Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Il giorno 31 marzo 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 5093/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Cristiano Dolce per parte opponente e l'avv.
Manlio Beninati in sostituzione dell'avv. Guzzo per l'opposto.
È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Beninati precisa che la prova del rapporto in essere tra le parti sarebbe da ricondurre allo scambio di corrispondenza ed al contatto sociale qualificato.
L'avv. Dolce ribadisce che il rapporto sarebbe eventualmente sorto con le società dallo stesso riferite.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.00, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5093/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Cristiano Dolce( giusta procura Email_1
in atti
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Guzzo Controparte_1
giusta procura in atti Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione del 2 aprile
2021, verte sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 900/21 di questo Tribunale (depositato il 25 febbraio
2021), con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore di
[...]
, della somma di € 11.203,67 (oltre interessi e spese del CP_1
procedimento monitorio), quale saldo delle prestazioni professionali rese a suo dire dallo stesso dottore in favore del dottore e su CP_1 Pt_1
incarico dello stesso in proprio. Pt_1
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione, inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass. SS. UU. ( n.
64/15 ) .
Passando all'esame del merito del presente giudizio, si osserva che l'opposizione proposta da è fondata. Parte_1
Invero – in base ad un consolidato orientamento della Suprema Corte
(cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un. n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una
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volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Con riferimento alla fattispecie in esame, va pure osservato che “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio” (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 9685/2000, n.
6879/1994 e n. 3261/1979).
In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. n. 5915/2011 e n.
5071/2009).
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi (così Cass. civ. n.
17371/2003).
Nel caso specifico, deve rilevarsi che – a fronte delle specifiche contestazioni sul punto mosse da parte opponente – il dott. non CP_1
ha ottemperato all'onere di cui era gravato, non avendo fornito prova della
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stipula di un valido accordo con , avente ad oggetto le Parte_1
proprie prestazioni professionali né ha fornito alcun elemento che possa valere inconfutabilmente a dimostrare tale assunto.
In definitiva, la domanda proposta da in sede Controparte_1
monitoria non è sorretta dalla prova dell'esistenza del titolo posto a fondamento del diritto che con essa si è voluto azionare.
Da ciò conseguono, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 900/21.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) – va Controparte_1
condannato al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opponente.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 900/21 del Tribunale di Palermo depositato il 25 febbraio 2021;
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2) condanna la , al pagamento delle spese di lite Controparte_1
sostenute da parte opponente, che si liquidano in complessivi €
3.875,00, cui € 200,00 per esborsi ed € 3.675,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Palermo, 31 marzo 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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