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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 01/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ORISTANO
Sezione Civile – Lavoro - Previdenza e Assistenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 76/2025 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dalla Avv. Carla Greggiu,
- ricorrente -
contro
c.f. con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Roma alla via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla funzionaria dott.ssa Giannina Pischedda, in virtù di delega del
Direttore della Sede, elettivamente domiciliato in Oristano, nella via Dorando Petri, presso la
CP_ sede di Oristano,
- resistente -
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza e assistenza.
All'udienza del 01/04/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore Avv. GREGGIU CARLA, che dichiara di avere anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 29.01.2025, notificato nei termini di legge, ha Parte_1
proposto procedimento per A.T.P. ex art. 445 – bis c.p.c. dinnanzi all'intestato Tribunale, al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, con i relativi benefici di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa presentata il 18.03.2024, o dalla diversa data stabilita in corso di causa.
L' si è costituito in giudizio, con memoria depositata il 19.03.2025, rilevando che, CP_1 in seguito al riesame del verbale medico legale, il Medico Responsabile della U.O.C. dell' , CP_1
su autorizzazione della Commissione Medica Superiore, aveva ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per riconoscere il soggetto: “PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI
GRAVITÀ (COMMA 3 ART. 3 della L. 104/1992).- portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge 449/1997), con decorrenza dalla data della domanda 18/03/2024”.
L' resistente ha pertanto concluso affinché venisse dichiarata la cessazione della CP_1
materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
All'odierna udienza il difensore della parte ricorrente si è associato alla domanda di cessazione della materia del contendere, insistendo sulla condanna dell' resistente alla CP_1
rifusione delle spese di lite, per le ragioni meglio riportate a verbale. Nessuno è invece comparso nell'interesse dell'ente previdenziale.
§§§
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti, essendo intervenuto il riconoscimento in via di autotutela in favore della parte ricorrente del requisito sanitario costituito dalla condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (18.03.2024), sicché è venuto meno qualsivoglia interesse delle parti a una pronuncia del Tribunale sulla domanda proposta nel ricorso.
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, occorre rilevare che l'odierna parte ricorrente è stata costretta a proporre azione in giudizio, atteso che, pacificamente, l CP_2
ha provveduto al riconoscimento del requisito sanitario solamente dopo la proposizione da parte dell'interessata del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., come risulta anche dal verbale in autotutela prot. .8901.18/03/2025.0116272, depositato in CP_1
allegato alla memoria difensiva di parte convenuta, datato 18.03.2025.
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, l' deve essere condannato CP_1
2 alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (indeterminabile di minima complessità), e all'attività difensiva svolta, per cui si giustifica un'applicazione dei parametri tra minimi e medi per le fasi di studio e introduttiva, esclusa la fase di trattazione/istruttoria, in ragione della definizione della causa all'esito della prima udienza, con pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo di euro 850,00, interamente a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e c.p.a.
e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carla Greggiu, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Oristano, il 01/04/2025.
Il Giudice
Consuelo Mighela
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