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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4396/2023 depositato il 04/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosolini - Via Roma N. 2 96019 Rosolini SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 561/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 23/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 437 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 561/2023 pronunciata dalla Commissione tributaria di I grado di Siracusa che ha dichiarato “inammissibile” il ricorso avverso l'Avviso di accertamento TASI 2014 del Comune di Rosolini (importo euro 509,00).
Il primo Giudice ha ritenuto (in breve) che il Contribuente avesse impugnato un Avviso di accertamento notificato a mezzo posta senza tuttavia fornire adeguata prova della data in cui la notifica si sarebbe perfezionata “ … all'uopo versando in atti fotocopia della busta dalla quale si evince la spedizione del plico dall'ufficio postale di Catania in data 18.12.2020 con una annotazione a penna priva di sottoscrizione nella quale viene riportata come data di ricezione la data del 29.1.2020 …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha dedotto l'erroneità della sentenza e ne ha chiesto la riforma. Ha, inoltre, prodotto documentazione circa la tempestività dell'appello (cfr. documentazione in atti).
Il Comune appellato non si è costituito.
La controversi è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- Ha errato il primo Giudice nel ritenere la “tardività” - e la conseguente “inammissibilità” - del ricorso introduttivo.
L'appellante ha prodotto in questa sede documentazione rilasciata dal Comune di Rosolini (avviso di ricevimento postale riferibile al provvedimento originariamente impugnato) dalla quale si evince la data di notifica (dichiarata nel ricorso introduttivo) del 29/01/2020 (cfr. documentazione in atti).
Nel merito l'appello è fondato.
2.- Il Contribuente ha dedotto e documentato che: i beni indicati ai nn.. 1, 2, 4 e 5 dell'Avviso di accertamento originariamente in contestazione non sono né in godimento né di sua proprietà (cfr. Avviso di accertamento e visure catastali in atti) e di avere formalizzato rinuncia all'eredità del padre (cfr. documentazione fascicolo di I grado depositata il 17/1/2023).
Il Comune non ha indicato criteri ed i dati tecnici utilizzati per la determinazione dell'importo richiesto (cfr.
Avviso di accertamento in atti).
3.- La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che gli elementi utilizzati per la determinazione della pretesa
Tasi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (Cassazione, Sez. V, sentenza n. 21564 del
20/09/2013).
4.- Lo scrutinio complessivo dei diversi motivi di ricorso è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato
“principio della ragione più liquida” corollario del principio di “economia processuale” (Consiglio di Stato,
Ad. plenaria 5 gennaio 2015 – Cassazione SS.UU. 12 dicembre 2014 n. 26242). Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti a norma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di “corrispondenza tra il chiesto e pronunciato” (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e Consiglio di Stato
Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
La produzione documentale sopra descritta avvenuta soltanto in questo grado di giudizio giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO GE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4396/2023 depositato il 04/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosolini - Via Roma N. 2 96019 Rosolini SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 561/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 23/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 437 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 561/2023 pronunciata dalla Commissione tributaria di I grado di Siracusa che ha dichiarato “inammissibile” il ricorso avverso l'Avviso di accertamento TASI 2014 del Comune di Rosolini (importo euro 509,00).
Il primo Giudice ha ritenuto (in breve) che il Contribuente avesse impugnato un Avviso di accertamento notificato a mezzo posta senza tuttavia fornire adeguata prova della data in cui la notifica si sarebbe perfezionata “ … all'uopo versando in atti fotocopia della busta dalla quale si evince la spedizione del plico dall'ufficio postale di Catania in data 18.12.2020 con una annotazione a penna priva di sottoscrizione nella quale viene riportata come data di ricezione la data del 29.1.2020 …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha dedotto l'erroneità della sentenza e ne ha chiesto la riforma. Ha, inoltre, prodotto documentazione circa la tempestività dell'appello (cfr. documentazione in atti).
Il Comune appellato non si è costituito.
La controversi è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- Ha errato il primo Giudice nel ritenere la “tardività” - e la conseguente “inammissibilità” - del ricorso introduttivo.
L'appellante ha prodotto in questa sede documentazione rilasciata dal Comune di Rosolini (avviso di ricevimento postale riferibile al provvedimento originariamente impugnato) dalla quale si evince la data di notifica (dichiarata nel ricorso introduttivo) del 29/01/2020 (cfr. documentazione in atti).
Nel merito l'appello è fondato.
2.- Il Contribuente ha dedotto e documentato che: i beni indicati ai nn.. 1, 2, 4 e 5 dell'Avviso di accertamento originariamente in contestazione non sono né in godimento né di sua proprietà (cfr. Avviso di accertamento e visure catastali in atti) e di avere formalizzato rinuncia all'eredità del padre (cfr. documentazione fascicolo di I grado depositata il 17/1/2023).
Il Comune non ha indicato criteri ed i dati tecnici utilizzati per la determinazione dell'importo richiesto (cfr.
Avviso di accertamento in atti).
3.- La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che gli elementi utilizzati per la determinazione della pretesa
Tasi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (Cassazione, Sez. V, sentenza n. 21564 del
20/09/2013).
4.- Lo scrutinio complessivo dei diversi motivi di ricorso è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato
“principio della ragione più liquida” corollario del principio di “economia processuale” (Consiglio di Stato,
Ad. plenaria 5 gennaio 2015 – Cassazione SS.UU. 12 dicembre 2014 n. 26242). Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti a norma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di “corrispondenza tra il chiesto e pronunciato” (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e Consiglio di Stato
Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
La produzione documentale sopra descritta avvenuta soltanto in questo grado di giudizio giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO GE