TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 18/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2086/2024 promossa da:
CONDOMINIO MONTEBELLO (C.F. 81013650122), di seguito, per brevità, CONDOMINIO, con il patrocinio dell'avv. ZAMBON PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ZAMBON PAOLO
RICORRENTE contro
RA IA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RA AN AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIC.CLERICI/VIA MONTEBELLO 21052 BUSTO ARSIZIOpresso il difensore avv. RA AN AN
RA AN AN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RA AN AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIC.CLERICI/VIA MONTEBELLO 21052 BUSTO ARSIZIOpresso il difensore avv. RA AN AN
RA VA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RA AN AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIC.CLERICI/VIA MONTEBELLO 21052 BUSTO ARSIZIOpresso il difensore avv. RA AN AN
RA DI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RA UL e dell'avv. BOLLINI PIER MARIO ([...]) c/o avv. c. azzimonti via adua 11 BUSTO ARSIZIO;
, elettivamente domiciliato in via Osoppo 8 21052 BUSTO
ARSIZIOpresso il difensore avv. RA UL
RA MA UL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RA AN AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIC.CLERICI/VIA MONTEBELLO 21052 BUSTO ARSIZIOpresso il difensore avv. RA AN AN
RA IC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RA AN AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIC.CLERICI/VIA MONTEBELLO 21052 BUSTO ARSIZIOpresso il difensore avv. RA AN AN
CA UR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RA AN AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIC.CLERICI/VIA MONTEBELLO 21052 BUSTO ARSIZIOpresso il difensore avv. RA AN AN
RESISTENTE
pagina 1 di 9 Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 5/6/2024 il CONDOMINIO, ut sopra, chiedeva al Tribunale, previ gli incombenti di rito ed in esito a pregresso procedimento per CTP CONCILIATIVA, che i resistenti venissero condannati
“al pronto ed indilato pagamento, in solido tra loro ed in favore del CONDOMINIO MONTEBELLO della complessiva somma di € 11.699,33.=, oltre I.V.A., se e in quanto dovuta, così come sopra meglio quantificata nel dettaglio nell'ambito del “COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI
INTERVENTI” relativo alle “opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e i relativi costi”, quantificati dall'Arch. Ciccocioppo Maria Chiara sulla scorta dei “prezzi desunti dal Prezzario DEI, primo trimestre 2021”, o in quella diversa misura che risulterà provata e di giustizia, oltre al pagamento di tutte le ulteriori spese sostenute in relazione alla vicenda in oggetto nella misura meglio dettagliatamente più sopra specificata di complessivi € 8.954,23=.
Con ulteriore condanna della SI.a RA VA, a provvedere alla regolarizzazione del
“muro costruito sul terrazzo del quarto piano della proprietà AR con funzione di parapetto” e con conseguente demolizione ed arretramento dello stesso a distanza legale.
Con condanna di tutti i resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del Condominio ricorrente“
Formatosi il contraddittorio si costituivano i resistenti unitariamente (eccezion fatta RA
DI, in relazione alla quale vd. infra) eccependo l'infondatezza delle domande attrici, contestando l'elaborato dell'CTP CONCILIATIVA in quanto erroneo oltre che derivante da procedura viziata non essendo stata promossa nei confronti di tutti i comproprietari.
Per tali ragioni, previo accertamento di quanto ivi esposto, concludevano per il rigetto delle domande attoree.
“Segnatamente per la sola resistente AR NA
pagina 2 di 9 accertata e dichiarata la legittimità della sostituzione da parte della sig.ra AR NA della ringhiera con parapetto in muratura collocato nella identica posizione della ringhiera stessa sin dal momento dell'edificazione avvenuta negli anni '40
accertato e dichiarato, comunque, l'intervenuta usucapione del proprio diritto di veduta o servitù di veduta respingere la domanda avversaria di demolizione ed arretramento dello stesso parapetto in cemento.
Nel merito, in via subordinata, per tutti gli odierni resistenti qualora fosse accertata e dichiarata la comproprietà –in toto o in parte- dei muri di confine sul lato ovest della proprietà di parte ricorrente,
accertate e dichiarate eventuali anomalie nell'esecuzioni delle opere edilizie eseguite sull'immobile del Condominio Montebello da parte del costruttore Mosca, trattandosi di opere illegittime e non eseguite a regola d'arte;
accertato e dichiarato che nessuna responsabilità per danni compete ai sigg. AR-Casola respingere ogni domanda di parte ricorrente, in quanto infondata in fatto e/o in diritto nel merito, in via ulteriormente subordinata ed in estremo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi nella quale fosse rinvenuta una qualche responsabilità anche da parte odierna resistente, accertare e dichiarare le rispettive responsabilità delle parti per danni.
In ogni caso Con vittoria di spese diritti ed onorari
RA DI, costituendosi, eccepiva a nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi nonchè la nullità dell'CTP CONCILIATIVA per omessa notifica del ricorso attoreo nei propri confronti concludendo, nel merito, per il rigetto delle avverse domande, contestate in fatto ed in diritto.
Espletati gli incombenti di legge con ordinanza in data 13/9/2024 veniva disposto il richiamo del CTU
a chiarimenti.
In esito a tale adempimento le parti venivano invitata a precisare le proprie conclusioni discutendo la causa.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Validità del ricorso e della CTU in esito al procedimento per CTP CONCILIATIVA
Sul punto si richiamano le considerazioni esposte nell'ordinanza in data 13/9/2024, con le precisazioni più oltre esposte, alle quali va aggiunto che il CTU ha prestato la propria opera anche nel presente giudizio attraverso le valutazioni espresse all'udienza del 10/12/2024.
pagina 3 di 9 Danni al muro divisorio
Il CONDOMINIO ha esposto sin dal ricorso per CTP Conciliativa che “all'interno del mappale n. 584
- che confina direttamente con il muro di ingresso del Condominio Montebello - si sono verificati da qualche tempo consistenti crolli delle costruzioni ivi esistenti che, allo stato, risultano completamente abbandonate, con particolare incidenza sul confine ovest con il Condominio ricorrente”.
Nel presente giudizio ha dedotto che “i suddetti danni riguardano la tratta che si estende a cominciare dal Vicolo Pietro Custodi, proseguendo verso Nord per circa m.17,20. La muratura è di spessore cm.
40, intonacata su ambo i lati, ultrasecolare, realizzata con mattoni pieni e malta legante dell'epoca e sopporta il peso di due solai dell'edificio del confinante e di quattro solai di questo condominio. Il decadimento dei materiali, dovuti a noti fenomeni causati dai cicli di umidità subiti dalla muratura a causa del cessato riparo dovuto al crollo delle coperture dalla parte confinante e alle alternanze di gelo/disgelo, ha provocato fenomeni di fragilità strutturale con inevitabili cedimenti che si sono manifestati attualmente nello sgretolamento e caduta degli intonaci e in precedenza delle verniciature;
il tutto in fase di aggravamento con aspetti di trascuratezza e di degrado all'ingresso del Condominio
Montebello. La valutazione del danno attuale viene di seguito quantificata con specifico riferimento alle attività immediatamente da svolgere, ma occorre inoltre considerare la necessità che vengano rimosse le macerie dei crolli addossati al muro e, nel caso non venga ripristinata la vecchia copertura, occorre realizzare la protezione della muratura rimasta scoperta sul lato del mappale confinante mediante una efficace impermeabilizzazione” (pag. 1 della perizia di parte sub all. A del ricorrente).
Nella valutazione della domanda attorea non si può prescindere dalla vicenda storica che riguarda il muro in questione alla luce anche dei chiarimenti forniti dal CTU alla scorsa udienza.
Come riferito da quest'ultimo, “in origine il muro in questione, come ho già scritto nell'elaborato, faceva parte di un edificio abitativo che correva lungo tutto il confine, non era un muro di recinzione”,
“attualmente la parte non coperta dalla sopraelevazione si presenta in cattive condizioni, non c'è più il tetto, è difficile ricostruire. Dove finisce la sopraelevazione il muro continua ma ha una copertura piana, non c'è un piovente con un'inclinazione, se ci fosse ci farebbe capire la proprietà dello stesso“.
In buona sostanza tale muro faceva parte di un edificio, di proprietà dei resistenti, ora crollato.
Parte ricorrente contesta ai resistenti che se l'edificio fosse rimasto integro il problema dell'umidità non si sarebbe presentato grazie alla copertura, che avrebbe svolto un ruolo protettivo.
In realtà, prima di considerare tale aspetto, occorre tenere conto dei mutamenti apportati dal
CONDOMINIO rispetto alla situazione esistente posto che, come chiarito dal CTU nell'elaborato, “non è stato possibile risalire alla data di costruzione del Mappale 584 di proprietà AR, ma certamente questa precede la costruzione del Condominio Montebello che risale al 1931“.
pagina 4 di 9 Infatti il CONDOMINIO è stato successivamente realizzando inglobando il muro in questione e sopraelevandolo, di fatto trasformandolo da muro da interno rispetto alla proprietà dei resistenti in muro esterno delimitante questo lato dell'edificio condominiale.
Come evidenziato dal CTP di parte resistente nell'ambito della consulenza tecnica a fini conciliativi, con allegazione del progetto dell'epoca (ovvero dell'estratto dalla tavola “Sezioni” della Pratica Edilizia n.
223 del 9/2/1932 (SIg. Mosca) per la costruzione di una casa civile ad uso abitazione), il progetto prevedeva, al contrario, “un unico allineamento per tutti i piani, sul confine della proprietà contigua dei
SIg. AR e la costruzione di un secondo muro all'interno della proprietà Mosca (Condominio
Montebello), con funzione di sostegno alla soletta del cortile ta terrazzo, e non sopra il muro confinante di proprietà AR”.
La realizzazione di tale progetto avrebbe risolto a monte la questione posta in questa sede dal ricorrente,
posto che il CONDOMINIO si sarebbe dotato di un muro di appoggio proprio, non condizionato dalla situazione esistente nell'area confinante.
La scelta di inglobare il muro esistente – pur prescindendo dalle questioni in punto di legittimità dell'intervento avuto riguardo alla proprietà dello stesso - avrebbe dovuto essere accompagnata dagli interventi necessari per assicurare l'integrità del muro rispetto alla nuova funzione, interventi che non potevano certamente gravare in capo ai resistenti posto che questi non avevano avuto parte – né un interesse
– rispetto alla nuova edificazione, che hanno subìto.
Infatti - come riferito dal CTU alla scorsa udienza - l'umidità che ha danneggiato il muro, da cui deriva la richiesta risarcitoria attorea, è un'umidità di risalita, la quale dipende, anzitutto, dal fatto che detto muro
“essendo nato come muro interno non è stato trattato storicamente come i muri esterni ad es apponendovi del catrame“.
L'assenza di questo trattamento era del tutto coerente con lo stato delle cose quando il muro svolgeva la funzione interna (ovvero quando il CONDOMINIO non esisteva ed i convenuti non avevano ragione per adottare tale misura), mentre ha assunto rilevanza in seguito alla sua trasformazione, imputabile al
CONDOMINIO, che pertanto avrebbe dovuto fare gli interventi del caso.
Ed invero così intendeva fare, quantomeno in origine, posto che il progetto originario inerente la a sopraelevazione prevedeva anche “la realizzazione di una cantina in corrispondenza del muro in questione”, che però “non è stata realizzata“ (così il CTU a verbale).
Infatti, “ Se ci fosse stata la cantina, il muro sarebbe sceso ad un piano più basso e l'umidità probabilmente non sarebbe risalita perché sarebbe stato più profondo il sedime del terreno“ (idem).
Alla luce delle considerazioni esposte, dunque, la tesi di parte attrice, che imputa la responsabilità dei danni da umidità ai confinanti per essere venuto meno il riparo del muro divisorio, non è accoglibile.
pagina 5 di 9 E' il CONDOMINIO che avrebbe dovuto svilupparsi in conformità con il progetto (costruendo un muro in appoggio proprio) oppure procedere, in uno alla costruzione in sopraelevazione, a realizzare le opere protettive connesse alla nuova funzione dello stesso, in prevenzione rispetto alle problematiche oggetto di causa.
Tale considerazione ha valore assorbente anche rispetto alla doglianza attorea in merito all'incidenza che sul problema dell'umidità avrebbe avuto lo stato di abbandono in cui versa la proprietà dei resistenti, ai quali il CONDOMINIO contesta la mancata manutenzione del verde.
A prescindere dalla controversia sulla tenuta della vegetazione, non vi è stato alcun riscontro in sede di
CTU rispetto all'assunto di parte attrice: “La vegetazione che invadeva il cortile del Condominio
Montebello e che avrebbe generato le lesioni alla copertura in ferro e vetro retinato, in particolare nella
parte a ridosso del muro di confine posto a nord, della pensilina atta al ricovero delle biciclette, è stata
rimossa e quindi oggi non è più visibile. Rimangono i danni menzionati (Allegato E, foto 12).
Pensilina di ricovero delle biciclette
Con riferimenti ai danni afferenti alla pensilina, nella CTU si afferma quanto segue: “le mensole della
pensilina utilizzata per il ricovero delle biciclette all'interno del cortile del Condominio Montebello sono
ancorate alla muratura di confine ovest e che la stessa pensilina presenta danneggiamenti e lesioni alle lastre di vetro retinato, dovuti alla caduta di neve dalla vegetazione oggi ormai rimossa“.
Orbene, la presenza di danneggiamenti nella pensilina, a prescindere dalla controversia in ordine alla legittimità della realizzazione di quest'ultima, non è sufficiente per affermare che questi siano dipesi dall'omessa manutenzione della vegetazione - ed in particolare del fatto che questa omissione avrebbe favorito un accumulo di neve sui rami che avrebbe provocato, per caduta della neve, tali danni - piuttosto che da eventi atmosferici avversi.
D'altronde in sede di udienza il CTU ha riferito quanto segue “Non ho potuto verificare la sporgenza della vegetazione, i vetri della copertura sono effettivamente rotti, sulle cause non posso esprimermi“.
Gli elementi acquisiti sono dunque insufficienti per affermare la responsabilità delle parti convenute.
Trasformazione in muretto della ringhiera sulla proprietà di RA VA
Parte ricorrente contesta alla resistente RA VA quanto segue: “…, sul lato nord del
confine condominiale con il mappale 586, la proprietaria SI.a AR NA ha costruito un muro sulla parte più elevata dell'edificio che, come confermato dalla relazione di A.T.P. redatta dall'Arch.
Ciccocioppo Chiara (cfr. all. M - pagg. 28 e 33) - oltre a risultare in contrasto con le norme di legge - contribuisce ad aggravare ulteriormente, quantomeno sotto il profilo dell'areazione del cortile e
l'illuminazione dello stesso, i danni al Condominio Montebello“, tale muratura infatti “riduce notevolmente
pagina 6 di 9 l'aerazione e l'illuminazione del cortile sottostante con inevitabile aumento dell'umidità dei relativi ambienti e conseguente ulteriore aggravamento delle conseguenze dei fenomeni infiltrativi e di decadimento afferenti i precitati muri perimetrali di confine fra le due proprietà“.
A sostegno del proprio assunto ha richiamato l'elaborato del CTU, laddove afferma “che il muro costruito
sul terrazzo del quarto piano della proprietà AR con funzione di parapetto, nonostante sia stato
regolarmente assentito con Permesso di Costruire in sanatoria del 21 maggio 2008, non è conforme con
l'Art. 905 del Codice civile e l'Art. 22 del Regolamento Edilizio che impongono una distanza di affaccio dal muro di confine di almeno 1,50 m dal filo della facciata” (cfr. all. M. pagg. 27 e 28)“.
Sulla base di tali presupposti ha chiesto la “condanna della SI.a RA VA….a provvedere alla regolarizzazione del “muro costruito sul terrazzo del quarto piano della proprietà AR con funzione di parapetto….. con conseguente demolizione ed arretramento dello stesso a distanza legale“.
La resistente si è opposta all'accoglimento di tale domanda contestandola ed opponendo altresì l'intervenuta usucapione.
Ciò premesso, occorre prendere le mosse anzitutto dalla norma citata dal ricorrente ovvero l'art. 905 c.c., in forza del quale “..non si possono costruire parimenti balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili,
muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere”. Sulla stessa linea si pone il Regolamento edilizio e Regolamento di Igiene del Comune di Busto Arsizio, il quale, all'art. 22 (Balconi aperti, chiusi, loggiati a sbalzo) prevede che “la distanza dei balconi aperti non potrà essere inferiore ad almeno mt 1,50 dal limite della proprietà”.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “la ratio posta a base delle disposizioni limitative dell'apertura di
vedute sul fondo del vicino si identifica nell'esigenza di tutelare il proprietario di quest'ultimo contro le
molestie derivanti dall'altrui esercizio di vedute a troppo breve distanza, cosi da violare l'intimità della sua
vita privata: da ciò consegue che la 'linea esteriore' dei balconi, sporti, terrazze, lastrici solari e simili -
che, a norma dell'art 905 cpv cod civ, deve distare almeno un metro e mezzo dal fondo del vicino - deve
intendersi come la linea, segnata da ringhiere, balaustre, parapetti e simili, da cui è effettivamente possibile esercitare la veduta, e non già come la linea di massima sporgenza. “ (Cass. Sez. II, sent. n. 1368
del 11/04/1975).
Il chè significa che, ai fini della norma invocata, non rilevano le caratteristiche del manufatto collocato sulla linea esteriore dei balconi/sporti/terrazze ecc., ma unicamente la sua distanza dal limite della proprietà, da ciò dipendendo il potenziale pregiudizio rispetto alla sfera di intimità dei terzi.
Tale precisazione è rilevante nel caso di specie in quanto il parapetto in muratura contestato da parte attrice non rappresenta il primo manufatto realizzato dalla resistente a delimitazione della sua proprietà con funzione anche di affaccio, trattandosi invece di un'opera posta in sostituzione di una preesistente ringhiera pagina 7 di 9 in ferro coeva alla costruzione del terrazzo, risalente a diverse decine di anni fa (come risulta dalla pratica sub doc. 18 di parte resistente).
Tale circostanza, incontestata, giustifica l'accoglimento dell'eccezione sollevata da quest'ultima, trattandosi di opera palese.
Infatti, l'asserito pregiudizio in relazione alla violazione del disposto di cui all'art. 905, cpv, cc, sussisteva già in relazione alla ringhiera e quindi l'esercizio pacifico, continuo, palese ed ultraventennale del diritto di veduta da parte della SI.ra RA (e dei suoi aventi causa) ha determinato il definitivo consolidamento dello stesso.
Per completezza si deve osservare che il CONDOMINIO ha sì contestato tale opera richiamando la norma in esame, ma per un dine diverso dalla ratio che la caratterizza assumendo, come si è esposto, che il parapetto in muratura (in luogo della recinzione in ferro) ridurrebbe “notevolmente l'aerazione e
l'illuminazione del cortile sottostante con inevitabile aumento dell'umidità dei relativi ambienti e conseguente ulteriore aggravamento delle conseguenze dei fenomeni infiltrativi e di decadimento afferenti i precitati muri perimetrali di confine fra le due proprietà“.
Tale prospettiva, tuttavia, non ha una valenza autonoma rispetto alla disciplina in esame (né parte ricorrente ha dedotto diversamente).
Altri rilievi
All'interno del giudizio sono state sollevate altre questioni (così ad esempio per quanto concerne la delimitazione del confine, la legittimità della citata pensilina, la sopraelevazione da parte del
CONDOMINO di un piano dell'edificio, ecc…) che non sono state oggetto di domande ed in merito alle quali dunque nulla deve disporsi in questa sede.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto a carico di parte ricorrente come da dispositivo che prevede una liquidazione onnicomprensiva dei compensi professionali per tutte le fasi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, accertato quanto in premessa, così provvede:
1) Rigetta le domande svolte da parte ricorrente nei confronti dei resistenti;
2) Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dai resistenti (fatta eccezione per quelle sostenute da RA ID, regolate dal punto che segue) liquidate in euro 10.000,00
pagina 8 di 9 per compensi professionali oltre spese generali, oneri di legge e spese di CTU/CTP nella misura documentata;
3) Condanna parte ricorrente a rifondere a RA DI le spese di lite liquidate in euro
4.400,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.
Si comunichi
Busto Arsizio, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2086/2024 promossa da:
CONDOMINIO MONTEBELLO (C.F. 81013650122), di seguito, per brevità, CONDOMINIO, con il patrocinio dell'avv. ZAMBON PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ZAMBON PAOLO
RICORRENTE contro
RA IA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RA AN AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIC.CLERICI/VIA MONTEBELLO 21052 BUSTO ARSIZIOpresso il difensore avv. RA AN AN
RA AN AN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RA AN AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIC.CLERICI/VIA MONTEBELLO 21052 BUSTO ARSIZIOpresso il difensore avv. RA AN AN
RA VA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RA AN AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIC.CLERICI/VIA MONTEBELLO 21052 BUSTO ARSIZIOpresso il difensore avv. RA AN AN
RA DI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RA UL e dell'avv. BOLLINI PIER MARIO ([...]) c/o avv. c. azzimonti via adua 11 BUSTO ARSIZIO;
, elettivamente domiciliato in via Osoppo 8 21052 BUSTO
ARSIZIOpresso il difensore avv. RA UL
RA MA UL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RA AN AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIC.CLERICI/VIA MONTEBELLO 21052 BUSTO ARSIZIOpresso il difensore avv. RA AN AN
RA IC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RA AN AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIC.CLERICI/VIA MONTEBELLO 21052 BUSTO ARSIZIOpresso il difensore avv. RA AN AN
CA UR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RA AN AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIC.CLERICI/VIA MONTEBELLO 21052 BUSTO ARSIZIOpresso il difensore avv. RA AN AN
RESISTENTE
pagina 1 di 9 Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 5/6/2024 il CONDOMINIO, ut sopra, chiedeva al Tribunale, previ gli incombenti di rito ed in esito a pregresso procedimento per CTP CONCILIATIVA, che i resistenti venissero condannati
“al pronto ed indilato pagamento, in solido tra loro ed in favore del CONDOMINIO MONTEBELLO della complessiva somma di € 11.699,33.=, oltre I.V.A., se e in quanto dovuta, così come sopra meglio quantificata nel dettaglio nell'ambito del “COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI
INTERVENTI” relativo alle “opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e i relativi costi”, quantificati dall'Arch. Ciccocioppo Maria Chiara sulla scorta dei “prezzi desunti dal Prezzario DEI, primo trimestre 2021”, o in quella diversa misura che risulterà provata e di giustizia, oltre al pagamento di tutte le ulteriori spese sostenute in relazione alla vicenda in oggetto nella misura meglio dettagliatamente più sopra specificata di complessivi € 8.954,23=.
Con ulteriore condanna della SI.a RA VA, a provvedere alla regolarizzazione del
“muro costruito sul terrazzo del quarto piano della proprietà AR con funzione di parapetto” e con conseguente demolizione ed arretramento dello stesso a distanza legale.
Con condanna di tutti i resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del Condominio ricorrente“
Formatosi il contraddittorio si costituivano i resistenti unitariamente (eccezion fatta RA
DI, in relazione alla quale vd. infra) eccependo l'infondatezza delle domande attrici, contestando l'elaborato dell'CTP CONCILIATIVA in quanto erroneo oltre che derivante da procedura viziata non essendo stata promossa nei confronti di tutti i comproprietari.
Per tali ragioni, previo accertamento di quanto ivi esposto, concludevano per il rigetto delle domande attoree.
“Segnatamente per la sola resistente AR NA
pagina 2 di 9 accertata e dichiarata la legittimità della sostituzione da parte della sig.ra AR NA della ringhiera con parapetto in muratura collocato nella identica posizione della ringhiera stessa sin dal momento dell'edificazione avvenuta negli anni '40
accertato e dichiarato, comunque, l'intervenuta usucapione del proprio diritto di veduta o servitù di veduta respingere la domanda avversaria di demolizione ed arretramento dello stesso parapetto in cemento.
Nel merito, in via subordinata, per tutti gli odierni resistenti qualora fosse accertata e dichiarata la comproprietà –in toto o in parte- dei muri di confine sul lato ovest della proprietà di parte ricorrente,
accertate e dichiarate eventuali anomalie nell'esecuzioni delle opere edilizie eseguite sull'immobile del Condominio Montebello da parte del costruttore Mosca, trattandosi di opere illegittime e non eseguite a regola d'arte;
accertato e dichiarato che nessuna responsabilità per danni compete ai sigg. AR-Casola respingere ogni domanda di parte ricorrente, in quanto infondata in fatto e/o in diritto nel merito, in via ulteriormente subordinata ed in estremo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi nella quale fosse rinvenuta una qualche responsabilità anche da parte odierna resistente, accertare e dichiarare le rispettive responsabilità delle parti per danni.
In ogni caso Con vittoria di spese diritti ed onorari
RA DI, costituendosi, eccepiva a nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi nonchè la nullità dell'CTP CONCILIATIVA per omessa notifica del ricorso attoreo nei propri confronti concludendo, nel merito, per il rigetto delle avverse domande, contestate in fatto ed in diritto.
Espletati gli incombenti di legge con ordinanza in data 13/9/2024 veniva disposto il richiamo del CTU
a chiarimenti.
In esito a tale adempimento le parti venivano invitata a precisare le proprie conclusioni discutendo la causa.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Validità del ricorso e della CTU in esito al procedimento per CTP CONCILIATIVA
Sul punto si richiamano le considerazioni esposte nell'ordinanza in data 13/9/2024, con le precisazioni più oltre esposte, alle quali va aggiunto che il CTU ha prestato la propria opera anche nel presente giudizio attraverso le valutazioni espresse all'udienza del 10/12/2024.
pagina 3 di 9 Danni al muro divisorio
Il CONDOMINIO ha esposto sin dal ricorso per CTP Conciliativa che “all'interno del mappale n. 584
- che confina direttamente con il muro di ingresso del Condominio Montebello - si sono verificati da qualche tempo consistenti crolli delle costruzioni ivi esistenti che, allo stato, risultano completamente abbandonate, con particolare incidenza sul confine ovest con il Condominio ricorrente”.
Nel presente giudizio ha dedotto che “i suddetti danni riguardano la tratta che si estende a cominciare dal Vicolo Pietro Custodi, proseguendo verso Nord per circa m.17,20. La muratura è di spessore cm.
40, intonacata su ambo i lati, ultrasecolare, realizzata con mattoni pieni e malta legante dell'epoca e sopporta il peso di due solai dell'edificio del confinante e di quattro solai di questo condominio. Il decadimento dei materiali, dovuti a noti fenomeni causati dai cicli di umidità subiti dalla muratura a causa del cessato riparo dovuto al crollo delle coperture dalla parte confinante e alle alternanze di gelo/disgelo, ha provocato fenomeni di fragilità strutturale con inevitabili cedimenti che si sono manifestati attualmente nello sgretolamento e caduta degli intonaci e in precedenza delle verniciature;
il tutto in fase di aggravamento con aspetti di trascuratezza e di degrado all'ingresso del Condominio
Montebello. La valutazione del danno attuale viene di seguito quantificata con specifico riferimento alle attività immediatamente da svolgere, ma occorre inoltre considerare la necessità che vengano rimosse le macerie dei crolli addossati al muro e, nel caso non venga ripristinata la vecchia copertura, occorre realizzare la protezione della muratura rimasta scoperta sul lato del mappale confinante mediante una efficace impermeabilizzazione” (pag. 1 della perizia di parte sub all. A del ricorrente).
Nella valutazione della domanda attorea non si può prescindere dalla vicenda storica che riguarda il muro in questione alla luce anche dei chiarimenti forniti dal CTU alla scorsa udienza.
Come riferito da quest'ultimo, “in origine il muro in questione, come ho già scritto nell'elaborato, faceva parte di un edificio abitativo che correva lungo tutto il confine, non era un muro di recinzione”,
“attualmente la parte non coperta dalla sopraelevazione si presenta in cattive condizioni, non c'è più il tetto, è difficile ricostruire. Dove finisce la sopraelevazione il muro continua ma ha una copertura piana, non c'è un piovente con un'inclinazione, se ci fosse ci farebbe capire la proprietà dello stesso“.
In buona sostanza tale muro faceva parte di un edificio, di proprietà dei resistenti, ora crollato.
Parte ricorrente contesta ai resistenti che se l'edificio fosse rimasto integro il problema dell'umidità non si sarebbe presentato grazie alla copertura, che avrebbe svolto un ruolo protettivo.
In realtà, prima di considerare tale aspetto, occorre tenere conto dei mutamenti apportati dal
CONDOMINIO rispetto alla situazione esistente posto che, come chiarito dal CTU nell'elaborato, “non è stato possibile risalire alla data di costruzione del Mappale 584 di proprietà AR, ma certamente questa precede la costruzione del Condominio Montebello che risale al 1931“.
pagina 4 di 9 Infatti il CONDOMINIO è stato successivamente realizzando inglobando il muro in questione e sopraelevandolo, di fatto trasformandolo da muro da interno rispetto alla proprietà dei resistenti in muro esterno delimitante questo lato dell'edificio condominiale.
Come evidenziato dal CTP di parte resistente nell'ambito della consulenza tecnica a fini conciliativi, con allegazione del progetto dell'epoca (ovvero dell'estratto dalla tavola “Sezioni” della Pratica Edilizia n.
223 del 9/2/1932 (SIg. Mosca) per la costruzione di una casa civile ad uso abitazione), il progetto prevedeva, al contrario, “un unico allineamento per tutti i piani, sul confine della proprietà contigua dei
SIg. AR e la costruzione di un secondo muro all'interno della proprietà Mosca (Condominio
Montebello), con funzione di sostegno alla soletta del cortile ta terrazzo, e non sopra il muro confinante di proprietà AR”.
La realizzazione di tale progetto avrebbe risolto a monte la questione posta in questa sede dal ricorrente,
posto che il CONDOMINIO si sarebbe dotato di un muro di appoggio proprio, non condizionato dalla situazione esistente nell'area confinante.
La scelta di inglobare il muro esistente – pur prescindendo dalle questioni in punto di legittimità dell'intervento avuto riguardo alla proprietà dello stesso - avrebbe dovuto essere accompagnata dagli interventi necessari per assicurare l'integrità del muro rispetto alla nuova funzione, interventi che non potevano certamente gravare in capo ai resistenti posto che questi non avevano avuto parte – né un interesse
– rispetto alla nuova edificazione, che hanno subìto.
Infatti - come riferito dal CTU alla scorsa udienza - l'umidità che ha danneggiato il muro, da cui deriva la richiesta risarcitoria attorea, è un'umidità di risalita, la quale dipende, anzitutto, dal fatto che detto muro
“essendo nato come muro interno non è stato trattato storicamente come i muri esterni ad es apponendovi del catrame“.
L'assenza di questo trattamento era del tutto coerente con lo stato delle cose quando il muro svolgeva la funzione interna (ovvero quando il CONDOMINIO non esisteva ed i convenuti non avevano ragione per adottare tale misura), mentre ha assunto rilevanza in seguito alla sua trasformazione, imputabile al
CONDOMINIO, che pertanto avrebbe dovuto fare gli interventi del caso.
Ed invero così intendeva fare, quantomeno in origine, posto che il progetto originario inerente la a sopraelevazione prevedeva anche “la realizzazione di una cantina in corrispondenza del muro in questione”, che però “non è stata realizzata“ (così il CTU a verbale).
Infatti, “ Se ci fosse stata la cantina, il muro sarebbe sceso ad un piano più basso e l'umidità probabilmente non sarebbe risalita perché sarebbe stato più profondo il sedime del terreno“ (idem).
Alla luce delle considerazioni esposte, dunque, la tesi di parte attrice, che imputa la responsabilità dei danni da umidità ai confinanti per essere venuto meno il riparo del muro divisorio, non è accoglibile.
pagina 5 di 9 E' il CONDOMINIO che avrebbe dovuto svilupparsi in conformità con il progetto (costruendo un muro in appoggio proprio) oppure procedere, in uno alla costruzione in sopraelevazione, a realizzare le opere protettive connesse alla nuova funzione dello stesso, in prevenzione rispetto alle problematiche oggetto di causa.
Tale considerazione ha valore assorbente anche rispetto alla doglianza attorea in merito all'incidenza che sul problema dell'umidità avrebbe avuto lo stato di abbandono in cui versa la proprietà dei resistenti, ai quali il CONDOMINIO contesta la mancata manutenzione del verde.
A prescindere dalla controversia sulla tenuta della vegetazione, non vi è stato alcun riscontro in sede di
CTU rispetto all'assunto di parte attrice: “La vegetazione che invadeva il cortile del Condominio
Montebello e che avrebbe generato le lesioni alla copertura in ferro e vetro retinato, in particolare nella
parte a ridosso del muro di confine posto a nord, della pensilina atta al ricovero delle biciclette, è stata
rimossa e quindi oggi non è più visibile. Rimangono i danni menzionati (Allegato E, foto 12).
Pensilina di ricovero delle biciclette
Con riferimenti ai danni afferenti alla pensilina, nella CTU si afferma quanto segue: “le mensole della
pensilina utilizzata per il ricovero delle biciclette all'interno del cortile del Condominio Montebello sono
ancorate alla muratura di confine ovest e che la stessa pensilina presenta danneggiamenti e lesioni alle lastre di vetro retinato, dovuti alla caduta di neve dalla vegetazione oggi ormai rimossa“.
Orbene, la presenza di danneggiamenti nella pensilina, a prescindere dalla controversia in ordine alla legittimità della realizzazione di quest'ultima, non è sufficiente per affermare che questi siano dipesi dall'omessa manutenzione della vegetazione - ed in particolare del fatto che questa omissione avrebbe favorito un accumulo di neve sui rami che avrebbe provocato, per caduta della neve, tali danni - piuttosto che da eventi atmosferici avversi.
D'altronde in sede di udienza il CTU ha riferito quanto segue “Non ho potuto verificare la sporgenza della vegetazione, i vetri della copertura sono effettivamente rotti, sulle cause non posso esprimermi“.
Gli elementi acquisiti sono dunque insufficienti per affermare la responsabilità delle parti convenute.
Trasformazione in muretto della ringhiera sulla proprietà di RA VA
Parte ricorrente contesta alla resistente RA VA quanto segue: “…, sul lato nord del
confine condominiale con il mappale 586, la proprietaria SI.a AR NA ha costruito un muro sulla parte più elevata dell'edificio che, come confermato dalla relazione di A.T.P. redatta dall'Arch.
Ciccocioppo Chiara (cfr. all. M - pagg. 28 e 33) - oltre a risultare in contrasto con le norme di legge - contribuisce ad aggravare ulteriormente, quantomeno sotto il profilo dell'areazione del cortile e
l'illuminazione dello stesso, i danni al Condominio Montebello“, tale muratura infatti “riduce notevolmente
pagina 6 di 9 l'aerazione e l'illuminazione del cortile sottostante con inevitabile aumento dell'umidità dei relativi ambienti e conseguente ulteriore aggravamento delle conseguenze dei fenomeni infiltrativi e di decadimento afferenti i precitati muri perimetrali di confine fra le due proprietà“.
A sostegno del proprio assunto ha richiamato l'elaborato del CTU, laddove afferma “che il muro costruito
sul terrazzo del quarto piano della proprietà AR con funzione di parapetto, nonostante sia stato
regolarmente assentito con Permesso di Costruire in sanatoria del 21 maggio 2008, non è conforme con
l'Art. 905 del Codice civile e l'Art. 22 del Regolamento Edilizio che impongono una distanza di affaccio dal muro di confine di almeno 1,50 m dal filo della facciata” (cfr. all. M. pagg. 27 e 28)“.
Sulla base di tali presupposti ha chiesto la “condanna della SI.a RA VA….a provvedere alla regolarizzazione del “muro costruito sul terrazzo del quarto piano della proprietà AR con funzione di parapetto….. con conseguente demolizione ed arretramento dello stesso a distanza legale“.
La resistente si è opposta all'accoglimento di tale domanda contestandola ed opponendo altresì l'intervenuta usucapione.
Ciò premesso, occorre prendere le mosse anzitutto dalla norma citata dal ricorrente ovvero l'art. 905 c.c., in forza del quale “..non si possono costruire parimenti balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili,
muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere”. Sulla stessa linea si pone il Regolamento edilizio e Regolamento di Igiene del Comune di Busto Arsizio, il quale, all'art. 22 (Balconi aperti, chiusi, loggiati a sbalzo) prevede che “la distanza dei balconi aperti non potrà essere inferiore ad almeno mt 1,50 dal limite della proprietà”.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “la ratio posta a base delle disposizioni limitative dell'apertura di
vedute sul fondo del vicino si identifica nell'esigenza di tutelare il proprietario di quest'ultimo contro le
molestie derivanti dall'altrui esercizio di vedute a troppo breve distanza, cosi da violare l'intimità della sua
vita privata: da ciò consegue che la 'linea esteriore' dei balconi, sporti, terrazze, lastrici solari e simili -
che, a norma dell'art 905 cpv cod civ, deve distare almeno un metro e mezzo dal fondo del vicino - deve
intendersi come la linea, segnata da ringhiere, balaustre, parapetti e simili, da cui è effettivamente possibile esercitare la veduta, e non già come la linea di massima sporgenza. “ (Cass. Sez. II, sent. n. 1368
del 11/04/1975).
Il chè significa che, ai fini della norma invocata, non rilevano le caratteristiche del manufatto collocato sulla linea esteriore dei balconi/sporti/terrazze ecc., ma unicamente la sua distanza dal limite della proprietà, da ciò dipendendo il potenziale pregiudizio rispetto alla sfera di intimità dei terzi.
Tale precisazione è rilevante nel caso di specie in quanto il parapetto in muratura contestato da parte attrice non rappresenta il primo manufatto realizzato dalla resistente a delimitazione della sua proprietà con funzione anche di affaccio, trattandosi invece di un'opera posta in sostituzione di una preesistente ringhiera pagina 7 di 9 in ferro coeva alla costruzione del terrazzo, risalente a diverse decine di anni fa (come risulta dalla pratica sub doc. 18 di parte resistente).
Tale circostanza, incontestata, giustifica l'accoglimento dell'eccezione sollevata da quest'ultima, trattandosi di opera palese.
Infatti, l'asserito pregiudizio in relazione alla violazione del disposto di cui all'art. 905, cpv, cc, sussisteva già in relazione alla ringhiera e quindi l'esercizio pacifico, continuo, palese ed ultraventennale del diritto di veduta da parte della SI.ra RA (e dei suoi aventi causa) ha determinato il definitivo consolidamento dello stesso.
Per completezza si deve osservare che il CONDOMINIO ha sì contestato tale opera richiamando la norma in esame, ma per un dine diverso dalla ratio che la caratterizza assumendo, come si è esposto, che il parapetto in muratura (in luogo della recinzione in ferro) ridurrebbe “notevolmente l'aerazione e
l'illuminazione del cortile sottostante con inevitabile aumento dell'umidità dei relativi ambienti e conseguente ulteriore aggravamento delle conseguenze dei fenomeni infiltrativi e di decadimento afferenti i precitati muri perimetrali di confine fra le due proprietà“.
Tale prospettiva, tuttavia, non ha una valenza autonoma rispetto alla disciplina in esame (né parte ricorrente ha dedotto diversamente).
Altri rilievi
All'interno del giudizio sono state sollevate altre questioni (così ad esempio per quanto concerne la delimitazione del confine, la legittimità della citata pensilina, la sopraelevazione da parte del
CONDOMINO di un piano dell'edificio, ecc…) che non sono state oggetto di domande ed in merito alle quali dunque nulla deve disporsi in questa sede.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto a carico di parte ricorrente come da dispositivo che prevede una liquidazione onnicomprensiva dei compensi professionali per tutte le fasi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, accertato quanto in premessa, così provvede:
1) Rigetta le domande svolte da parte ricorrente nei confronti dei resistenti;
2) Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dai resistenti (fatta eccezione per quelle sostenute da RA ID, regolate dal punto che segue) liquidate in euro 10.000,00
pagina 8 di 9 per compensi professionali oltre spese generali, oneri di legge e spese di CTU/CTP nella misura documentata;
3) Condanna parte ricorrente a rifondere a RA DI le spese di lite liquidate in euro
4.400,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.
Si comunichi
Busto Arsizio, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 9 di 9