Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 100/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione collegiale nelle persone di: dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore dott. Elisa Einaudi Giudice dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 100/2025 R.G.T. avente ad oggetto: Mutamento di sesso
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. MEROLA DARIO;
RICORRENTE
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO
CONVENUTO
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e riservata ogni richiesta istruttoria e con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
1. Disporre la rettifica dell'attribuzione di sesso in favore di da Parte_1 persona di sesso maschile a persona di sesso femminile;
2. Attribuire al ricorrente il nuovo nome identificativo di;
Parte_2
3. Disporre ed autorizzare il cambio del nome e del genere su tutti i documenti del ricorrente, compreso l'atto di nascita il cambio del nome e del sesso anagrafico su ogni documento, non dovendo permanere nessuna traccia circa il sesso e il nome originario (ad eccezione della trascrizione sull'atto di nascita che viene visto solo dagli
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4. Autorizzare sin da ora il ricorrente all'intervento chirurgico volto alla rimozione dell'organo maschile e della vaginoplastica per l'attribuzione dell'organo genitale femminile.
Per il Pubblico Ministero:
Si accolta il ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2025 nato a [...] il Parte_1
4.07.2004 e residente a [...], ha rappresentato come la propria identità di genere sia andata definendosi in senso femminile sin dall'infanzia, conducendolo ad intraprendere un apposito percorso psicologico e ormonale. Essendo tale percorso proseguito con successo, parte ricorrente si è dunque rivolta a questo Tribunale per ottenere la rettificazione del sesso
(da maschile a femminile) e del nome (da a ) nei documenti Parte_1 Parte_2 anagrafici e l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da maschili a femminili.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del 29.04.2025 venivano notificati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 29.04.2025, la parte personalmente ha confermato il contenuto dell'atto introduttivo e il difensore, invitato a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c., ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio e ha concluso nulla opponendo.
***
La domanda di rettificazione di sesso è fondata e merita accoglimento, senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori, dovendosi ritenere ampiamente sufficiente la documentazione in atti.
È stata infatti prodotta relazione datata 13.01.2025 del Centro Interdipartimentale Disforia di
Genere Molinette in cui si legge che il ricorrente presenta diagnosi di disforia di genere;
vive da più di tre anni nel genere femminile e si è sottoposta alla regolare terapia medica per
l'affermazione di genere ed a interventi estetici di affermazione di genere. Coesiste un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti in buon compenso con l'attuale terapia psicofarmacologica che non controindicano il proseguimento del percorso chirurgico di affermazione di genere e anzi co alta probabilità lo stesso migliorerà la sua qualità di vita attenuando ulteriormente il suo disagio grazie all'adeguamento dei caratteri sessuali in senso femminile.
Nella relazione clinica conclusiva si dà atto che il ricorrente vive il ruolo di genere femminile in contesti familiari, sociali e professionali;
che tale condizione si è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile. Per tale ragione l'equipe curante ritiene che non
2 sussistano controindicazioni agli interventi di affermazione chirurgica del genere congiuntamente al cambio del nome e del genere che si considerano essere i trattamenti
d'elezione per tale tipo di condizione psichica.
Essendo dunque pienamente dimostrato che non solo presenta un Parte_3 disturbo di identità di genere da uomo a donna e che si trova in uno stadio di transizione verso l'altro sesso, ma anche che da tempo conduce una vita corrispondente al suo sentirsi donna ed è consapevole dell'irreversibilità del percorso, va sin da subito disposta la rettificazione dei dati anagrafici sia per quanto riguarda il genere che per quanto concerne il nome.
Come infatti chiarito da C. Cost. 221/2015, le modificazioni dei caratteri sessuali, quale condizione per la pronuncia di rettificazione, non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità di adeguamento all'altro sesso devono adattarsi all'”irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. Ciò significa che deve essere rimessa al singolo, coerentemente con i principi costituzionali e sovranazionali, la scelta delle modalità con cui realizzare il proprio percorso di transizione, con la conseguenza che l'intervento chirurgico non è più un prerequisito per accedere al percorso di rettificazione, ma solo un possibile mezzo per il conseguimento del benessere psico-fisico. I principi affermati dalla Corte Costituzionale sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di legittimità cha ha ulteriormente chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n.
164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale." (Cass. n.
15138/15).
Quanto all'ulteriore domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento medico- chirurgico di adattamento dei caratteri sessuali, non può prescindersi dalla sentenza C. Cost.
143/2024, intervenuta nel corso del presente giudizio. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale proprio del regime autorizzatorio di cui all'art. 31
c. 4 d.lgs 150/2011, ha stabilito che l'autorizzazione giudiziale all'intervento è irrazionale nella misura in cui non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo dei principi giurisprudenziali di cui sopra. In particolare, la Corte ha chiarito che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in
3 tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. Ciò significa che nelle ipotesi analoghe a quella oggetto del presente giudizio (peraltro identica a quella che ha portato alla rimessione della questione alla Corte
Costituzionale), qualora il ricorrente abbia dimostrato, mediante il deposito di idonea documentazione attestante i trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati, l'irreversibilità del percorso di transazione, l'autorizzazione all'intervento non corrisponde alla ratio legis.
Si deve però necessariamente osservare che il fatto che l'autorizzazione giudiziale non sia più necessaria, non comporta che il soggetto che abbia irreversibilmente intrapreso il percorso di transizione di sesso, non possa, se ciò corrisponde alla sua volontà, sottoporsi comunque all'intervento. In tali casi, l'adattamento chirurgico dei caratteri sessuali costituirebbe infatti un mero “completamento” della già intervenuta transizione e della già avvenuta rettificazione dei dati anagrafici.
Nella vicenda oggetto di giudizio, parte ricorrente ha manifestato il proprio desiderio di affrontare l'intervento; nulla osta, proprio in virtù dei principi di recente espressi dalla Corte
Costituzionale, a che si possa procedere in tal senso, senza necessità di autorizzazione da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese in considerazione dell'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DISPONE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di nato a Parte_1
Milano il 4.07.2004 (Atto 6 Parte II Serie B anno 2004 del di Pogliano Milanese) nel CP_1 senso che laddove è scritto "sesso maschile" debba invece intendersi scritto e leggersi "sesso femminile" e laddove è indicato in " il nome del nato debba invece Parte_1 intendersi scritto e leggersi il nome ", Parte_2
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pogliano Milanese provveda alle conseguenti annotazioni,
NULLA osta a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 6/05/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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