CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 748/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DAVICO ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2721/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240027442581000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 344/2026 depositato il
01/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2721-25 Ricorrente_1 impugnava cartella di pagamento n. 09420240027442581000 notificata alla ricorrente a mezzo raccomandata a/r in data 01/02/2025 dalla Agenzia delle Entrate
Riscossione con la quale vienerichiesto il pagamento della somma complessiva € 725,49 iscritta a ruolo dalla Regione Calabria, Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche a titolo di mancato pagamento della tassa - 1 -automobilistica, sanzioni ed interessi ex art. 17 legge 449/1997 per l'anno 2021 in relazione all'autoveicolo Tg. Targa_1 Sviluppava motivi articolati e così concludeva:
a) disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47 - D.Lgs.
31.12.1992, n. 546, in forza dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che ne potrebbe derivare in capo alla ricorrente dall'avvio di eventuali azioni esecutive a proprio carico;
nel merito,
b) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento opposta per assenza di titolo esecutivo in ragione della omessa notifica degli atti impositivi prodromici – avvisi di accertamento, da parte della Regione Calabria;
c) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento opposta per il decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 5 comma 51 del D.L. 30.12.1982, n. 953;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatari che a tal uopo dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi,
come da atto introduttivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando il ricorso e così concludendo:
a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
b) dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, come da atto di costituzione.
Si costituiva la Regione Calabria, contestando il ricorso e chiedendo di così statuire in ordine al ricorso:
1) inammissibile
2) in linea gradata infondato sulla annualità 2021
3) Condannare alle spese di soccombenza nel merito
4) Condannare alle spese di soccombenza fase cautelare
Con provvedimento in data 15.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria adita disponeva la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto appare fondato e per l'effetto deve essere accolto.
In primis, si deve evidenziare come dall'estratto di ruolo prodotto risulti corretta la data della notifica dell'atto impugnato al 01.02.2025, per come indicata dal ricorrente, con conseguente ammissibilità del ricorso.
Fondato appare il motivo relativo al difetto della notifica dell'atto presupposto, avviso di accertamento.
Si osserva a tal fine che, nell'ambito della cartella impugnata, si legge atto emesso ai sensi della L.R.
56/2023 art. 6, che prevede: “ Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione “.
Si deve tuttavia osservare come in relazione all'atto impugnato, sia stato adottata una procedura prevista solo ai sensi della L.R. 56/2023 e dunque in via successiva rispetto al periodo d'imposta per il quale si muoveva la pretesa al recupero della tassa non versata, anno 2021.
Consegue come nel caso di specie, ai fini dell'emissione della cartella impugnata, sarebbe stata necessaria la previa notifica di atto di accertamento, secondo la normativa vigente nel periodo di imposta in esame.
Il ricorso proposto deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti in solido alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 173,00 di cui euro 30,00 a titolo di CU, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa, se dovute come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DAVICO ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2721/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240027442581000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 344/2026 depositato il
01/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2721-25 Ricorrente_1 impugnava cartella di pagamento n. 09420240027442581000 notificata alla ricorrente a mezzo raccomandata a/r in data 01/02/2025 dalla Agenzia delle Entrate
Riscossione con la quale vienerichiesto il pagamento della somma complessiva € 725,49 iscritta a ruolo dalla Regione Calabria, Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche a titolo di mancato pagamento della tassa - 1 -automobilistica, sanzioni ed interessi ex art. 17 legge 449/1997 per l'anno 2021 in relazione all'autoveicolo Tg. Targa_1 Sviluppava motivi articolati e così concludeva:
a) disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47 - D.Lgs.
31.12.1992, n. 546, in forza dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che ne potrebbe derivare in capo alla ricorrente dall'avvio di eventuali azioni esecutive a proprio carico;
nel merito,
b) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento opposta per assenza di titolo esecutivo in ragione della omessa notifica degli atti impositivi prodromici – avvisi di accertamento, da parte della Regione Calabria;
c) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento opposta per il decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 5 comma 51 del D.L. 30.12.1982, n. 953;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatari che a tal uopo dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi,
come da atto introduttivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando il ricorso e così concludendo:
a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
b) dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, come da atto di costituzione.
Si costituiva la Regione Calabria, contestando il ricorso e chiedendo di così statuire in ordine al ricorso:
1) inammissibile
2) in linea gradata infondato sulla annualità 2021
3) Condannare alle spese di soccombenza nel merito
4) Condannare alle spese di soccombenza fase cautelare
Con provvedimento in data 15.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria adita disponeva la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto appare fondato e per l'effetto deve essere accolto.
In primis, si deve evidenziare come dall'estratto di ruolo prodotto risulti corretta la data della notifica dell'atto impugnato al 01.02.2025, per come indicata dal ricorrente, con conseguente ammissibilità del ricorso.
Fondato appare il motivo relativo al difetto della notifica dell'atto presupposto, avviso di accertamento.
Si osserva a tal fine che, nell'ambito della cartella impugnata, si legge atto emesso ai sensi della L.R.
56/2023 art. 6, che prevede: “ Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione “.
Si deve tuttavia osservare come in relazione all'atto impugnato, sia stato adottata una procedura prevista solo ai sensi della L.R. 56/2023 e dunque in via successiva rispetto al periodo d'imposta per il quale si muoveva la pretesa al recupero della tassa non versata, anno 2021.
Consegue come nel caso di specie, ai fini dell'emissione della cartella impugnata, sarebbe stata necessaria la previa notifica di atto di accertamento, secondo la normativa vigente nel periodo di imposta in esame.
Il ricorso proposto deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti in solido alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 173,00 di cui euro 30,00 a titolo di CU, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa, se dovute come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.