Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00326/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00949/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2024, proposto da
AR RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto, Elisabetta Ciulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza di demolizione n. 881 del 09/05/2024, notificata a mezzo servizio postale privato con racc. A/R, in data 24/05/2024 e ritirata dal destinatario in data 06/06/2024, emessa dal dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Sig. Maurizio Guido;
b) nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa AN RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. RI AR ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza, n. 881 del 09.05.2024, a firma del Dirigente dell’Ufficio Nucleo di Vigilanza Edilizia del Comune di Lecce, avente ad oggetto “ Ripristino stato dei luoghi presso l’immobile via Di Vaste 65 ”.
A sostegno del ricorso, esso ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria.
2)Illegittimità manifesta. Eccesso di potere per erronea presupposizione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria. Invalidità derivata. Errata e falsa applicazione del D.P.R. n. 380/2001.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e ss. della Legge n. 241/1990. Violazione del principio di partecipazione procedimentale. Invalidità derivata.
4) Violazione di legge. Falsa ed erronea interpretazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (già artt. 4 e 7 L. n. 47/85). Falsa ed erronea applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.
All’esito della camera di consiglio dell’11.09.2024, il Tribunale, con ordinanza collegiale n. 596 del 13.09.2024 - in accoglimento dell’istanza cautelare proposta - ha sospeso gli effetti del provvedimento gravato.
Il Comune di Lecce, in data 03.10.2024, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti, a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a.
All’udienza pubblica del 25.02.2026, la causa è stata introitata in decisione.
La vicenda di causa inerisce la realizzazione di opere abusive (cambio di destinazione d’uso da deposito ad abitazione mediante la realizzazione di opere) del locale di proprietà attorea posto al piano seminterrato di un fabbricato sito in Lecce, alla via Di Vaste n. 65, censito in catasto come C/2, al foglio 211, p.lla n. 1194, sub 18.
In particolare, il Comune di Lecce, come si evince dalla lettura delle relazioni dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Nucleo di Vigilanza Edilizia in data 27.04.2023 e in data 27.03.2024 richiamate ed allegate alla gravata ordinanza, ha rilevato che “ L’immobile interrato risulta conforme alla concessione edilizia n. 55/93 rilasciata al sig. RI AR (per quanto concerne la realizzazione dei lavori di tramezzature del piano interrato e la copertura, a titolo precario, del posto auto sito nella parte retrostante il fabbricato alla via di Vaste), ad eccezione della realizzazione di un vano wc nel sottoscala , privo di aereazione oltre alla realizzazione di allaccio al gas cittadino per uso domestico e la presenza di una caldaia alimentata a gas, collegata ad impianto di riscaldamento con termosifoni in ghisa. L’immobile è adibito ad uso diverso da quello cui è destinato, ad abitazione anziché a deposito”.
Dagli accertamenti di cui sopra ha avuto origine l’ordinanza di demolizione n. 881 del 09.05.2024, oggetto di ricorso.
Il ricorso è infondato.
Vanno respinte, innanzitutto, le censure prospettate sotto il profilo istruttorio - motivazionale.
Il provvedimento gravato è stato adottato all’esito di una istruttoria procedimentale, per quanto in atti, completa ed esaustiva caratterizzata, altresì, dall’acquisizione della concessione edilizia esistente (p.d.c. n. 55/1993).
Infatti, il Comune di Lecce, come ben si evince dalla lettura del provvedimento gravato e delle relazioni di sopralluogo richiamate ed allegate allo stesso - ferma ed incontestata la legittimità dei manufatti realizzati in forza del permesso di costruire in sanatoria n. 55 del 21.06.1993 (id est le tramezzature del piano interrato e la copertura a titolo precario del posto auto sito nella parte retrostante al fabbricato di via Di Vaste) - ha inteso sanzionare il solo cambio di destinazione del locale seminterrato da deposito ad uso abitativo, mediante la realizzazione di un wc nel sottoscala, l’allaccio alla rete gas cittadino con contatore autonomo e l’installazione di caldaia alimentata a gas collegata ad impianto di riscaldamento con termosifoni in ghisa.
Come chiarito dalla giurisprudenza “ il cambio di destinazione è urbanisticamente rilevante laddove si richieda il passaggio ad una diversa categoria funzionale, nell’ambito di quanto disposto dall’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra le seguenti: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale .” (tra le tante, Cons. di Stato, Sez. VI, 17.9.2024, n. 7609).
Nel caso di specie, in relazione al deposito, può dirsi effettuato un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, in quanto l’originaria destinazione produttiva (al cui interno può essere collocata la destinazione di deposito del locale), è stata mutata in destinazione residenziale/abitativa.
Né può rilevare in senso contrario il riferimento attoreo a presunti errori formali relativi al modello utilizzato per il contratto di locazione (uso abitativo anziché non abitativo), posto che la circostanza non è in grado di confutare gli esiti degli accertamenti comunali.
Le ulteriori contestazioni sul punto (ivi incluse quelle relative alla non riferibilità allo stesso delle opere realizzate) sono tutte generiche e indimostrate.
Né parte ricorrente, peer quanto in atti, ha dimostrato di aver posto in essere azioni concrete avverso i presunti autori dell’illecito edilizio funzionali al ripristino della legalità violata.
Privo di pregio, poi, è il richiamo attoreo al principio del legittimo affidamento; e ciò in quanto come chiarito condivisibilmente dalla giurisprudenza di riferimento, il decorso del tempo, infatti, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento, anche perché non ci si può fondatamente dolere del ritardo con cui l'Amministrazione ripristina la legalità (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. II, 1/09/2021, n.6181).
Non colgono nel segno nemmeno le censure prospettate attraverso il richiamo alle garanzie partecipative e in particolare all’art. 7 della L n. 241 del 1990.
Sul punto vale il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ L’ordine di demolizione, come gli altri provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto si tratta di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, regolamentata rigidamente dalla legge. I provvedimenti non sarebbero annullabili ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, atteso che - trattandosi di atti dovuti - risulta palese che il contenuto dispositivo dell'ordinanza di demolizione non avrebbe potuto essere diverso se fosse stata data ai ricorrenti comunicazione dell'avvio del procedimento. ” (da ultimo, T.A.R. Campania, Salerno, Sezione II, 25/9/2024, n.1722), va osservato quanto segue.
Né parte ricorrente ha individuato fatti e circostanze che avrebbe potuto introdurre in sede procedimentale tali da indurre l’Amministrazione ad altro e diverso esito da quello assunto in concreto.
Da ultimo non risulta meritevole di accoglimento il residuo motivo di doglianza con il quale parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 31 del D.R.R. n. 380/2001.
Per condiviso orientamento giurisprudenziale “ la mancata esatta identificazione dell’area che viene acquisita ai sensi del citato art. 31, comma 3, cit., non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione a demolire, in quanto tale individuazione ben potrà essere compiuta con atti successivi, ‘a valle’, aventi natura meramente dichiarativa e ricognitiva ” (T.A.R. Campania Napoli, IV, 14 novembre 2022, n. 7046).
Per le considerazioni che precedono, legittima è l’ordinanza di demolizione gravata nella misura in cui la stessa - ferma la legittimità delle opere autorizzate in forza del richiamato titolo edilizio n. 55 del 1993 - ha inteso sanzionare il contestato cambio di destinazione d’uso posto in essere attraverso la realizzazione del bagno nel sottoscala, l’allaccio alla rete gas per uso domestico, e l’installazione di una caldaia per alimentare l’impianto di riscaldamento con termosifoni in ghisa.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della questione esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI AN, Presidente FF
AN RO, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RO | VI AN |
IL SEGRETARIO