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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 350/2025 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Alberto Barbera per procura in atti,
ricorrente, contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, resistente,
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, dipendente dell , ha adito questo Parte_2
Tribunale evidenziando che l'ente resistente non ha mai attivato un servizio mensa. Parte Ha rilevato, poi, che con delibera n. 1357 del 16 marzo 2000, l ha attivato un servizio sostituivo della mensa per i soli dipendenti il cui orario di lavoro risulti articolato con rientri pomeridiani e per coloro i quali articolano l'orario di servizio su cinque giorni lavorativi con due rientri pomeridiani.
Ha quindi dedotto che, ai sensi del Contratto collettivo vigente, il personale dell'azienda ospedaliera che svolge attività lavorativa per più di sei ore ha diritto alla pausa mensa, ovvero, in difetto della sua attivazione, al servizio sostitutiva della mensa mediante erogazione di buoni pasto.
Richiamata la giurisprudenza di merito e di legittimità che ha riconosciuto il diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno eccedente le sei ore, ha chiesto la condanna dell
[...]
al risarcimento del danno per la mancata Controparte_1 corresponsione dei buoni pasto, da quantificarsi nella somma indicata in ricorso, ed all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno eccedente le sei ore.
L non si costituiva in giudizio Controparte_1 ed all'udienza del 15 aprile 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Giova premettere che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. n. 5547/2021;
Cass. n. 31137/2019; Cass. n. 14388/2016; Cass. n. 13841/2015;
Cass. n. 14290/2012); proprio per la suindicata natura, il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (cfr. Cass. n. 5547/2021;
Cass. n. 22985/2020; App. Milano n. 480/2022; App. Palermo n.
421/2021).
Questione dirimente è quindi l'individuazione della fonte pattizia del diritto invocato.
Sul punto, non può non rilevarsi che l'art. 29 del C.C.N.L. 1998-2001, stipulato il 20.09.2001, modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. del
31.07.2009, nel disciplinare il diritto alla mensa, afferma che «le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le
Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990».
L'applicazione e l'efficacia della riportata disposizione pattizia non è stata modificata a seguito dell'entrata in vigore del C.C.N.L. 2016-2018 il quale, per ogni capo, ha espressamente indicato le norme destinate a perdere efficacia (vedi artt. 21, 26 bis, 32, 35, 51, 56, 63, 71, 79,
85, 93, 98) e tra queste, per vero, non figura l'art. 29 sopra citato.
A riguardo, va peraltro precisato che l'art. 56 del suindicato C.C.N.L., inserito nel capo relativo alla formazione, fa riferimento all'abrogazione dell'art. 29 del C.C.N.L., biennio 1998-2001, stipulato il 07/04/1999
(che disciplina appunto la formazione e l'aggiornamento professionale), norma da non confondere con l'art. 29 del C.C.N.L. del biennio 1998-
2001, stipulato il 20.09.2001, che istituisce il diritto alla mensa. Inoltre, l'art. 99 dispone che «Le disposizioni contenute nei precedenti
CCNL concernenti le e gli Enti del presente comparto della CP_1
Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente
CCNL».
Ora, l'art. 27, comma 4, del C.C.N.L. stipulato il 21.05.2018 prevede che «Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art.
29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del
31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o
Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. G.».
La disciplina contrattuale, quindi, delega alla singola Azienda, solo ed esclusivamente, l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta direttamente i criteri e le regole per l'attribuzione al dipendente del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive)
Per vero, l'utilizzo, nel primo comma dell'art. 29 sopra citato, del verbo
“possono” crea non pochi problemi interpretativi.
Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole Aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), d'altro canto, ciò non fa venir meno il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa, almeno con modalità sostitutive.
Se è vero, infatti, che l'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo (e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole Aziende), vero è anche, tuttavia, che non si può riconoscere identica discrezionalità anche per quello che concerne l'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: se così fosse, non si spiegherebbe il secondo comma dello stesso art. 29 del C.C.N.L. 1998-2001 che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti (“hanno diritto alla mensa tutti
i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”).
A ciò si aggiunga che l'inciso aggiunto nel 2008 (“in ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”) disconosce espressamente la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del C.C.N.L.
La disciplina pattizia, dunque, contempera il diritto potestativo dell'interessato a richiedere la fruizione del servizio mensa con le necessità aziendali, fermo restando, comunque, la garanzia dell'esercizio del diritto di mensa, almeno, con modalità sostitutive.
Non si può, quindi riconoscere una discrezionalità assoluta del datore di lavoro nell'assegnare il diritto al buono pasto quale modalità sostitutiva di esercizio del diritto alla fruizione della mensa.
D'altro canto, l'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 27 del C.C.N.L. stipulato il 21.05.2018, riguarda solo l'articolazione dell'orario di lavoro e il diritto ad interrompere la prestazione lavorativa, con la conseguente possibilità di fruire di una pausa di 30 minuti per la consumazione del pasto.
Detta esclusione, quindi, non toglie che il lavoratore abbia diritto alle modalità sostitutive della pausa non fruita qualora l'articolazione dell'orario di lavoro sia con essa incompatibile.
Il punto focale di osservazione si incentra, allora, sulle modalità di svolgimento dell'orario di lavoro, ossia su come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico.
Per vero, in altri comparti (come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri), i CC.CC.NN.LL. contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa.
Nel caso del comparto Sanità gli unici riferimenti contenuti nel C.C.N.L. sono le espressioni di cui al comma 2 dell'art. 29 del C.C.N.L. 1998-
2001 secondo cui “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti […] in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”.
A riguardo, non è possibile richiamare la circolare dell'Assessorato
Sanità della Regione Siciliana del 20 aprile 1995 sulle mense aziendali perchè facente riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 33 del d.P.R. n. 270/1987 che, per quanto simile all'art. 29 C.C.N.L. del 2001,
è dallo stesso esplicitamente disapplicato.
Inoltre, essendo per l'appunto il C.C.N.L. in oggetto successivo alla circolare in questione oltre che alla norma da tale circolare analizzata, risulta più opportuno interpretare l'art. 29 alla luce di principi più attuali derivanti dall'analisi del panorama legislativo in materia di pause e buoni pasto.
Sul punto, è allora utile richiamare, più in generale, il diritto alla pausa ex art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 a mente del quale «Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo
a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923,
n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto
10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni».
Il diritto alla pausa, dunque, è riconosciuto in via assoluta al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
Il riportato art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 non contiene, per vero, un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente con il diritto alla mensa.
L'anzidetta disposizione appare, quindi, l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. 29 del C.C.N.L. del 2001.
Ne discende che non è possibile limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e, o, integrative, il diritto di mensa, richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che, iniziati di mattina, si prolunghino il pomeriggio) poiché, non essendo tali limiti specificatamente richiamati nel C.C.N.L. di categoria, non è possibile inferire alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa.
Il diritto alla mensa deve pertanto essere riconosciuto a tutti i dipendenti che effettuino un orario di lavoro particolarmente gravoso
(e quindi a tutti i dipendenti che effettuino un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore); e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Tali considerazioni valgono anche per i turnisti.
L'avverbio “eventuale” contenuto nell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, infatti, si riferisce chiaramente alle possibilità che l'articolazione dell'orario di lavoro non consenta un'interruzione adeguata per la consumazione del pasto per esigenze dell'azienda che non permettono uno stacco di almeno mezz'ora (mezz'ora durante il quale l'eventuale posizione lavorativa occupata dal lavoratore risulterebbe scoperta).
In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del
Lavoro in relazione all'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, “la determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”.
Un'interpretazione simile è per vero possibile anche per l'espressione
“in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro” presente nello stesso art. 29 C.C.N.L. del 2001, che quindi, così inteso, si riferisce esattamente alle medesime ipotesi per le quali non sarebbe possibile interrompere la prestazione lavorativa per consumare il pasto: circostanza, quest'ultima, che non esclude il diritto alla mensa del singolo lavoratore ma che presuppone la necessità per il datore di lavoro di attivarsi per garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Rimane, dunque, fermo il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore, secondo i principi sopra esaminati.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive, id est il diritto ai buoni pasto.
La previsione contrattuale del C.C.N.L. 2016-2018 (art. 27) che, disciplinando l'orario di lavoro, espressamente elimina la possibilità per il dipendente in turno di effettuare una pausa di 30 minuti deve essere quindi coordinata con la norma sopra citata nel senso che, fermo restando l'obbligo di legge alla pausa e il diritto contrattuale alla mensa per tutti i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro deve attivarsi per garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive.
Le superiori considerazioni impongono dunque l'accoglimento della domanda attorea e l'adozione di un decisum conforme ai numerosi precedenti di merito (cfr., da ultimo, Trib. Messina n. 783/2022; Trib.
Messina n. 963/2022) e di legittimità (cfr. Cass. n. 32113/2022; Cass.
n. 15629/2021; Cass. n. 5547/2021) in materia, che ben possono richiamarsi in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L resistente va quindi condannata al riconoscimento in favore CP_1 di parte ricorrente del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda nonché, per il quinquennio pregresso, al risarcimento del danno patrimoniale patito dalla medesima parte ricorrente in conseguenza della mancata erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, così come risultante dai fogli presenza prodotti e solo genericamente contestati dall resistente. CP_2 A tal proposito, infatti, va rammentato che l'art. 29 del C.C.N.L. 1998-
2001, stipulato il 20.09.2001, più volte richiamato, prevede il divieto di monetizzazione del buono pasto.
Si consideri, poi, che costituisce ius receptum in giurisprudenza (cfr.
Cass. n. 21302/2019; Cass. n. 17975/2018; Cass. n. 29236/2017;
Cass. n. 19975/2017; Cass. n. 9388/2017; Cass. 10116/2015; Cass.
n. 4051/2011; Cass. n. 945/2006; Cass. n. 9285/2003) il principio secondo cui, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur.
L'anzidetto onere di contestazione specifica implica la necessità per il convenuto di muovere una critica precisa che involga puntuali circostanze di fatto, risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova, idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (cfr. Cass. n. 5949/2018; Trib.
Livorno 25.05.2021 n. 226; Trib. Foggia 06.05.2021 n. 1984; Trib.
Modena 12.01.2021 n. 3; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 05.11.2020;
Trib. Modena, 17.06.2020 n. 237; Trib. Modena, 17.06.2020 n. 236;
App. Bari 24.02.2020, n. 298; Trib. Modena, 06.11.2019 n. 290; Trib.
Vibo Valentia 30.01.2019 n. 62; App. Bari 09/01/2019 n. 2072; App.
Roma 24/10/2018 n. 3684).
Ne consegue che, in caso di mancata o generica contestazione dei conteggi, questi ultimi si consolidano nell'importo formulato e devono ritenersi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
In ordine al quantum debeatur, il costo del pasto è quello stabilito dal
C.C.N.L., ossia € 1,03 a carico del lavoratore ed € 4,13 carico del datore di lavoro, che sono i corrispettivi in euro di quelli stabiliti in lire dal d.P.R. n. 270/1987 e dal d.P.R. n. 384/1990 (2.000 lire il dipendente e 8.000 lire l'Azienda).
Ne consegue che, tenuto conto della semplicità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito.
Compete dunque a parte ricorrente, anche alla stregua di una valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., la somma di €
6.116,53 (pari a € 4,13 per 1.481 turni eccedenti le sei ore).
Su tale somma decorreranno gli interessi di legge.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 tenuto conto della semplicità e della serialità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell resistente. CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l
[...]
al pagamento in favore di parte ricorrente della Controparte_1 somma di € 6.116,53, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore del predetto del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda;
condanna l resistente al pagamento delle spese del giudizio, CP_1 liquidate in € 2.109,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 16 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino