CASS
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2024, n. 44227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44227 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LO GIUDICE AN PIERO nato il [...] in [...] avverso la sentenza in data 19/03/2024 della CORTE DI APPELLO DI PA- LERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Lo Giudice Gian Piero, per il tramite del proprio procuratore speciale, impu- gna la sentenza in data 19/03/2024 della Corte di appello di Palermo, che ha con- fermato la sentenza in data 27/01/2022 del Tribunale di Agrigento, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.. Deduce: 1. Violazione di legge in relazione agli artt. 336 e 529 cod. proc. pen. e agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.. Con un unico motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che l'edificio oc- cupato non può qualificarsi come bene pubblico, con la conseguenza che non po- teva ritenersi configurato il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.. Secondo il ricorrente l'immobile avrebbe natura privatistica, rientrando nel patrimonio disponibile del Comune. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 44227 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 25/10/2024 1. Il ricorso è inammissibile perché in maniera manifestamente infondata sostiene che l'edificio oggetto del reato non può qualificarsi pubblico. A tale proposito, va ricordato che si definiscono pubblici gli edifici che appartengono a un ente pubblico e che sono destinati a finalità di carattere pubblico, secondo la definizione in tal senso data dalla Circolare Ministero dei Lavori Pubblici, 1° Marzo 1963, N.518. Entrambi i requisiti ricorrono in relazione agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali appartengono a un Ente Pubblico, individuato nel Comune e svolgono una funzione di utilità pubblica, in quanto finalizzata alla creazione di abitazioni da assegnare, a condizioni economiche particolarmente favorevoli, a cittadini con redditi bassi o che si trovino in condizioni economiche disagiate. Con essi, invero, la pubblica amministrazione si attiva, a livello statale e/o regionale e/o locale, per offrire o agevolare l'accesso ad un alloggio in proprietà, in locazione o in superficie, alla parte di popolazione che per ragioni economiche non può ricorrere direttamente al mercato privato. Tanto in coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 7, n. 27249 del 17/05/2022 Rv. 283323 - 01; Sez. 2, n. 11822 del 05/02/2003, Lo Russo, Rv. 223908 - 01; Sez. 2, n. 14798 del 24/01/2003, Cipolla, Rv. 224302 - 01; Sez. 2, n. 6207 del 13/11/1997, Vido, Rv. 209146 — 01; da ultimo, non massimata, n. 23292 del 01/02/2023, Viri), che ha da tempo avuto modo di chiarire che, ai fini della perseguibilità d'ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi «pubblici» - secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti rimanendo qualificanti i profili afferenti alla titolarità anche a prescindere dalla concreta destinazione Da ciò discende che l'occupazione abusiva di un alloggio popolare configura il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. correttamente ritenuto dai giudici di merito. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 2 .4,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso il 25/10/2024 Il Consigliere estensore La Presidente ON CO NN AR De IS DA.1• I>.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Lo Giudice Gian Piero, per il tramite del proprio procuratore speciale, impu- gna la sentenza in data 19/03/2024 della Corte di appello di Palermo, che ha con- fermato la sentenza in data 27/01/2022 del Tribunale di Agrigento, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.. Deduce: 1. Violazione di legge in relazione agli artt. 336 e 529 cod. proc. pen. e agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.. Con un unico motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che l'edificio oc- cupato non può qualificarsi come bene pubblico, con la conseguenza che non po- teva ritenersi configurato il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.. Secondo il ricorrente l'immobile avrebbe natura privatistica, rientrando nel patrimonio disponibile del Comune. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 44227 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 25/10/2024 1. Il ricorso è inammissibile perché in maniera manifestamente infondata sostiene che l'edificio oggetto del reato non può qualificarsi pubblico. A tale proposito, va ricordato che si definiscono pubblici gli edifici che appartengono a un ente pubblico e che sono destinati a finalità di carattere pubblico, secondo la definizione in tal senso data dalla Circolare Ministero dei Lavori Pubblici, 1° Marzo 1963, N.518. Entrambi i requisiti ricorrono in relazione agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali appartengono a un Ente Pubblico, individuato nel Comune e svolgono una funzione di utilità pubblica, in quanto finalizzata alla creazione di abitazioni da assegnare, a condizioni economiche particolarmente favorevoli, a cittadini con redditi bassi o che si trovino in condizioni economiche disagiate. Con essi, invero, la pubblica amministrazione si attiva, a livello statale e/o regionale e/o locale, per offrire o agevolare l'accesso ad un alloggio in proprietà, in locazione o in superficie, alla parte di popolazione che per ragioni economiche non può ricorrere direttamente al mercato privato. Tanto in coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 7, n. 27249 del 17/05/2022 Rv. 283323 - 01; Sez. 2, n. 11822 del 05/02/2003, Lo Russo, Rv. 223908 - 01; Sez. 2, n. 14798 del 24/01/2003, Cipolla, Rv. 224302 - 01; Sez. 2, n. 6207 del 13/11/1997, Vido, Rv. 209146 — 01; da ultimo, non massimata, n. 23292 del 01/02/2023, Viri), che ha da tempo avuto modo di chiarire che, ai fini della perseguibilità d'ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi «pubblici» - secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti rimanendo qualificanti i profili afferenti alla titolarità anche a prescindere dalla concreta destinazione Da ciò discende che l'occupazione abusiva di un alloggio popolare configura il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. correttamente ritenuto dai giudici di merito. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 2 .4,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso il 25/10/2024 Il Consigliere estensore La Presidente ON CO NN AR De IS DA.1• I>.