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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/08/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 901/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 901/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 09.05.2025, congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] C.F._1
Pistoia il 22.01.1979 e residente in [...] ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in
Pistoia, Via delle Olimpiadi n. 13 nello studio dell'Avv Sabrina
Contrucci (c.f. che la rappresenta e difende, C.F._2 giusta procura in atti;
e
(c.f. , nato a [...]_2 C.F._3 il 18.06.1970 e residente in [...] ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in
Montecatini Terme (PT), Piazza XXIV Maggio 7/8/9 presso e nello studio dell'Avv. Paola Innocenti (c.f. ) che lo C.F._4 rappresenta e difende, giusta procura in atti
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 09.05.2025, Parte_1
e esponendo di aver
[...] Parte_2 contratto matrimonio in Lastra a Signa (FI) il 18.06.2000, precisavano che dall'unione erano nati i figli (nata Persona_1
a Firenze il 27.09.2002), (nato a [...] il Persona_2
06.12.2008) e (nato a [...] il [...]). Persona_3
Le parti evidenziavano peraltro che, da oltre un anno, si manifestavano tra loro incompatibilità e incomprensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, impegnandosi vicendevolmente a non porre in essere comportamenti lesivi dell'altrui sfera personale;
2) la sig.ra rimarrà ad abitare unitamente ai Parte_1 figli nella casa coniugale sita in Pistoia, Via Coluccio Salutati n. 19 mentre il sig. nella abitazione di Pistoia, Viale Arcadia n. Pt_2
67 dove ha già trasferito tutti i propri effetti personali, eccezion fatta per quanto contenuto nel garage della abitazione della ex casa coniugale in Via Coluccio Salutati n. 19, ossia mobilia ed altri oggetti e/o attrezzature che verranno consegnati allo stesso al momento della sottoscrizione del presente ricorso;
3) i figli (nato il [...]) e (nato il [...]) Per_2 Per_3 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e continueranno ad abitare in via prevalente con la madre;
2 4) le modalità e tempistiche concordate tra i coniugi in relazione alla frequentazione dei figli e con il Per_2 Per_3 padre sono le seguenti:
Infrasettimanale: un giorno dall'uscita di scuola fino al giorno successivo quando li riporterà a scuola e comunque in base ai turni del OR;
Pt_2
Week end alterni dal Sabato dall'uscita di scuola sino alla domenica dopo cena alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà casa della madre, salvo il turno lavorativo domenicale (ogni due domeniche di pomeriggio) nel qual caso i figli staranno con il padre dal sabato alle 13.30 fino alla domenica alle ore 12.00;
Nei week end non di competenza del padre: infrasettimanalmente si aggiungerà la frequentazione del padre un altro giorno dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva quando li riporterà a scuola, comunque in base ai turni lavorativi del OR;
Pt_2
Periodi di ferie estive o invernali : nel periodo estivo due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 30/5 di ogni anno, con facoltà per i genitori di aggiungere una ulteriore settimana.
Festività natalizie: dal 24 dicembre 2025 al 30 dicembre 2025 con il padre e dal 30 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 con la madre e quindi gli anni successivi i genitori frequenteranno nei periodi indicati i figli ad anni alterni e comunque in base ai turni lavorativi del OR poiché durante le feste la ditta in cui Pt_2 lavora “blocca le ferie” e ciascun dipendente prenderà il proprio giorno non lavorativo in base alla turnazione, in ogni modo il sig.
garantirà nel periodo di sua spettanza che i figli possano Pt_2 trascorrere con lui i giorni in cui lo stesso non è impegnato nei turni lavorativi;
Festività pasquali: dall'ultimo giorno di scuola fino alle ore 21 del giorno di Pasqua del 2025 con la madre e da Pasquetta 2025 al rientro a scuola col padre, ad anni alterni e comunque in base ai turni lavorativi del OR poiché durante le feste la ditta Pt_2 in cui lavora “blocca le ferie” e ciascun dipendente prenderà il
3 proprio giorno non lavorativo in base alla turnazione in ogni modo il sig. garantirà nel periodo di sua spettanza che i figli Pt_2 possano trascorrere con lui i giorni in cui lo stesso non è impegnato nei turni lavorativi;
Giorni festivi infrannuali: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, e ogni festa “rossa” indicata dal calendario oltre ai compleanni dei figli ad anni alterni con ciascun genitore ad avviare dalla prima festa del 2025 e comunque in base ai turni lavorativi del OR poiché durante le feste la Pt_2 ditta in cui lavora “blocca le ferie” e ciascun dipendente prenderà il proprio giorno non lavorativo in base alla turnazione in ogni modo il sig. garantirà nel periodo di sua spettanza che i figli Pt_2 possano trascorrere con lui i giorni in cui lo stesso non è impegnato nei turni lavorativi;
Condivisione aspetti inerenti ai figli: Ciascun genitore si impegna a rendere celermente partecipe l'altro su tutti gli aspetti inerenti la sfera sanitaria ed il percorso scolastico e relative situazioni e necessità dei figli (doc.10).
5) Il sig. tenuto conto del tempo che i figli trascorreranno Pt_2 con i genitori, contribuirà al mantenimento di ed in Per_2 Per_3 natura, mentre corrisponderà l'importo mensile di € 100,00
(cento/00) per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente mediante bonifico sul c/c della madre entro Per_1 il giorno 5 (cinque) di ogni mese da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
6) Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% per ciascun genitore. Per l'individuazione delle spese da ritenere comprese nell'assegno di mantenimento e di quelle invece da ritenere straordinarie, con il preventivo consenso oppure senza, si fa riferimento a quanto indicato a pag 5, 6 e 7 del
Protocollo d'intesa del Tribunale di Pistoia e Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pistoia che si allegano al presente atto, da intendersi qui ritrascritte, che i coniugi dichiarano di ben conoscere e di accettare (doc. 11). Si precisa che stante la circostanza che il sig. non verserà assegni di mantenimento per i figli Pt_2
4 ed lo stesso si obbliga a corrispondere nella misura Per_3 Per_2 del 50% quanto indicato dal Protocollo al punto n. 3 quali “spese comprese nell'assegno di mantenimento” ad esclusione di vitto ed abbigliamento. La comunicazione delle spese extra effettuate o da effettuare potrà avvenire anche mediante messaggistica whatsapp o altri canali social.
7) I ricorrenti concordano che l'assegno unico ed universale continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre quale genitore prevalentemente collocatario.
8) La sig.ra riscuoterà interamente la pensione e Parte_1
l'accompagnamento del figlio (portatore di handicap con Per_3 gravità) e la userà per le necessità e bisogni del figlio senza alcun obbligo di rendicontazione mensile.
9) Il sig. si riconosce debitore nei confronti della sig.ra Pt_2
della somma di euro 710,00 rappresentata dalla sua Parte_1 quota parte (ossia il 50%) delle spese straordinarie sopportate interamente dalla moglie per le esigenze dei figli e relative al periodo settembre 2024 -
31.03.2025. Il sig. provvederà al pagamento della Pt_2 suddetta somma entro il 31.05.2025. Il sig. entro la Pt_2 medesima data si impegna, inoltre, alla restituzione del prestito di euro 1500,00 ottenuto nell'aprile 2024 dalla sig.ra . Parte_1
10) I ricorrenti dichiarano altresì di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento.
11) I coniugi esprimono fin da ora reciproco consenso al rilascio dei documenti di identità reciproci e per i figli validi per l'espatrio ed i passaporti ed all'inserimento dei figli minori nel passaporto di ciascun genitore obbligandosi a prestare il proprio assenso e firma per le relative formalizzazioni. Tuttavia per eventuali viaggi all'estero ciascun genitore dovrà essere preventivamente informato e potrà di volta in volta esprimere il proprio consenso.
12) Le condizioni di cui al presente atto decorreranno dal momento del deposito.
5 13) Spese legali sono compensate tra le parti, ogni parte provvederà al pagamento delle prestazioni del legale incaricato senza alcun vincolo di solidarietà.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.07.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(c.f. ), nata a [...] il
[...] C.F._1
22.01.1979 e (c.f. , Parte_2 C.F._3 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in
Lastra a Signa (FI) il 18.06.2000, alle condizioni da essi concordate;
6 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 57, P.
2, S. B, anno 2000);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 901/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 09.05.2025, congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] C.F._1
Pistoia il 22.01.1979 e residente in [...] ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in
Pistoia, Via delle Olimpiadi n. 13 nello studio dell'Avv Sabrina
Contrucci (c.f. che la rappresenta e difende, C.F._2 giusta procura in atti;
e
(c.f. , nato a [...]_2 C.F._3 il 18.06.1970 e residente in [...] ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in
Montecatini Terme (PT), Piazza XXIV Maggio 7/8/9 presso e nello studio dell'Avv. Paola Innocenti (c.f. ) che lo C.F._4 rappresenta e difende, giusta procura in atti
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 09.05.2025, Parte_1
e esponendo di aver
[...] Parte_2 contratto matrimonio in Lastra a Signa (FI) il 18.06.2000, precisavano che dall'unione erano nati i figli (nata Persona_1
a Firenze il 27.09.2002), (nato a [...] il Persona_2
06.12.2008) e (nato a [...] il [...]). Persona_3
Le parti evidenziavano peraltro che, da oltre un anno, si manifestavano tra loro incompatibilità e incomprensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, impegnandosi vicendevolmente a non porre in essere comportamenti lesivi dell'altrui sfera personale;
2) la sig.ra rimarrà ad abitare unitamente ai Parte_1 figli nella casa coniugale sita in Pistoia, Via Coluccio Salutati n. 19 mentre il sig. nella abitazione di Pistoia, Viale Arcadia n. Pt_2
67 dove ha già trasferito tutti i propri effetti personali, eccezion fatta per quanto contenuto nel garage della abitazione della ex casa coniugale in Via Coluccio Salutati n. 19, ossia mobilia ed altri oggetti e/o attrezzature che verranno consegnati allo stesso al momento della sottoscrizione del presente ricorso;
3) i figli (nato il [...]) e (nato il [...]) Per_2 Per_3 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e continueranno ad abitare in via prevalente con la madre;
2 4) le modalità e tempistiche concordate tra i coniugi in relazione alla frequentazione dei figli e con il Per_2 Per_3 padre sono le seguenti:
Infrasettimanale: un giorno dall'uscita di scuola fino al giorno successivo quando li riporterà a scuola e comunque in base ai turni del OR;
Pt_2
Week end alterni dal Sabato dall'uscita di scuola sino alla domenica dopo cena alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà casa della madre, salvo il turno lavorativo domenicale (ogni due domeniche di pomeriggio) nel qual caso i figli staranno con il padre dal sabato alle 13.30 fino alla domenica alle ore 12.00;
Nei week end non di competenza del padre: infrasettimanalmente si aggiungerà la frequentazione del padre un altro giorno dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva quando li riporterà a scuola, comunque in base ai turni lavorativi del OR;
Pt_2
Periodi di ferie estive o invernali : nel periodo estivo due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 30/5 di ogni anno, con facoltà per i genitori di aggiungere una ulteriore settimana.
Festività natalizie: dal 24 dicembre 2025 al 30 dicembre 2025 con il padre e dal 30 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 con la madre e quindi gli anni successivi i genitori frequenteranno nei periodi indicati i figli ad anni alterni e comunque in base ai turni lavorativi del OR poiché durante le feste la ditta in cui Pt_2 lavora “blocca le ferie” e ciascun dipendente prenderà il proprio giorno non lavorativo in base alla turnazione, in ogni modo il sig.
garantirà nel periodo di sua spettanza che i figli possano Pt_2 trascorrere con lui i giorni in cui lo stesso non è impegnato nei turni lavorativi;
Festività pasquali: dall'ultimo giorno di scuola fino alle ore 21 del giorno di Pasqua del 2025 con la madre e da Pasquetta 2025 al rientro a scuola col padre, ad anni alterni e comunque in base ai turni lavorativi del OR poiché durante le feste la ditta Pt_2 in cui lavora “blocca le ferie” e ciascun dipendente prenderà il
3 proprio giorno non lavorativo in base alla turnazione in ogni modo il sig. garantirà nel periodo di sua spettanza che i figli Pt_2 possano trascorrere con lui i giorni in cui lo stesso non è impegnato nei turni lavorativi;
Giorni festivi infrannuali: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, e ogni festa “rossa” indicata dal calendario oltre ai compleanni dei figli ad anni alterni con ciascun genitore ad avviare dalla prima festa del 2025 e comunque in base ai turni lavorativi del OR poiché durante le feste la Pt_2 ditta in cui lavora “blocca le ferie” e ciascun dipendente prenderà il proprio giorno non lavorativo in base alla turnazione in ogni modo il sig. garantirà nel periodo di sua spettanza che i figli Pt_2 possano trascorrere con lui i giorni in cui lo stesso non è impegnato nei turni lavorativi;
Condivisione aspetti inerenti ai figli: Ciascun genitore si impegna a rendere celermente partecipe l'altro su tutti gli aspetti inerenti la sfera sanitaria ed il percorso scolastico e relative situazioni e necessità dei figli (doc.10).
5) Il sig. tenuto conto del tempo che i figli trascorreranno Pt_2 con i genitori, contribuirà al mantenimento di ed in Per_2 Per_3 natura, mentre corrisponderà l'importo mensile di € 100,00
(cento/00) per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente mediante bonifico sul c/c della madre entro Per_1 il giorno 5 (cinque) di ogni mese da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
6) Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% per ciascun genitore. Per l'individuazione delle spese da ritenere comprese nell'assegno di mantenimento e di quelle invece da ritenere straordinarie, con il preventivo consenso oppure senza, si fa riferimento a quanto indicato a pag 5, 6 e 7 del
Protocollo d'intesa del Tribunale di Pistoia e Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pistoia che si allegano al presente atto, da intendersi qui ritrascritte, che i coniugi dichiarano di ben conoscere e di accettare (doc. 11). Si precisa che stante la circostanza che il sig. non verserà assegni di mantenimento per i figli Pt_2
4 ed lo stesso si obbliga a corrispondere nella misura Per_3 Per_2 del 50% quanto indicato dal Protocollo al punto n. 3 quali “spese comprese nell'assegno di mantenimento” ad esclusione di vitto ed abbigliamento. La comunicazione delle spese extra effettuate o da effettuare potrà avvenire anche mediante messaggistica whatsapp o altri canali social.
7) I ricorrenti concordano che l'assegno unico ed universale continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre quale genitore prevalentemente collocatario.
8) La sig.ra riscuoterà interamente la pensione e Parte_1
l'accompagnamento del figlio (portatore di handicap con Per_3 gravità) e la userà per le necessità e bisogni del figlio senza alcun obbligo di rendicontazione mensile.
9) Il sig. si riconosce debitore nei confronti della sig.ra Pt_2
della somma di euro 710,00 rappresentata dalla sua Parte_1 quota parte (ossia il 50%) delle spese straordinarie sopportate interamente dalla moglie per le esigenze dei figli e relative al periodo settembre 2024 -
31.03.2025. Il sig. provvederà al pagamento della Pt_2 suddetta somma entro il 31.05.2025. Il sig. entro la Pt_2 medesima data si impegna, inoltre, alla restituzione del prestito di euro 1500,00 ottenuto nell'aprile 2024 dalla sig.ra . Parte_1
10) I ricorrenti dichiarano altresì di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento.
11) I coniugi esprimono fin da ora reciproco consenso al rilascio dei documenti di identità reciproci e per i figli validi per l'espatrio ed i passaporti ed all'inserimento dei figli minori nel passaporto di ciascun genitore obbligandosi a prestare il proprio assenso e firma per le relative formalizzazioni. Tuttavia per eventuali viaggi all'estero ciascun genitore dovrà essere preventivamente informato e potrà di volta in volta esprimere il proprio consenso.
12) Le condizioni di cui al presente atto decorreranno dal momento del deposito.
5 13) Spese legali sono compensate tra le parti, ogni parte provvederà al pagamento delle prestazioni del legale incaricato senza alcun vincolo di solidarietà.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.07.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(c.f. ), nata a [...] il
[...] C.F._1
22.01.1979 e (c.f. , Parte_2 C.F._3 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in
Lastra a Signa (FI) il 18.06.2000, alle condizioni da essi concordate;
6 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 57, P.
2, S. B, anno 2000);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
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