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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/12/2025, n. 18089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18089 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 52487/2024 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice RA EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 52487 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 9 ottobre 2025
TRA
, con sede legale e operativa in Roma, Via dell'Arte n. 19/A (c.f./p.iva Parte_1
); , con sede legale Liechtenstein (LI), GG P.IVA_1 Controparte_1
Industriering n. 10 e sede secondaria in Roma, Via dell'Arte 19/A, (C.F./P.IVA ) P.IVA_2 entrambe in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dagli avvocati Guido Bartalini
e BR TR, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, Via delle Quattro
Fontane 161;
- opponenti
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Renzo Maria Pietrolucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, in
Roma, Via dei Gracchi n. 187;
- opposta
E
1 , rappresentata dalla società Controparte_3 capogruppo mandataria in persona del suo rappresentante Controparte_4 legale pro tempore rappresentata e difesa dell'avvocato Renzo Maria Pietrolucci ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Roma, alla Via dei Gracchi, n. 187;
- intervenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza del 9 ottobre
2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Controparte_1 convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, proponevano Controparte_2 opposizione al decreto ingiuntivo 13343/2024, emesso dal Tribunale in data 11 ottobre 2024, per sentir “…in via preliminare:
1. accertare e dichiarare la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Milano e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto …;
2. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di
[...] con riferimento alla domanda relativa ai compensi inerenti ai lavori eseguiti Controparte_2 presso il cantiere in Via Arduino 11, Roma, e per l'effetto dichiarare, in ogni caso, parzialmente inammissibile il ricorso avversario e/o comunque revocarlo per i motivi di cui in atti;
3. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , per l'effetto procedere Controparte_5 ad estromettere la stessa dall'instaurando procedimento, con revoca in ogni caso del decreto ingiuntivo opposto;
4. respingere l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 13343/2024; in via principale, nel merito:
1. dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che nulla è dovuto né da né da A Parte_1 Controparte_5 Controparte_2 per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa;
in via riconvenzionale, in caso di rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale adito:
2. accertare e dichiarare l'inadempimento di ai contratti per cui è causa in relazioni Controparte_2 alle causali di cui in atti, con condanna della stessa al pagamento della penale pattuita a titolo di risarcimento del danno da ritardo, ad oggi pari a complessivi Euro 547.538,06, ovvero al diverso importo che venisse accertato e liquidato in corso di causa;
in ogni caso:
3. con vittoria di spese…”.
2 Premettevano le opponenti di aver ricevuto, in data 16 ottobre 2024, la notificazione del decreto ingiuntivo opposto con il quale era stato ingiunto loro il pagamento nei confronti della
[...] dell'importo di euro 3.176.243,97. Controparte_2
A sostegno dell'opposizione, eccepivano in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo in relazione alle somme pretese in relazione ai rapporti di subappalto intercorsi tra le medesime, in virtù dell'intervenuta pattuizione, nei contratti costitutivi di essi, nonché nei successivi emendamenti sottoscritti dalle parti, di clausola con la quale le parti avevano convenuto il Tribunale di Milano quale foro esclusivo in relazione alle controversie derivanti dagli stessi. Ancora in via preliminare, eccepivano la carenza di legittimazione passiva della in relazione alle domande formulate nei suoi confronti;
la carenza di Controparte_1 legittimazione attiva della ad agire per i corrispettivi dei lavori eseguiti nel Controparte_2 cantiere di Roma, Via Arduino n. 11. Infine, nel merito, deducevano l'infondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente per ingiunzione.
Si costituiva la parte opposta, contestando preliminarmente la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale: segnatamente, sosteneva che la clausola con la quale le parti avevano convenuto la competenza del Tribunale di Milano non fosse idonea ad individuare un foro inderogabile in relazione alla presente controversia in quanto più estesa, quanto al petitum e ai soggetti coinvolti, rispetto a quelle contemplate nella pattuizione in questione;
eccepiva in ogni caso la nullità della clausola derogatoria degli ordinari criteri di competenza per difetto del requisito di forma previsto per la sua sottoscrizione ed, infine, l'annullabilità dei contratti contenenti la clausola ex art. 1427 c.c, con la conseguenza che la domanda fosse stata ritualmente proposta dinanzi al
Tribunale di Roma. Contestava, poi, le ulteriori eccezioni delle opponenti nel merito e ribadiva la fondatezza della pretesa creditoria avanzata nei confronti di entrambe.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini. “in via preliminare, accogliere l'istanza ex art. 648
c.p.c. formulata dall'odierna opposta, in quanto l'opposizione spiegata dalla e dalla CP_1
non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per tutte le ragioni contenute Parte_1 in comparsa e, più specificatamente, al punto VII della parte in diritto;
in via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla e CP_1 dalla , ossia quelle relative alla carenza di competenza territoriale in favore del Parte_1
Foro di Milano, di legittimazione passiva della e di legittimazione attiva della CP_1
e, per l'effetto, proseguire il giudizio nel merito;
in via principale, nel merito, Controparte_2 accertare e dichiarare infondata l'opposizione proposta dalla e dalla CP_1 Parte_1 nei confronti della per tutte le ragioni di cui al ricorso e, per l'effetto, Controparte_2 confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 1334/2024, emesso dal Tribunale … condannando parti
3 opponenti, in solido ovvero disgiuntamente tra loro, al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 3.176.243,97, oltre interessi ed occorrende come da ricorso monitorio;
in via ulteriormente principale, nel merito, accertare e dichiarare infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti della per tutte le ragioni di cui Parte_1 Controparte_2 al ricorso e, per l'effetto, rigettarla integralmente;
in via subordinata, ....accertare e dichiarare la responsabilità patrimoniale della e della e, per l'effetto, condannare CP_1 Parte_1 le stesse al pagamento della somma così come emergerà all'esito del giudizio o, comunque, che riterrà di giustizia;
in via riconvenzionale, nel merito, previo espletamento delle incombenze preliminari, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni contrattuali ed extra- contrattuali in capo alla per tutte le ragioni di cui alla presente comparsa e, Controparte_2 più nello specifico, per quelle contenute al punto n. VI, e, per l'effetto, condannare la e CP_1 la , distintamente ovvero in solido tra loro, al pagamento della somma a tal titolo Parte_1 che emergerà all'esito del giudizio … Con vittoria di spese…”.
Con comparsa depositata in data 4 giugno 2025, interveniva in giudizio il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la la e la Controparte_2 Controparte_6 [...]
denominato , rappresentato dalla società capogruppo Controparte_4 CP_3 mandataria facendo proprie le difese svolte dalla parte Controparte_4 opposta e formulando, 'ad adiuvandum', le seguenti conclusioni: “…in via preliminare, accogliere
l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla creditrice opposta, in quanto l'opposizione spiegata dalla e dalla non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per CP_1 Parte_1 tutte le ragioni contenute negli scritti difensivi di parte convenuta. In via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla e dalla CP_1 [...]
, ossia quelle relative alla carenza di competenza territoriale in favore del Foro di Parte_1
Milano, di legittimazione passiva della e di legittimazione attiva della CP_1 [...]
e, per l'effetto, proseguire il giudizio nel merito. In via principale, nel merito, accertare CP_2
e dichiarare infondata l'opposizione proposta dalla e dalla nei CP_1 Parte_1 confronti della per tutte le ragioni di cui al ricorso e, per l'effetto, confermare Controparte_2 in toto il decreto ingiuntivo n. 1334/2024… condannando parti opponenti, in solido ovvero disgiuntamente tra loro, al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro
3.176.243,97, oltre interessi ed occorrende come da ricorso monitorio. In via ulteriormente principale, nel merito, accertare e dichiarare infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla
nei confronti della per tutte le ragioni di cui al ricorso e, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, rigettarla integralmente. In via subordinata, nel merito…accertare e dichiarare la responsabilità patrimoniale della e della e, per l'effetto, condannare CP_1 Parte_1
4 le stesse al pagamento della somma così come emergerà all'esito del giudizio o, comunque, che riterrà di giustizia. In via riconvenzionale, nel merito, previo espletamento delle incombenze preliminari, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni contrattuali ed extra- contrattuali in capo alla per tutte le ragioni contenute negli scritti difensivi di Controparte_2 parte convenuta e, per l'effetto, condannare la e la , distintamente CP_1 Parte_1 ovvero in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 4.500.000,00
(quattromilionicinquecentomila//00) a titolo di risarcimento dei danni patiti e patendi dalla convenuta per le condotte poste in essere dalle odierne attrici, oltre interessi moratori tra imprese, ovvero nella maggiore o minor somma che emergerà all'esito del giudizio …; nonché conclusioni autonome: “…In via preliminare, laddove Codesto Giudice ritenesse, quand'anche quota parte, la priva della legittimazione attiva eccepita da controparte, accertare e Controparte_2 dichiarare sanato il contraddittorio tra le parti e, per l'effetto, proseguire nel merito
l'accertamento della causa. In via principale, nel merito, nella denegata ipotesi non venissero accolte le conclusioni dispiegate dalla e dall'odierna interveniente ad Controparte_2 adiuvandum, accertare e dichiarare risolti i contratti di subappalto tra e l' Parte_1 [...]
per grave inadempimento esclusivamente imputabile in capo all'appaltatore e, per CP_7
l'effetto, condannare la e la , distintamente ovvero in solido tra loro, CP_1 Parte_1 al pagamento della somma di euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila//00) a titolo di risarcimento dei danni patiti e patendi dalla interveniente per le condotte poste in CP_3 essere dalle odierne attrici, oltre interessi moratori tra imprese, ovvero nella maggiore o minor somma che emergerà all'esito del giudizio …. Con vittoria di spese…”.
All'esito dell'udienza di trattazione la causa era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sula questione della competenza;
in quella sede era trattenuta in decisione dal giudice sulle conclusioni formulate dalle parti.
*********
L'opposizione merita accoglimento, trovando riscontro la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalle parti opponenti sul presupposto che, nei contratti costitutivi dei rapporti di subappalto e nelle successive scritture sottoscritte dalle parti a parziale modifica ed integrazione di essi (rispettivamente agli artt. 23 dei primi e 14 dei secondi), le parti avessero sottoscritto clausole con le quali avevano convenuto la competenza esclusiva del Tribunale di Milano a conoscere delle controversie che fossero eventualmente insorte in relazioni ai contratti stessi.
5 Nel contestare l'eccezione di incompetenza, la parte opposta ha dedotto che la pattuizione di clausola derogatoria dei criteri ordinari di competenza territoriale non fosse idonea a costituire foro inderogabile, cosicché la domanda nei confronti delle parti ingiunte avrebbe potuto essere proposta al Tribunale di Roma, in quanto più estesa, quanto al petitum e ai soggetti coinvolti, rispetto a quella per cui avrebbe dovuto operare la clausola derogatoria: sul punto, si osserva che l'opposta ha invero dedotto la circostanza in modo del tutto generico, senza neppure indicare sotto quale profilo la domanda fosse stata più estesa. In ogni caso, quanto dedotto non trova riscontro, essendo stata la domanda di ingiunzione formulata soltanto nei confronti dei subcommittenti in relazione alle obbligazioni asseritamente assunte dai medesimi con i contratti nei quali era stata convenuta la clausola derogatoria della competenza.
Sotto diverso profilo, l'opposta ha contestato la fondatezza dell'eccezione, allegando il vizio di forma della pattuizione della clausola in quanto carente della doppia sottoscrizione prevista dall'art. 1341 c.c..
In merito, si osserva che la disciplina invocata dall'opposta trova applicazione nel solo caso della predisposizione unilaterale delle condizioni contrattuali da parte di uno dei contraenti, neppure compiutamente allegata nel caso di specie, bensì meramente ipotizzata dalla parte che ha sostenuto che l'inserimento della clausola fosse stato “frutto probabilmente di un prestampato modello mai debitamente corretto dalle odierne attrici”. Peraltro, la predisposizione unilaterale del contenuto del contratto risulta smentita dalla sottoscrizione da parte dell'opposta di altra clausola con la quale le parti avevano inteso escludere espressamente l'applicabilità della normativa invocata, del seguente tenore: “le parti si danno reciprocamente atto di avere negoziato liberamente il presente contratto e che, dunque, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.”.
Infine, l'opposta ha eccepito l'annullabilità del contratto ex art. 1427 c.c. e ha sostenuto che l'invalidità di esso travolgesse anche la clausola derogatoria della competenza territoriale: sennonché si richiama, in quanto condivisibile, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale
“L'efficacia della clausola derogativa di competenza può essere inficiata solo dalla nullità originaria ed assoluta del contratto nel quale essa e contenuta e pertanto detta clausola e efficace anche nel caso di domanda diretta a travolgere l'intera convenzione sempre che in giudizio sia stata chiesta non già la dichiarazione di nullità ma una pronuncia di annullamento del negozio”
(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1509 del 13/05/1968 e, nello stesso senso, Cass., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 33922 del 17/11/2022).
Ne discende la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a conoscere della domanda di ingiunzione formulata dall'opposta nei confronti degli opponenti e, per l'effetto, si dispone la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6 In ragione della soccombenza, l'opposta, in solido con la parte intervenuta 'ad adiuvandum', è condannata al pagamento delle spese del procedimento nei confronti delle parti opponenti, che si liquidano nella misura di euro 870 per spese vive ed euro 13.232, per compensi professionali (euro
3.893, per la fase di studio, euro 2.568, per la fase introduttiva, euro 6.771, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione, in ragione dell'incompetenza del Tribunale di Roma a conoscere della controversia, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna le parti opposta e intervenuta, in solido tra loro, al pagamento nei confronti delle opponenti delle spese del procedimento, che liquida nella misura di euro 870 per esborsi ed euro 13.232, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Roma, 15/12/2025
Il Giudice
RA EN
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice RA EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 52487 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 9 ottobre 2025
TRA
, con sede legale e operativa in Roma, Via dell'Arte n. 19/A (c.f./p.iva Parte_1
); , con sede legale Liechtenstein (LI), GG P.IVA_1 Controparte_1
Industriering n. 10 e sede secondaria in Roma, Via dell'Arte 19/A, (C.F./P.IVA ) P.IVA_2 entrambe in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dagli avvocati Guido Bartalini
e BR TR, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, Via delle Quattro
Fontane 161;
- opponenti
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Renzo Maria Pietrolucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, in
Roma, Via dei Gracchi n. 187;
- opposta
E
1 , rappresentata dalla società Controparte_3 capogruppo mandataria in persona del suo rappresentante Controparte_4 legale pro tempore rappresentata e difesa dell'avvocato Renzo Maria Pietrolucci ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Roma, alla Via dei Gracchi, n. 187;
- intervenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza del 9 ottobre
2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Controparte_1 convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, proponevano Controparte_2 opposizione al decreto ingiuntivo 13343/2024, emesso dal Tribunale in data 11 ottobre 2024, per sentir “…in via preliminare:
1. accertare e dichiarare la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Milano e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto …;
2. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di
[...] con riferimento alla domanda relativa ai compensi inerenti ai lavori eseguiti Controparte_2 presso il cantiere in Via Arduino 11, Roma, e per l'effetto dichiarare, in ogni caso, parzialmente inammissibile il ricorso avversario e/o comunque revocarlo per i motivi di cui in atti;
3. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , per l'effetto procedere Controparte_5 ad estromettere la stessa dall'instaurando procedimento, con revoca in ogni caso del decreto ingiuntivo opposto;
4. respingere l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 13343/2024; in via principale, nel merito:
1. dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che nulla è dovuto né da né da A Parte_1 Controparte_5 Controparte_2 per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa;
in via riconvenzionale, in caso di rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale adito:
2. accertare e dichiarare l'inadempimento di ai contratti per cui è causa in relazioni Controparte_2 alle causali di cui in atti, con condanna della stessa al pagamento della penale pattuita a titolo di risarcimento del danno da ritardo, ad oggi pari a complessivi Euro 547.538,06, ovvero al diverso importo che venisse accertato e liquidato in corso di causa;
in ogni caso:
3. con vittoria di spese…”.
2 Premettevano le opponenti di aver ricevuto, in data 16 ottobre 2024, la notificazione del decreto ingiuntivo opposto con il quale era stato ingiunto loro il pagamento nei confronti della
[...] dell'importo di euro 3.176.243,97. Controparte_2
A sostegno dell'opposizione, eccepivano in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo in relazione alle somme pretese in relazione ai rapporti di subappalto intercorsi tra le medesime, in virtù dell'intervenuta pattuizione, nei contratti costitutivi di essi, nonché nei successivi emendamenti sottoscritti dalle parti, di clausola con la quale le parti avevano convenuto il Tribunale di Milano quale foro esclusivo in relazione alle controversie derivanti dagli stessi. Ancora in via preliminare, eccepivano la carenza di legittimazione passiva della in relazione alle domande formulate nei suoi confronti;
la carenza di Controparte_1 legittimazione attiva della ad agire per i corrispettivi dei lavori eseguiti nel Controparte_2 cantiere di Roma, Via Arduino n. 11. Infine, nel merito, deducevano l'infondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente per ingiunzione.
Si costituiva la parte opposta, contestando preliminarmente la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale: segnatamente, sosteneva che la clausola con la quale le parti avevano convenuto la competenza del Tribunale di Milano non fosse idonea ad individuare un foro inderogabile in relazione alla presente controversia in quanto più estesa, quanto al petitum e ai soggetti coinvolti, rispetto a quelle contemplate nella pattuizione in questione;
eccepiva in ogni caso la nullità della clausola derogatoria degli ordinari criteri di competenza per difetto del requisito di forma previsto per la sua sottoscrizione ed, infine, l'annullabilità dei contratti contenenti la clausola ex art. 1427 c.c, con la conseguenza che la domanda fosse stata ritualmente proposta dinanzi al
Tribunale di Roma. Contestava, poi, le ulteriori eccezioni delle opponenti nel merito e ribadiva la fondatezza della pretesa creditoria avanzata nei confronti di entrambe.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini. “in via preliminare, accogliere l'istanza ex art. 648
c.p.c. formulata dall'odierna opposta, in quanto l'opposizione spiegata dalla e dalla CP_1
non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per tutte le ragioni contenute Parte_1 in comparsa e, più specificatamente, al punto VII della parte in diritto;
in via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla e CP_1 dalla , ossia quelle relative alla carenza di competenza territoriale in favore del Parte_1
Foro di Milano, di legittimazione passiva della e di legittimazione attiva della CP_1
e, per l'effetto, proseguire il giudizio nel merito;
in via principale, nel merito, Controparte_2 accertare e dichiarare infondata l'opposizione proposta dalla e dalla CP_1 Parte_1 nei confronti della per tutte le ragioni di cui al ricorso e, per l'effetto, Controparte_2 confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 1334/2024, emesso dal Tribunale … condannando parti
3 opponenti, in solido ovvero disgiuntamente tra loro, al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 3.176.243,97, oltre interessi ed occorrende come da ricorso monitorio;
in via ulteriormente principale, nel merito, accertare e dichiarare infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti della per tutte le ragioni di cui Parte_1 Controparte_2 al ricorso e, per l'effetto, rigettarla integralmente;
in via subordinata, ....accertare e dichiarare la responsabilità patrimoniale della e della e, per l'effetto, condannare CP_1 Parte_1 le stesse al pagamento della somma così come emergerà all'esito del giudizio o, comunque, che riterrà di giustizia;
in via riconvenzionale, nel merito, previo espletamento delle incombenze preliminari, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni contrattuali ed extra- contrattuali in capo alla per tutte le ragioni di cui alla presente comparsa e, Controparte_2 più nello specifico, per quelle contenute al punto n. VI, e, per l'effetto, condannare la e CP_1 la , distintamente ovvero in solido tra loro, al pagamento della somma a tal titolo Parte_1 che emergerà all'esito del giudizio … Con vittoria di spese…”.
Con comparsa depositata in data 4 giugno 2025, interveniva in giudizio il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la la e la Controparte_2 Controparte_6 [...]
denominato , rappresentato dalla società capogruppo Controparte_4 CP_3 mandataria facendo proprie le difese svolte dalla parte Controparte_4 opposta e formulando, 'ad adiuvandum', le seguenti conclusioni: “…in via preliminare, accogliere
l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla creditrice opposta, in quanto l'opposizione spiegata dalla e dalla non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per CP_1 Parte_1 tutte le ragioni contenute negli scritti difensivi di parte convenuta. In via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla e dalla CP_1 [...]
, ossia quelle relative alla carenza di competenza territoriale in favore del Foro di Parte_1
Milano, di legittimazione passiva della e di legittimazione attiva della CP_1 [...]
e, per l'effetto, proseguire il giudizio nel merito. In via principale, nel merito, accertare CP_2
e dichiarare infondata l'opposizione proposta dalla e dalla nei CP_1 Parte_1 confronti della per tutte le ragioni di cui al ricorso e, per l'effetto, confermare Controparte_2 in toto il decreto ingiuntivo n. 1334/2024… condannando parti opponenti, in solido ovvero disgiuntamente tra loro, al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro
3.176.243,97, oltre interessi ed occorrende come da ricorso monitorio. In via ulteriormente principale, nel merito, accertare e dichiarare infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla
nei confronti della per tutte le ragioni di cui al ricorso e, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, rigettarla integralmente. In via subordinata, nel merito…accertare e dichiarare la responsabilità patrimoniale della e della e, per l'effetto, condannare CP_1 Parte_1
4 le stesse al pagamento della somma così come emergerà all'esito del giudizio o, comunque, che riterrà di giustizia. In via riconvenzionale, nel merito, previo espletamento delle incombenze preliminari, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni contrattuali ed extra- contrattuali in capo alla per tutte le ragioni contenute negli scritti difensivi di Controparte_2 parte convenuta e, per l'effetto, condannare la e la , distintamente CP_1 Parte_1 ovvero in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 4.500.000,00
(quattromilionicinquecentomila//00) a titolo di risarcimento dei danni patiti e patendi dalla convenuta per le condotte poste in essere dalle odierne attrici, oltre interessi moratori tra imprese, ovvero nella maggiore o minor somma che emergerà all'esito del giudizio …; nonché conclusioni autonome: “…In via preliminare, laddove Codesto Giudice ritenesse, quand'anche quota parte, la priva della legittimazione attiva eccepita da controparte, accertare e Controparte_2 dichiarare sanato il contraddittorio tra le parti e, per l'effetto, proseguire nel merito
l'accertamento della causa. In via principale, nel merito, nella denegata ipotesi non venissero accolte le conclusioni dispiegate dalla e dall'odierna interveniente ad Controparte_2 adiuvandum, accertare e dichiarare risolti i contratti di subappalto tra e l' Parte_1 [...]
per grave inadempimento esclusivamente imputabile in capo all'appaltatore e, per CP_7
l'effetto, condannare la e la , distintamente ovvero in solido tra loro, CP_1 Parte_1 al pagamento della somma di euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila//00) a titolo di risarcimento dei danni patiti e patendi dalla interveniente per le condotte poste in CP_3 essere dalle odierne attrici, oltre interessi moratori tra imprese, ovvero nella maggiore o minor somma che emergerà all'esito del giudizio …. Con vittoria di spese…”.
All'esito dell'udienza di trattazione la causa era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sula questione della competenza;
in quella sede era trattenuta in decisione dal giudice sulle conclusioni formulate dalle parti.
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L'opposizione merita accoglimento, trovando riscontro la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalle parti opponenti sul presupposto che, nei contratti costitutivi dei rapporti di subappalto e nelle successive scritture sottoscritte dalle parti a parziale modifica ed integrazione di essi (rispettivamente agli artt. 23 dei primi e 14 dei secondi), le parti avessero sottoscritto clausole con le quali avevano convenuto la competenza esclusiva del Tribunale di Milano a conoscere delle controversie che fossero eventualmente insorte in relazioni ai contratti stessi.
5 Nel contestare l'eccezione di incompetenza, la parte opposta ha dedotto che la pattuizione di clausola derogatoria dei criteri ordinari di competenza territoriale non fosse idonea a costituire foro inderogabile, cosicché la domanda nei confronti delle parti ingiunte avrebbe potuto essere proposta al Tribunale di Roma, in quanto più estesa, quanto al petitum e ai soggetti coinvolti, rispetto a quella per cui avrebbe dovuto operare la clausola derogatoria: sul punto, si osserva che l'opposta ha invero dedotto la circostanza in modo del tutto generico, senza neppure indicare sotto quale profilo la domanda fosse stata più estesa. In ogni caso, quanto dedotto non trova riscontro, essendo stata la domanda di ingiunzione formulata soltanto nei confronti dei subcommittenti in relazione alle obbligazioni asseritamente assunte dai medesimi con i contratti nei quali era stata convenuta la clausola derogatoria della competenza.
Sotto diverso profilo, l'opposta ha contestato la fondatezza dell'eccezione, allegando il vizio di forma della pattuizione della clausola in quanto carente della doppia sottoscrizione prevista dall'art. 1341 c.c..
In merito, si osserva che la disciplina invocata dall'opposta trova applicazione nel solo caso della predisposizione unilaterale delle condizioni contrattuali da parte di uno dei contraenti, neppure compiutamente allegata nel caso di specie, bensì meramente ipotizzata dalla parte che ha sostenuto che l'inserimento della clausola fosse stato “frutto probabilmente di un prestampato modello mai debitamente corretto dalle odierne attrici”. Peraltro, la predisposizione unilaterale del contenuto del contratto risulta smentita dalla sottoscrizione da parte dell'opposta di altra clausola con la quale le parti avevano inteso escludere espressamente l'applicabilità della normativa invocata, del seguente tenore: “le parti si danno reciprocamente atto di avere negoziato liberamente il presente contratto e che, dunque, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.”.
Infine, l'opposta ha eccepito l'annullabilità del contratto ex art. 1427 c.c. e ha sostenuto che l'invalidità di esso travolgesse anche la clausola derogatoria della competenza territoriale: sennonché si richiama, in quanto condivisibile, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale
“L'efficacia della clausola derogativa di competenza può essere inficiata solo dalla nullità originaria ed assoluta del contratto nel quale essa e contenuta e pertanto detta clausola e efficace anche nel caso di domanda diretta a travolgere l'intera convenzione sempre che in giudizio sia stata chiesta non già la dichiarazione di nullità ma una pronuncia di annullamento del negozio”
(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1509 del 13/05/1968 e, nello stesso senso, Cass., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 33922 del 17/11/2022).
Ne discende la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a conoscere della domanda di ingiunzione formulata dall'opposta nei confronti degli opponenti e, per l'effetto, si dispone la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6 In ragione della soccombenza, l'opposta, in solido con la parte intervenuta 'ad adiuvandum', è condannata al pagamento delle spese del procedimento nei confronti delle parti opponenti, che si liquidano nella misura di euro 870 per spese vive ed euro 13.232, per compensi professionali (euro
3.893, per la fase di studio, euro 2.568, per la fase introduttiva, euro 6.771, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione, in ragione dell'incompetenza del Tribunale di Roma a conoscere della controversia, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna le parti opposta e intervenuta, in solido tra loro, al pagamento nei confronti delle opponenti delle spese del procedimento, che liquida nella misura di euro 870 per esborsi ed euro 13.232, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Roma, 15/12/2025
Il Giudice
RA EN
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