TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 326
TAR
Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
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TAR
Sentenza 4 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria.

    Il provvedimento è stato adottato all'esito di un'istruttoria completa ed esaustiva, con acquisizione della concessione edilizia esistente. Il Comune ha sanzionato il cambio di destinazione d'uso da deposito ad abitativo.

  • Rigettato
    Illegittimità manifesta. Eccesso di potere per erronea presupposizione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria. Invalidità derivata. Errata e falsa applicazione del D.P.R. n. 380/2001.

    Il cambio di destinazione d'uso da deposito a residenziale è urbanisticamente rilevante. Non rileva il modello di contratto di locazione. Le ulteriori contestazioni sono generiche e indimostrate.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e ss. della Legge n. 241/1990. Violazione del principio di partecipazione procedimentale. Invalidità derivata.

    L'ordine di demolizione è un atto dovuto e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto anche se comunicata, l'esito non sarebbe stato diverso. Il ricorrente non ha individuato circostanze che avrebbero potuto indurre l'amministrazione ad un diverso esito.

  • Rigettato
    Violazione di legge. Falsa ed erronea interpretazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (già artt. 4 e 7 L. n. 47/85). Falsa ed erronea applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.

    La mancata esatta identificazione dell'area da acquisire non costituisce motivo di illegittimità dell'ingiunzione a demolire, potendo tale individuazione avvenire in atti successivi.

  • Rigettato
    Richiamo al principio del legittimo affidamento

    Il decorso del tempo non radica la posizione giuridica dell'interessato, ma rafforza il carattere abusivo dell'intervento. Non ci si può dolere del ritardo con cui l'amministrazione ripristina la legalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 326
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 326
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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