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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9260 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 26771/2024, ad oggetto:
Prestazione d'opera intellettuale vertente
TRA
Avv. (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Annamaria Abbruzzese (c.f. ) C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Napoli alla
Via M. Cervantes n. 55/5 – 80133 (NA), giusta procura in calce al ricorso;
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata in Roma alla Via Tiburtina n. 352, presso lo studio dell'Avv. Flavio Genzano (C.F. ) dal quale è CodiceFiscale_4
rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al alla comparsa di costituzione e risposta;
- RESISTENTE -
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente si riporta integralmente alle conclusioni formulate nel proprio ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e reiterate in corso di causa, insistendo per il loro accoglimento. Parte resistente si riporta ai rispettivi atti difensivi e a tutte le proprie difese, chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 281- decies c.p.c., l'Avv. conveniva in giudizio la sig.ra Parte_1 CP_1
per ottenerne la condanna al pagamento della somma di
[...]
€.23.196,83, pretesa a titolo di compenso per l'attività professionale prestata in suo favore.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente esponeva di aver ricevuto dalla l'incarico professionale per la difesa nel giudizio di CP_1
scioglimento di comunione immobiliare promosso nei suoi confronti da dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania (R.G. n. Controparte_2
700/2023); in particolare, deduceva di aver svolto compiutamente tale incarico, redigendo e depositando la comparsa di costituzione e risposta e le memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c., fino all'estinzione del giudizio per abbandono a seguito di accordo transattivo raggiunto tra le parti.
Esponeva, inoltre, di aver assistito la anche nel procedimento di CP_1
mediazione, disposto dal Giudice in corso di causa, conclusosi con verbale negativo.
Il ricorrente precisava che, non essendo stato pattuito per iscritto alcun compenso al momento del conferimento dell'incarico, aveva proceduto
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 2 di 12 alla quantificazione del proprio onorario applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, in relazione allo scaglione di valore della causa
(compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00).
Dettagliava la propria pretesa come segue:
• € 14.372,33 per l'attività giudiziale, ripartita tra fase di studio (€
2.552,00), fase introduttiva (€ 1.628,00) e fase di trattazione (€
5.670,00), oltre accessori di legge.
• € 8.824,50 per l'attività di mediazione, ripartita tra fase di attivazione, negoziazione e conciliazione negativa, oltre accessori.
Con comparsa depositata il 2 aprile 2025, si costituiva in giudizio la Sig.ra
, la quale contestava integralmente la pretesa avversaria e CP_1
formulava domanda riconvenzionale. In particolare, la resistente deduceva l'esistenza di un accordo verbale con l'Avv. per un compenso Pt_1
forfettario e onnicomprensivo di € 15.000,00 per l'intera attività giudiziale.
Eccepiva, tuttavia, la nullità di tale accordo per difetto della forma scritta, richiesta ad substantiam dall'art. 2233 c.c. e chiedeva in via riconvenzionale la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di € 5.000,00 che assumeva di avergli versato in contanti a titolo di acconto, quale pagamento privo di titolo giuridico (sine titulo); in via subordinata, per l'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto comunque dovuto un compenso, chiedeva che lo stesso fosse determinato sulla base del patto verbale, decurtato del 30% per la mancata esecuzione della fase decisionale e previo scomputo dell'acconto già versato. Contestava, infine, la debenza di qualsivoglia compenso per l'attività di mediazione, sostenendo che l'Avv. in un colloquio del 7 marzo 2024 (da lei Pt_1
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 3 di 12 audio-registrato e prodotto in atti), le aveva comunicato che tale attività sarebbe stata svolta a titolo gratuito.
All'udienza di prima comparizione del 17 aprile 2025, il Giudice, qualificata la controversia come rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2011, rigettava l'istanza della resistente di mutamento del rito e concedeva alle parti termini per il deposito di memorie autorizzate. Le parti provvedevano al deposito dei rispettivi scritti, insistendo nelle proprie tesi e richieste istruttorie. In particolare, la difesa del ricorrente si opponeva fermamente all'ammissione e all'utilizzo della registrazione audio prodotta dalla resistente, eccependo la sua illegittimità e comunque la sua irrilevanza ai fini della prova di un accordo che la legge impone in forma scritta.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, veniva quindi trattenuta in decisione, ai sensi dell'art.281 terdecies e dell'art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 18 settembre 2025.
La questione centrale della controversia risiede nella determinazione del compenso spettante all'Avv. per l'attività professionale Pt_1
incontestabilmente svolta in favore della Sig.ra e su incarico CP_1
conferito da quest'ultima.
Il quadro normativo di riferimento è anzitutto delineato dall'art. 2233 c.c., il quale stabilisce al suo terzo comma che "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".
L'articolo 2233 comma 3 c.c. sanziona dunque con la nullità il patto sul compenso fra avvocato e cliente, se non è redatto in forma scritta.
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 4 di 12 La chiarezza della previsione normativa era stata messa in discussione con l'entrata in vigore della nuova legge professionale, considerando che l'articolo 13 comma 2 della predetta legge stabilisce che il compenso dell'avvocato deve essere pattuito “di regola”, per iscritto;
questa formulazione aveva portato taluni a ritenere implicitamente abrogata la vecchia regola codicistica della forma scritta a pena di nullità, ma la Corte di Cassazione ha chiarito che “la novità legislativa” introdotta dalla nuova legge professionale, “ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nell'articolo 2233 comma 3 del codice civile” poichè “non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo” (Cass.
24213/2021; Cass.717/2023).
Ciò comporta, come ulteriormente chiarito dalla citata Cass. 12/1/2023, n.
717, innanzitutto che la formazione di tale accordo può avvenire tanto in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, quanto attraverso la proposta di una delle parti redatta in forma solenne, seguita dall'accettazione conforme rivestita della medesima forma richiesta dalla legge (in questi termini anche Cass. 15563/2022), restando viceversa irrilevante il mero comportamento, precedente o successivo alla presunta conclusione del contratto assunto dalle parti;
conseguentemente, trovano applicazione le norme che disciplinano in generale la prova dei contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam (Cass., 24213/2021), e cioè, tra l'altro, che: a) la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi (Cass. n. 1452/2019); b) la prova per presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) è ammissibile, al pari della testimonianza, soltanto nell'ipotesi, prevista dagli artt. 2725 e 2724 n. 3
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 5 di 12 cod. civ., di perdita incolpevole del documento (Cass., n. 24213/2021).
Nel caso di specie, è pacifico ed ammesso da entrambe le parti che nessun accordo scritto sia mai stato sottoscritto.
La difesa della resistente fonda la propria eccezione principale sulla nullità del presunto accordo verbale: la conseguenza giuridica di tale nullità non
è, come vorrebbe la resistente, l'azzeramento del diritto al compenso, bensì
l'applicazione del criterio sussidiario previsto dal primo comma dell'art. 2233 c.c., per cui, in assenza di una valida pattuizione, il compenso è determinato “secondo le tariffe o gli usi” ed, in mancanza, dal giudice.
Giova ricordare, al riguardo, che il diritto al compenso dell'avvocato neppure scaturisce dal preventivo di spesa predisposto in forma scritta in favore del cliente, ma unicamente dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a particolari vincoli di forma;
ne consegue che il professionista, per esigere il pagamento, deve provare unicamente di aver ricevuto l'incarico ad eseguire la prestazione e di averla adempiuta, per cui, anche se non è stato redatto e consegnato il preventivo nè è stato predeterminato un accordo sul compenso, quest'ultimo spetta all'avvocato e va liquidato secondo i parametri di legge (Cass.33193/2022).
Tali parametri sono stabiliti con decreto ministeriale, attualmente il D.M.
10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche.
In tale contesto, la linea difensiva della resistente oltre che infondata si rivela anche contraddittoria: da un lato, ella invoca la nullità dell'accordo verbale per sostenere la propria domanda riconvenzionale di restituzione dell'acconto, assumendo che il pagamento sia avvenuto senza una valida causa giuridica;
dall'altro, sia pure in via subordinata, chiede che il
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 6 di 12 compenso sia liquidato proprio sulla base di quel medesimo accordo nullo, ritenendolo così quantificato in maniera più equa.
Tale impostazione non può trovare accoglimento: un patto nullo è tamquam non esset, ossia giuridicamente inesistente e improduttivo di effetti, sicchè non è consentito all'interprete "resuscitare" selettivamente le clausole di un accordo nullo per applicarle nella fattispecie concreta, per cui la richiesta subordinata della resistente di liquidare il compenso sulla base dell'asserito accordo verbale deve essere respinta.
Mette conto precisare che la resistente ha inteso produrre, quale dimostrazione della esistenza di un accordo con il professionista, una registrazione audio di un colloquio avvenuto in data 7.3.2024, la cui produzione in giudizio è stata oggetto di ferma opposizione da parte del ricorrente.
Quanto all'astratta ammissibilità, le eccezioni del ricorrente sono infondate: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.20384 del 2021, hanno chiarito che la registrazione fonografica di un colloquio, effettuata da uno dei partecipanti, anche all'insaputa degli altri, non costituisce un'intercettazione illecita, bensì una forma di
"memorizzazione fonica di un fatto storico"; tale registrazione rientra dunque nel novero delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e costituisce un mezzo di prova ammissibile nel processo civile. Il suo utilizzo finalizzato unicamente a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria è considerato un trattamento di dati personali lecito ai sensi della normativa sulla privacy.
Poiché il ricorrente non ha contestato in modo chiaro, circostanziato ed
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 7 di 12 esplicito la conformità della registrazione al fatto storico dalla stessa rappresentato, limitandosi a contestarne la liceità e l'utilizzabilità in astratto, tale registrazione deve essere ammessa agli atti del processo.
Diversa è la questione della rilevanza probatoria: infatti, la registrazione non può in alcun modo supplire alla mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam per il patto sulla determinazione convenzionale del compenso.
Come costantemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass n. 719/2023 del
12/01/2023), il requisito formale di cui all'art. 2233, co. 3, c.c. non ammette equipollenti: la prova di tale accordo non può essere fornita con mezzi diversi dal documento sottoscritto dalle parti, quali la testimonianza o, appunto, una registrazione audio, salvo il caso, qui non ricorrente, di perdita incolpevole del documento (art. 2725 c.c. in relazione all'art. 2724,
n. 3, c.c.): pertanto, detta registrazione è irrilevante ai fini della prova dell'esistenza di un preventivo accordo sul compenso.
Con riferimento alla prospettata promessa di gratuità di parte della prestazione professionale resa dall'avvocato, va premesso che, avuto riguardo al principio della naturale onerosità della prestazione d'opera intellettuale, incombe al cliente l'onere di provare l'effettiva pattuizione tra le parti della effettiva gratuità dell'incarico professionale: la Suprema
Corte ha più volte ribadito che, nel contratto d'opera intellettuale,
l'onerosità della prestazione professionale costituisce la regola generale, anche in assenza di un'espressa pattuizione del corrispettivo, sicchè la gratuità della prestazione, configurabile in via eccezionale, richiede una chiara e univoca manifestazione di volontà contraria da parte di entrambe
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 8 di 12 le parti, gravando sul committente l'onere di provarla.
Nella fattispecie la registrazione innanzi menzionata non fornisce una prova certa di un accordo per la gratuità della prestazione resa dall'avv. nella fase della mediazione: infatti, dalle parole pronunziate Pt_1
dal professionista emerge non già l'esistenza di un preventivo accordo sulla gratuità dell'attività prestata in fase di mediazione, bensì una mera disponibilità successiva a rinunziare al compenso per tale fase, espressa in fase di richiesta di pagamento della parcella probabilmente al fine di trovare un accordo transattivo con la cliente ("l'attività di mediazione te la posso regalare perché non ne abbiamo parlato all'inizio").
Invero, l'affermazione di “non averne parlato” in precedenza non prova affatto che l'avvocato avesse precedentemente rinunziato al Pt_1
compenso per la fase di mediazione o avesse promesso di svolgere gratuitamente tale prestazione, bensì dimostra solo che non era stato concordato un compenso per tale attività, sicchè è ben comprensibile che in fase di determinazione della parcella finale, pur di appianare gli evidenti contrasti insorti con la cliente, l'avvocato abbia manifestato la disponibilità a rinunziare ai compensi per la mediazione;
ne consegue che il mancato raggiungimento di un'intesa in quel contesto fa venir meno la disponibilità a detto fine espressa e quindi consente al professionista di reclamare il compenso legale anche per l'attività in questione.
La registrazione è, inoltre, rilevante per corroborare l'avvenuto versamento di un acconto in contanti, tema discusso nel corso del colloquio;
peraltro,
l'avvenuta ricezione dell'acconto è stata poi riconosciuta in giudizio dal professionista.
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 9 di 12 Giungendo quindi alla determinazione dei compensi spettanti al ricorrente, si osserva che, secondo l'ormai consolidato orientamento, in caso di nullità dell'accordo verbale tra cliente ed avvocato, il compenso spettante a quest'ultimo dovrà essere liquidato dal giudice sulla base dei parametri professionali vigenti, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta
(Cass.15270/2025).
Stante l'assenza di un valido accordo scritto, il compenso deve essere liquidato sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa di divisione (ricadente nello scaglione da € 52.000,01 a
€ 260.000,00) e dell'attività effettivamente svolta.
L'attività prestata dal ricorrente nel giudizio dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania è documentata e non contestata nel suo concreto espletamento. Essa ha riguardato la procedura di mediazione e poi la fase di studio, la fase introduttiva (con la redazione della comparsa di costituzione) e la fase di trattazione/istruttoria (con la redazione delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.); il giudizio si è estinto prima della fase decisionale.
In assenza di elementi che giustifichino una deviazione, si ritiene equo applicare i valori medi previsti dalle tabelle ministeriali di seguito indicati: per la mediazione:
€.1.008,00 per la fase di introduzione ed €.
2.016 per la fase di conciliazione, per un totale di €.3.024,00 (null'altro, non essendo stata raggiunta la conciliazione in tale fase) per il giudizio:
1. Fase di studio della controversia: € 2.552,00
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 10 di 12 2. Fase introduttiva del giudizio: € 1.628,00
3. Fase di trattazione/istruttoria: € 5.670,00
Per un totale complessivo pari a €.9,850,00; tale compenso va maggiorato del rimborso forfettario per spese generali al 15%, pari a € 1.477,50, raggiungendo un imponibile di €.11.327,50.
Sommando i compensi per la fase di mediazione e quella del giudizio, compete dunque all'avv. la somma complessiva di €.14.351,50. Pt_1
Su tale base si calcolano il contributo per la Parte_2
(C.P.A.) al 4%, pari ad €.574,06, nonchè l'I.V.A. al 22%, pari a
€.3.157,33.
La sommatoria di tutte le voci assurge quindi ad €.18.082,39; da tale importo deve essere detratto l'acconto di € 5.000,00, il cui versamento, pur con tempistiche e modalità controverse, è stato infine ammesso dallo stesso ricorrente in sede di prima udienza. Ne consegue un importo residuo a debito della pari ad €.13.082,39. CP_1
La domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, volta ad ottenere la restituzione dell'acconto di €.5.000,00, deve essere rigettata per le ragioni già ampiamente esposte a sostegno del riconoscimento del credito professionale dell'avv. Il pagamento di € 5.000,00 è stato infatti Pt_1
effettuato a titolo di acconto sul compenso dovuto in forza di un valido contratto d'opera intellettuale e la nullità che affligge il solo pactum de compenso non travolge l'intero rapporto professionale, né elide l'obbligazione fondamentale del cliente di retribuire il professionista per l'attività svolta, bensì determina unicamente la necessità di quantificare tale obbligazione tramite il meccanismo legale sostitutivo dei parametri
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 11 di 12 ministeriali, così come innanzi precisato.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta dall'Avv. nei limiti Parte_1
di quanto di ragione, pertanto per l'effetto condanna CP_1
al pagamento, in favore del ricorrente della
[...] Parte_1
complessiva somma di €.13.082,39, già comprensiva di IVA e
CPA, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale (9 dicembre 2024) fino all'effettivo soddisfo;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
3. Condanna al pagamento in favore dell'Avv. CP_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in Parte_1
€.518,00 per esborsi ed in €.3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, 16/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 26771/2024, ad oggetto:
Prestazione d'opera intellettuale vertente
TRA
Avv. (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Annamaria Abbruzzese (c.f. ) C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Napoli alla
Via M. Cervantes n. 55/5 – 80133 (NA), giusta procura in calce al ricorso;
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata in Roma alla Via Tiburtina n. 352, presso lo studio dell'Avv. Flavio Genzano (C.F. ) dal quale è CodiceFiscale_4
rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al alla comparsa di costituzione e risposta;
- RESISTENTE -
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente si riporta integralmente alle conclusioni formulate nel proprio ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e reiterate in corso di causa, insistendo per il loro accoglimento. Parte resistente si riporta ai rispettivi atti difensivi e a tutte le proprie difese, chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 281- decies c.p.c., l'Avv. conveniva in giudizio la sig.ra Parte_1 CP_1
per ottenerne la condanna al pagamento della somma di
[...]
€.23.196,83, pretesa a titolo di compenso per l'attività professionale prestata in suo favore.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente esponeva di aver ricevuto dalla l'incarico professionale per la difesa nel giudizio di CP_1
scioglimento di comunione immobiliare promosso nei suoi confronti da dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania (R.G. n. Controparte_2
700/2023); in particolare, deduceva di aver svolto compiutamente tale incarico, redigendo e depositando la comparsa di costituzione e risposta e le memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c., fino all'estinzione del giudizio per abbandono a seguito di accordo transattivo raggiunto tra le parti.
Esponeva, inoltre, di aver assistito la anche nel procedimento di CP_1
mediazione, disposto dal Giudice in corso di causa, conclusosi con verbale negativo.
Il ricorrente precisava che, non essendo stato pattuito per iscritto alcun compenso al momento del conferimento dell'incarico, aveva proceduto
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 2 di 12 alla quantificazione del proprio onorario applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, in relazione allo scaglione di valore della causa
(compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00).
Dettagliava la propria pretesa come segue:
• € 14.372,33 per l'attività giudiziale, ripartita tra fase di studio (€
2.552,00), fase introduttiva (€ 1.628,00) e fase di trattazione (€
5.670,00), oltre accessori di legge.
• € 8.824,50 per l'attività di mediazione, ripartita tra fase di attivazione, negoziazione e conciliazione negativa, oltre accessori.
Con comparsa depositata il 2 aprile 2025, si costituiva in giudizio la Sig.ra
, la quale contestava integralmente la pretesa avversaria e CP_1
formulava domanda riconvenzionale. In particolare, la resistente deduceva l'esistenza di un accordo verbale con l'Avv. per un compenso Pt_1
forfettario e onnicomprensivo di € 15.000,00 per l'intera attività giudiziale.
Eccepiva, tuttavia, la nullità di tale accordo per difetto della forma scritta, richiesta ad substantiam dall'art. 2233 c.c. e chiedeva in via riconvenzionale la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di € 5.000,00 che assumeva di avergli versato in contanti a titolo di acconto, quale pagamento privo di titolo giuridico (sine titulo); in via subordinata, per l'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto comunque dovuto un compenso, chiedeva che lo stesso fosse determinato sulla base del patto verbale, decurtato del 30% per la mancata esecuzione della fase decisionale e previo scomputo dell'acconto già versato. Contestava, infine, la debenza di qualsivoglia compenso per l'attività di mediazione, sostenendo che l'Avv. in un colloquio del 7 marzo 2024 (da lei Pt_1
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 3 di 12 audio-registrato e prodotto in atti), le aveva comunicato che tale attività sarebbe stata svolta a titolo gratuito.
All'udienza di prima comparizione del 17 aprile 2025, il Giudice, qualificata la controversia come rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2011, rigettava l'istanza della resistente di mutamento del rito e concedeva alle parti termini per il deposito di memorie autorizzate. Le parti provvedevano al deposito dei rispettivi scritti, insistendo nelle proprie tesi e richieste istruttorie. In particolare, la difesa del ricorrente si opponeva fermamente all'ammissione e all'utilizzo della registrazione audio prodotta dalla resistente, eccependo la sua illegittimità e comunque la sua irrilevanza ai fini della prova di un accordo che la legge impone in forma scritta.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, veniva quindi trattenuta in decisione, ai sensi dell'art.281 terdecies e dell'art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 18 settembre 2025.
La questione centrale della controversia risiede nella determinazione del compenso spettante all'Avv. per l'attività professionale Pt_1
incontestabilmente svolta in favore della Sig.ra e su incarico CP_1
conferito da quest'ultima.
Il quadro normativo di riferimento è anzitutto delineato dall'art. 2233 c.c., il quale stabilisce al suo terzo comma che "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".
L'articolo 2233 comma 3 c.c. sanziona dunque con la nullità il patto sul compenso fra avvocato e cliente, se non è redatto in forma scritta.
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 4 di 12 La chiarezza della previsione normativa era stata messa in discussione con l'entrata in vigore della nuova legge professionale, considerando che l'articolo 13 comma 2 della predetta legge stabilisce che il compenso dell'avvocato deve essere pattuito “di regola”, per iscritto;
questa formulazione aveva portato taluni a ritenere implicitamente abrogata la vecchia regola codicistica della forma scritta a pena di nullità, ma la Corte di Cassazione ha chiarito che “la novità legislativa” introdotta dalla nuova legge professionale, “ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nell'articolo 2233 comma 3 del codice civile” poichè “non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo” (Cass.
24213/2021; Cass.717/2023).
Ciò comporta, come ulteriormente chiarito dalla citata Cass. 12/1/2023, n.
717, innanzitutto che la formazione di tale accordo può avvenire tanto in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, quanto attraverso la proposta di una delle parti redatta in forma solenne, seguita dall'accettazione conforme rivestita della medesima forma richiesta dalla legge (in questi termini anche Cass. 15563/2022), restando viceversa irrilevante il mero comportamento, precedente o successivo alla presunta conclusione del contratto assunto dalle parti;
conseguentemente, trovano applicazione le norme che disciplinano in generale la prova dei contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam (Cass., 24213/2021), e cioè, tra l'altro, che: a) la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi (Cass. n. 1452/2019); b) la prova per presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) è ammissibile, al pari della testimonianza, soltanto nell'ipotesi, prevista dagli artt. 2725 e 2724 n. 3
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 5 di 12 cod. civ., di perdita incolpevole del documento (Cass., n. 24213/2021).
Nel caso di specie, è pacifico ed ammesso da entrambe le parti che nessun accordo scritto sia mai stato sottoscritto.
La difesa della resistente fonda la propria eccezione principale sulla nullità del presunto accordo verbale: la conseguenza giuridica di tale nullità non
è, come vorrebbe la resistente, l'azzeramento del diritto al compenso, bensì
l'applicazione del criterio sussidiario previsto dal primo comma dell'art. 2233 c.c., per cui, in assenza di una valida pattuizione, il compenso è determinato “secondo le tariffe o gli usi” ed, in mancanza, dal giudice.
Giova ricordare, al riguardo, che il diritto al compenso dell'avvocato neppure scaturisce dal preventivo di spesa predisposto in forma scritta in favore del cliente, ma unicamente dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a particolari vincoli di forma;
ne consegue che il professionista, per esigere il pagamento, deve provare unicamente di aver ricevuto l'incarico ad eseguire la prestazione e di averla adempiuta, per cui, anche se non è stato redatto e consegnato il preventivo nè è stato predeterminato un accordo sul compenso, quest'ultimo spetta all'avvocato e va liquidato secondo i parametri di legge (Cass.33193/2022).
Tali parametri sono stabiliti con decreto ministeriale, attualmente il D.M.
10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche.
In tale contesto, la linea difensiva della resistente oltre che infondata si rivela anche contraddittoria: da un lato, ella invoca la nullità dell'accordo verbale per sostenere la propria domanda riconvenzionale di restituzione dell'acconto, assumendo che il pagamento sia avvenuto senza una valida causa giuridica;
dall'altro, sia pure in via subordinata, chiede che il
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 6 di 12 compenso sia liquidato proprio sulla base di quel medesimo accordo nullo, ritenendolo così quantificato in maniera più equa.
Tale impostazione non può trovare accoglimento: un patto nullo è tamquam non esset, ossia giuridicamente inesistente e improduttivo di effetti, sicchè non è consentito all'interprete "resuscitare" selettivamente le clausole di un accordo nullo per applicarle nella fattispecie concreta, per cui la richiesta subordinata della resistente di liquidare il compenso sulla base dell'asserito accordo verbale deve essere respinta.
Mette conto precisare che la resistente ha inteso produrre, quale dimostrazione della esistenza di un accordo con il professionista, una registrazione audio di un colloquio avvenuto in data 7.3.2024, la cui produzione in giudizio è stata oggetto di ferma opposizione da parte del ricorrente.
Quanto all'astratta ammissibilità, le eccezioni del ricorrente sono infondate: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.20384 del 2021, hanno chiarito che la registrazione fonografica di un colloquio, effettuata da uno dei partecipanti, anche all'insaputa degli altri, non costituisce un'intercettazione illecita, bensì una forma di
"memorizzazione fonica di un fatto storico"; tale registrazione rientra dunque nel novero delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e costituisce un mezzo di prova ammissibile nel processo civile. Il suo utilizzo finalizzato unicamente a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria è considerato un trattamento di dati personali lecito ai sensi della normativa sulla privacy.
Poiché il ricorrente non ha contestato in modo chiaro, circostanziato ed
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 7 di 12 esplicito la conformità della registrazione al fatto storico dalla stessa rappresentato, limitandosi a contestarne la liceità e l'utilizzabilità in astratto, tale registrazione deve essere ammessa agli atti del processo.
Diversa è la questione della rilevanza probatoria: infatti, la registrazione non può in alcun modo supplire alla mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam per il patto sulla determinazione convenzionale del compenso.
Come costantemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass n. 719/2023 del
12/01/2023), il requisito formale di cui all'art. 2233, co. 3, c.c. non ammette equipollenti: la prova di tale accordo non può essere fornita con mezzi diversi dal documento sottoscritto dalle parti, quali la testimonianza o, appunto, una registrazione audio, salvo il caso, qui non ricorrente, di perdita incolpevole del documento (art. 2725 c.c. in relazione all'art. 2724,
n. 3, c.c.): pertanto, detta registrazione è irrilevante ai fini della prova dell'esistenza di un preventivo accordo sul compenso.
Con riferimento alla prospettata promessa di gratuità di parte della prestazione professionale resa dall'avvocato, va premesso che, avuto riguardo al principio della naturale onerosità della prestazione d'opera intellettuale, incombe al cliente l'onere di provare l'effettiva pattuizione tra le parti della effettiva gratuità dell'incarico professionale: la Suprema
Corte ha più volte ribadito che, nel contratto d'opera intellettuale,
l'onerosità della prestazione professionale costituisce la regola generale, anche in assenza di un'espressa pattuizione del corrispettivo, sicchè la gratuità della prestazione, configurabile in via eccezionale, richiede una chiara e univoca manifestazione di volontà contraria da parte di entrambe
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 8 di 12 le parti, gravando sul committente l'onere di provarla.
Nella fattispecie la registrazione innanzi menzionata non fornisce una prova certa di un accordo per la gratuità della prestazione resa dall'avv. nella fase della mediazione: infatti, dalle parole pronunziate Pt_1
dal professionista emerge non già l'esistenza di un preventivo accordo sulla gratuità dell'attività prestata in fase di mediazione, bensì una mera disponibilità successiva a rinunziare al compenso per tale fase, espressa in fase di richiesta di pagamento della parcella probabilmente al fine di trovare un accordo transattivo con la cliente ("l'attività di mediazione te la posso regalare perché non ne abbiamo parlato all'inizio").
Invero, l'affermazione di “non averne parlato” in precedenza non prova affatto che l'avvocato avesse precedentemente rinunziato al Pt_1
compenso per la fase di mediazione o avesse promesso di svolgere gratuitamente tale prestazione, bensì dimostra solo che non era stato concordato un compenso per tale attività, sicchè è ben comprensibile che in fase di determinazione della parcella finale, pur di appianare gli evidenti contrasti insorti con la cliente, l'avvocato abbia manifestato la disponibilità a rinunziare ai compensi per la mediazione;
ne consegue che il mancato raggiungimento di un'intesa in quel contesto fa venir meno la disponibilità a detto fine espressa e quindi consente al professionista di reclamare il compenso legale anche per l'attività in questione.
La registrazione è, inoltre, rilevante per corroborare l'avvenuto versamento di un acconto in contanti, tema discusso nel corso del colloquio;
peraltro,
l'avvenuta ricezione dell'acconto è stata poi riconosciuta in giudizio dal professionista.
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 9 di 12 Giungendo quindi alla determinazione dei compensi spettanti al ricorrente, si osserva che, secondo l'ormai consolidato orientamento, in caso di nullità dell'accordo verbale tra cliente ed avvocato, il compenso spettante a quest'ultimo dovrà essere liquidato dal giudice sulla base dei parametri professionali vigenti, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta
(Cass.15270/2025).
Stante l'assenza di un valido accordo scritto, il compenso deve essere liquidato sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa di divisione (ricadente nello scaglione da € 52.000,01 a
€ 260.000,00) e dell'attività effettivamente svolta.
L'attività prestata dal ricorrente nel giudizio dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania è documentata e non contestata nel suo concreto espletamento. Essa ha riguardato la procedura di mediazione e poi la fase di studio, la fase introduttiva (con la redazione della comparsa di costituzione) e la fase di trattazione/istruttoria (con la redazione delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.); il giudizio si è estinto prima della fase decisionale.
In assenza di elementi che giustifichino una deviazione, si ritiene equo applicare i valori medi previsti dalle tabelle ministeriali di seguito indicati: per la mediazione:
€.1.008,00 per la fase di introduzione ed €.
2.016 per la fase di conciliazione, per un totale di €.3.024,00 (null'altro, non essendo stata raggiunta la conciliazione in tale fase) per il giudizio:
1. Fase di studio della controversia: € 2.552,00
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 10 di 12 2. Fase introduttiva del giudizio: € 1.628,00
3. Fase di trattazione/istruttoria: € 5.670,00
Per un totale complessivo pari a €.9,850,00; tale compenso va maggiorato del rimborso forfettario per spese generali al 15%, pari a € 1.477,50, raggiungendo un imponibile di €.11.327,50.
Sommando i compensi per la fase di mediazione e quella del giudizio, compete dunque all'avv. la somma complessiva di €.14.351,50. Pt_1
Su tale base si calcolano il contributo per la Parte_2
(C.P.A.) al 4%, pari ad €.574,06, nonchè l'I.V.A. al 22%, pari a
€.3.157,33.
La sommatoria di tutte le voci assurge quindi ad €.18.082,39; da tale importo deve essere detratto l'acconto di € 5.000,00, il cui versamento, pur con tempistiche e modalità controverse, è stato infine ammesso dallo stesso ricorrente in sede di prima udienza. Ne consegue un importo residuo a debito della pari ad €.13.082,39. CP_1
La domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, volta ad ottenere la restituzione dell'acconto di €.5.000,00, deve essere rigettata per le ragioni già ampiamente esposte a sostegno del riconoscimento del credito professionale dell'avv. Il pagamento di € 5.000,00 è stato infatti Pt_1
effettuato a titolo di acconto sul compenso dovuto in forza di un valido contratto d'opera intellettuale e la nullità che affligge il solo pactum de compenso non travolge l'intero rapporto professionale, né elide l'obbligazione fondamentale del cliente di retribuire il professionista per l'attività svolta, bensì determina unicamente la necessità di quantificare tale obbligazione tramite il meccanismo legale sostitutivo dei parametri
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 11 di 12 ministeriali, così come innanzi precisato.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta dall'Avv. nei limiti Parte_1
di quanto di ragione, pertanto per l'effetto condanna CP_1
al pagamento, in favore del ricorrente della
[...] Parte_1
complessiva somma di €.13.082,39, già comprensiva di IVA e
CPA, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale (9 dicembre 2024) fino all'effettivo soddisfo;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
3. Condanna al pagamento in favore dell'Avv. CP_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in Parte_1
€.518,00 per esborsi ed in €.3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, 16/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N.R.G. 26771/2024 – sentenza Pagina 12 di 12