p.c., con riferimento alle lavorazioni relative ai cantieri e Parte_1
Testimone_1
A tale riguardo, il Tribunale ha respinto l'eccezione, osservando che “...già in sede di atto di citazione la società attrice aveva operato un'ampia contestazione di tutti i lavori commissionati alla creditrice opposta, dichiarando che “...a fronte delle molteplici irregolarità riscontrate dalla committente, la società effettuava ulteriori sopralluoghi rinvenendo gravi vizi nelle opere Controparte_3 commissionate a vari subappaltatori, provvedendo tempestivamente a denunciarne l'importanza e avvalendosi dell'eccezione dilatoria di cui all'art. 1460 c.c. (pag. 14 atto di citazione”.
Il Tribunale aveva quindi ritenuto che “...le contestazioni avanzate dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. non costituiscono eccezioni nuove – e, come tali, tardive – ma meri approfondimenti delle argomentazioni già esperite all'atto di introduzione del giudizio, atteso il loro stretto collegamento con l'originario oggetto della vertenza in atti (la fondatezza e l'esigibilità dei crediti dedotti in sede monitoria)”.
L'appellante assume l'erroneità di tale ragionamento, evidenziando come “solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. e solo con riferimento ai portoncini di cui alla fattura n. 4/2019 la
[...] ha mosso delle contestazioni esclusivamente riferite alla loro verniciatura”, indicando poi CP_3 nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. “...che il costo per la riverniciatura dei predetti portoncini poteva essere stimato in euro 1.500,00 senza allegare nessun preventivo a sostegno di tale assunto”.
Al contrario, “nulla è stato contestato rispetto alle fatture relative alla fornitura delle porte interne
(fatt. nr. 3/2019 – 5/2019) per le quali sono state prodotte le bolle di consegna ed è stato effettuato un pagamento parziale”.
Conseguentemente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere ammissibili le contestazioni sui portoncini formulate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., posto che “la posizione di convenuto sostanziale della
pagina 9 di 14 imponeva a quest'ultimo la necessità di proporre nel proprio atto introduttivo Controparte_3
(ossia l'atto di citazione a decreto ingiuntivo) tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio ed una chiara esposizione dei fatti a sostegno delle proprie domande”.
Ad ogni modo, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, con l'atto di opposizione, l'impresa appellata avesse operato “un'ampia contestazione di tutti i lavori commissionati alla creditrice”: al contrario, “il paragrafo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo avversario riportato nel testo della sentenza (pag. 14 atto di citazione) … nulla ha a che vedere con i cantieri e Parte_1
, dato che nel predetto paragrafo viene fatto riferimento alle molteplici irregolarità Testimone_1
riscontrate dalla committente e ai gravi vizi nelle opere commissionate a vari appaltatori, laddove “il committente” sarebbe il sig. , “committente del solo cantiere di Villa Musso di Testimone_7
Mondovì”, mentre il riferimento agli “altri appaltatori” andrebbe collegato all'impresa RE & RE, che aveva ricevuto contestazione analoga a quella della Analogamente, “il riferimento CP_1 alla eccezione dilatoria di cui all'art. 1460 c.c. è relativo alla lettera del 25.7.2019”, riferita “al solo cantiere Villa Musso, tanto che con tale missiva viene preannunciata l'intenzione di sospendere il pagamento delle sole fatture relative al cantiere Villa Musso di Mondovì”.
L'appello è parzialmente fondato.
In primo luogo, occorre esaminare la questione della tardiva proposizione dell'eccezione d'inadempimento da parte dell'impresa oggetto dell'ultimo motivo di appello, Controparte_3
in quanto logicamente prioritaria ed avente rilievo assorbente rispetto alle altre.
La lamenta, nella sostanza, che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Controparte_1
Giudice, non poteva ritenersi tempestiva la deduzione dell'inesatto adempimento da parte dell'impresa la quale, nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nulla aveva Controparte_3 contestato in merito all'esattezza delle forniture oggetto delle fatture n. 3, 4 e 5 del 2019, relative ai cantieri di e di uniche tre fatture ancora oggetto del presente giudizio, a Parte_1 Testimone_1
seguito della pronuncia di continenza - sottolineando come, solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'odierna appellata avesse avanzato alcune doglianze, peraltro generiche, in merito alla verniciatura dei portoncini oggetto della fattura n. 4/2019.
Tali rilievi sono parzialmente fondati.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, né nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, né nella successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la ha Controparte_3 sollevato doglianze riguardo agli infissi forniti per il cantiere ” in Alba, oggetto della fattura Parte_1
n. 3 dell'11/3/2019 (doc. 7 , relativa alla fornitura di n. 7 “porte interne a battente cieche CP_1 lisce, finitura Nordic Start, compl. di coprifili ad incastro, ferram. cromo, maniglie”, per il prezzo di pagina 10 di 14 euro 1.918,00; nonché della fattura n. 5 del 30/4/2019 (doc.
9. Falegnameria), riguardante la fornitura di n. 5 “porte interne a battente cieche lisce, nordic start, complete di rel coprifili e ferramenta” e di n.
3 “porte interne scorrevoli cieche lisce, nordic start, complete di rel coprifili e ferramenta”, per il prezzo complessivo di euro 1.965,00.
Tali importi, quindi, sono senz'altro dovuti dalla poiché relativi a forniture Controparte_3
rispetto alle quali non vi è agli atti alcuna contestazione di non conformità e la cui consegna, oltre che documentalmente provata (v. docc. 7-9), non è mai stata oggetto di contestazione da parte dell'odierna appellata.
Quanto, invece, alla fattura n. 4 del 28/3/2019 dell'importo di euro 3.828,00 (doc. 8 fasc.
, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di n.3 “portoncini rif. A01-A03 e A011 CP_1
ripristinati con rivestimenti a misura e nuovi telai con sopraluce a vetro satinato, installazione serratura con scatto elettrico, accessori, laccati ral 8017” presso il cantiere di si Testimone_1
osserva quanto segue.
Come affermato dalla stessa appellante, è ben vero che nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la ha solo in termini generali, con riferimento a tutte le forniture e Controparte_3
lavorazioni eseguite dalla presso i vari cantieri, lamentato, oltre ai ritardi, Controparte_1
l'esistenza di “molteplici irregolarità” e “gravi vizi”, tuttavia con la prima memoria, ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha specificato la già prospettata eccezione d'inadempimento, deducendo che
“…con particolare riferimento al cantiere si eccepisce come la fornitura di un nuovo Testimone_1
portoncino e la ristrutturazione di altri quattro portoncini commissionate da a Controparte_3
non sono state eseguite a regola d'arte. Come risulta dalle fotografie qui Controparte_1 prodotte sub ns. docc. 22 e 23, infatti, tali portoncini presentavano, all'esito dei lavori posti in essere dall'opposta, consistenti vizi e rigonfiature”.
Tale allegazione ha rappresentato dunque una precisazione dell'eccezione proposta, sin dall'atto introduttivo del giudizio, intervenuta entro il termine fissato dal n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c.
Essa risulta sufficientemente specifica ed idonea a consentire alla controparte, destinataria della contestazione d'inesatto adempimento, accompagnata dalla produzione di documentazione fotografica rappresentativa dei difetti della verniciatura (docc. 22-23 , di avere contezza delle Controparte_3
difformità lamentate e poter così fornire la prova del corretto adempimento di cui è onerata.
A tale riguardo, la con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. aveva contestato Controparte_1 le fotografie prodotte da controparte, osservando che esse “…riproducono dei dettagli dai quali non è possibile comprendere a quali portoncini sarebbero riferiti”, per cui sarebbero prive di valenza probatoria.
pagina 11 di 14 Tali argomentazioni non colgono nel segno, considerato che tale documentazione fotografica era già stata portata a conoscenza dell'appellante, in quanto inviata in allegato alla comunicazione e-mail dell'11/07/2019 (v. doc. 22 , avente ad oggetto “ lavorazioni non Controparte_3 Testimone_1 conformi”, con cui il geom. , dipendente della comunicava che Testimone_6 Controparte_3
“…sono state riscontrate delle anomalie in merito a dei rigonfiamenti delle finiture dei portoncini
d'ingresso. Gli stessi sono stati restaurati/recuperati e montati circa 6 mesi fa' dalla vostra ditta”.
L'appellante ha sostenuto che tale contestazione stragiudiziale, poiché relativa a portoncini descritti come “restaurati e montati circa sei mesi prima”, non riguarderebbe i tre portoncini restaurati oggetto della fattura n. 4/2019, bensì la fornitura di un altro portoncino restaurato per il medesimo cantiere di
(“portoncino C01”), indicato nel preventivo dell'11/09/2018 ed oggetto della fattura n. Testimone_1
59 del 31/10/2018 di euro 3.608,00 (docc. 29-30 fasc. . CP_1
Tali argomentazioni non sono, però, condivisibili, essendo stata la fattura n. 4/2019 emessa in data
28/3/2019 e, quindi, per una fornitura eseguita almeno quattro mesi prima rispetto alla missiva dell'11/7/2019, per cui del tutto compatibilmente la comunicazione dell'11/07/2019 è ad essa riferibile, considerata anche l'indicazione approssimativa dei tempi in essa contenuta (“restaurati/recuperati e montati circa 6 mesi fa'…”), inoltre in essa viene fatto riferimento non ad un singolo porticino, ma ad una pluralità di portoncini.
Peraltro, nel caso di specie la e-mail dell'11/07/2019 non viene in rilievo al fine della valutazione della tempestività della denuncia, avendo l'odierna appellante espressamente chiarito (v. pag. 22 atto d'appello) che “l'eccezione di decadenza a mente dell'art. 1667 c.c. e 1670 c.c.,…contenuta nella comparsa di costituzione e risposta era chiaramente riferita al cantiere Villa Musso di Mondovì.”
Orbene, a fronte delle contestazioni di non corretta esecuzione della verniciatura dei tre portoncini oggetto della fattura n. 4/2019, l'odierna appellante non ha dedotto alcuna idonea prova del suo esatto adempimento e/o dell'assenza dei vizi ex adverso lamentati, non essendo a tale scopo rilevanti i capi di prova orale articolati con la memoria istruttoria, non ammessi in primo grado, e la cui ammissione nel presente grado di giudizio forma oggetto del quarto motivo d'appello.
Difatti, i primi sette capi di prova riguardano le due fatture relative al cantiere ” di Alba, per Parte_1
le quali già si è osservato come non vi sia stata alcuna contestazione da parte della Controparte_3
i capi 8 e 9, relativi al cantiere di riguardano circostanze di fatto pacifiche e
[...] Testimone_1
comunque documentalmente provate;
mentre il capo 10, che sarebbe l'unico astrattamente riferibile a circostanze concernenti le contestate modalità di restauro dei portoncini, per il suo tenore (“…vero che trattandosi della posa e della laccatura di vecchi portoncini, veniva precisato che eventuali difetti di verniciatura che sarebbero emersi nel corso del tempo non avrebbero potuto formare oggetto di
pagina 12 di 14 contestazione”), non è diretto a provare la corretta esecuzione delle opere, né l'assenza dei lamentati difetti della verniciatura, ma una circostanza del tutto eccentrica rispetto alla prova dell'adempimento,
e cioè la preventiva accettazione di difetti di verniciatura, che si sarebbero potuti presentare.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello principale va, quindi, accolto con riferimento all'ultimo motivo di appello, nei termini e nei limiti sopra precisati, con conseguente assorbimento dei residui motivi d'impugnazione principale, nonché dell'appello incidentale condizionato proposto da
[...]
poiché aventi ad oggetto questioni il cui esame è reso superfluo dall'accoglimento del Controparte_3
predetto motivo.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, considerato che il titolo, rappresentato dal decreto ingiuntivo è ormai stato revocato, la deve essere condannata a Controparte_3
corrispondere alla l'importo di € 3.244,00, a titolo di saldo della fattura n. Controparte_1
3/2019 e di pagamento della fattura n. 5/2019, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche di quel giudizio, ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, e quindi del solo parziale accoglimento dell'opposizione, le spese debbono essere compensate tra le parti nella misura del 50%, con condanna della
[...]
a rifondere alla controparte il restante 50%, che si liquida, per l'intero, quanto al primo Controparte_3
grado, nella misura già indicata in sentenza, e cioè nell'importo di € 1.618,00, e quanto al presente grado, sempre nella misura intera, tenuto conto dello scaglione di valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), e del numero delle questioni trattate in misura compresa tra i valori minimi e medi previsti dal D.M. 55/2014 per le fasi di studio (€ 650,00), introduttiva (€ 750,00) e decisionale (€ 956,00), per un totale di euro 2.356,00.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Controparte_1
sentenza n. 568/2022, pronunciata dal Tribunale di Asti in data 20/07/2022, e dichiarato assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da Controparte_3
in parziale accoglimento dell'appello principale e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_3
pagina 13 di 14 della somma di euro € 3.244,00, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n. Controparte_1
231/2002 dalla data di scadenza delle fatture al saldo;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla Controparte_3
la metà delle spese di lite, metà che si liquida, quanto al primo grado, in Controparte_1
euro 814,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA, ed esposti documentati, e quanto al presente grado in euro 1.178,00, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, ed esposti documentati.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Ufficio per il Processo.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel.
Dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1070/2022 R.G. promossa da: già Controparte_1 [...]
(P. IVA ), con sede in Monteu Roero (CN), Controparte_2 P.IVA_1
Frazione Sant'Anna n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, via San Quintino n. 32, presso lo studio dell'avv. Carlo Aiello, che la rappresenta e difende per procura allegata alla busta informatica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. e P. IVA ), con Controparte_3 P.IVA_2
sede in Alba, corso Barolo n. 48/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, corso Montevecchio n. 51, presso lo studio dell'avv. Elena Ribaldone, che la rappresenta e difende per procura allegata alla busta informatica contenente la comparsa di costituzione in appello con appello incidentale
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 568/2022 del 20/07/2022
– Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Per parte appellante e appellata incidentale:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In totale riforma della sentenza n. 568/2022 pubblicata il 20/07/2022 (RG n. 96/2021 Repert. n. 1073/2022
del 21/07/2022) emessa dal Tribunale Ordinario di Asti – dott. Giuseppe AMOROSO - il 20.07.2022 (dep.
in cancelleria il 21.7.2022)
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze di fatto, già dedotte nella seconda
memoria ex. art. 183 c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado:
Con riferimento alla fattura nr. 3 dell'11.3.2019 per euro 1.918.80 – CANTIERE TETTI BLU DI ALBA
1) Vero che la ha eseguito a favore della ditta la Controparte_1 Controparte_3
fornitura di nr. 7 porte interne con maggiorazione per porta a libro, meglio specificate nella fattura nr. 3 dell'11.3.2019 (doc. 7)
2) Vero che il prezzo concordato di tale fornitura ammontava ad euro 1.918,80;
3) Vero che detta fornitura è stata consegnata in data 11.3.2019 presso il in Alba, Parte_1
come risulta dal documento di trasporto (doc. 7).
4) Vero che la ha ricevuto per tale fattura un pagamento parziale, Controparte_1
rimanendo un saldo residuo pari ad euro 1.279,00;
Con riferimento alla fattura 5 del 30.4.2019 per euro 1.965,00 – Parte_2
5) Vero che la ha eseguito a favore della ditta la Controparte_1 Controparte_3 fornitura di nr. 5 porte interne a battente cieche lisce e nr. 3 porte interne scorrevoli cieche lisce, meglio
specificate nella fattura nr. 5 del 30.4.2019 (doc. 9);
6) Vero che il prezzo concordato di tale fornitura ammontava ad euro 1.965,60
7) Vero che detta fornitura è stata consegnata in data 9.4.2019 presso il in Alba, Parte_1
come risulta dal documento di trasporto (doc. 9)
Con riferimento alla fattura nr. 4 del 28.3.2019 per euro. 3.828,00 – di Testimone_1
ALBA
8) Vero che la ha eseguito il ripristino e la posa di nr. 3 portoncini con Controparte_1
rivestimento a misura e fornitura di nuovi telai con sopraluce a vetro satinato, installazione serratura con
scatto elettrico, accessori laccati, come meglio specificato nella fattura nr. 4 del 28.3.2019 (doc. nr. 8);
9) Vero che il prezzo concordato di tale fornitura ammontava ad euro 3.828,00;
10) Vero che trattandosi della posa e della laccatura di vecchi portoncini, veniva precisato che eventuali
difetti di verniciatura che sarebbero emersi nel tempo non avrebbero potuto formare oggetto di
contestazione;
pagina 2 di 14 Si indicano quali testi, anche in materia contraria su eventuali capi di prova ammessi di controparte:
1) Testimone_2
2) Testimone_3
3) Testimone_4
4) Testimone_5
5) CP_4
NEL MERITO:
RIGETTARE, in quanto infondata e/o comunque inammissibile, la domanda formulata in via subordinata
dalla di compensazione del credito della Controparte_3 Controparte_1 eventualmente accertato all'esito dl presente giudizio con quello in corso di accertamento innanzi al
Tribunale di Cuneo.
IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE l'avversa opposizione e, per l'effetto, CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto per le somme per le quali ha mantenuto la propria validità pari ad euro 7.073,40 oltre agli interessi di mora ex
d.lvo 231/02 maturandi da ogni singola scadenza sino al saldo effettivo.
IN VIA SUBORDINATA
DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE, per i motivi di cui in narrativa, la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare alla la somma Controparte_1 di €. 7.073,40, oltre agli interessi di mora ex d.lvo 231/02 maturandi da ogni singola scadenza sino al saldo effettivo, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari della fase monitoria e di entrambi i gradi del presente giudizio.”
Per parte appellata e appellante incidentale:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare
in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto da Controparte_2
ai sensi dell'art 342 c.p.c. per le ragioni esposte;
[...] in via principale, nel merito:
- rigettare l'appello principale proposto da Parte_3
la Sentenza, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte;
[...]
nel merito, in via subordinata:
- accertare e dichiarare – ai sensi dell'art 1241 e ss. c.c. – la compensazione tra il credito di
[...] che dovesse essere accertato all'esito del giudizio, con il Controparte_2
pagina 3 di 14 maggior credito a titolo risarcitorio vantato da oggetto del giudizio pendente avanti Controparte_3 al Tribunale di Cuneo sub RG 3302/2019 e per l'effetto dichiarare che non è tenuta Controparte_3 al pagamento della somma ingiunta, fino a concorrenza del proprio controcredito pari all'importo che verrà accertato all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo;
in via incidentale condizionata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale
proposto da in riforma della sentenza resa dal Controparte_2
Tribunale di Asti n. 568/2022 - rep. 1073/2022 e pubblicata in data 20 luglio 2022, ammettere la prova
testimoniale richiesta nella seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. e, subordinatamente all'ammissione
delle prove richieste dall'appellante, ammettere la prova contraria su tutti i capitoli avversari;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge del presente giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste, infine, per l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) VERO CHE nel mese di luglio 2019 emergevano dei rigonfiamenti delle finiture dei portoncini installati
da presso come da fotografie che si rammostrano (ns. doc. 22); Controparte_1 Testimone_1
2) VERO CHE i rigonfiamenti delle finiture dei portoncini installati da presso Controparte_1
si aggravavano nei mesi successivi come da fotografie che si rammostrano (ns. doc. 23); Testimone_1
3) VERO CHE attualmente la condizione delle finiture dei portoncini installati da Controparte_1
presso risulta ulteriormente peggiorata;
Testimone_1
4) VERO CHE la sistemazione dei portoncini richiederebbe il trasporto in officina, la sverniciatura,
l'abrasione della superficie e infine lo stucco e verniciatura per poi essere rimontati presso Testimone_1
5) VERO CHE il prevedibile costo dell'attività di cui al cap. 4 che precede può stimarsi in euro 1.500,00 per ciascun portoncino;
Si indicano quali testi informati su tutti i capitoli di prova, il geom. , domiciliato Testimone_6
presso in Alba (CN), Corso Barolo n. 48; il geom. , domiciliato presso Controparte_3 CP_5 in Alba (CN), Corso Barolo n. 48 e l'ing. domiciliato presso Controparte_3 CP_6 [...] in Alba (CN), Corso Barolo n. 48 Controparte_3
Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze di prova testimoniale avversarie, si insiste per essere
ammessi a prova contraria su tutti i capitali di prova avversari, indicando quali testi il geom.
[...]
domiciliato presso in Alba (CN), Corso Barolo n. 48; il geom. Tes_6 Controparte_3 [...]
, domiciliato presso in Alba (CN), Corso Barolo n. 48 e l'ing. CP_5 Controparte_3 [...]
domiciliato presso in Alba (CN), Corso Barolo n. 48.” CP_6 Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 14 La ha chiesto ed ottenuto l'emissione, da parte Controparte_2
del Tribunale di Asti, del decreto ingiuntivo n. 1419/2019 nei confronti della
[...]
per il pagamento della somma di euro 52.782,95, oltre interessi e spese Controparte_3 della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la fornitura e l'installazione di serramenti effettuate nel cantiere di Villa Musso in Mondovì, nel cantiere di in Alba e nel cantiere di Parte_1
in Castiglione Torinese. Testimone_1
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la ha Controparte_3
proposto opposizione avverso il predetto decreto.
In via preliminare, ha eccepito l'esistenza di un rapporto di continenza, ex art. 39, comma 2, c.p.c., tra il giudizio di opposizione ed altro giudizio di cognizione pendente innanzi al Tribunale di Cuneo, iscritto al R.G. n.3302/2019 ed instaurato dall'opponente in data antecedente (10/10/2019), avente ad oggetto l'accertamento dell'inesatto adempimento, da parte dell'opposta, delle forniture eseguite per il cantiere di Villa Musso in Mondovì, così eccependo la nullità del decreto ingiuntivo richiesto per quel medesimo credito, già oggetto di contestazione giudiziale.
Nel merito, l'opponente ha sostenuto l'infondatezza del credito azionato in via monitoria, allegando ritardi dei lavori e vizi nelle forniture subappaltate, tali da legittimare la sospensione del pagamento del corrispettivo, deducendo, altresì, l'esistenza di un proprio controcredito risarcitorio dell'ammontare di euro 248.547,62, oltre interessi, pari all'ammontare delle penali pagate alla committenza a causa dei ritardi e dei vizi imputabili alla . Controparte_1
La ha chiesto pertanto di dichiarare la nullità ai sensi Controparte_7 dell'art. 39, comma 2, c.p.c., decreto ingiuntivo opposto o, comunque, di revocarlo, ovvero, in subordine, di compensare le opposte pretese creditorie.
La , ritualmente costituitasi, ha eccepito, in via preliminare, l'insussistenza del Controparte_1 rapporto di continenza dedotto dalla controparte, attesa la coincidenza solo parziale dell'oggetto dei due giudizi;
mentre, nel merito, ha negato l'esistenza dei vizi dedotti dall'opponente, evidenziando come ogni eventuale ritardo fosse imputabile esclusivamente al comportamento “ondivago e poco trasparente” tenuto dalla Controparte_3
Con sentenza non definitiva, emessa dal Tribunale di Asti in data 20/01/2021, veniva dichiarata la continenza parziale tra il giudizio di opposizione, innanzi a sé pendente, ed il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Cuneo (iscritto al n. 3302/2019 R.G.), limitatamente alle somme ingiunte per il pagamento delle forniture relative al cantiere di Villa Musso in Mondovì, e pari all'importo complessivo di euro 45.709,55, disponendo, con separata ordinanza, la separazione e la prosecuzione pagina 5 di 14 del giudizio di opposizione con riferimento alle forniture relative ai cantieri di in Alba e di Parte_1
in Castiglione Torinese, pari alla minor somma di euro 7.073,40. Testimone_1
Il Tribunale, depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti, quindi all'udienza del 20/07/2022 pronunciava sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., con cui accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e ponendo le spese di lite a carico dell'opponente.
Il Tribunale, circoscritto l'oggetto del giudizio al credito di euro 7.073,43, relativo ai cantieri Parte_1
e ha respinto la richiesta di remissione in istruttoria della causa avanzata dalle parti, Testimone_1
ritenuta la natura documentale della controversia ed il tenore “generico e apertamente valutativo” dei capi di prova dedotti.
Ha, poi, ritenuto infondata l'eccezione di tardività della contestazione d'inadempimento sollevata dall'opposta, osservando come, già nell'atto di citazione in opposizione al Controparte_3 decreto ingiuntivo, l'opponente avesse ampiamente contestato i lavori commissionati all'opposta, sicché le ulteriori contestazioni avanzate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. dovevano ritenersi
“meri approfondimenti” di quelle già esposte nell'atto introduttivo e, perciò, non tardive.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondata l'opposizione, mancando qualsiasi prova del corretto adempimento da parte dell'opposta, essendosi la limitata “ad eccepire la Controparte_1 tardività delle contestazioni di parte attrice in ordine alla corretta esecuzione dei lavori eseguiti”, nonché l'estraneità ai lavori contestati della comunicazione dell'11 luglio 2019, osservando: quanto al primo profilo, che si trattava di eccezione infondata, “attesa la chiara riconducibilità delle eccezioni di parte attrice all'originario oggetto della controversia”; e quanto alla seconda, che risultava generica e, quindi, “inidonea a dimostrare, da parte dell'attrice, il mancato rispetto del termine di denuncia di cui all'art. 1667 c.c.”.
Avverso la predetta sentenza, non notificata, la ha proposto appello con Controparte_1
atto notificato in data 01/08/2022, al fine di ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
La si è costituita in giudizio con comparsa depositata in Controparte_3
data 25/11/2022, eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'opposto gravame e chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla controparte, nonché chiedendo, in subordine, la compensazione del credito di cui al decreto opposto con il suo “maggior credito a titolo risarcitorio”, “oggetto del giudizio pendente avanti al Tribunale di Cuneo sub RG n.3302/2019”. Inoltre, ha chiesto, in via di appello incidentale, condizionato all'accoglimento delle avversarie istanze istruttorie, l'ammissione della prova pagina 6 di 14 per testimoni sui capi dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., e di quella in materia contraria.
A seguito della prima udienza, tenutasi in data 14/12/2022 nelle forme della trattazione scritta, la Corte rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 06/12/2023.
A tale udienza, le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello principale
Con un primo motivo d'appello principale la censura la sentenza per aver Controparte_1
ritenuto che, a fronte dell'allegazione dell'inesatto adempimento da parte dell'opponente, la non avesse assolto all'onere probatorio, su di essa gravante, del corretto Controparte_1
adempimento delle forniture eseguite.
Al contrario, l'appellante sostiene di aver prodotto in primo grado “una serie di documenti atti a provare la corretta esecuzione delle forniture richieste”, e precisamente:
a) quanto alle fatture n. 3 dell'11/3/2019 di euro 1.918,00, riferita alla fornitura di “n. 7 porte interne a battente cieche lisce”. e alla fattura n. 5 del 30/4/2019 di euro 1.965,00, relativa alla fornitura di “n. 5 porte interne a battente cieche lisce e n. 3 porte interne scorrevoli cieche lisce”, presso il cantiere sito in Alba, emesse sulla base del preventivo redatto Parte_1 dall'esponente in data 16/7/2018 e regolarmente accettato dall'appellata (doc.28), sostiene di aver consegnato la merce, come da DDT n.1 dell'11/3/2019 (doc. 7) e DDT n.2 del 9/4/2019
(doc. 9), oltre ad avere ricevuto il parziale pagamento, da parte dell'appellata, della fattura n.
3/2019, tanto da residuare solo il saldo di euro 1.279,00;
b) quanto alla fattura n. 4 del 28/3/2019 riferita al cantiere di avente ad oggetto “il Testimone_1
ripristino e la posa di n. 3 portoncini con rivestimento a misura e fornitura di nuovi telai con sopraluce a vetro satinato, installazione serratura con scatto elettrico, accessori laccati”, al costo complessivo di euro 3.383,00, importo “in linea con quanto previsto nel preventivo allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c. (doc. 29)”, sostiene di aver consegnato i portoncini, di cui l'appellata contesta unicamente i lavori di laccatura.
Tali documenti, secondo l'appellante, dimostrerebbero “la fornitura dei beni indicati nelle fatture oggetto di causa”, non avendo l'appellata disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al preventivo e ai documenti di trasporto, né contestato la consegna dei portoncini.
pagina 7 di 14 Con un secondo motivo d'impugnazione, l'appellante sostiene di non essersi affatto limitata ad eccepire la tardività dell'avversaria eccezione d'inadempimento e l'estraneità della comunicazione dell'11/7/2019 ai portoncini, ma di aver dimostrato la fondatezza delle proprie pretese con il deposito dei preventivi e dei documenti di trasporto, costituenti, unitamente alle fatture, “prova idonea dell'esistenza del contratto”, in tale prospettiva, era quindi onere dell'appellata “fornire la prova dei fatti impeditivi delle pretese avanzate”, onere non assolto nel caso di specie.
Ad ogni modo, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la comunicazione dell'11/7/2019 si riferisse ai portoncini oggetto dell'eccezione di inadempimento.
Difatti, nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo “nessuna specifica contestazione veniva sollevata rispetto alle fatture riferite ai cantieri” oggetto di giudizio: sia la lettera del 25/7/2019
(doc. 10), sia la lettera del 02/08/2019 (doc. 12), nonché i docc.
6-11 prodotti dalla controparte sono relativi al solo cantiere di Villa Musso. Solo nella prima memoria, ex art. 183, co. 6, c.p.c., la difesa avversaria ha eccepito per la prima volta “che la fornitura di un portoncino e la ristrutturazione di altri quattro portoncini realizzati nel cantiere non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte, Testimone_1 producendo all'uopo due mail di contestazione”, di cui una datata 11/7/2019, limitandosi per il resyo
“a formulare generiche contestazioni”, circa l'idoneità delle altre fatture “a fornire la prova del credito vantato”.
Nello specifico, la missiva dell'11/7/2019, citata nella sentenza impugnata, “non poteva essere riferita ai portoncini di cui alla fattura n. 4 del 28.3.2019” ...in quanto, nella predetta missiva, l'impresa aveva fatto riferimento “a portoncini restaurati e montati circa sei mesi prima”. Pertanto, era del tutto verosimile che le contestazioni sollevate dalla in tale occasione si riferissero “non ai Controparte_3
portoncini della fattura nr 4/2019, bensì al portoncino della fattura 59/2018 per il quale era stato evidenziato che, essendo presenti diverse tarlature, non poteva essere garantita una perfetta resa dopo la verniciatura”. Inoltre, i lavori effettuati “prevedevano anche la posa di nuovi telai con sopraluce e vetro satinato oltre alla istallazione della serratura con scatto elettrico e accessori laccati, come ben precisato nella fattura nr 4/2019”, ragion per cui “un eventuale difetto di laccatura avrebbe semmai giustificato la sospensione di una parte del pagamento e non dell'intera fornitura”.
Quanto alle rimanenti fatture riferite alle porte interne, osserva l'appellante come la Controparte_3
né nell'atto di opposizione, né nella successiva memoria istruttoria, ha indicato le ragioni per
[...]
cui, pur avendo regolarmente ricevuto le porte interne indicate nelle fatture, ha inteso pagarne solo una parte, rifiutandosi di effettuarne il saldo.
Con il terzo motivo di gravame, la denuncia l'errore in cui è incorso il Controparte_1
Tribunale nel ritenere che la contestazione circa il mancato rispetto dei termini stabiliti dall'art. 1667
pagina 8 di 14 c.c. fosse riferita alle fatture oggetto di causa, anziché a quelle relative al cantiere di Villa Musso in
Mondovì.
Con il quarto motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza per aver respinto la richiesta di remissione della causa in istruttoria, sull'assunto della natura documentale della controversia, nonché del “tenore generico e apertamente valutativo dei capi di prova proposti”.
Al contrario, ad avviso dell'appellante, i capi di prova dedotti, “lungi dall'essere valutativi, sono riferiti alle prestazioni indicate nel preventivo accettato dalla alle fatture prodotte, alle Controparte_3 bolle di consegna e agli accordi intercorsi in ordine alla laccatura dei portoncini”.
Infine. con l'ultimo motivo, viene censurata la sentenza impugnata per aver respinto l'eccezione di tardività della contestazione d'inadempimento sollevata dalla nella prima Controparte_3
memoria istruttoria, ex art. 183 c.p.c., con riferimento alle lavorazioni relative ai cantieri e Parte_1
Testimone_1
A tale riguardo, il Tribunale ha respinto l'eccezione, osservando che “...già in sede di atto di citazione la società attrice aveva operato un'ampia contestazione di tutti i lavori commissionati alla creditrice opposta, dichiarando che “...a fronte delle molteplici irregolarità riscontrate dalla committente, la società effettuava ulteriori sopralluoghi rinvenendo gravi vizi nelle opere Controparte_3 commissionate a vari subappaltatori, provvedendo tempestivamente a denunciarne l'importanza e avvalendosi dell'eccezione dilatoria di cui all'art. 1460 c.c. (pag. 14 atto di citazione”.
Il Tribunale aveva quindi ritenuto che “...le contestazioni avanzate dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. non costituiscono eccezioni nuove – e, come tali, tardive – ma meri approfondimenti delle argomentazioni già esperite all'atto di introduzione del giudizio, atteso il loro stretto collegamento con l'originario oggetto della vertenza in atti (la fondatezza e l'esigibilità dei crediti dedotti in sede monitoria)”.
L'appellante assume l'erroneità di tale ragionamento, evidenziando come “solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. e solo con riferimento ai portoncini di cui alla fattura n. 4/2019 la
[...] ha mosso delle contestazioni esclusivamente riferite alla loro verniciatura”, indicando poi CP_3 nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. “...che il costo per la riverniciatura dei predetti portoncini poteva essere stimato in euro 1.500,00 senza allegare nessun preventivo a sostegno di tale assunto”.
Al contrario, “nulla è stato contestato rispetto alle fatture relative alla fornitura delle porte interne
(fatt. nr. 3/2019 – 5/2019) per le quali sono state prodotte le bolle di consegna ed è stato effettuato un pagamento parziale”.
Conseguentemente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere ammissibili le contestazioni sui portoncini formulate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., posto che “la posizione di convenuto sostanziale della
pagina 9 di 14 imponeva a quest'ultimo la necessità di proporre nel proprio atto introduttivo Controparte_3
(ossia l'atto di citazione a decreto ingiuntivo) tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio ed una chiara esposizione dei fatti a sostegno delle proprie domande”.
Ad ogni modo, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, con l'atto di opposizione, l'impresa appellata avesse operato “un'ampia contestazione di tutti i lavori commissionati alla creditrice”: al contrario, “il paragrafo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo avversario riportato nel testo della sentenza (pag. 14 atto di citazione) … nulla ha a che vedere con i cantieri e Parte_1
, dato che nel predetto paragrafo viene fatto riferimento alle molteplici irregolarità Testimone_1
riscontrate dalla committente e ai gravi vizi nelle opere commissionate a vari appaltatori, laddove “il committente” sarebbe il sig. , “committente del solo cantiere di Villa Musso di Testimone_7
Mondovì”, mentre il riferimento agli “altri appaltatori” andrebbe collegato all'impresa RE & RE, che aveva ricevuto contestazione analoga a quella della Analogamente, “il riferimento CP_1 alla eccezione dilatoria di cui all'art. 1460 c.c. è relativo alla lettera del 25.7.2019”, riferita “al solo cantiere Villa Musso, tanto che con tale missiva viene preannunciata l'intenzione di sospendere il pagamento delle sole fatture relative al cantiere Villa Musso di Mondovì”.
L'appello è parzialmente fondato.
In primo luogo, occorre esaminare la questione della tardiva proposizione dell'eccezione d'inadempimento da parte dell'impresa oggetto dell'ultimo motivo di appello, Controparte_3
in quanto logicamente prioritaria ed avente rilievo assorbente rispetto alle altre.
La lamenta, nella sostanza, che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Controparte_1
Giudice, non poteva ritenersi tempestiva la deduzione dell'inesatto adempimento da parte dell'impresa la quale, nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nulla aveva Controparte_3 contestato in merito all'esattezza delle forniture oggetto delle fatture n. 3, 4 e 5 del 2019, relative ai cantieri di e di uniche tre fatture ancora oggetto del presente giudizio, a Parte_1 Testimone_1
seguito della pronuncia di continenza - sottolineando come, solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'odierna appellata avesse avanzato alcune doglianze, peraltro generiche, in merito alla verniciatura dei portoncini oggetto della fattura n. 4/2019.
Tali rilievi sono parzialmente fondati.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, né nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, né nella successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la ha Controparte_3 sollevato doglianze riguardo agli infissi forniti per il cantiere ” in Alba, oggetto della fattura Parte_1
n. 3 dell'11/3/2019 (doc. 7 , relativa alla fornitura di n. 7 “porte interne a battente cieche CP_1 lisce, finitura Nordic Start, compl. di coprifili ad incastro, ferram. cromo, maniglie”, per il prezzo di pagina 10 di 14 euro 1.918,00; nonché della fattura n. 5 del 30/4/2019 (doc.
9. Falegnameria), riguardante la fornitura di n. 5 “porte interne a battente cieche lisce, nordic start, complete di rel coprifili e ferramenta” e di n.
3 “porte interne scorrevoli cieche lisce, nordic start, complete di rel coprifili e ferramenta”, per il prezzo complessivo di euro 1.965,00.
Tali importi, quindi, sono senz'altro dovuti dalla poiché relativi a forniture Controparte_3
rispetto alle quali non vi è agli atti alcuna contestazione di non conformità e la cui consegna, oltre che documentalmente provata (v. docc. 7-9), non è mai stata oggetto di contestazione da parte dell'odierna appellata.
Quanto, invece, alla fattura n. 4 del 28/3/2019 dell'importo di euro 3.828,00 (doc. 8 fasc.
, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di n.3 “portoncini rif. A01-A03 e A011 CP_1
ripristinati con rivestimenti a misura e nuovi telai con sopraluce a vetro satinato, installazione serratura con scatto elettrico, accessori, laccati ral 8017” presso il cantiere di si Testimone_1
osserva quanto segue.
Come affermato dalla stessa appellante, è ben vero che nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la ha solo in termini generali, con riferimento a tutte le forniture e Controparte_3
lavorazioni eseguite dalla presso i vari cantieri, lamentato, oltre ai ritardi, Controparte_1
l'esistenza di “molteplici irregolarità” e “gravi vizi”, tuttavia con la prima memoria, ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha specificato la già prospettata eccezione d'inadempimento, deducendo che
“…con particolare riferimento al cantiere si eccepisce come la fornitura di un nuovo Testimone_1
portoncino e la ristrutturazione di altri quattro portoncini commissionate da a Controparte_3
non sono state eseguite a regola d'arte. Come risulta dalle fotografie qui Controparte_1 prodotte sub ns. docc. 22 e 23, infatti, tali portoncini presentavano, all'esito dei lavori posti in essere dall'opposta, consistenti vizi e rigonfiature”.
Tale allegazione ha rappresentato dunque una precisazione dell'eccezione proposta, sin dall'atto introduttivo del giudizio, intervenuta entro il termine fissato dal n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c.
Essa risulta sufficientemente specifica ed idonea a consentire alla controparte, destinataria della contestazione d'inesatto adempimento, accompagnata dalla produzione di documentazione fotografica rappresentativa dei difetti della verniciatura (docc. 22-23 , di avere contezza delle Controparte_3
difformità lamentate e poter così fornire la prova del corretto adempimento di cui è onerata.
A tale riguardo, la con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. aveva contestato Controparte_1 le fotografie prodotte da controparte, osservando che esse “…riproducono dei dettagli dai quali non è possibile comprendere a quali portoncini sarebbero riferiti”, per cui sarebbero prive di valenza probatoria.
pagina 11 di 14 Tali argomentazioni non colgono nel segno, considerato che tale documentazione fotografica era già stata portata a conoscenza dell'appellante, in quanto inviata in allegato alla comunicazione e-mail dell'11/07/2019 (v. doc. 22 , avente ad oggetto “ lavorazioni non Controparte_3 Testimone_1 conformi”, con cui il geom. , dipendente della comunicava che Testimone_6 Controparte_3
“…sono state riscontrate delle anomalie in merito a dei rigonfiamenti delle finiture dei portoncini
d'ingresso. Gli stessi sono stati restaurati/recuperati e montati circa 6 mesi fa' dalla vostra ditta”.
L'appellante ha sostenuto che tale contestazione stragiudiziale, poiché relativa a portoncini descritti come “restaurati e montati circa sei mesi prima”, non riguarderebbe i tre portoncini restaurati oggetto della fattura n. 4/2019, bensì la fornitura di un altro portoncino restaurato per il medesimo cantiere di
(“portoncino C01”), indicato nel preventivo dell'11/09/2018 ed oggetto della fattura n. Testimone_1
59 del 31/10/2018 di euro 3.608,00 (docc. 29-30 fasc. . CP_1
Tali argomentazioni non sono, però, condivisibili, essendo stata la fattura n. 4/2019 emessa in data
28/3/2019 e, quindi, per una fornitura eseguita almeno quattro mesi prima rispetto alla missiva dell'11/7/2019, per cui del tutto compatibilmente la comunicazione dell'11/07/2019 è ad essa riferibile, considerata anche l'indicazione approssimativa dei tempi in essa contenuta (“restaurati/recuperati e montati circa 6 mesi fa'…”), inoltre in essa viene fatto riferimento non ad un singolo porticino, ma ad una pluralità di portoncini.
Peraltro, nel caso di specie la e-mail dell'11/07/2019 non viene in rilievo al fine della valutazione della tempestività della denuncia, avendo l'odierna appellante espressamente chiarito (v. pag. 22 atto d'appello) che “l'eccezione di decadenza a mente dell'art. 1667 c.c. e 1670 c.c.,…contenuta nella comparsa di costituzione e risposta era chiaramente riferita al cantiere Villa Musso di Mondovì.”
Orbene, a fronte delle contestazioni di non corretta esecuzione della verniciatura dei tre portoncini oggetto della fattura n. 4/2019, l'odierna appellante non ha dedotto alcuna idonea prova del suo esatto adempimento e/o dell'assenza dei vizi ex adverso lamentati, non essendo a tale scopo rilevanti i capi di prova orale articolati con la memoria istruttoria, non ammessi in primo grado, e la cui ammissione nel presente grado di giudizio forma oggetto del quarto motivo d'appello.
Difatti, i primi sette capi di prova riguardano le due fatture relative al cantiere ” di Alba, per Parte_1
le quali già si è osservato come non vi sia stata alcuna contestazione da parte della Controparte_3
i capi 8 e 9, relativi al cantiere di riguardano circostanze di fatto pacifiche e
[...] Testimone_1
comunque documentalmente provate;
mentre il capo 10, che sarebbe l'unico astrattamente riferibile a circostanze concernenti le contestate modalità di restauro dei portoncini, per il suo tenore (“…vero che trattandosi della posa e della laccatura di vecchi portoncini, veniva precisato che eventuali difetti di verniciatura che sarebbero emersi nel corso del tempo non avrebbero potuto formare oggetto di
pagina 12 di 14 contestazione”), non è diretto a provare la corretta esecuzione delle opere, né l'assenza dei lamentati difetti della verniciatura, ma una circostanza del tutto eccentrica rispetto alla prova dell'adempimento,
e cioè la preventiva accettazione di difetti di verniciatura, che si sarebbero potuti presentare.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello principale va, quindi, accolto con riferimento all'ultimo motivo di appello, nei termini e nei limiti sopra precisati, con conseguente assorbimento dei residui motivi d'impugnazione principale, nonché dell'appello incidentale condizionato proposto da
[...]
poiché aventi ad oggetto questioni il cui esame è reso superfluo dall'accoglimento del Controparte_3
predetto motivo.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, considerato che il titolo, rappresentato dal decreto ingiuntivo è ormai stato revocato, la deve essere condannata a Controparte_3
corrispondere alla l'importo di € 3.244,00, a titolo di saldo della fattura n. Controparte_1
3/2019 e di pagamento della fattura n. 5/2019, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche di quel giudizio, ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, e quindi del solo parziale accoglimento dell'opposizione, le spese debbono essere compensate tra le parti nella misura del 50%, con condanna della
[...]
a rifondere alla controparte il restante 50%, che si liquida, per l'intero, quanto al primo Controparte_3
grado, nella misura già indicata in sentenza, e cioè nell'importo di € 1.618,00, e quanto al presente grado, sempre nella misura intera, tenuto conto dello scaglione di valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), e del numero delle questioni trattate in misura compresa tra i valori minimi e medi previsti dal D.M. 55/2014 per le fasi di studio (€ 650,00), introduttiva (€ 750,00) e decisionale (€ 956,00), per un totale di euro 2.356,00.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Controparte_1
sentenza n. 568/2022, pronunciata dal Tribunale di Asti in data 20/07/2022, e dichiarato assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da Controparte_3
in parziale accoglimento dell'appello principale e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_3
pagina 13 di 14 della somma di euro € 3.244,00, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n. Controparte_1
231/2002 dalla data di scadenza delle fatture al saldo;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla Controparte_3
la metà delle spese di lite, metà che si liquida, quanto al primo grado, in Controparte_1
euro 814,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA, ed esposti documentati, e quanto al presente grado in euro 1.178,00, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, ed esposti documentati.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Ufficio per il Processo.
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