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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/07/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 09 del mese di Luglio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4479/18 R.G., cui è stato riunito il procedimento recante N.R.G.
4567/18
È comparso, per l'appellante del giudizio portante, l'avv. Raffaele BARBARO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'appellante del giudizio riunito, l'avv. Nino PARISI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per il appellato, l'avv. Alessio MENTO il quale precisa le CP_1
conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede che, in caso di esito positivo, le spese vengano distratte in favore del procuratore antistatario.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico in sede d'appello, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4479 del Registro Generale Contenzioso 2018 cui è stato riunito il procedimento recante N.R.G. 4567/18
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele BARBARO presso il cui studio sito in Messina,
Via Carlo Botta, n. 6, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE NEL PROCEDIMENTO PORTANTE
E
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Controparte_2
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Nino PARISI presso il cui CodiceFiscale_2
studio sito in Messina, Via del Vespro, 100, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE NEL PROCEDIMENTO RIUNITO
CONTRO
c.f. sito in Messina, via Tremonti n. Controparte_3 P.IVA_1
84, in persona dell'Amministratore p.t., avv. , elettivamente Controparte_4
domiciliato in Messina, via Mamertini, is. 106, n. 17, presso il recapito professionale dell'avv. Alessio MENTO che lo rappresenta e difende APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 TRIBUNALE di MESSINA
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 526 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 27.02.2018 e depositata in data 16.03.2018 nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 3393/16 – avente ad oggetto l'opposizione formulata da nei confronti del Parte_1
finalizzata ad ottenere l'annullamento del decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 257/16 con il quale il predetto Condominio gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 1.469,10 a titolo di quote condominiali, oltre interessi e spese del giudizio
– riunito al procedimento di più risalente iscrizione recante N.R.G. 3379/16, il Giudice di
Pace di Messina rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della controparte vittoriosa.
Con atto di citazione, notificato in data 06.09.2018, Parte_1 proponeva tempestivo appello avverso la succitata sentenza denunciandone l'erroneità per i motivi ivi esposti.
Con la medesima sentenza n. 526 il Giudice di Pace ha anche deciso, rigettandola,
l'opposizione formulata da nei confronti del Controparte_2 Controparte_3
, nell'ambito del procedimento portante recante N.R.G. 3379/16 finalizzata ad
[...]
ottenere l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 15/16 con il quale il predetto CP_1 le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 1.155,00 a titolo di quote condominiali, oltre interessi e spese del giudizio – confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della controparte vittoriosa.
Con diverso atto di citazione, notificato in data 10.09.2018, Controparte_2
proponeva tempestivo appello avverso la succitata sentenza denunciandone l'erroneità per i motivi ivi esposti.
Con comparsa di risposta depositata nel giudizio portante in data 11.03.2019 e nel giudizio riunito in data 05.03.2019 si costituiva l'appellato Controparte_3
[...
, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dei gravami e la conferma della impugnata sentenza.
3 TRIBUNALE di MESSINA All'udienza del 12.06.2019 il Tribunale provvedeva alla riunione del procedimento d'appello più recente, recante N.R.G. 4567/18, proposto da a quello di Controparte_2
più risalente iscrizione, recante N.R.G. 4479/18, proposto da Parte_1
Appello proposto da Parte_1
Per quanto concerne il motivo di appello inerente i vizi della delibera assembleare del
26.05.2015 che aveva approvato il preventivo di spesa per l'esecuzione di lavori straordinari sulla terrazza condominiale, osserva il Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, al più risalente orientamento giurisprudenziale per il quale “L'annullamento della delibera assunta dall'assemblea dei condomini, derivante dall'omessa convocazione di uno di essi, può ottenersi solo con il tempestivo esperimento di un'azione "ad hoc", non potendo tale doglianza formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per il pagamento delle spese deliberate dall'assemblea medesima” (v. Cass. Civ.,
SS.UU., sent. n. 22573/16), ne è succeduto altro più recente, formatosi a partire dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha fissato il principio di diritto per cui “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia
l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via
d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.” (v. Cass.
Civ., Sez. Un., n. 9839/21).
Ad avviso della Suprema Corte, il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può accertare l'invalidità della delibera condominiale dedotta in termini di nullità o di annullabilità purché, in quest'ultimo caso, ricorrano le condizioni espressamente indicate e cioè che la predetta annullabilità sia fatta valere dall'opponente con domanda riconvenzionale proposta nel termine perentorio di cui all'art. 1137, secondo comma, c.c.. 4 TRIBUNALE di MESSINA Quanto, invece, alle tipologie di invalidità da cui può essere affetta la delibera condominiale, con la medesima pronuncia il AS Consesso della Corte di legittimità, ribadendo i principi già affermati con la sentenza n. 4806/05, ha affermato che “[…] In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 cod. civ. […]” (v. Cass. Civ., Sez. Un.,
n. 9839/21).
Di questi principi di diritto il primo Giudice ha fatto buongoverno evidenziando che la delibera condominiale del 26.05.2015 che aveva approvato il preventivo di spesa per l'esecuzione di lavori straordinari sulla terrazza condominiale non era stata impugnata dall'opponente – nonostante questi avesse un chiaro interesse al riguardo – il che escludeva che i suoi eventuali vizi potessero essere fatti valere in sede di impugnazione del decreto ingiuntivo emesso sulla base della predetta delibera.
Questa affermazione è corretta e condivisibile anche alla luce del nuovo pronunciamento delle Sezioni Unite sopra esposto atteso che tutte le doglianze articolate davanti al Giudice di Pace e riproposte in questa sede attengono a potenziali profili di annullabilità della delibera che avrebbero richiesto una tempestiva impugnazione da parte del assente;
in questa sede non è possibile procedere all'esame di tali doglianze CP_3
per l'intervenuta decadenza indicata nella pronuncia del AS Consesso della giurisprudenza di legittimità, non ravvisandosi per contro alcun profilo di nullità della delibera.
Inoltre, l'affermazione dell'appellante circa il fatto che la delibera assembleare sarebbe stata “privata di efficacia” dal provvedimento giudiziale del 19.01.2017 non è condivisibile. 5 TRIBUNALE di MESSINA Fatta comunque salva la possibilità dei condomini interessati di agire per l'esecuzione coattiva del provvedimento giudiziale, ove gli interventi precedentemente deliberati dal fossero risultati, ex post, incongrui rispetto a quelli indicati dal CP_1
C.T.U. e imposti dal Giudice del procedimento cautelare, il provvedimento giudiziale del
19.01.2017 avrebbe potuto, tutt'al più, incidere indirettamente sul potere del Condominio di deliberare gli interventi da eseguire dopo l'adozione del provvedimento giudiziale – e cioè a livello di tipologia di lavori da eseguire – ma non sul diverso profilo della misura degli oneri condominiali da riscuotere.
Il che sostanzialmente significa che, riscosse le somme dovute dall'appellante sulla base della delibera non impugnata, il avrebbe potuto decidere di utilizzarle per CP_1
eseguire i lavori indicati dal C.T.U. oppure di restituirle al condomino che le aveva versate.
L'assemblea condominiale, infatti, esercita il potere sovrano di gestire e disciplinare le cose comuni attraverso l'adozione di delibere condominiali ed allorquando un condomino ritenga che tale potere sia carente o sia stato mal esercitato ha l'onere di promuovere la rimozione della delibera, che di tale potere costituisce la materializzazione, ad opera dell'autorità giurisdizionale, pena il consolidamento della decisione assembleare e la sua vincolatività per il condomino dissenziente.
Non è ipotizzabile, come fatto dall'appellante, alcuna invalidità o inefficacia automatica della delibera condominiale che non sia preceduta da un vaglio giurisdizionale attivato su impulso del condomino interessato e che, soprattutto, si manifesti a distanza di circa un anno e mezzo dalla sua assunzione allorquando il termine di decadenza è ampiamente decorso.
Tutte le argomentazioni esposte dal riguardano, dunque, profili che Parte_1
avrebbero dovuto essere oggetto di altrettanti motivi di impugnazione della delibera condominiale, quale quello relativo all'inidoneità dei lavori deliberati dal Condominio o ad un eventuale ingiustificato arricchimento del Condominio a danno dell'opponente.
Infine, in ordine alla parte della motivazione in cui il primo Giudice ha affermato che
“Ne consegue che sarà compito del , anche sulla base del provvedimento CP_1 ottenuto dagli opponenti nel provvedimento d'urgenza spiegato e non contestato, di stabilire come impiegare le somme ingiunte, richieste in ragione dei millesimi posseduti 6 TRIBUNALE di MESSINA dagli opponenti e della spesa già deliberata dall'assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita”, osserva il Tribunale che tale affermazione non appare pregiudizievole per l'appellante, rappresentando soltanto un corollario della motivazione utilizzata dal Giudice di pace per sostenere la sua decisione, ma anzi appare a lui favorevole nella misura in cui rappresenta un monito per il sulla giusta attenzione da CP_1 prestare al provvedimento cautelare ottenuto dall'odierno appellante.
In ordine al motivo di gravame riguardante le spese di lite questo è infondato, essendo stato rispettato lo scaglione di valore ed essendo stata confermata la soccombenza dell'appellante.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Appello proposto da Controparte_2
Premessa l'esposizione in diritto circa i poteri del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contestazione degli effetti della delibera assembleare da parte del condominio dissenziente, osserva il Tribunale che anche l'appellante ha CP_2
sostenuto che la delibera condominiale del 26.05.2015 sarebbe stata completamente privata di efficacia dal successivo provvedimento giudiziale del 19.01.2017; affermazione la cui condivisibilità il Tribunale ha già escluso in quanto è sempre e comunque onere del condomino impugnare le decisioni assembleari non condivise entro il termine decadenziale previsto dalla legge, pena la loro immodificabilità e fatta salva l'ipotesi di delibera assembleare radicalmente nulla, allo stato non riscontrata.
Non giova sostenere che l'impugnazione della delibera nelle more del procedimento cautelare avrebbe leso “…il principio di economia processuale che permea il nostro ordinamento”, atteso che non è eludibile, a discrezione del condomino, il termine di decadenza normativamente previsto facendo riferimento al principio di economia processuale che non è applicabile allorché l'impugnazione dell'assemblea condominiale ed il procedimento giurisdizionale di natura cautelare mirino a due diversi obiettivi.
La prima, infatti, mira, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge – sui quali, si badi, il Giudice della cautela non avrebbe potuto e non ha deciso alcunché – alla caducazione di un atto che costituisce estrinsecazione della volontà assembleare e deve essere instaurata nel termine decadenziale in mancanza della quale il relativo decisum 7 TRIBUNALE di MESSINA assembleare si consolida senza alcuna ulteriore possibilità di contestazione;
il secondo, invece, non mira a caducare la volontà assembleare ma semmai a comprimerla limitatamente all'oggetto della tutela cautelare, imponendo al una tipologia di CP_1
lavori ritenuti necessari dal Giudice.
In questa situazione nulla esclude che il all'epoca soccombente in sede CP_1
cautelare, potrebbe decidere di abbandonare volontariamente il precedente deliberato assembleare anche con riguardo al profilo delle somme ingiunte decidendo di riscuoterne altre e diverse sulla base dei diversi lavori ordinati dal Tribunale, oppure di avvalersi dei suoi effetti con riguardo alle somme ivi deliberate con le quali, una volta raccolte, affrontare le spese dei nuovi lavori indicati dal Tribunale – ipotesi questa alla quale ha accennato il
Giudice di Pace nella sua motivazione – oppure, ancora, mantenere ferma la sua decisione nonostante il provvedimento giurisdizionale, riscuotendo i contributi decisi con la delibera contestata e lasciando ai ricorrenti l'onere di procedere con l'attuazione coattiva del provvedimento cautelare.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il Giudice di Pace non è incorso in alcuna illogicità della motivazione in quanto, rigettando l'opposizione, ha correttamente confermato il decreto monitorio;
la parte di motivazione alla quale accenna l'appellante altro non è, come sopra osservato, che un'osservazione che costituisce il corollario della motivazione – questa incentrata sulla impossibilità di contestazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo del portato di delibere assembleari non tempestivamente impugnate – e che, appunto, tenta di conciliare, a scopo meramente illustrativo, il diritto del di riscuotere i contributi ingiunti CP_1
all'appellante con l'eventualità-auspicio che quei contributi, una volta riscossi, vengano a questo punto utilizzati per eseguire i lavori ordinati dal Tribunale e non, piuttosto, quelli originariamente deliberati.
Con l'ulteriore conseguenza che, riscossa dall'appellato la somma ingiunta all'appellante, se i lavori ordinati dal Tribunale, ove effettivamente eseguiti dal
Condominio, dovessero comportare, per l'appellante, una spesa pro quota inferiore alla somma ingiunta e riscossa, potrebbe, in caso di mancata restituzione spontanea del surplus all'avente diritto, porsi un problema di ingiustificato arricchimento del Condominio perché 8 TRIBUNALE di MESSINA ad una maggiore spesa inizialmente ipotizzata si contrapporrebbe una spesa effettivamente sostenuta inferiore alla prima.
In ordine al motivo di gravame riguardante le spese di lite questo è infondato, essendo stato rispettato lo scaglione di valore ed essendo stata confermata la soccombenza dell'appellante.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Per le ragioni sopra esposte, rigettati gli appelli proposti da Parte_1
e nei confronti del , la sentenza n. Controparte_2 Controparte_3
526 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 27.02.2018 e depositata in data
16.03.2018 nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 3379/16, al quale è stato riunito il procedimento recante N.R.G. 3393/16, dev'essere integralmente confermata.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese dei giudizi di appello seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell'appellante e, avuto riguardo al valore della controversia ed Parte_1
alle questioni trattate e tenuto conto che le fasi istruttoria/trattazione e decisione dei due giudizi sono state affrontate dal difensore del dopo la riunione – e verranno, CP_1
dunque, ripartite nella misura del 50% tra i due giudizi – liquidate in favore del CP_1
appellato in complessivi € 1.525,50 per onorari di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 250,00 per la fase istruttoria, € 425,50 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione a verbale e, carico dell'appellante in complessivi € 1.525,50 per onorari di avvocato di Controparte_2
cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 250,00 per la fase istruttoria, € 425,50 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione a verbale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico in sede d'appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente
9 TRIBUNALE di MESSINA pronunciando nelle cause riunite promosse da e da Parte_1 CP_2
nei confronti del
[...] Controparte_5
1. rigetta gli appelli proposti da e
[...] Parte_1 Controparte_2
nei confronti del Controparte_3
2. per l'effetto, conferma la sentenza n. 526 emessa dal Giudice di Pace di
Messina in data 27.02.2018 e depositata in data 16.03.2018 nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 3379/16 cui è stato riunito il procedimento recante N.R.G. 3393/16;
3. nel giudizio portante, condanna alla rifusione delle Parte_1
spese del giudizio di appello in favore del che liquida in Controparte_3
complessivi € 1.525,50 per onorari di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, €
425,00 per la fase introduttiva, € 250,00 per la fase istruttoria, € 425,50 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione a verbale;
4. nel giudizio riunito, condanna alla rifusione delle spese Controparte_2
del giudizio di appello in favore del che liquida in Controparte_3
complessivi € 1.525,50 per onorari di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, €
425,00 per la fase introduttiva, € 250,00 per la fase istruttoria, € 425,50 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione a verbale;
5. visto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto che gli appelli sono stati rigettati integralmente e che, pertanto, sussistono i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 09.07.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
10
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 09 del mese di Luglio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4479/18 R.G., cui è stato riunito il procedimento recante N.R.G.
4567/18
È comparso, per l'appellante del giudizio portante, l'avv. Raffaele BARBARO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'appellante del giudizio riunito, l'avv. Nino PARISI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per il appellato, l'avv. Alessio MENTO il quale precisa le CP_1
conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede che, in caso di esito positivo, le spese vengano distratte in favore del procuratore antistatario.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico in sede d'appello, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4479 del Registro Generale Contenzioso 2018 cui è stato riunito il procedimento recante N.R.G. 4567/18
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele BARBARO presso il cui studio sito in Messina,
Via Carlo Botta, n. 6, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE NEL PROCEDIMENTO PORTANTE
E
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Controparte_2
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Nino PARISI presso il cui CodiceFiscale_2
studio sito in Messina, Via del Vespro, 100, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE NEL PROCEDIMENTO RIUNITO
CONTRO
c.f. sito in Messina, via Tremonti n. Controparte_3 P.IVA_1
84, in persona dell'Amministratore p.t., avv. , elettivamente Controparte_4
domiciliato in Messina, via Mamertini, is. 106, n. 17, presso il recapito professionale dell'avv. Alessio MENTO che lo rappresenta e difende APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 TRIBUNALE di MESSINA
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 526 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 27.02.2018 e depositata in data 16.03.2018 nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 3393/16 – avente ad oggetto l'opposizione formulata da nei confronti del Parte_1
finalizzata ad ottenere l'annullamento del decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 257/16 con il quale il predetto Condominio gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 1.469,10 a titolo di quote condominiali, oltre interessi e spese del giudizio
– riunito al procedimento di più risalente iscrizione recante N.R.G. 3379/16, il Giudice di
Pace di Messina rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della controparte vittoriosa.
Con atto di citazione, notificato in data 06.09.2018, Parte_1 proponeva tempestivo appello avverso la succitata sentenza denunciandone l'erroneità per i motivi ivi esposti.
Con la medesima sentenza n. 526 il Giudice di Pace ha anche deciso, rigettandola,
l'opposizione formulata da nei confronti del Controparte_2 Controparte_3
, nell'ambito del procedimento portante recante N.R.G. 3379/16 finalizzata ad
[...]
ottenere l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 15/16 con il quale il predetto CP_1 le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 1.155,00 a titolo di quote condominiali, oltre interessi e spese del giudizio – confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della controparte vittoriosa.
Con diverso atto di citazione, notificato in data 10.09.2018, Controparte_2
proponeva tempestivo appello avverso la succitata sentenza denunciandone l'erroneità per i motivi ivi esposti.
Con comparsa di risposta depositata nel giudizio portante in data 11.03.2019 e nel giudizio riunito in data 05.03.2019 si costituiva l'appellato Controparte_3
[...
, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dei gravami e la conferma della impugnata sentenza.
3 TRIBUNALE di MESSINA All'udienza del 12.06.2019 il Tribunale provvedeva alla riunione del procedimento d'appello più recente, recante N.R.G. 4567/18, proposto da a quello di Controparte_2
più risalente iscrizione, recante N.R.G. 4479/18, proposto da Parte_1
Appello proposto da Parte_1
Per quanto concerne il motivo di appello inerente i vizi della delibera assembleare del
26.05.2015 che aveva approvato il preventivo di spesa per l'esecuzione di lavori straordinari sulla terrazza condominiale, osserva il Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, al più risalente orientamento giurisprudenziale per il quale “L'annullamento della delibera assunta dall'assemblea dei condomini, derivante dall'omessa convocazione di uno di essi, può ottenersi solo con il tempestivo esperimento di un'azione "ad hoc", non potendo tale doglianza formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per il pagamento delle spese deliberate dall'assemblea medesima” (v. Cass. Civ.,
SS.UU., sent. n. 22573/16), ne è succeduto altro più recente, formatosi a partire dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha fissato il principio di diritto per cui “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia
l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via
d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.” (v. Cass.
Civ., Sez. Un., n. 9839/21).
Ad avviso della Suprema Corte, il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può accertare l'invalidità della delibera condominiale dedotta in termini di nullità o di annullabilità purché, in quest'ultimo caso, ricorrano le condizioni espressamente indicate e cioè che la predetta annullabilità sia fatta valere dall'opponente con domanda riconvenzionale proposta nel termine perentorio di cui all'art. 1137, secondo comma, c.c.. 4 TRIBUNALE di MESSINA Quanto, invece, alle tipologie di invalidità da cui può essere affetta la delibera condominiale, con la medesima pronuncia il AS Consesso della Corte di legittimità, ribadendo i principi già affermati con la sentenza n. 4806/05, ha affermato che “[…] In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 cod. civ. […]” (v. Cass. Civ., Sez. Un.,
n. 9839/21).
Di questi principi di diritto il primo Giudice ha fatto buongoverno evidenziando che la delibera condominiale del 26.05.2015 che aveva approvato il preventivo di spesa per l'esecuzione di lavori straordinari sulla terrazza condominiale non era stata impugnata dall'opponente – nonostante questi avesse un chiaro interesse al riguardo – il che escludeva che i suoi eventuali vizi potessero essere fatti valere in sede di impugnazione del decreto ingiuntivo emesso sulla base della predetta delibera.
Questa affermazione è corretta e condivisibile anche alla luce del nuovo pronunciamento delle Sezioni Unite sopra esposto atteso che tutte le doglianze articolate davanti al Giudice di Pace e riproposte in questa sede attengono a potenziali profili di annullabilità della delibera che avrebbero richiesto una tempestiva impugnazione da parte del assente;
in questa sede non è possibile procedere all'esame di tali doglianze CP_3
per l'intervenuta decadenza indicata nella pronuncia del AS Consesso della giurisprudenza di legittimità, non ravvisandosi per contro alcun profilo di nullità della delibera.
Inoltre, l'affermazione dell'appellante circa il fatto che la delibera assembleare sarebbe stata “privata di efficacia” dal provvedimento giudiziale del 19.01.2017 non è condivisibile. 5 TRIBUNALE di MESSINA Fatta comunque salva la possibilità dei condomini interessati di agire per l'esecuzione coattiva del provvedimento giudiziale, ove gli interventi precedentemente deliberati dal fossero risultati, ex post, incongrui rispetto a quelli indicati dal CP_1
C.T.U. e imposti dal Giudice del procedimento cautelare, il provvedimento giudiziale del
19.01.2017 avrebbe potuto, tutt'al più, incidere indirettamente sul potere del Condominio di deliberare gli interventi da eseguire dopo l'adozione del provvedimento giudiziale – e cioè a livello di tipologia di lavori da eseguire – ma non sul diverso profilo della misura degli oneri condominiali da riscuotere.
Il che sostanzialmente significa che, riscosse le somme dovute dall'appellante sulla base della delibera non impugnata, il avrebbe potuto decidere di utilizzarle per CP_1
eseguire i lavori indicati dal C.T.U. oppure di restituirle al condomino che le aveva versate.
L'assemblea condominiale, infatti, esercita il potere sovrano di gestire e disciplinare le cose comuni attraverso l'adozione di delibere condominiali ed allorquando un condomino ritenga che tale potere sia carente o sia stato mal esercitato ha l'onere di promuovere la rimozione della delibera, che di tale potere costituisce la materializzazione, ad opera dell'autorità giurisdizionale, pena il consolidamento della decisione assembleare e la sua vincolatività per il condomino dissenziente.
Non è ipotizzabile, come fatto dall'appellante, alcuna invalidità o inefficacia automatica della delibera condominiale che non sia preceduta da un vaglio giurisdizionale attivato su impulso del condomino interessato e che, soprattutto, si manifesti a distanza di circa un anno e mezzo dalla sua assunzione allorquando il termine di decadenza è ampiamente decorso.
Tutte le argomentazioni esposte dal riguardano, dunque, profili che Parte_1
avrebbero dovuto essere oggetto di altrettanti motivi di impugnazione della delibera condominiale, quale quello relativo all'inidoneità dei lavori deliberati dal Condominio o ad un eventuale ingiustificato arricchimento del Condominio a danno dell'opponente.
Infine, in ordine alla parte della motivazione in cui il primo Giudice ha affermato che
“Ne consegue che sarà compito del , anche sulla base del provvedimento CP_1 ottenuto dagli opponenti nel provvedimento d'urgenza spiegato e non contestato, di stabilire come impiegare le somme ingiunte, richieste in ragione dei millesimi posseduti 6 TRIBUNALE di MESSINA dagli opponenti e della spesa già deliberata dall'assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita”, osserva il Tribunale che tale affermazione non appare pregiudizievole per l'appellante, rappresentando soltanto un corollario della motivazione utilizzata dal Giudice di pace per sostenere la sua decisione, ma anzi appare a lui favorevole nella misura in cui rappresenta un monito per il sulla giusta attenzione da CP_1 prestare al provvedimento cautelare ottenuto dall'odierno appellante.
In ordine al motivo di gravame riguardante le spese di lite questo è infondato, essendo stato rispettato lo scaglione di valore ed essendo stata confermata la soccombenza dell'appellante.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Appello proposto da Controparte_2
Premessa l'esposizione in diritto circa i poteri del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contestazione degli effetti della delibera assembleare da parte del condominio dissenziente, osserva il Tribunale che anche l'appellante ha CP_2
sostenuto che la delibera condominiale del 26.05.2015 sarebbe stata completamente privata di efficacia dal successivo provvedimento giudiziale del 19.01.2017; affermazione la cui condivisibilità il Tribunale ha già escluso in quanto è sempre e comunque onere del condomino impugnare le decisioni assembleari non condivise entro il termine decadenziale previsto dalla legge, pena la loro immodificabilità e fatta salva l'ipotesi di delibera assembleare radicalmente nulla, allo stato non riscontrata.
Non giova sostenere che l'impugnazione della delibera nelle more del procedimento cautelare avrebbe leso “…il principio di economia processuale che permea il nostro ordinamento”, atteso che non è eludibile, a discrezione del condomino, il termine di decadenza normativamente previsto facendo riferimento al principio di economia processuale che non è applicabile allorché l'impugnazione dell'assemblea condominiale ed il procedimento giurisdizionale di natura cautelare mirino a due diversi obiettivi.
La prima, infatti, mira, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge – sui quali, si badi, il Giudice della cautela non avrebbe potuto e non ha deciso alcunché – alla caducazione di un atto che costituisce estrinsecazione della volontà assembleare e deve essere instaurata nel termine decadenziale in mancanza della quale il relativo decisum 7 TRIBUNALE di MESSINA assembleare si consolida senza alcuna ulteriore possibilità di contestazione;
il secondo, invece, non mira a caducare la volontà assembleare ma semmai a comprimerla limitatamente all'oggetto della tutela cautelare, imponendo al una tipologia di CP_1
lavori ritenuti necessari dal Giudice.
In questa situazione nulla esclude che il all'epoca soccombente in sede CP_1
cautelare, potrebbe decidere di abbandonare volontariamente il precedente deliberato assembleare anche con riguardo al profilo delle somme ingiunte decidendo di riscuoterne altre e diverse sulla base dei diversi lavori ordinati dal Tribunale, oppure di avvalersi dei suoi effetti con riguardo alle somme ivi deliberate con le quali, una volta raccolte, affrontare le spese dei nuovi lavori indicati dal Tribunale – ipotesi questa alla quale ha accennato il
Giudice di Pace nella sua motivazione – oppure, ancora, mantenere ferma la sua decisione nonostante il provvedimento giurisdizionale, riscuotendo i contributi decisi con la delibera contestata e lasciando ai ricorrenti l'onere di procedere con l'attuazione coattiva del provvedimento cautelare.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il Giudice di Pace non è incorso in alcuna illogicità della motivazione in quanto, rigettando l'opposizione, ha correttamente confermato il decreto monitorio;
la parte di motivazione alla quale accenna l'appellante altro non è, come sopra osservato, che un'osservazione che costituisce il corollario della motivazione – questa incentrata sulla impossibilità di contestazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo del portato di delibere assembleari non tempestivamente impugnate – e che, appunto, tenta di conciliare, a scopo meramente illustrativo, il diritto del di riscuotere i contributi ingiunti CP_1
all'appellante con l'eventualità-auspicio che quei contributi, una volta riscossi, vengano a questo punto utilizzati per eseguire i lavori ordinati dal Tribunale e non, piuttosto, quelli originariamente deliberati.
Con l'ulteriore conseguenza che, riscossa dall'appellato la somma ingiunta all'appellante, se i lavori ordinati dal Tribunale, ove effettivamente eseguiti dal
Condominio, dovessero comportare, per l'appellante, una spesa pro quota inferiore alla somma ingiunta e riscossa, potrebbe, in caso di mancata restituzione spontanea del surplus all'avente diritto, porsi un problema di ingiustificato arricchimento del Condominio perché 8 TRIBUNALE di MESSINA ad una maggiore spesa inizialmente ipotizzata si contrapporrebbe una spesa effettivamente sostenuta inferiore alla prima.
In ordine al motivo di gravame riguardante le spese di lite questo è infondato, essendo stato rispettato lo scaglione di valore ed essendo stata confermata la soccombenza dell'appellante.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Per le ragioni sopra esposte, rigettati gli appelli proposti da Parte_1
e nei confronti del , la sentenza n. Controparte_2 Controparte_3
526 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 27.02.2018 e depositata in data
16.03.2018 nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 3379/16, al quale è stato riunito il procedimento recante N.R.G. 3393/16, dev'essere integralmente confermata.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese dei giudizi di appello seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell'appellante e, avuto riguardo al valore della controversia ed Parte_1
alle questioni trattate e tenuto conto che le fasi istruttoria/trattazione e decisione dei due giudizi sono state affrontate dal difensore del dopo la riunione – e verranno, CP_1
dunque, ripartite nella misura del 50% tra i due giudizi – liquidate in favore del CP_1
appellato in complessivi € 1.525,50 per onorari di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 250,00 per la fase istruttoria, € 425,50 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione a verbale e, carico dell'appellante in complessivi € 1.525,50 per onorari di avvocato di Controparte_2
cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 250,00 per la fase istruttoria, € 425,50 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione a verbale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico in sede d'appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente
9 TRIBUNALE di MESSINA pronunciando nelle cause riunite promosse da e da Parte_1 CP_2
nei confronti del
[...] Controparte_5
1. rigetta gli appelli proposti da e
[...] Parte_1 Controparte_2
nei confronti del Controparte_3
2. per l'effetto, conferma la sentenza n. 526 emessa dal Giudice di Pace di
Messina in data 27.02.2018 e depositata in data 16.03.2018 nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 3379/16 cui è stato riunito il procedimento recante N.R.G. 3393/16;
3. nel giudizio portante, condanna alla rifusione delle Parte_1
spese del giudizio di appello in favore del che liquida in Controparte_3
complessivi € 1.525,50 per onorari di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, €
425,00 per la fase introduttiva, € 250,00 per la fase istruttoria, € 425,50 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione a verbale;
4. nel giudizio riunito, condanna alla rifusione delle spese Controparte_2
del giudizio di appello in favore del che liquida in Controparte_3
complessivi € 1.525,50 per onorari di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, €
425,00 per la fase introduttiva, € 250,00 per la fase istruttoria, € 425,50 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione a verbale;
5. visto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto che gli appelli sono stati rigettati integralmente e che, pertanto, sussistono i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 09.07.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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