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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3655 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7303/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- QUARTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 7303 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Luise Salvatore ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ferrante Federico sito in Napoli, alla via San Pasquale, n. 13, giusta procura in atti;
-ATTORE -
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del rappresentata e difesa dagli avv.ti Marsico Controparte_2
Maurizio Massimo e Urciuolo Nicoletta, ed elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Piazza Matteotti, n. 1, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 23/03/2022,
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1
esponendo: - che in data 15/03/2021 si trovava Controparte_1
presso il confine della proprietà di , in località Ciglio, in Parte_2
corrispondenza della Strada provinciale Serrara-Ciglio, all'altezza del civico n. 17; - che in prossimità della predetta proprietà è ubicato uno Parte_1
sbocco delle acque provenienti dalla strada ed inoltre nella parte sottostante vi è
un tunnel che permette il deflusso delle acque;
- che nel tunnel era stato posizionato, dall'ente che aveva la gestione dell'acquedotto, il tubo di adduzione dell'acqua potabile, con contatore e riduzione di pressione;
- che nelle circostanze di tempo e luogo indicate l'odierno istante si recava nel tunnel al fine di controllare la pressione del contatore allorquando crollava una parte della paratia esterna soprastante il cordolo ed alcune pietre cadevano sulla sua gamba destra;
- che pur inviate alla sia Controparte_1
pec di messa in mora in data 11/06/2021 che invito alla stipula di una negoziazione assistita in data 27/09/2021 non otteneva alcun riscontro.
Tutto ciò premesso l'attore chiedeva all'adito Tribunale di condannare la ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine Controparte_1 dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Il 23/06/2022 si costitutiva in giudizio la Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per la “assoluta indeterminatezza della domanda” stante la “scarna e del tutto sintetica esposizione dei fatti di causa” nonché la propria carenza di legittimazione passiva essendo la titolare della strada in forza della Controparte_3
- 2 -
delibera della Giunta Regionale n. 5248 del 16 ottobre 2001 e spettando alla la “mera manutenzione della suddetta strada” Controparte_1
in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 5634 del 27 novembre
2001 e non anche dell'alveo naturale sottostante alla stessa. Nel merito, poi, insisteva per il rigetto dell'avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum debeatur. Ancora, rilevava che l'accesso al tunnel oggetto di causa era pericoloso e difficoltoso e che le persone autorizzate ad accedervi erano solo gli addetti alla manutenzione dello stesso;
eccepiva, pertanto, la ricorrenza, nel caso di specie, dell'esimente del caso fortuito, in quanto la condotta negligente e imprevedibile tenuta dall'attore aveva, in ogni caso, interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subito o, in via gradata, del un concorso di colpa dell'attore, ai sensi dell'art. 1227 co. I c.c.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, escussione di due testi di parte attrice ed espletamento di c.t.u. medico legale sulla persona del danneggiato, a seguito dell'udienza del 1/04/2025 è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
In via preliminare va rigettata l'eccezione, sollevata dalla difesa di parte convenuta, di nullità dell'atto di citazione per genericità dei fatti ivi esposti.
Ed invero, la nullità di un atto introduttivo sussiste solo ove sia assolutamente indeterminata ed incerta la pretesa della parte e cioè quando, ad una analisi complessiva dell'atto e della documentazione prodotta, non sia in alcun modo possibile individuare il petitum e la causa petendi.
Orbene, nel caso di specie è indubbio che dalla formulazione della domanda sia possibile individuare gli elementi costitutivi della richiesta attorea;
ciò risulta anche avvalorato dal fatto che il convenuto, sin dal primo atto difensivo, abbia formulato in via immediata ed esauriente le proprie difese.
- 3 -
Parimenti non può trovare accoglimento neanche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della parte convenuta. Ed invero, per come indicato in citazione, il sinistro per cui è causa si è verificato su una strada pubblica alla cui manutenzione era tenuta, per sua stessa ammissione, la
[...]
(cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta). Controparte_1
Sul punto è appena il caso di precisare che il soggetto (nel caso di specie la che pur non essendo proprietario della strada Controparte_1
ne esercita di fatto la manutenzione è tenuto ad assicurare che gli utenti che la utilizzano non incorrano in pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati dall'inosservanza di tale obbligo (cfr. Cass., Sez. III, n.
15509 del 16/05/2022).
Superate tali preliminari eccezioni osserva il Tribunale che la vicenda oggetto di causa è da ricondursi nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulla cosa ed un conseguente obbligo di vigilanza e custodia in modo da impedire che queste arrechino danni a terzi.
Ciò posto, la responsabilità del custode si configura come una responsabilità oggettiva essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Nel riparto dell'onere della prova, peraltro, nonostante la presunzione di responsabilità gravante sul custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato non è esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come
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conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., ord. n. 5910 dell'11/03/2011; Cass. civ., sent. n. 7125 del 21/03/2013).
L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso della sede stradale comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (cfr. Cass. civ., ord. n.
11526 dell'11/05/2017).
Lo statuto della responsabilità del custode riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati, tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 cod. civ., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'impredicabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente) (cfr. da ultimo Cass., sent. n. 12760 del 9/05/2024).
Una volta che dimostrato il nesso casuale, la condotta del danneggiato rileva nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito.
La Suprema Corte sul punto ha, di recente, ha precisato: - che, la condotta della vittima può integrare il caso fortuito ed escludere, quindi, integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 solo purché sia stata colposa;
- che al fine di stabilire se la condotta del danneggiato escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
valutare se il danneggiato ha rispettato il
“generale dovere di ragionevole cautela” (ovviamente tali valutazioni
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dovranno essere operate esclusivamente ex ante e non ex post); escludere del tutto la responsabilità del custode se la condotta del danneggiato ha costituito un'evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (cfr. Cass. ord. n. 8346 del 27 marzo 2024).
Nel caso fortuito rientra, quindi, anche la scarsa diligenza della vittima, quando con la sua condotta imprudente, o semplicemente per disattenzione, ha contribuito al verificarsi di un danno.
Fatte queste necessarie premesse di ordine concettuale, il Tribunale ritiene la domanda proposta infondata per le ragioni di seguito esposte.
Nello specifico l'istruttoria espletata non ha permesso di accertare, con un grado di tranquillizzante certezza, la sussistenza del nesso di causalità tra i lamentati danni riportati dall'attore e la res in custodia per cui è causa.
Ed invero, come detto, la prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.
Non può, quindi, nemmeno ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree accessibili al pubblico e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.
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Ciò posto, in primo luogo, osserva il Tribunale che i due testi di parte attrice, e entrambi escussi nel corso Testimone_1 Testimone_2 dell'udienza del 23/02/2024, non erano presenti al momento del sinistro per cui è causa. Gli stessi, quindi, hanno reso dichiarazioni di scarso valore probatorio non avendo potuto riferire nulla in merito alla concreta dinamica per sinistro oggetto di causa ed essendosi limitati, genericamente, a dichiarare che la paratia, a seguito del costante deflusso delle acque sottostanti, presentava evidenti segni di indebolimento.
Dunque, dalle dichiarazioni rese dai testi non è emerso alcun elemento concreto che possa provare che, nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione, si fosse verificata la rottura del cordolo presente all'ingresso del tunnel ove era posto il tubo d'adduzione dell'acqua potabile, con contatore e riduzione della pressione che l'attore sosteneva essere andato a controllare né che a seguito di tale rottura alcune pietre fossero cadute proprio addosso all'attore provocandogli lesioni personali.
Parimenti, anche il materiale fotografico allegato agli atti di causa non fornisce elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Le foto prodotte dall'attrice, prive di data certa, riproducono, infatti, meri dettagli dello stato luoghi che, in quanto tali, non permettono al
Tribunale di valutare la compatibilità tra la configurazione obiettiva dello stato dei luoghi al momento del fatto ed il dinamismo dell'evento dannoso.
A tutto quanto fin qui argomentato e tenuto, altresì, conto della difesa della parte convenuta che fin dal primo atto difensivo ha sempre negato il verificarsi del sinistro nei termini descritti dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, deve anche aggiungersi che nel certificato di Pronto Soccorso dell'Ospedale Anna Rizzoli Lacco Ameno Ischia n. 150070/21001878 del
15/03/2021 è riportata, quale causa del trauma, incidente domestico (cfr. all.
n.4 atto di citazione).
Ebbene, quanto al valore probatorio da riconoscere al referto del P.S. appare decisivo richiamare l'orientamento costantemente espresso dalla
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giurisprudenza di legittimità, ed ampiamente condiviso da questo giudicante, secondo cui “Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. n. 27288 del 16/09/2022 (RV. 66574 – 01)).
In una ancor più recente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha, poi, precisato che “il valore di prova legale riguarda il solo dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione fu effettivamente resa e lo fu con quel contenuto rappresentato nell'atto, non anche il valore probatorio intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si tratta di provare (nella specie l'origine autonoma e non coinvolgente altro veicolo dell'incidente). In tale direzione a quella dichiarazione non può assegnarsi altra valenza che quella di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, la quale, ai sensi dell'art. 2735, primo comma, secondo inciso, cod. civ., è liberamente valutabile dal giudice del merito” (cfr. Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 20879 del 26/07/2024 (Rv. 671837
- 01)).
Tanto chiarito, deve, quindi, essere riconosciuto valore di prova legale al dato estrinseco della dichiarazione contenuta nel referto di P.S., ovvero, alla circostanza che le dichiarazioni riportate nel referto, nello specifico trauma da indicente domestico, siano state effettivamente rese, con quel contenuto, da al medico del P.S. al momento del suo Parte_1
accesso presso il Presidio Ospedaliero dell'Ospedale Anna Rizzoli Lacco
Ameno Ischia.
Del resto, anche in corso di causa la difesa dell'attore, a fronte delle spiegate contestazioni di controparte, nulla ha dedotto in merito alla
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circostanza che nel referto di pronto soccorso fosse indicata come causa del trauma “incidente domestico”.
Ebbene anche il valore di tale dichiarazione, unitamente agli altri elementi probatori raccolti in corso di causa, induco il Tribunale a non ritenere provato che le lesioni lamentate dall'attore si siano verificate nei termini descritti in citazione.
In tale contesto probatorio, poi, a nulla rileva il fatto che il CTU nominato, il dott. nella relazione depositata in data Persona_1
7/02/2025, abbia affermato che “Nel caso in esame per il nesso di casualità, per la dinamica con cui viene descritto e denunciato, appare adeguata al danno riscontrato nell'attore” (cfr. pag. 9 consulenza in atti) in quanto la giurisprudenza unanime e datata si è da tempo orientata nel seguente modo:
“Il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal
c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito”. Peraltro, la valutazione del ctu è limitata alla sola astratta compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro descritta dall'attore, mentre resta a carico dello stesso danneggiato provare sia il verificarsi del sinistro che la sua concreta dinamica.
Dunque, la consulenza tecnica d'ufficio non è destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, che devono essere dimostrati dalla parte interessata alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ma ha solo la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute. Deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio (cfr. Cass. Civ. sez. III, 7 settembre 2023,
n. 26048).
L'insieme delle circostanze fin qui evidenziate inducono il Tribunale al rigetto della domanda.
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Ed invero, l'insufficienza del supporto probatorio non può che ridondare a carico dell'attore sul quale incombeva l'onere di dimostrare la modalità di verificazione del fatto ed il suo collegamento causale con le lesioni, pure documentate nella loro obiettività.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio sul nesso causale assorbe la disamina della sussistenza di fattori integranti il “caso fortuito”, ai fini della eventuale prova liberatoria incombente sulla Controparte_1
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come, in dispositivo, in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m tenuto conto del valore della causa per come prospettato in citazione (valore da indeterminabile – complessità bassa) e dell'attività concretamente svolta con la con la precisazione che si applicano i parametri minimi di liquidazione in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse e di una preparazione e studio della causa che possa aver richiesto uno studio significativo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva tra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
4/03/25 (cfr. Cass. n. 28094/09), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
della ogni altra domanda ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 Controparte_1
oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
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3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu.
Così deciso in Napoli,11 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- QUARTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 7303 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Luise Salvatore ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ferrante Federico sito in Napoli, alla via San Pasquale, n. 13, giusta procura in atti;
-ATTORE -
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del rappresentata e difesa dagli avv.ti Marsico Controparte_2
Maurizio Massimo e Urciuolo Nicoletta, ed elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Piazza Matteotti, n. 1, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 23/03/2022,
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1
esponendo: - che in data 15/03/2021 si trovava Controparte_1
presso il confine della proprietà di , in località Ciglio, in Parte_2
corrispondenza della Strada provinciale Serrara-Ciglio, all'altezza del civico n. 17; - che in prossimità della predetta proprietà è ubicato uno Parte_1
sbocco delle acque provenienti dalla strada ed inoltre nella parte sottostante vi è
un tunnel che permette il deflusso delle acque;
- che nel tunnel era stato posizionato, dall'ente che aveva la gestione dell'acquedotto, il tubo di adduzione dell'acqua potabile, con contatore e riduzione di pressione;
- che nelle circostanze di tempo e luogo indicate l'odierno istante si recava nel tunnel al fine di controllare la pressione del contatore allorquando crollava una parte della paratia esterna soprastante il cordolo ed alcune pietre cadevano sulla sua gamba destra;
- che pur inviate alla sia Controparte_1
pec di messa in mora in data 11/06/2021 che invito alla stipula di una negoziazione assistita in data 27/09/2021 non otteneva alcun riscontro.
Tutto ciò premesso l'attore chiedeva all'adito Tribunale di condannare la ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine Controparte_1 dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Il 23/06/2022 si costitutiva in giudizio la Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per la “assoluta indeterminatezza della domanda” stante la “scarna e del tutto sintetica esposizione dei fatti di causa” nonché la propria carenza di legittimazione passiva essendo la titolare della strada in forza della Controparte_3
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delibera della Giunta Regionale n. 5248 del 16 ottobre 2001 e spettando alla la “mera manutenzione della suddetta strada” Controparte_1
in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 5634 del 27 novembre
2001 e non anche dell'alveo naturale sottostante alla stessa. Nel merito, poi, insisteva per il rigetto dell'avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum debeatur. Ancora, rilevava che l'accesso al tunnel oggetto di causa era pericoloso e difficoltoso e che le persone autorizzate ad accedervi erano solo gli addetti alla manutenzione dello stesso;
eccepiva, pertanto, la ricorrenza, nel caso di specie, dell'esimente del caso fortuito, in quanto la condotta negligente e imprevedibile tenuta dall'attore aveva, in ogni caso, interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subito o, in via gradata, del un concorso di colpa dell'attore, ai sensi dell'art. 1227 co. I c.c.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, escussione di due testi di parte attrice ed espletamento di c.t.u. medico legale sulla persona del danneggiato, a seguito dell'udienza del 1/04/2025 è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
In via preliminare va rigettata l'eccezione, sollevata dalla difesa di parte convenuta, di nullità dell'atto di citazione per genericità dei fatti ivi esposti.
Ed invero, la nullità di un atto introduttivo sussiste solo ove sia assolutamente indeterminata ed incerta la pretesa della parte e cioè quando, ad una analisi complessiva dell'atto e della documentazione prodotta, non sia in alcun modo possibile individuare il petitum e la causa petendi.
Orbene, nel caso di specie è indubbio che dalla formulazione della domanda sia possibile individuare gli elementi costitutivi della richiesta attorea;
ciò risulta anche avvalorato dal fatto che il convenuto, sin dal primo atto difensivo, abbia formulato in via immediata ed esauriente le proprie difese.
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Parimenti non può trovare accoglimento neanche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della parte convenuta. Ed invero, per come indicato in citazione, il sinistro per cui è causa si è verificato su una strada pubblica alla cui manutenzione era tenuta, per sua stessa ammissione, la
[...]
(cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta). Controparte_1
Sul punto è appena il caso di precisare che il soggetto (nel caso di specie la che pur non essendo proprietario della strada Controparte_1
ne esercita di fatto la manutenzione è tenuto ad assicurare che gli utenti che la utilizzano non incorrano in pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati dall'inosservanza di tale obbligo (cfr. Cass., Sez. III, n.
15509 del 16/05/2022).
Superate tali preliminari eccezioni osserva il Tribunale che la vicenda oggetto di causa è da ricondursi nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulla cosa ed un conseguente obbligo di vigilanza e custodia in modo da impedire che queste arrechino danni a terzi.
Ciò posto, la responsabilità del custode si configura come una responsabilità oggettiva essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Nel riparto dell'onere della prova, peraltro, nonostante la presunzione di responsabilità gravante sul custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato non è esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come
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conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., ord. n. 5910 dell'11/03/2011; Cass. civ., sent. n. 7125 del 21/03/2013).
L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso della sede stradale comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (cfr. Cass. civ., ord. n.
11526 dell'11/05/2017).
Lo statuto della responsabilità del custode riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati, tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 cod. civ., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'impredicabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente) (cfr. da ultimo Cass., sent. n. 12760 del 9/05/2024).
Una volta che dimostrato il nesso casuale, la condotta del danneggiato rileva nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito.
La Suprema Corte sul punto ha, di recente, ha precisato: - che, la condotta della vittima può integrare il caso fortuito ed escludere, quindi, integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 solo purché sia stata colposa;
- che al fine di stabilire se la condotta del danneggiato escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
valutare se il danneggiato ha rispettato il
“generale dovere di ragionevole cautela” (ovviamente tali valutazioni
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dovranno essere operate esclusivamente ex ante e non ex post); escludere del tutto la responsabilità del custode se la condotta del danneggiato ha costituito un'evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (cfr. Cass. ord. n. 8346 del 27 marzo 2024).
Nel caso fortuito rientra, quindi, anche la scarsa diligenza della vittima, quando con la sua condotta imprudente, o semplicemente per disattenzione, ha contribuito al verificarsi di un danno.
Fatte queste necessarie premesse di ordine concettuale, il Tribunale ritiene la domanda proposta infondata per le ragioni di seguito esposte.
Nello specifico l'istruttoria espletata non ha permesso di accertare, con un grado di tranquillizzante certezza, la sussistenza del nesso di causalità tra i lamentati danni riportati dall'attore e la res in custodia per cui è causa.
Ed invero, come detto, la prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.
Non può, quindi, nemmeno ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree accessibili al pubblico e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.
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Ciò posto, in primo luogo, osserva il Tribunale che i due testi di parte attrice, e entrambi escussi nel corso Testimone_1 Testimone_2 dell'udienza del 23/02/2024, non erano presenti al momento del sinistro per cui è causa. Gli stessi, quindi, hanno reso dichiarazioni di scarso valore probatorio non avendo potuto riferire nulla in merito alla concreta dinamica per sinistro oggetto di causa ed essendosi limitati, genericamente, a dichiarare che la paratia, a seguito del costante deflusso delle acque sottostanti, presentava evidenti segni di indebolimento.
Dunque, dalle dichiarazioni rese dai testi non è emerso alcun elemento concreto che possa provare che, nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione, si fosse verificata la rottura del cordolo presente all'ingresso del tunnel ove era posto il tubo d'adduzione dell'acqua potabile, con contatore e riduzione della pressione che l'attore sosteneva essere andato a controllare né che a seguito di tale rottura alcune pietre fossero cadute proprio addosso all'attore provocandogli lesioni personali.
Parimenti, anche il materiale fotografico allegato agli atti di causa non fornisce elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Le foto prodotte dall'attrice, prive di data certa, riproducono, infatti, meri dettagli dello stato luoghi che, in quanto tali, non permettono al
Tribunale di valutare la compatibilità tra la configurazione obiettiva dello stato dei luoghi al momento del fatto ed il dinamismo dell'evento dannoso.
A tutto quanto fin qui argomentato e tenuto, altresì, conto della difesa della parte convenuta che fin dal primo atto difensivo ha sempre negato il verificarsi del sinistro nei termini descritti dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, deve anche aggiungersi che nel certificato di Pronto Soccorso dell'Ospedale Anna Rizzoli Lacco Ameno Ischia n. 150070/21001878 del
15/03/2021 è riportata, quale causa del trauma, incidente domestico (cfr. all.
n.4 atto di citazione).
Ebbene, quanto al valore probatorio da riconoscere al referto del P.S. appare decisivo richiamare l'orientamento costantemente espresso dalla
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giurisprudenza di legittimità, ed ampiamente condiviso da questo giudicante, secondo cui “Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. n. 27288 del 16/09/2022 (RV. 66574 – 01)).
In una ancor più recente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha, poi, precisato che “il valore di prova legale riguarda il solo dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione fu effettivamente resa e lo fu con quel contenuto rappresentato nell'atto, non anche il valore probatorio intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si tratta di provare (nella specie l'origine autonoma e non coinvolgente altro veicolo dell'incidente). In tale direzione a quella dichiarazione non può assegnarsi altra valenza che quella di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, la quale, ai sensi dell'art. 2735, primo comma, secondo inciso, cod. civ., è liberamente valutabile dal giudice del merito” (cfr. Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 20879 del 26/07/2024 (Rv. 671837
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Tanto chiarito, deve, quindi, essere riconosciuto valore di prova legale al dato estrinseco della dichiarazione contenuta nel referto di P.S., ovvero, alla circostanza che le dichiarazioni riportate nel referto, nello specifico trauma da indicente domestico, siano state effettivamente rese, con quel contenuto, da al medico del P.S. al momento del suo Parte_1
accesso presso il Presidio Ospedaliero dell'Ospedale Anna Rizzoli Lacco
Ameno Ischia.
Del resto, anche in corso di causa la difesa dell'attore, a fronte delle spiegate contestazioni di controparte, nulla ha dedotto in merito alla
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circostanza che nel referto di pronto soccorso fosse indicata come causa del trauma “incidente domestico”.
Ebbene anche il valore di tale dichiarazione, unitamente agli altri elementi probatori raccolti in corso di causa, induco il Tribunale a non ritenere provato che le lesioni lamentate dall'attore si siano verificate nei termini descritti in citazione.
In tale contesto probatorio, poi, a nulla rileva il fatto che il CTU nominato, il dott. nella relazione depositata in data Persona_1
7/02/2025, abbia affermato che “Nel caso in esame per il nesso di casualità, per la dinamica con cui viene descritto e denunciato, appare adeguata al danno riscontrato nell'attore” (cfr. pag. 9 consulenza in atti) in quanto la giurisprudenza unanime e datata si è da tempo orientata nel seguente modo:
“Il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal
c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito”. Peraltro, la valutazione del ctu è limitata alla sola astratta compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro descritta dall'attore, mentre resta a carico dello stesso danneggiato provare sia il verificarsi del sinistro che la sua concreta dinamica.
Dunque, la consulenza tecnica d'ufficio non è destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, che devono essere dimostrati dalla parte interessata alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ma ha solo la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute. Deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio (cfr. Cass. Civ. sez. III, 7 settembre 2023,
n. 26048).
L'insieme delle circostanze fin qui evidenziate inducono il Tribunale al rigetto della domanda.
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Ed invero, l'insufficienza del supporto probatorio non può che ridondare a carico dell'attore sul quale incombeva l'onere di dimostrare la modalità di verificazione del fatto ed il suo collegamento causale con le lesioni, pure documentate nella loro obiettività.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio sul nesso causale assorbe la disamina della sussistenza di fattori integranti il “caso fortuito”, ai fini della eventuale prova liberatoria incombente sulla Controparte_1
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come, in dispositivo, in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m tenuto conto del valore della causa per come prospettato in citazione (valore da indeterminabile – complessità bassa) e dell'attività concretamente svolta con la con la precisazione che si applicano i parametri minimi di liquidazione in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse e di una preparazione e studio della causa che possa aver richiesto uno studio significativo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva tra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
4/03/25 (cfr. Cass. n. 28094/09), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
della ogni altra domanda ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 Controparte_1
oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
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3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu.
Così deciso in Napoli,11 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale
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