Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 02/03/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati dott. AT CHIAZZESE Presidente dott.ssa DR PARLATO Giudice relatore dott. Giuseppe DI PIETRO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 61/2026 nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 69732, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di IE FF (C.F.
[...], P.Iva: 05760360874), nato il [...] a RE (Germania), non costituito;
Esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 12 novembre 2025, il relatore, dott.
DR AT, e il P.M., dott. Romina Alberti;
Ritenuto in
FATTO
1. La Procura presso questa Sezione, con atto di citazione depositato in data 4 dicembre 2024 e notificato, da ultimo, in data 13 maggio 2025, ha convenuto in giudizio il signor TO FF per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell’AGEA, di euro 75.892,14.
2. Le indagini riguardanti l’ipotesi di illecito erariale attribuita all’odierno convenuto avevano preso avvio dalla denuncia trasmessa al Nucleo PEF della Guardia di Finanza di CA, da tal signor R.S.S., che aveva avvertito le autorità dell’eventualità di un’erogazione indebita di contributi pubblici per l’agricoltura, probabilmente ottenuti mediante l’utilizzo da parte di ignoti, non autorizzati, di propri terreni ubicati in agro di Militello in Val di CA (CT) (cfr. il documento contrassegnato come l’allegato 1 alla relazione 0289500/2023 della Guardia di Finanza - Compagnia Caltagirone - Nucleo Mobile, contenente la notizia di danno).
2.1. Dalle indagini che ne seguivano risultava che nei fascicoli aziendali formati dal signor TO figuravano tre contratti di affitto di terreni agricoli, (apparentemente) registrati presso l’Agenzia delle Entrate di Caltagirone (CT), riportanti le date del 3 febbraio 2022
(serie 3T numero 82), del 21 gennaio 2021 (serie 3T numero 96), e del 19 febbraio 2020 (serie 3T numero 200), in base ai quali risultava essergli stata concessa una moltitudine di terreni, fra i quali quelli appartenenti al denunciante e ad una sua familiare (cfr. le pagg 22, 50, 104 dell’allegato 4 alla relazione della G.d.F.).
In ciascuna delle domande uniche presentate per il 2020, il 2021 e il 2022 figuravano i terreni in questione (per il 2020, il fondo censito al foglio 61, particella 117; per il 2021 e per il 2022 anche quelli di cui al foglio 23, particelle 86, 216, 218, 269 e al foglio 61, particelle 109, 110, 111, secondo quanto risultante delle relative schede di validazione di validazione di cui agli allegati 5, 7 e 9 della sopra menzionata segnalazione di danno).
Seguiva l’erogazione di contributi pari ad euro 46.758,25 per il 2020, euro 47.919,38 per il 2021 ed euro 27.972,76 per il 2022, per un totale di euro 122.650, 39 (cfr. gli allegati 11 e 12 alla relazione della G.d.F. e la tabella contenuta alla pag. 9 della stessa).
2.2. Una volta ricostruito il quadro documentale sopra illustrato, i finanzieri assumevano sommarie informazioni dal signor R.S.S. e della sorella (comproprietaria di quasi tutti i fondi menzionati), che negavano di aver concesso i suddetti appezzamenti al signor TO, affermando di non aver mai incontrato il sedicente affittuario e disconoscendo l’autenticità delle loro firme in calce alle convenzioni.
Queste ultime, in realtà, secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi, non erano mai state registrate, riportando timbri artefatti e nominativi di dirigenti e funzionari non corrispondenti a quelli in carica (cfr. gli allegati alla segnalazione di danno nn. 13, 14, 15,17).
2.1. Nella prospettiva degli organi di P.G., dagli elementi descritti, sarebbe disceso il carattere indebito della totalità dei finanziamenti conseguiti da TO.
3. Sulla base del quadro sopra illustrato, il Pubblico Ministero presso questa Sezione invitava il percettore a presentare le proprie deduzioni in ordine ad un presunto danno erariale corrispondente di euro 75.892,14, corrispondente all’importo complessivamente ottenuto per le campagne 2020 e 2021, in relazione alle quali era stata sicuramente superata la soglia di rilevanza comunitaria.
4. Il presunto responsabile non si avvaleva delle facoltà di difesa preprocessuali; il requirente, pertanto, introduceva il presente giudizio replicando la contestazione preliminare.
5. In occasione dell’udienza del 16 aprile 2025, rilevata un’irregolarità della notifica della citazione, la Procura chiedeva ed otteneva un termine per la rinnovazione dell’attività, con rinvio della trattazione della causa al 15 ottobre 2025; per esigenze organizzative della Sezione si disponeva un ulteriore rinvio, al 12 novembre 2025.
6. L’atto introduttivo, il verbale di udienza e, in seguito, il verbale di ulteriore rinvio venivano quindi notificati al presunto responsabile per mezzo delle forze di polizia, rispettivamente nelle date del 13 maggio 2025 e del 7 giugno 2025.
7. All’udienza del 12 novembre 2025, nella perdurante contumacia del convenuto, il rappresentante dell’accusa confermava le argomentazioni e le domande formulate nell’atto di citazione.
Considerato in
D I R I T T O
1. Il Collegio, preliminarmente, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., dichiara la contumacia del signor FF TO, che, seppur regolarmente citato, non si è costituito.
2. Il presente giudizio verte sull’accertamento della responsabilità dell’imprenditore agricolo in ordine ad un presunto danno erariale, asseritamente causato all’AGEA attraverso condotte preordinate alla indebita percezione dei finanziamenti erogati in proprio favore per le campagne 2021 e 2022 (cfr., ex pluribus, sulla sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti dei privati percettori di sussidi pubblici la sentenza di questa Sezione n. 133/2025).
3. Prima di pronunciarsi sulla fondatezza dell’azione erariale, occorre brevemente tratteggiare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
3.1. Al riguardo, va precisato che, per le campagne agricole a partire dal 2015, trovano applicazione il Reg. Ue 1307/2013 (modificato dal Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020 e abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023, dall'art. 154, par. 2, del Regolamento 2 dicembre 2021, n.
2021/2115/UE ma applicabile alle domande di aiuto relative ad anni di domanda che hanno inizio prima del 1° gennaio 2023), il Reg.
delegato (UE) 639/2014 della Commissione, integrativo del regolamento richiamato (abrogato dall'art. 1, par. 1, del Regolamento 17 ottobre 2022, n. 2022/2529/UE, a decorrere dal 29 dicembre 2022) e il Reg. di esecuzione (UE) 641/2014 della Commissione (abrogato dall'art. 1, par. 1, del Regolamento 1° dicembre 2022, n. 2022/2530/UE, a decorrere dal 29 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2022/2530/U).
La disciplina che ne risulta riconosce all’agricoltore un contributo di sostegno al reddito calcolato sulla base della media dei contributi ricevuti negli anni precedenti ma, al contempo, continua a parametrare gli aiuti all’estensione della superficie aziendale, che deve ricomprendere terreni di cui l’istante dispone sulla base di titoli giuridici comprovanti la sussistenza di un diritto reale o personale di godimento previsto dall’ordinamento nazionale, restando irrilevante la mera disponibilità materiale dei beni.
Proprio la necessità di dare certezza alla consistenza aziendale ha costituito la ratio ispiratrice della disciplina integrativa recata dall’art.
3, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 503/1999, oltre che di numerosi decreti MIPAAF e delle circolari adottate dall’AGEA. (cfr., ex pluribus, la citata sentenza di questa Sezione n. 133/2025).
3.2. Le ipotesi di decadenza dal beneficio e di ripetizione dal relativo importo sono disciplinate ratione temporis dall’art. 19, comma 2, del Reg. 640/2014 (abrogato dall'art. 13, par. 1, del Regolamento 4 maggio 2022, n. 2022/1172/UE, a decorrere dal 1° gennaio 2023) il quale prevede, per il caso di sovradichiarazioni, che “se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi”.
L’inserimento nelle domande di particelle sulle quali l’istante non vanta alcun titolo, comunque, rileva anche ai sensi dell’art. 60 del Reg. Ue 1306/2013, (abrogato a decorrere dal 7 dicembre 2021 dall’art. 104, par. 1, del Regolamento 2 dicembre 2021, n.
2021/2116/UE, che all’art. 62, contiene una clausola di analogo tenore rispetto a quella di seguito riportata) il quale, introducendo una norma di chiusura, intitolata “clausola di elusione”, stabilisce che “Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.”
3.3. Oltre che della normativa unionale occorre tener conto delle disposizioni nazionali di seguito richiamate.
Si fa riferimento, in primo luogo, all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, che, in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazioni, prevede che, qualora dal controllo delle predette dichiarazioni, “emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, ferma restando la responsabilità penale.
Inoltre, l’art. 3, comma 1, della legge n. 898/1986 stabilisce che chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell’indebito (cfr., sulla superiore ricostruzione normativa, le sentenze di questa Sezione nn. 235/2024;
538/2023 e 231/2023).
4. Passando al caso in esame, si osserva che la linearità della prospettazione accusatoria non è smentita da alcuna prospettazione difensiva alternativa, posto che il signor TO non si è avvalso delle facoltà di difesa preprocessuali né si è costituito.
Le particelle in questione, infatti, risultano elencate nelle domande per il 2021 e per il 2022, in esito alle quali sono stati erogati i contribuiti contestati, ottenuti mediante la produzione contratti riportanti le firme apocrife dei simulati concedenti e timbri destinati ad ingenerare l’apparenza della loro registrazione.
5. Alla luce di quanto esposto, quindi – incrociando le coordinate normative sopra illustrate con il quadro fattuale risultante dagli atti di causa - il convenuto va riconosciuto responsabile del danno erariale derivante dall’indebita percezione dei contributi relativi alle campagne agricole 2021 e 2022.
6. In conclusione, ritenuta meritevole di accoglimento la domanda formulata dal Pubblico ministero, IE RAFFAELE deve essere condannato al pagamento in favore dell’AGEA di una somma pari ad euro euro 75.892,14, corrispondente all’importo totale dei benefici dallo stesso indebitamente percepiti, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria, calcolata secondo l'indice dei prezzi ISTAT, dalla data dei singoli pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sull'importo rivalutato, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
7. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dello Stato, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, accogliendo integralmente la domanda proposta dal Procuratore regionale, riconosce la responsabilità amministrativa del signor TO FF e, per l’effetto, lo condanna:
a) al pagamento in favore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.), della complessiva somma di euro euro 75.892,14, maggiorata della rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun pagamento, alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo;
b) al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 256,66.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nelle camera di consiglio del 12 novembre 2025 e del 27 gennaio 2026.
L'estensore Il Presidente
DR AT AT AZ
(f.to digitalmente) ( f.to digitalmente)
DECRETO PRESIDENZIALE
Il Collegio Giudicante, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.
52 del D.L.vo n.196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
DISPONE
che, a cura della Segreteria, venga apposta, in calce alla suestesa sentenza, l’annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52 nei riguardi dei terzi ivi menzionati.
Il Presidente Dott. AT AZ Firmato digitalmente Sentenza e Decreto depositati in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 02 marzo 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco Firmato digitalmente Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei terzi ivi menzionati.
Palermo, 02 marzo 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco Firmato digitalmente