TAR
Sentenza 3 marzo 2026
Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01861/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 03/03/2026
N. 00478 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01861/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2025, proposto da
I&S Informatica e Servizi S.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo
RTI con la Tecnint HTE S.r.l. mandante, quest'ultima anche in proprio, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG
B2AEF8C492, rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Etra S.p.A. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Acerboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 01861/2025 REG.RIC.
Rti GR S.p.A. - OE S.r.l., Rti GR S.p.A. - OE S.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato
Alessandro RO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determina di aggiudicazione n. 21 del 17.03.2025 dell'aggiudicazione della procedura dell'appalto n.95/2024 per la Fornitura di un sistema integrato hardware e software per il monitoraggio della flotta aziendale, la navigazione, la progettazione, la gestione e consuntivazione delle missioni operative, delle risorse e della forza lavoro del Servizio Ambientale Integrato (Work & Fleet Management) per la durata di (96 mesi). CIG: B2AEF8C492;
- ed in particolare del verbale unico della Commissione giudicatrice, recante la valutazione delle offerte tecniche e le relative attribuzioni dei punteggi tecnici;
- nonché per la dichiarazione di risoluzione dell'accordo quadro e dei successivi accordi esecutivi, nonché per il subentro nel rapporto contrattuale, salvo e impregiudicato ogni conseguente rimedio di legge per il ristoro del danno patito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GR S.p.A. e OE S.r.l., anche in
RTI, e di Etra S.p.A. Società Benefit;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. LA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO N. 01861/2025 REG.RIC.
I&S Informatica e Servizi S.r.l. e Tecnint HTE S.r.l., rispettivamente mandataria e mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo tra le medesime, hanno impugnato la determina di aggiudicazione n. 21 del 17 marzo 2025, in epigrafe descritta, con la quale ETRA S.p.A. ha aggiudicato la procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto la fornitura di un sistema integrato hardware e software per il monitoraggio della flotta aziendale e la gestione delle risorse operative, di durata pari a 96 mesi, in favore del RTI costituito tra GR Technologies S.p.A. e OE
S.r.l.
Con un unico motivo di impugnazione, parte ricorrente, collocatasi al secondo posto della graduatoria con il punteggio complessivo di 90,47 punti, ha censurato l'operato della commissione giudicatrice, deducendo l'errata attribuzione dei punteggi tecnici e, in particolare, la mancata assegnazione di 3,5 punti sui sub-criteri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 dell'Allegato D1 del disciplinare di gara, attinenti alla valutazione dei curricula delle figure professionali offerte. I curricula brevi prodotti sarebbero stati ritenuti inidonei dalla commissione, la quale avrebbe preteso elementi nominativi e identificativi non previsti dalla legge di gara.
Si sono costituite in giudizio la stazione appaltante e le imprese aggiudicatarie, resistendo nel merito ed eccependo in via preliminare l'irricevibilità del gravame in quanto tardivamente proposto, evidenziando che il verbale della commissione — recante i punteggi e le motivazioni riferiti all'offerta tecnica del RTI I&S — risulterebbe trasmesso a parte ricorrente, via PEC, in data 24 marzo 2025, sicché il ricorso, notificato il 29 settembre 2025, sarebbe stato proposto oltre il termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 120, comma 2, c.p.a.
La stazione appaltante e le controinteressate hanno, poi, rappresentato che il medesimo provvedimento di aggiudicazione era stato già impugnato dalle ricorrenti nel giudizio
R.G. 920/2025, dove queste avevano, però, dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse. La nuova impugnazione sarebbe, quindi, inammissibile. Viene contestata, N. 01861/2025 REG.RIC.
inoltre, la violazione dell'art. 120 c.p.a., dal momento che l'odierna impugnazione avrebbe dovuto essere formulata con motivi aggiunti all'interno del precedente giudizio, peraltro definito da questa Sezione con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (sentenza n. 1873/2025).
All'udienza pubblica del 12 novembre 2025, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio deve scrutinare i rilievi in rito, a partire dall'eccezione di tardività del gravame, logicamente anteposta alla contestata inammissibilità del ricorso.
2. Al riguardo, si deve ricordare che la disciplina processuale di cui all'art. 120, comma 2, c.p.a. stabilisce che il termine decadenziale per l'impugnazione degli atti delle procedure di affidamento è di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo. Nel caso di specie, è documentalmente comprovato che il verbale della commissione giudicatrice, contenente i punteggi attribuiti alle ricorrenti (specifico oggetto della contestazione) e le connesse motivazioni riferite ai sub-criteri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 dell'Allegato D1, sia stato trasmesso con posta elettronica certificata il 24 marzo 2025.
Il ricorso è stato però notificato soltanto il 29 settembre 2025, ossia ben oltre il prescritto termine decadenziale.
Non appare, invece, condivisibile l'opposta prospettazione di parte ricorrente, secondo cui la piena conoscenza sarebbe stata maturata solo a seguito dell'ostensione integrale dell'offerta tecnica del RTI aggiudicatario. Le censure articolate nel ricorso investono, infatti, la sola valutazione dei documenti afferenti all'offerta tecnica delle ricorrenti
— segnatamente, la ritenuta inidoneità dei curricula prodotti — e non postulano, né sul piano logico né sul piano giuridico, la preventiva acquisizione o la comparazione N. 01861/2025 REG.RIC.
con i corrispondenti documenti prodotti dall'operatore aggiudicatario, la cui ostensione è stata, invero, ottenuta soltanto nel corso del precedente giudizio.
In questa sede, il thema decidendum risulta, in effetti, puntualmente circoscritto al contenuto del verbale di valutazione e ai documenti presentati dalle ricorrenti, tutti elementi pienamente conosciuti sin dal 24 marzo 2025.
Né può sostenersi che la conoscenza dell'offerta del RTI aggiudicatario abbia consentito di percepire ulteriori elementi capaci di illuminare la motivazione della commissione e di renderne percepibile la dedotta illegittimità, essendo, invece, da considerare che proprio la motivazione qui contestata risultava già integralmente esplicitata nel verbale trasmesso mediante PEC, dalla ricezione della quale era pertanto maturata la piena conoscenza degli atti e delle ragioni sulle quali fondarne l'impugnazione.
In tale prospettiva, la constatata irrilevanza della successiva ostensione dell'offerta tecnica del RTI aggiudicatario risulta corroborata dall'ulteriore circostanza che la parte ricorrente non ha svolto censure di tipo comparativo avverso i punteggi riconosciuti dalla commissione, ma ha esclusivamente contestato l'attribuzione del punteggio nullo alla propria offerta in riferimento ai citati sub-criteri, professando la correttezza formale e strutturale dei curricula prodotti.
Non vi è, dunque, alcun collegamento tra l'intervenuta conoscenza del contenuto dell'offerta delle controinteressate e il successivo esperimento dell'azione caducatoria, sorretta, in realtà, da deduzioni che ben avrebbero potuto essere formulate sin dalla ricezione del verbale contenente le valutazioni ora contestate.
Il ricorso si dimostra, quindi, tardivo sicché esso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
3. Ferma tale conclusione, si deve, poi, aggiungere che il ricorso risulterebbe comunque inammissibile. N. 01861/2025 REG.RIC.
L'inammissibilità del gravame conseguirebbe, a ben vedere, dalla dichiarazione, formulata dalle odierne ricorrenti nel distinto giudizio R.G. 920/2025, di sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione del medesimo provvedimento di aggiudicazione
(determina n. 21 del 17 marzo 2025). La dichiarazione abdicativa, pur se formulata in un gravame in cui risultavano dedotti altri profili di censura, consuma di per sé
l'azione caducatoria, giacché il provvedimento è identico e le circostanze poste a fondamento della nuova impugnazione erano già note alle ricorrenti in epoca anteriore alla predetta dichiarazione. D'altro canto, la riproposizione di autonome doglianze con un nuovo ricorso, a fronte della definizione del precedente, pare tradursi in un uso frazionato ed elusivo del rimedio processuale, in contrasto con l'esigenza di unitarietà del giudizio vertente sull'unica procedura di gara, e ciò in coerenza con il principio di concentrazione delle azioni, di cui lo stesso art. 120, comma 7, c.p.a. costituisce espressione.
4. Infine, il ricorso apparirebbe anche infondato nel merito.
La Commissione ha attribuito un punteggio nullo rispetto ai sub-criteri 2.1, 2.2, 2.3 e
2.4, constatando che la documentazione prodotta da parte ricorrente consiste non già nei curricula brevi, richiesti dalla lex specialis, individualmente riconducibili alle figure professionali offerte, bensì in meri elenchi di caratteristiche astratte e generiche, privi di riferibilità a persone determinate e, soprattutto, di elementi identificativi minimi atti a consentire la valutazione premiale.
In questo quadro, la decisione contestata dalle ricorrenti si fonda, dunque, su un apprezzamento tecnico discrezionale e, soprattutto, sull'assunzione di una nozione di curriculum che come tale, tenuto conto della stessa etimologia dell'espressione, non può che essere riferita ad un soggetto identificato, così da escludere, pur nel silenzio della lex specialis, la pretesa equipollenza dei documenti redatti in forma anonima prodotti dalle ricorrenti; documenti che, in quanto privi di dati identificativi, N. 01861/2025 REG.RIC.
impedirebbero ogni successiva verifica della corrispondenza tra gli astratti profili dichiarati in offerta e quelli concretamente impiegati in fase di esecuzione.
5. In conclusione, il ricorso, come detto, deve essere dichiarato irricevibile.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE AS, Presidente
LA AR, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LA AR LE AS N. 01861/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 03/03/2026
N. 00478 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01861/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2025, proposto da
I&S Informatica e Servizi S.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo
RTI con la Tecnint HTE S.r.l. mandante, quest'ultima anche in proprio, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG
B2AEF8C492, rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Etra S.p.A. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Acerboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 01861/2025 REG.RIC.
Rti GR S.p.A. - OE S.r.l., Rti GR S.p.A. - OE S.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato
Alessandro RO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determina di aggiudicazione n. 21 del 17.03.2025 dell'aggiudicazione della procedura dell'appalto n.95/2024 per la Fornitura di un sistema integrato hardware e software per il monitoraggio della flotta aziendale, la navigazione, la progettazione, la gestione e consuntivazione delle missioni operative, delle risorse e della forza lavoro del Servizio Ambientale Integrato (Work & Fleet Management) per la durata di (96 mesi). CIG: B2AEF8C492;
- ed in particolare del verbale unico della Commissione giudicatrice, recante la valutazione delle offerte tecniche e le relative attribuzioni dei punteggi tecnici;
- nonché per la dichiarazione di risoluzione dell'accordo quadro e dei successivi accordi esecutivi, nonché per il subentro nel rapporto contrattuale, salvo e impregiudicato ogni conseguente rimedio di legge per il ristoro del danno patito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GR S.p.A. e OE S.r.l., anche in
RTI, e di Etra S.p.A. Società Benefit;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. LA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO N. 01861/2025 REG.RIC.
I&S Informatica e Servizi S.r.l. e Tecnint HTE S.r.l., rispettivamente mandataria e mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo tra le medesime, hanno impugnato la determina di aggiudicazione n. 21 del 17 marzo 2025, in epigrafe descritta, con la quale ETRA S.p.A. ha aggiudicato la procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto la fornitura di un sistema integrato hardware e software per il monitoraggio della flotta aziendale e la gestione delle risorse operative, di durata pari a 96 mesi, in favore del RTI costituito tra GR Technologies S.p.A. e OE
S.r.l.
Con un unico motivo di impugnazione, parte ricorrente, collocatasi al secondo posto della graduatoria con il punteggio complessivo di 90,47 punti, ha censurato l'operato della commissione giudicatrice, deducendo l'errata attribuzione dei punteggi tecnici e, in particolare, la mancata assegnazione di 3,5 punti sui sub-criteri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 dell'Allegato D1 del disciplinare di gara, attinenti alla valutazione dei curricula delle figure professionali offerte. I curricula brevi prodotti sarebbero stati ritenuti inidonei dalla commissione, la quale avrebbe preteso elementi nominativi e identificativi non previsti dalla legge di gara.
Si sono costituite in giudizio la stazione appaltante e le imprese aggiudicatarie, resistendo nel merito ed eccependo in via preliminare l'irricevibilità del gravame in quanto tardivamente proposto, evidenziando che il verbale della commissione — recante i punteggi e le motivazioni riferiti all'offerta tecnica del RTI I&S — risulterebbe trasmesso a parte ricorrente, via PEC, in data 24 marzo 2025, sicché il ricorso, notificato il 29 settembre 2025, sarebbe stato proposto oltre il termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 120, comma 2, c.p.a.
La stazione appaltante e le controinteressate hanno, poi, rappresentato che il medesimo provvedimento di aggiudicazione era stato già impugnato dalle ricorrenti nel giudizio
R.G. 920/2025, dove queste avevano, però, dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse. La nuova impugnazione sarebbe, quindi, inammissibile. Viene contestata, N. 01861/2025 REG.RIC.
inoltre, la violazione dell'art. 120 c.p.a., dal momento che l'odierna impugnazione avrebbe dovuto essere formulata con motivi aggiunti all'interno del precedente giudizio, peraltro definito da questa Sezione con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (sentenza n. 1873/2025).
All'udienza pubblica del 12 novembre 2025, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio deve scrutinare i rilievi in rito, a partire dall'eccezione di tardività del gravame, logicamente anteposta alla contestata inammissibilità del ricorso.
2. Al riguardo, si deve ricordare che la disciplina processuale di cui all'art. 120, comma 2, c.p.a. stabilisce che il termine decadenziale per l'impugnazione degli atti delle procedure di affidamento è di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo. Nel caso di specie, è documentalmente comprovato che il verbale della commissione giudicatrice, contenente i punteggi attribuiti alle ricorrenti (specifico oggetto della contestazione) e le connesse motivazioni riferite ai sub-criteri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 dell'Allegato D1, sia stato trasmesso con posta elettronica certificata il 24 marzo 2025.
Il ricorso è stato però notificato soltanto il 29 settembre 2025, ossia ben oltre il prescritto termine decadenziale.
Non appare, invece, condivisibile l'opposta prospettazione di parte ricorrente, secondo cui la piena conoscenza sarebbe stata maturata solo a seguito dell'ostensione integrale dell'offerta tecnica del RTI aggiudicatario. Le censure articolate nel ricorso investono, infatti, la sola valutazione dei documenti afferenti all'offerta tecnica delle ricorrenti
— segnatamente, la ritenuta inidoneità dei curricula prodotti — e non postulano, né sul piano logico né sul piano giuridico, la preventiva acquisizione o la comparazione N. 01861/2025 REG.RIC.
con i corrispondenti documenti prodotti dall'operatore aggiudicatario, la cui ostensione è stata, invero, ottenuta soltanto nel corso del precedente giudizio.
In questa sede, il thema decidendum risulta, in effetti, puntualmente circoscritto al contenuto del verbale di valutazione e ai documenti presentati dalle ricorrenti, tutti elementi pienamente conosciuti sin dal 24 marzo 2025.
Né può sostenersi che la conoscenza dell'offerta del RTI aggiudicatario abbia consentito di percepire ulteriori elementi capaci di illuminare la motivazione della commissione e di renderne percepibile la dedotta illegittimità, essendo, invece, da considerare che proprio la motivazione qui contestata risultava già integralmente esplicitata nel verbale trasmesso mediante PEC, dalla ricezione della quale era pertanto maturata la piena conoscenza degli atti e delle ragioni sulle quali fondarne l'impugnazione.
In tale prospettiva, la constatata irrilevanza della successiva ostensione dell'offerta tecnica del RTI aggiudicatario risulta corroborata dall'ulteriore circostanza che la parte ricorrente non ha svolto censure di tipo comparativo avverso i punteggi riconosciuti dalla commissione, ma ha esclusivamente contestato l'attribuzione del punteggio nullo alla propria offerta in riferimento ai citati sub-criteri, professando la correttezza formale e strutturale dei curricula prodotti.
Non vi è, dunque, alcun collegamento tra l'intervenuta conoscenza del contenuto dell'offerta delle controinteressate e il successivo esperimento dell'azione caducatoria, sorretta, in realtà, da deduzioni che ben avrebbero potuto essere formulate sin dalla ricezione del verbale contenente le valutazioni ora contestate.
Il ricorso si dimostra, quindi, tardivo sicché esso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
3. Ferma tale conclusione, si deve, poi, aggiungere che il ricorso risulterebbe comunque inammissibile. N. 01861/2025 REG.RIC.
L'inammissibilità del gravame conseguirebbe, a ben vedere, dalla dichiarazione, formulata dalle odierne ricorrenti nel distinto giudizio R.G. 920/2025, di sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione del medesimo provvedimento di aggiudicazione
(determina n. 21 del 17 marzo 2025). La dichiarazione abdicativa, pur se formulata in un gravame in cui risultavano dedotti altri profili di censura, consuma di per sé
l'azione caducatoria, giacché il provvedimento è identico e le circostanze poste a fondamento della nuova impugnazione erano già note alle ricorrenti in epoca anteriore alla predetta dichiarazione. D'altro canto, la riproposizione di autonome doglianze con un nuovo ricorso, a fronte della definizione del precedente, pare tradursi in un uso frazionato ed elusivo del rimedio processuale, in contrasto con l'esigenza di unitarietà del giudizio vertente sull'unica procedura di gara, e ciò in coerenza con il principio di concentrazione delle azioni, di cui lo stesso art. 120, comma 7, c.p.a. costituisce espressione.
4. Infine, il ricorso apparirebbe anche infondato nel merito.
La Commissione ha attribuito un punteggio nullo rispetto ai sub-criteri 2.1, 2.2, 2.3 e
2.4, constatando che la documentazione prodotta da parte ricorrente consiste non già nei curricula brevi, richiesti dalla lex specialis, individualmente riconducibili alle figure professionali offerte, bensì in meri elenchi di caratteristiche astratte e generiche, privi di riferibilità a persone determinate e, soprattutto, di elementi identificativi minimi atti a consentire la valutazione premiale.
In questo quadro, la decisione contestata dalle ricorrenti si fonda, dunque, su un apprezzamento tecnico discrezionale e, soprattutto, sull'assunzione di una nozione di curriculum che come tale, tenuto conto della stessa etimologia dell'espressione, non può che essere riferita ad un soggetto identificato, così da escludere, pur nel silenzio della lex specialis, la pretesa equipollenza dei documenti redatti in forma anonima prodotti dalle ricorrenti; documenti che, in quanto privi di dati identificativi, N. 01861/2025 REG.RIC.
impedirebbero ogni successiva verifica della corrispondenza tra gli astratti profili dichiarati in offerta e quelli concretamente impiegati in fase di esecuzione.
5. In conclusione, il ricorso, come detto, deve essere dichiarato irricevibile.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE AS, Presidente
LA AR, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LA AR LE AS N. 01861/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO