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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/12/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 382/2025 promossa da:
(C.F.: la quale agisce in Parte_1 C.F._1 proprio e anche quale unica erede della madre deceduta il Persona_1 20.10.2023 ; rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Fontana (C.F.:
: PEC : ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata nel suo studio sito a Rimini in Via Dario Campana n. 14
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1 (C.F. e P.IVA: – P.E.C.: in persona del legale P.IVA_1 Email_2 rappresentante pro tempore con sede legale a Roma P.le Filippo Il Macedone 89, Pal. 2 P.2 Uff. 13
(C.F. e P.IVA: – P.E.C.: Controparte_2 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante, con sede legale Email_3 in Bellaria Igea Marina (RN), via Don Milani n. 6
- CONVENUTE CONTUMACI -
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo .
MOTIVAZIONE Con ricorso ritualmente proposto a norma dell'art. 414 c.p.c.
[...] in proprio e anche quale unica erede della madre Parte_1 Per_1 conveniva in giudizio
[...] Controparte_1
e per il pagamento di differenze
[...] Controparte_2 retributive .
I fatti sono stati correttamente descritti nell'atto introduttivo del giudizio nei seguenti termini: “ 1. La ricorrente, in data 05.08.2022, ha sottoscritto con la società Controparte_1 un contratto di lavoro full time, a tempo determinato con decorrenza dal 06.08.2022 sino al 15.09.2022 (doc. 3).
2. In ragione dell'accordo negoziale di Cont appalto di servizi fra e la società la ricorrente ha Controparte_2 prestato attività lavorativa per detta ultima società, precisamente presso l'Hotel
“Il Gabbiano” (gestito appunto dalla società , sito a Bellaria, in via Cattaro CP_2 n.14, dal 06.08.2022 al 15.09.2022, con contratto a tempo pieno (pari a 40 ore settimanali), con la qualifica, a detta della controparte, di operaia comune, mansione di cameriera ai piani, liv. 6, CCNL Servizi Anpit C.I.S.A.L. (contratto quest'ultimo applicato mentre avrebbe dovuto, correttamente, trovare applicazione il C.C.N.L. dell'Industria Turistica - Testo Ufficiale 9 Luglio 2010), senza avere percepito per il suddetto rapporto, tutto quanto le sarebbe spettato per il lavoro effettivamente svolto.
3. Al pari di quanto appena espresso Cont ai punti 1 e 2, anche la sig.ra sottoscriveva un contratto con Persona_1 che non le veniva mai consegnato, ed ha dunque prestato attività lavorativa per
, precisamente presso l'Hotel gestito da quest'ultima denominato “La CP_2 Bussola sul Mare”, sito a Bellaria, in via Spalato, 9, dal 06.08.2022 al 31.08.2022, con contratto a tempo pieno (pari a 40 ore settimanali), con la qualifica, a detta della controparte, di operaia comune, mansione di cameriera ai piani, liv. 6, CCNL Servizi Anpit C.I.S.A.L. (contratto quest'ultimo applicato mentre avrebbe dovuto, correttamente, trovare applicazione il C.C.N.L. dell'Industria Turistica - Testo Ufficiale 9 Luglio 2010), senza avere percepito per il suddetto rapporto, tutto quanto le sarebbe spettato per il lavoro effettivamente svolto 4. Il rapporto di lavoro si interrompeva in data 08.09.2022 per la sig.ra (nonostante le previsioni contrattuali ) e il Parte_1 31.08.2022 per la sig.ra in quanto cessava Persona_1 CP_2 CP_2 l'attività sia presso l'Hotel Il Gabbiano che presso l'Hotel La Bussola sul Mare, con pregiudizio per le retribuzioni ancora dovute a tutti i lavoratori, compresa la ricorrente e la madre di quest'ultima.
5. A fronte di quanto sopra entrambe le lavoratrici, unitamente alla maggior parte dei colleghi che nel medesimo periodo avevano prestato l'attività lavorativa stagionale per le anzidette società, si rivolgevano sia al sindacato Fisascat – Cisl di Rimini che all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (docc. 9-10).
6. Dall'esito degli accertamenti posti in essere dall'Ispettorato del Lavoro sede di Rimini (docc.11-12) è emerso che le sigg.re e hanno iniziato a prestare Parte_1 Persona_1 la loro attività lavorativa già dal 27.07.2022 e non dal 6.08.2022, lavorando di fatto per n. 10 giornate in nero prima di essere regolarizzate.
7. Inoltre è stato rilevato che entrambe hanno effettivamente prestato la propria attività lavorativa per un orario di lavoro superiore rispetto a quanto era stato registrato sul LUL aziendale ovvero per complessive 42 (quarantadue) ore settimanali Pt_1
e 56 (cinquantasei) ore settimanali la sig.ra superando entrambe
[...] Per_1 l'orario massimo settimanale fissato dall'art. 4, comma 2, D.lgs. 66/2003 in 48 (quarantotto) ore settimanali compreso lo straordinario.
8. In particolare veniva rilevato che la ricorrente aveva invece lavorato per 7 (sette) ore al giorno per 7 (sette) giorni alla settimana, mentre la sig.ra aveva lavorato per 8 Persona_1 (otto) ore al giorno per 7 (sette) giorni alla settimana, senza, entrambe, fruire del prescritto riposo settimanale previsto per legge, in violazione dell'art. 9 D.lgs 66/2003. 9. A seguito dell'accesso Ispettivo effettuato dall'Ispettorato Territoriale del lavoro di Rimini presso la società (già doc. 7) veniva anche CP_2 accertato che “l'accordo negoziale tra somministratore e utilizzatore di fatto intercorso nella stagione estiva 2022 è stato posto in essere in violazione delle norme di legge con le conseguenze derivanti dall' art. 38, c. 1, D.Lgs. 81/2015” con la conseguenza di aver posto tutti i lavoratori, compresa la ricorrente e la madre, alle dirette dipendenze di fatta salva la concorrente responsabilità CP_2 Cont solidale di 10. Peraltro, come detto sopra, al rapporto lavorativo delle due lavoratrici è stato applicato, da parte datoriale, il CCNL Servizi Anpit C.I.S.A.L. che rientra fra i c.d. “contratti pirata”, mentre avrebbe dovuto correttamente trovare applicazione, come già dedotto, quello del turismo riconosciuto dalle maggiori organizzazioni sindacali (i.e.: ) ed Controparte_3 inoltre avrebbero dovuto essere inquadrate quali cameriere ai piani rispettivamente di 5°(Guerra Bottoni) e 6°livello (Guerra). 11. Durante il rapporto di lavoro per cui è causa non sono mai stati consegnati alle lavoratrici, i prospetti paga. 12. Pertanto, alla luce di dette considerazioni in fatto e in diritto, il sindacato sede di Rimini, svolgeva i conteggi (docc. 13-14) che CP_4 si abbiano qui per integralmente riportati e trascritti, con riferimento al C.C.N.L. dell'Industria Turistica (Testo Ufficiale 9 Luglio 2010) e delle Tariffe in vigore nel relativo periodo (docc. 15 e 16), delle somme che le lavoratrici avrebbero avuto diritto di percepire per l'attività prestata in favore della/e predetta/e società nel periodo dal 27.07.2022 al 31.08.2022 per la sig.ra e sino Per_1 all'08.09.2022 per la sig.ra ma non hanno in realtà percepito, per Parte_1 un totale lordo pari ad € 4.098,23 quanto alla sig.ra ed € 3.491,70 Parte_1 quanto alla sig.ra a titolo di retribuzioni (comprensive di permessi, ratei Per_1 di 13 ma. e 14 ma. mens., TFR), differenze retributive, lavoro straordinario, ferie non godute, mancati riposi, ed oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo ”. Le società convenute Controparte_5
ritualmente citate , non si
[...] costituivano in giudizio, e pertanto erano dichiarate contumaci.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , la domanda è risultata fondata e merita accoglimento.
La parte ricorrente, gravata dal relativo onere ex art. 2697 comma 1 cod. civ., attraverso la completa produzione documentale allegata al ricorso e la esaustiva deposizione testimoniale resa in aula dall'Ispettore del Lavoro a nome (che in aula ha confermato tutte le circostanze del ricorso) Controparte_6 ha provato l'esecuzione e la effettività dei due rapporti di lavoro in sostanziale conformità alla posizione esposta in narrativa .
Le circostanze di cui in narrativa si devono in ogni caso ritenere ammesse tenuto conto della ingiustificata mancata comparizione del legale rappresentante della società all'udienza fissata per l'interrogatorio formale ( Controparte_2 ordinanza ritualmente notificata ) : argomento di prova che valutato alla luce delle emergenze testimoniali è idoneo alla integrazione probatoria in forza della disposizione di cui all'art.232 comma 1 c.p.c., in relazione all'art. 116 c.p.c., considerato altresì l'onere di specifica contestazione gravante sul convenuto nel rito del lavoro – art. 416 comma 3 c.p.c. – nonché la mancata allegazione di eventuali circostanze di fatto contrarie, deducibili anche dal contumace e, nel caso in esame, non dedotte .
Sulla base di questi criteri, tenuto conto dell'inquadramento della parte ricorrente e del lavoro svolto nonché della mancata allegazione, da parte del datore di lavoro di fatti estintivi, vanno riconosciute le differenze e le spettanze retributive specificate nelle conclusioni, come da conteggio analitico offerto in comunicazione con il deposito del ricorso introduttivo.
Pertanto residua il credito da lavoro di cui al dispositivo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT a norma della disposizione di cui all'art. 429 c.p.c..
Le somme indicate sono al lordo delle ritenute fiscali in quanto, anche in caso di pagamento tardivo, il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, resta comunque obbligato alla ritenute erariali, come si desume per tabulas dall'art. 49, comma 2, lettera b) del DPR n. 917 del 1986 secondo cui costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente le somme di cui all'art. 429, ultimo comma c.p.c..
La mancata evocazione in giudizio dell' impedisce l'accoglimento della CP_7 domanda relativa alla regolarizzazione della posizione contributiva della parte ricorrente (cfr. Cass. Sez. L. n. 8956 del 14/05/2020 Rv. 657651-02 e stessa sezione Ordinanza n. 24924 del 06/11/2020).
Per la soccombenza le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, cedono a carico delle società convenute .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1
in proprio e anche quale unica erede della madre con
[...] Persona_1 ricorso depositato il giorno 14\04\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contumacia di
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
1) ACCERTATO che ai rapporti lavorativi intercorsi fra Parte_1
e da una parte e le società
[...] Persona_1 [...]
e dall'altra Controparte_1 Controparte_2 deve applicarsi il C.C.N.L. dell'Industria Turistica (Testo Ufficiale 9.07.2010 – Filcams – Fisascat –Uiltucs – Federturismo Confindustria – Confindustria Aica) ; che la parte ricorrente nel corso del rapporto Parte_1 lavorativo intercorso con le predetta società ha prestato attività lavorativa presso l'Hotel “Il BB, sito a Bellaria Igea Marina (RN), in via Cattaro,14, in qualità di cameriera d'albergo/ai piani di 5 ° livello del C.C.N.L. Turismo con contratto a tempo determinato, dal 27.07.2022 all'08.09.2022 per numero 42 ore settimanali comprensive di lavoro straordinario, senza riposo settimanale;
che nel corso del rapporto lavorativo intercorso con le predetta Persona_1 società ha prestato attività lavorativa presso l'Hotel “Il BB, sito a Bellaria Igea Marina (RN), in via Cattaro,14, in qualità di in qualità di cameriera d'albergo/ai piani di 6 ° livello del C.C.N.L. Turismo con contratto a tempo determinato, dal 27.07.2022 al 31.08.2022 per numero 56 ore settimanali comprensive di lavoro straordinario, senza riposo settimanale
CONDANNA in solido le società Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_2 rappresentanti pro tempore a corrispondere rispettivamente alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di € Parte_1 4.098,23 lordi e a la somma pari a € 3.510,18 lordi per un Persona_1 totale complessivo pari a € 7.589,93, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge .
2) Condanna in solido società Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_2 rappresentanti pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in € 2.876,00 ( di cui ero 375,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Rimini all'udienza pubblica del giorno 17\12\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'