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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 198/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Alessandro Parte_1
Gualtieri
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n.
3302023000185124200, con il quale l' gli ha intimato il pagamento della CP_1
Pag. 1 a 6 somma di € 24.864,38 a titolo di contributi IVS dovuti alla Gestione Artigiani, calcolati sul maggior reddito accertato con avviso di accertamento n.
TDY01T100122/2022, notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 2.12.2022.
1.1. Eccepisce: a) la nullità della richiesta dell' per violazione dell'art. 24, CP_1
comma 3, d.lgs. n. 46/1999, essendo stato l'avviso di addebito emesso sulla base di un avviso di accertamento impugnato dinanzi al giudice tributario;
b) l'omessa prova del credito contributivo azionato dall' resistente;
c); la prescrizione CP_1
della pretesa.
2. L' , dal canto suo, eccepisce l'infondatezza dell'avversa opposizione e CP_1
ne chiede il rigetto.
3. È fondata l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24, co. 3, d.lgs. n. 46/1999.
3.1. Tale ultima disposizione prevede, nello specifico, che “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
3.2. La giurisprudenza di legittimità ha interpretato l'articolo in esame nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1
dell'accertamento innanzi al giudice tributario (Cass. 8379/2014).
3.3. Orbene, nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che, al momento di emissione (9.12.2023) e di notificazione (30.12.2023) dell'avviso di addebito opposto, già pendeva il giudizio proposto dall'odierno ricorrente avverso il presupposto avviso di accertamento (introdotto con ricorso depositato il 14.2.2023 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro ed iscritto al n. 444/2023 RG).
3.4. L'emissione dell'avviso di addebito, pur in presenza dell'impugnazione giurisdizionale dell'accertamento compiuto dalla Agenzia delle Entrate, è, dunque, illegittima.
Pag. 2 a 6 4. Tuttavia, la violazione dell'art. 24, co. 3, d.lgs. n 46/1999, non esime il giudice dall'accertamento del merito della fondatezza della obbligazione contributiva e non determina quindi la nullità dell'accertamento giudiziale
(Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2020, n. 5949).
4.1. In tema di riscossione di contributi previdenziali, infatti, l'opposizione avverso la cartella di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio (Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, n. 11515).
5. Ciò posto, deve essere rilevato che, nell'odierna fattispecie, parte ricorrente non ha allegato, né provato, circostanze idonee a contestare tanto le risultanze dell'accertamento fiscale, confluito nell'avviso n. TDY01T100122/2022 dell'Agenzia delle Entrate (dal quale è emerso un maggior reddito prodotto dal ricorrente nell'anno 2016), quanto i fatti costitutivi, specificamente allegati e documentati dall' , della pretesa contributiva avente ad oggetto le somme IVS CP_1
dovute alla Gestione Commercianti per il suddetto anno, in conseguenza del maggior imponibile contributivo accertato.
5.1. Il credito fatto valere in questa sede dall' , dunque, non è stato CP_1
specificamente contestato dal ricorrente e, pertanto, le circostanze poste a base della suddetta pretesa devono ritenersi per accertate, atteso che “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell' parte attrice in senso sostanziale, resta CP_1 condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile” (cfr. Cass., sent. n. 27274/2018).
5.2. Va aggiunto che l' ha prodotto la sentenza resa in data CP_1
27.9.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, a definizione del procedimento n. 444/2023, la quale ha confermato l'accertamento
Pag. 3 a 6 fiscale n che ha riconosciuto l'imponibile previdenziale da CodiceFiscale_1 cui è scaturito l'avviso di addebito oggetto di causa.
6. Deve essere, infine, disattesa l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
6.1. Occorre premettere che il termine di prescrizione, per i contributi a percentuale, decorre dalla data stabilita per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che, per l'anno di imposta 2016, era fissata al 30.6.2017.
6.2. Se questo è, dunque, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo fatto valere dall' , deve essere evidenziato che, alla CP_1
fattispecie in esame, trova applicazione la sospensione del corso della prescrizione di cui agli artt. 37 d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020.
6.3. Nello specifico, l'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 ha previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre,
l'art. 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 ha espressamente stabilito che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, dal 31.12.2020, nda) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
6.4. Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del 30.6.2022 (ossia, cinque anni decorrenti dal 30.6.2017), spostano il termine finale di prescrizione al 7.5.2023.
6.5. Ora, il decorso del termine prescrizionale è stato utilmente interrotto da
Agenzia delle Entrate, mediante la notifica, in data 2.12.2022, dell'avviso di
Pag. 4 a 6 accertamento n. TDY01T100122/2022, contenente, peraltro, l'intimazione di pagamento anche dei contributi a percentuale dovuti sul maggior reddito d'impresa accertato per l'anno 2016 (cfr. pag. n. 7). Al riguardo, è opportuno evidenziare che l'art. 36-bis DPR n. 600/1973 prevede che la notifica al contribuente dell'avviso di accertamento fiscale, ad opera dell'Agenzia delle Entrate, ha efficacia interruttiva anche rispetto ai maggiori contributi dovuti (nella specie, all' ) sul reddito CP_1 prodotto, che siano accertati dall'Agenzia prima dello spirare del termine di prescrizione (cfr. sent. Cass. nn. 17769/2015 e 13463/2017),
6.6. Ne consegue che, alla data di notifica dell'avviso di addebito opposto in questa sede (avvenuta il 30.12.2023) non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi dell' . CP_1
7. In conclusione, occorre riconoscere la fondatezza della pretesa contributiva che l' ha azionato con l'avviso di addebito qui impugnato, con conseguente CP_1 condanna di parte ricorrente a corrispondere all'Istituto il maggior importo dovuto che, alla stregua di quanto risulta dal medesimo avviso, è pari ad € 24.864,38, oltre accessori di legge successivamente maturati.
8. Alla luce della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo [tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, del valore della causa (€ 24.864,38), della sua tipologia (causa di previdenza), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, e con riconoscimento dell'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014)], vengono compensate tra le parti in misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Pag. 5 a 6 - annulla l'avviso di addebito n. 3302023000185124200;
- accerta e dichiara la fondatezza della pretesa contributiva che l' ha CP_1
azionato con il suddetto avviso di addebito, con conseguente condanna di parte ricorrente a corrispondere all'Istituto il maggior importo dovuto che, alla stregua di quanto risulta dal medesimo avviso, è pari ad € 24.864,38, oltre accessori di legge successivamente maturati;
- compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti, liquidate per l'intero in complessivi € 2.424,50, e pone a carico di parte opponente i restanti 2/3.
Catanzaro, 07/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 198/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Alessandro Parte_1
Gualtieri
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n.
3302023000185124200, con il quale l' gli ha intimato il pagamento della CP_1
Pag. 1 a 6 somma di € 24.864,38 a titolo di contributi IVS dovuti alla Gestione Artigiani, calcolati sul maggior reddito accertato con avviso di accertamento n.
TDY01T100122/2022, notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 2.12.2022.
1.1. Eccepisce: a) la nullità della richiesta dell' per violazione dell'art. 24, CP_1
comma 3, d.lgs. n. 46/1999, essendo stato l'avviso di addebito emesso sulla base di un avviso di accertamento impugnato dinanzi al giudice tributario;
b) l'omessa prova del credito contributivo azionato dall' resistente;
c); la prescrizione CP_1
della pretesa.
2. L' , dal canto suo, eccepisce l'infondatezza dell'avversa opposizione e CP_1
ne chiede il rigetto.
3. È fondata l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24, co. 3, d.lgs. n. 46/1999.
3.1. Tale ultima disposizione prevede, nello specifico, che “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
3.2. La giurisprudenza di legittimità ha interpretato l'articolo in esame nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1
dell'accertamento innanzi al giudice tributario (Cass. 8379/2014).
3.3. Orbene, nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che, al momento di emissione (9.12.2023) e di notificazione (30.12.2023) dell'avviso di addebito opposto, già pendeva il giudizio proposto dall'odierno ricorrente avverso il presupposto avviso di accertamento (introdotto con ricorso depositato il 14.2.2023 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro ed iscritto al n. 444/2023 RG).
3.4. L'emissione dell'avviso di addebito, pur in presenza dell'impugnazione giurisdizionale dell'accertamento compiuto dalla Agenzia delle Entrate, è, dunque, illegittima.
Pag. 2 a 6 4. Tuttavia, la violazione dell'art. 24, co. 3, d.lgs. n 46/1999, non esime il giudice dall'accertamento del merito della fondatezza della obbligazione contributiva e non determina quindi la nullità dell'accertamento giudiziale
(Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2020, n. 5949).
4.1. In tema di riscossione di contributi previdenziali, infatti, l'opposizione avverso la cartella di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio (Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, n. 11515).
5. Ciò posto, deve essere rilevato che, nell'odierna fattispecie, parte ricorrente non ha allegato, né provato, circostanze idonee a contestare tanto le risultanze dell'accertamento fiscale, confluito nell'avviso n. TDY01T100122/2022 dell'Agenzia delle Entrate (dal quale è emerso un maggior reddito prodotto dal ricorrente nell'anno 2016), quanto i fatti costitutivi, specificamente allegati e documentati dall' , della pretesa contributiva avente ad oggetto le somme IVS CP_1
dovute alla Gestione Commercianti per il suddetto anno, in conseguenza del maggior imponibile contributivo accertato.
5.1. Il credito fatto valere in questa sede dall' , dunque, non è stato CP_1
specificamente contestato dal ricorrente e, pertanto, le circostanze poste a base della suddetta pretesa devono ritenersi per accertate, atteso che “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell' parte attrice in senso sostanziale, resta CP_1 condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile” (cfr. Cass., sent. n. 27274/2018).
5.2. Va aggiunto che l' ha prodotto la sentenza resa in data CP_1
27.9.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, a definizione del procedimento n. 444/2023, la quale ha confermato l'accertamento
Pag. 3 a 6 fiscale n che ha riconosciuto l'imponibile previdenziale da CodiceFiscale_1 cui è scaturito l'avviso di addebito oggetto di causa.
6. Deve essere, infine, disattesa l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
6.1. Occorre premettere che il termine di prescrizione, per i contributi a percentuale, decorre dalla data stabilita per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che, per l'anno di imposta 2016, era fissata al 30.6.2017.
6.2. Se questo è, dunque, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo fatto valere dall' , deve essere evidenziato che, alla CP_1
fattispecie in esame, trova applicazione la sospensione del corso della prescrizione di cui agli artt. 37 d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020.
6.3. Nello specifico, l'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 ha previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre,
l'art. 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 ha espressamente stabilito che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, dal 31.12.2020, nda) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
6.4. Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del 30.6.2022 (ossia, cinque anni decorrenti dal 30.6.2017), spostano il termine finale di prescrizione al 7.5.2023.
6.5. Ora, il decorso del termine prescrizionale è stato utilmente interrotto da
Agenzia delle Entrate, mediante la notifica, in data 2.12.2022, dell'avviso di
Pag. 4 a 6 accertamento n. TDY01T100122/2022, contenente, peraltro, l'intimazione di pagamento anche dei contributi a percentuale dovuti sul maggior reddito d'impresa accertato per l'anno 2016 (cfr. pag. n. 7). Al riguardo, è opportuno evidenziare che l'art. 36-bis DPR n. 600/1973 prevede che la notifica al contribuente dell'avviso di accertamento fiscale, ad opera dell'Agenzia delle Entrate, ha efficacia interruttiva anche rispetto ai maggiori contributi dovuti (nella specie, all' ) sul reddito CP_1 prodotto, che siano accertati dall'Agenzia prima dello spirare del termine di prescrizione (cfr. sent. Cass. nn. 17769/2015 e 13463/2017),
6.6. Ne consegue che, alla data di notifica dell'avviso di addebito opposto in questa sede (avvenuta il 30.12.2023) non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi dell' . CP_1
7. In conclusione, occorre riconoscere la fondatezza della pretesa contributiva che l' ha azionato con l'avviso di addebito qui impugnato, con conseguente CP_1 condanna di parte ricorrente a corrispondere all'Istituto il maggior importo dovuto che, alla stregua di quanto risulta dal medesimo avviso, è pari ad € 24.864,38, oltre accessori di legge successivamente maturati.
8. Alla luce della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo [tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, del valore della causa (€ 24.864,38), della sua tipologia (causa di previdenza), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, e con riconoscimento dell'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014)], vengono compensate tra le parti in misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Pag. 5 a 6 - annulla l'avviso di addebito n. 3302023000185124200;
- accerta e dichiara la fondatezza della pretesa contributiva che l' ha CP_1
azionato con il suddetto avviso di addebito, con conseguente condanna di parte ricorrente a corrispondere all'Istituto il maggior importo dovuto che, alla stregua di quanto risulta dal medesimo avviso, è pari ad € 24.864,38, oltre accessori di legge successivamente maturati;
- compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti, liquidate per l'intero in complessivi € 2.424,50, e pone a carico di parte opponente i restanti 2/3.
Catanzaro, 07/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6