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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 556/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1468/2025 depositato il 02/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013467618000 ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6716/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio la ricorrente agisce per l'annullamento della cartella di pagamento n.
09420240013467618000, notificata il 10 febbraio 2025, recante intimazione di pagamento per tassa automobilistica relativa alle annualità 2019 e 2021, per un importo complessivo di euro 796,22. Lamenta la nullità dell'atto per mancata notifica della cartella originaria e degli atti presupposti, violazione del diritto di difesa, prescrizione dei crediti richiesti, nonché illegittimità degli interessi e delle sanzioni applicate. Ha sostenuto che la tassa automobilistica è soggetta a termine triennale di prescrizione e che, essendo le annualità contestate riferite al 2019 e al 2021, il termine è ampiamente spirato, con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo. Ha inoltre eccepito che la cartella non contiene adeguata motivazione in ordine agli interessi, richiamando giurisprudenza di legittimità sulla necessità di indicare tasso e decorrenza.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione. La Regione ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che per l'annualità 2019 è stato notificato avviso di accertamento in data
28 febbraio 2022, ai sensi della normativa speciale in materia di tassa automobilistica, e che la cartella è stata emessa nel rispetto del termine decadenziale triennale, applicandosi il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica. Ha inoltre sostenuto che la motivazione sugli interessi è sufficiente, trattandosi di tasso fisso già indicato nell'atto presupposto e computato con calcolo semplice. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi riferiti alla formazione del ruolo e alla notifica degli atti prodromici, attività di competenza esclusiva dell'ente impositore, e ha contestato la fondatezza delle doglianze sulla motivazione, richiamando la normativa e la giurisprudenza secondo cui la cartella riproduce il ruolo e che l'obbligo di motivazione grava sull'ente creditore. Ha inoltre dedotto che la prescrizione non si è verificata, argomentando in proposito ed ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Con propria memoria di replica, parte ricorrente rileva che la cartolina di ricevimento prodotta dalla Regione
è sottoscritta da persona diversa dal destinatario.
Nella odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che la replica di parte ricorrente non è stata seguita da alcuna ulteriore deduzione da parte della Regione;
attenendo quanto dedotto ad un elemento di fatto (perfezionamento della notifica mediante sottoscrizione del destinatario della spedizione postale) dalla mancata contestazione devono trarsi elementi di giudizio.
Osserva ancora la Corte che la cartolina del 2022 reca apposta una firma di “Alvaro Carmine” chiaramente leggibile. Nessuna indicazione è resa dal notificatore circa la qualità o l'identità del soggetto che sottoscrive l'atto.
Vero è che quest'ultimo è consegnato al domicilio della ricorrente.
Tuttavia, mancando ogni indicazione circa la qualità del ricevente, non può operare la presunzione di convivenza che astrattamente potrebbe riconoscersi nella presenza di un soggetto diverso dal destinatario nella residenza di quest'ultimo.
La mancata notifica valida dell'accertamento ha impedito l'interruzione dei termini, con conseguente maturazione della prescrizione del credito relativo alle annualità 2019 e 2020. Pertanto, il ricorso deve essere accolto per violazione della sequenza procedimentale e per intervenuta prescrizione del credito.
Le spese sono a carico della sola Regione Calabria, cui è imputabile la soccombenza sostanziale e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Calabria alle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 300,00 complessive.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1468/2025 depositato il 02/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013467618000 ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6716/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio la ricorrente agisce per l'annullamento della cartella di pagamento n.
09420240013467618000, notificata il 10 febbraio 2025, recante intimazione di pagamento per tassa automobilistica relativa alle annualità 2019 e 2021, per un importo complessivo di euro 796,22. Lamenta la nullità dell'atto per mancata notifica della cartella originaria e degli atti presupposti, violazione del diritto di difesa, prescrizione dei crediti richiesti, nonché illegittimità degli interessi e delle sanzioni applicate. Ha sostenuto che la tassa automobilistica è soggetta a termine triennale di prescrizione e che, essendo le annualità contestate riferite al 2019 e al 2021, il termine è ampiamente spirato, con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo. Ha inoltre eccepito che la cartella non contiene adeguata motivazione in ordine agli interessi, richiamando giurisprudenza di legittimità sulla necessità di indicare tasso e decorrenza.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione. La Regione ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che per l'annualità 2019 è stato notificato avviso di accertamento in data
28 febbraio 2022, ai sensi della normativa speciale in materia di tassa automobilistica, e che la cartella è stata emessa nel rispetto del termine decadenziale triennale, applicandosi il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica. Ha inoltre sostenuto che la motivazione sugli interessi è sufficiente, trattandosi di tasso fisso già indicato nell'atto presupposto e computato con calcolo semplice. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi riferiti alla formazione del ruolo e alla notifica degli atti prodromici, attività di competenza esclusiva dell'ente impositore, e ha contestato la fondatezza delle doglianze sulla motivazione, richiamando la normativa e la giurisprudenza secondo cui la cartella riproduce il ruolo e che l'obbligo di motivazione grava sull'ente creditore. Ha inoltre dedotto che la prescrizione non si è verificata, argomentando in proposito ed ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Con propria memoria di replica, parte ricorrente rileva che la cartolina di ricevimento prodotta dalla Regione
è sottoscritta da persona diversa dal destinatario.
Nella odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che la replica di parte ricorrente non è stata seguita da alcuna ulteriore deduzione da parte della Regione;
attenendo quanto dedotto ad un elemento di fatto (perfezionamento della notifica mediante sottoscrizione del destinatario della spedizione postale) dalla mancata contestazione devono trarsi elementi di giudizio.
Osserva ancora la Corte che la cartolina del 2022 reca apposta una firma di “Alvaro Carmine” chiaramente leggibile. Nessuna indicazione è resa dal notificatore circa la qualità o l'identità del soggetto che sottoscrive l'atto.
Vero è che quest'ultimo è consegnato al domicilio della ricorrente.
Tuttavia, mancando ogni indicazione circa la qualità del ricevente, non può operare la presunzione di convivenza che astrattamente potrebbe riconoscersi nella presenza di un soggetto diverso dal destinatario nella residenza di quest'ultimo.
La mancata notifica valida dell'accertamento ha impedito l'interruzione dei termini, con conseguente maturazione della prescrizione del credito relativo alle annualità 2019 e 2020. Pertanto, il ricorso deve essere accolto per violazione della sequenza procedimentale e per intervenuta prescrizione del credito.
Le spese sono a carico della sola Regione Calabria, cui è imputabile la soccombenza sostanziale e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Calabria alle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 300,00 complessive.