CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/10/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 294/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. GU ED Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
RA LM (pec: ed Email_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Fermo, via Zeppilli n. 11;
APPELLANTI contro
- (C.F. , nella sua qualità di madre Controparte_1 C.F._3 esercente in via esclusiva la potestà genitoriale sulla figlia minore
, rappresentata e difesa dall'Avv. FABRIZIO CHIOINI (pec: Persona_1
ed elettivamente domiciliata presso il Email_2 suo studio Porto Sant'Elpidio, via Tunisia n. 10;
APPELLATA
pagina 1 di 12 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 114/2023 del Tribunale di Fermo, emessa in data 13.2.2023 relativamente al fascicolo n. 1998/2019 R.G.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria e diversa istanza disattesa e reiecta, accogliere il proposto appello e per l'effetto: in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice per mancato effettivo esperimento del procedimento di mediazione delegata e/o comunque dichiarare la nullità di tutti gli atti del procedimento di primo grado accogliendo il
e/o il II motivo d'appello nominando ex officio, se del caso, il curatore del minore;
revocare comunque l'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con implicita reiezione delle prove e per interrogatorio e per testi già richieste nelle note 183 n.2 cpc nel giudizio di I° grado e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, disponendone ammissione ed espletamento, nonché fissando il tentativo di conciliazione giudiziale;
nel merito accogliere le conclusioni già precisate in primo grado con le integrazioni e modifiche dettate dal devolutum e conseguentemente: dichiarare l'insussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro giudiziario, difettando sia il fumus boni juris, che il periculum in mora per le argomentazioni esposte in tutti gli atti di giudizio e segnatamente nella comparsa di costituzione del procedimento di primo grado, respingere la domanda di convalida e conferma definitiva del sequestro giudiziario del 7.3.2019, confermato li 22.7.2019, revocando la nomina di custode di anche in corso di causa, dando Controparte_1 atto che nulla ha deciso sul punto la sentenza impugnata;
dato atto della volontà dei nonni e di Parte_2 Controparte_2 intestare la nuda proprietà degli immobili descritti alla lettera A, B e C dell'atto di citazione alla nipote , respingere la domanda di nullità dell'atto notar Persona_1 di Porto Sant'Elpidio, del 5.6.2019 n.230144 rep e n. 36785 di racc, Persona_2 nonché di inefficacia per simulazione assoluta del predetto atto o per qualsiasi altra causa;
dichiarare la legittimità del possesso e della detenzione degli immobili oggetto di causa da parte dei convenuti usufruttuari e per l'effetto confermare la reiezione di
pagina 2 di 12 ogni richiesta a qualsiasi titolo, di risarcimento per il danno conseguente all'asserito mancato godimento, nell'ipotesi di accoglimento della avversa richiesta risarcitoria o indennitaria, compensare la stessa con il credito nascente in favore dei convenuti dall'avvenuto pagamento della somma di €.84.000,00 con il maggior danno ex art. 1224 cc da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata, condannando l'attrice al pagamento dell'eccedenza determinanda, in ogni caso nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in relazione all'inefficacia dell'atto notaio di Porto Sant'Elpidio, del 5.6.2019 Persona_2
n.230144 rep e n. 36785 di racc disporre la restituzione agli appellanti della somma di €.84.000,00 con ogni provvedimento ex D.Lgs 28/2010, o comunque la somma ritenuta di giustizia;
respingere ogni avversa richiesta anche istruttoria in ogni caso e ipotesi, con vittoria di spese, competenze, onorari, cap ed iva del doppio grado di giudizio, disponendo la ripetizione di quanto già pagato e controparte”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Onorevole Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
A) rigettare l'impugnazione proposta dai signori e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Fermo numero 114/2023 Parte_2 emessa il dì 8 febbraio 2023, pubblicata il 13 febbraio 2023 e notificata il 20 febbraio 2023, assoggettata ad appello perché inammissibile, ovvero completamente infondata in fatto ed in diritto, per l'effetto confermandola integralmente;
B) Vittoria nelle spese e competenze di lite del secondo grado”.
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle prove costituende dedotte in primo grado e respinte in quella sede, perché complessivamente irrilevanti ed inammissibili ai fini del decidere.
Per i motivi si rinvia alle pagine da 18 a 22 della comparsa di costituzione e nell'ipotesi di ammissione dei capitoli di Controparte in sede di prova testimoniale, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta sugli stessi fatti, indicando come testi sia quelli avversari, sia il signor di Porto Testimone_1
Sant'Elpidio.”
pagina 3 di 12 FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ex art. 669 octies c.p.c., - in qualità di Controparte_1 genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore - a seguito Persona_1 dell'ottenimento di sequestro giudiziario ante causam sull'immobile sito in Porto
Sant'Elpidio, via Mazzini n. 324, identificato al NCEU al fg. 26 p.lla 1329 sub 8 e p.lla 1332 sub 6 e 7 - conveniva in giudizio e Parte_1 Parte_2
(nonni paterni della minore), al fine di ottenere l'accertamento ex artt. 533 e 948
c.c. che - quale unica erede di - fosse esclusiva Persona_1 Persona_3 proprietaria del predetto immobile, stante la dichiarazione di inefficacia o, in subordine, di nullità dell'atto denominato “cessione per costituzione dei diritti di usufrutto vitalizio mediante uso di procura irrevocabile in rem propria ed ultrattiva”, stipulato dai convenuti in data 5.6.2019 per inefficacia post mortem della procura notarile (rilasciata ai convenuti dal de cuius il 3.5.2006 rep.
206765) e, in ogni caso, per violazione dell'art. 458 c.c. e per simulazione assoluta, con conseguente condanna dei convenuti al rilascio immediato dei già menzionati beni e al risarcimento del danno derivato dal mancato godimento degli stessi, da valutare in via equitativa ex articolo 1226 c.c.
I convenuti e , genitori del de cuius Parte_2 Parte_1 Per_3
e nonni della minore , costituitisi in giudizio, chiedevano - in via
[...] Persona_1 preliminare - la dichiarazione di inefficacia del sequestro già concesso ante causam e - nel merito - il rigetto delle domande avversarie.
Inoltre, chiedevano - in via riconvenzionale - la condanna dell'attrice alla restituzione della somma di euro 84.000,00, corrispondente a quella pagata dai convenuti per l'acquisto del bene.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Fermo - previo rigetto delle eccezioni di rito svolte dai convenuti - accoglieva la domanda formulata da parte attrice.
Nello specifico, il giudicante riteneva non contestata dai convenuti la qualità - in capo alla minore - di erede del de cuius , nonché Persona_1 Persona_3
l'appartenenza all'asse ereditario del bene controverso.
La domanda attrice volta a far dichiarare l'inefficacia dell'atto notarile di “cessione per costituzione dei diritti di usufrutto vitalizio mediante uso di procura
pagina 4 di 12 irrevocabile in rem propriam ultrattiva” veniva parimenti accolta dal Tribunale di merito, sul rilievo che tale negozio era stato stipulato dai convenuti dopo la morte del figlio , sulla base di una procura - rilasciata in loro favore il Persona_3
3.5.2006 contestualmente all'acquisto dell'immobile - da ritenersi inefficace.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello e Parte_2 Parte_1
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attrice per
[...] mancato effettivo esperimento del procedimento di mediazione delegata e/o, comunque, la nullità di tutti gli atti del procedimento di primo grado per mancata nomina di un curatore della minore, da effettuare, se del caso, ex officio, tenuto conto del conflitto di interessi con la madre.
Gli appellanti hanno, inoltre, chiesto la revoca dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con implicita reiezione delle prove per interrogatorio e per testi già richieste nelle note ex art. 183 n.2 c.p.c. nel giudizio di primo grado e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendone l'ammissione e l'espletamento, previo tentativo di conciliazione giudiziale.
Nel merito, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni già precisate in primo grado, con le integrazioni (e modifiche) dettate dal devolutum.
- costituitasi in qualità di genitore esercente la responsabilità sulla Controparte_1 figlia minore - ha contestato integralmente l'avverso gravame Persona_1 chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza n. 114/2023 del Tribunale di
Fermo.
In data 25.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisone sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti eccepiscono, in rito, che la mediazione delegata non sarebbe stata “effettivamente” esperita.
Il motivo non ha pregio.
Al riguardo, questa Corte è chiamata a stabilire quando il tentativo di mediazione obbligatoria possa dirsi utilmente concluso e cioè, se a tal fine se sia sufficiente comunicare al mediatore di non aver nessuna intenzione di procedere oltre e di pagina 5 di 12 provare a trovare una soluzione, oppure se sia necessario che la mediazione sia
“effettiva” e, cioè, che le parti provino - quanto meno - a discutere per trovare una soluzione, per poi poter dare atto a verbale dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione positiva.
Conviene premettere che la partecipazione al primo incontro del procedimento di mediazione - sebbene con esito negativo - adempie all'onere della condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ed invero, la manifestazione di una parte del parere negativo sulla possibilità di proseguire la mediazione, una volta ricevute le necessarie informazioni dal mediatore, è sufficiente a considerare validamente esperita la mediazione obbligatoria.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità precisa che sia l'argomento letterale (v. art. 8, D.Lvo 28/2010), sia l'argomento sistematico (la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo da non rendere eccessivamente complesso l'accesso alla tutela giurisdizionale) depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale - ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione - la parte medesima può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare la procedura di mediazione
(così Cass. n. 8473/2019; in senso adesivo, da ultimo, cfr. Cass. n. 18485/2024).
Nel dettaglio, l'appellata non si è limitata a depositare la domanda di mediazione, ma ha partecipato al primo incontro, conclusosi con esito negativo.
D'altro canto, come prescrive il comma 2-bis dell'art. 5, D. Lvo 28/2010, applicabile ratione temporis, "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza
l'accordo" (previsione ripresa dall'attuale comma 4 dell'art. 5).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, concludersi che il procedimento di mediazione si sia svolto in modo effettivo e nei termini imposti pagina 6 di 12 dal Giudice, pur essendosi concluso negativamente a seguito del primo incontro, come risulta dal verbale depositato nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 10.9.2020.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano la mancata nomina di un curatore speciale della minore ex art. 78 c.p.c., nonostante l'accesa conflittualità esistente tra i nonni e la madre, nonché l'assenza di un nuovo tentativo di conciliazione.
Anche tale motivo è infondato.
Secondo quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, c.p.c., per poter procedere alla nomina di un curatore speciale all'incapace deve, infatti, sussistere una situazione d'urgenza determinatasi in seguito al venir meno della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza in via ordinaria.
Presupposto indefettibile per la nomina del curatore ai sensi dell'art. 78 c.p.c. è, pertanto, la mancanza della “persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza”; nella fattispecie al vaglio del Collegio, il soggetto in questione è incarnato dalla madre, odierna appellata, titolare in via esclusiva dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
Né può ritenersi sussistente, nel caso in esame, alcun conflitto di interessi tra la minore e la madre, la quale ha agito per far ottenere alla figlia l'intero diritto di proprietà su un bene, piuttosto che la sola nuda proprietà sullo stesso.
Nel merito, gli appellanti rilevano che sull'attore il quale agisca in petitio hereditatis incombe l'onere di dimostrare la sua qualità di erede e dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione;
nel caso di specie, l'appartenenza della piena proprietà all'asse ereditario è stata contestata dagli odierni istanti, i quali hanno affermato di essersi riservati l'usufrutto - che avrebbero esercitato de facto anche quando il figlio era in vita - ma di non averlo palesato per motivi fiscali.
In particolare, gli appellanti deducono di aver ricevuto dal figlio apposito mandato irrevocabile ed ultrattivo, per trasfonderlo, poi, in atto pubblico.
Il motivo è infondato.
pagina 7 di 12 Al riguardo, giova considerare che l'azione di petizione ereditaria - in quanto strumento di tutela privilegiata dell'erede - è caratterizzata da un carico probatorio particolarmente lieve.
L'erede, infatti, è tenuto a provare il presupposto dell'apertura della successione, ovvero la morte del de cuius; la sua qualità di chiamato all'eredità (vocazione legittima o istituzione testamentaria) e, infine, l'appartenenza all'asse ereditario dei beni posseduti dal convenuto.
Qualora l'attore invochi la successione legittima, poi, assolve al proprio onere probatorio allegando (e, se contestato, provando) il proprio grado di parentela con il de cuius.
Se il convenuto oppone un titolo poziore o, addirittura, dirimente rispetto a quello di parte avversa - quale la successione testamentaria - spetta al medesimo convenuto - secondo il principio reus in excipiendo fit actor - dare la prova dell'eccezione, nella specie mediante la produzione della scheda testamentaria
(così, Cass. civ. 1831/2000).
La prova del rapporto di parentela con il de cuius - quale titolo che conferisce la qualità di erede legittimo - deve essere fornita tramite gli atti dello stato civile;
nel caso, poi, questi ultimi manchino, o siano andati distrutti o smarriti, la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - può essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c. (cfr. Cass. civ.
19254/2024).
Nella fattispecie, è circostanza pacifica - poiché non contestata - che la minore sia figlia del de cuius , circostanza peraltro accertata Persona_1 Persona_3 dalla sentenza 273/2017 del Tribunale di Fermo, pronunciata a seguito di domanda di riconoscimento espletata dalla madre . Controparte_1
Inoltre, risulta per tabulas (né vi è contestazione in proposito) che il bene de quo fosse di proprietà del padre della minore di cui costei è unica erede.
Destituita di ogni fondamento è la pretesa degli appellanti di superare i dati risultanti dai pubblici registri, con la mera affermazione secondo cui i genitori del de cuius, al momento dell'acquisto dell'immobile si sarebbero riservati l'usufrutto sul bene medesimo, senza tuttavia palesarlo, per motivi fiscali: ed invero, i negozi pagina 8 di 12 aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili prevedono la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 c.c., con la conseguenza che tali diritti devono risultare da atto scritto, a pena di nullità.
Gli appellanti censurano, poi, l'erronea interpretazione dei rapporti intercorsi tra loro e il figlio;
in particolare, lamentano che il giudice di prime cure non Per_3 avrebbe esaminato il testo dell'atto in forza del quale i coniugi Parte_3 hanno agito.
In proposito, gli appellanti assumono che l'atto de quo sia stato stipulato in esecuzione del contratto di mandato sostanziale già conferito loro dallo stesso figlio e dichiarato “ultrattivo”, con validità perenne proprio perché ed in quanto conteneva in sé l'attribuzione del diritto reale (di usufrutto) che - di fatto - i genitori avevano da sempre esercitato conformemente alla procura stessa.
Il motivo è infondato.
Com'è noto, il divieto dei patti successori vigente nel nostro sistema giuridico, è corollario della regola secondo la quale la delazione può avere come fonti solo la legge e il testamento (art. 457 c.c.).
La volontà privata, pertanto, non può disporre in ordine a beni facenti parte di una successione non ancora apertasi, se non attraverso il testamento del futuro de cuius, unico negozio mortis causa ammesso nel nostro ordinamento.
Qualunque altro atto con il quale il futuro de cuius o terzi dispongano della successione non ancora aperta è affetto da nullità.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità - condiviso e fatto proprio dal Collegio - nel nostro ordinamento giuridico deve ritenersi valido ed efficace il mandato conferito ed accettato durante la vita del mandante avente a oggetto un incarico - anche se di contenuto patrimoniale - da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante stesso, per conto di questo.
Tuttavia, la validità del mandato da eseguirsi post mortem deve ritenersi necessariamente subordinata alla circostanza che la natura dell'affare non sia in contrasto con le norme fondamentali che disciplinano la successione mortis causa
e, in particolare, la successione testamentaria.
pagina 9 di 12 Infatti, la volontà del de cuius, relativamente ai beni dell'eredità, non può operare che come volontà testamentaria post mortem, nelle forme, nei modi e nei limiti determinati dalla legge.
Conseguentemente, mentre deve ritenersi valido ed efficace un mandato post mortem exequendum destinato, cioè, a giustificare - dopo la morte del mandante
- la sola esecuzione materiale di atti di disposizione già perfezionati in vita dal de cuius (ossia nella forma dell'adempimento di obbligazioni già assunte), deve essere negata ogni validità ad un mandato negoziale che - in qualsiasi forma e modo - importi, attraverso l'esecuzione da parte del mandatario dopo la morte del mandante, una trasmissione mortis causa di beni patrimoniali inerenti all'eredità,
a favore di terze persone, trattandosi, in tale ultimo caso, di atti di disposizione mortis causa di beni ereditari che devono necessariamente rivestire la forma propria delle disposizioni testamentarie (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2804 del
04/10/1962, Rv. 254164 - 01; cfr. altresì Cass., Sez. 2, Sentenza n. 719 del
24/04/1965, Rv. 311353 - 01).
Nello specifico, l'atto pubblico dichiarato inefficace dal Tribunale di Fermo ha riguardato la “cessione (per costituzione) dei diritti di usufrutto vitalizio mediante uso di procura irrevocabile in rem propria e ultrattiva”.
E' evidente che il rogito con cui gli appellanti hanno proceduto all'acquisto dell'usufrutto sul bene oggetto di controversia si inserisce in un'operazione negoziale complessivamente elusiva delle norme in materia di successione da ritenersi, perciò, invalida.
Ricorre, infatti, una chiara ipotesi di patto successorio nullo ai sensi dell'art. 458
c.c. e, più precisamente, un mandato post mortem con oggetto illecito, in quanto il “futuro” de cuius - mentre era ancora in vita - aveva dato ai genitori l'incarico di costituire (anche a favore di se stessi), dopo la sua morte, il diritto di usufrutto sui beni patrimoniali in contestazione, così violando l'articolo 587 c.c., che prevede come unico atto mortis causa il testamento, negozio rivestito di un particolare formalismo.
Né può pervenirsi a diverse conclusioni sulla base degli assegni bancari versati in atti dagli appellanti - con cui la signora ha pagato il bene de quo al Parte_1
pagina 10 di 12 costruttore - poiché tali titoli provano soltanto che l'operazione (di compravendita) dissimula una donazione indiretta in favore del de cuius, il quale - si ribadisce - risulta a tutti gli effetti di legge unico intestatario della piena proprietà del bene medesimo.
Infine, gli istanti ripropongono domanda riconvenzionale subordinata, tesa ad ottenere la restituzione della somma corrisposta per l'acquisto dell'usufrutto pari ad €.84.000,00, perché l'animus donandi - a differenza di quanto affermato in sentenza - non avrebbe riguardato l'intera proprietà, bensì solo la nuda proprietà riservando a se stessi l'usufrutto, da palesarsi ad nutum degli usufruttuari con la procura in rem propriam ultrattiva, senza obbligo di rendiconto.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento, per le ragioni già espresse in merito al secondo motivo: ai sensi dell'art. 1350, comma 1, n. 2, c.c. i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili “devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità”.
Di conseguenza, in difetto di un atto scritto con il quale - al momento dell'acquisto dell'immobile per cui è causa, i genitori di “riservavano” Persona_3
a se stessi il diritto di usufrutto sul medesimo bene - deve ritenersi che gli stessi abbiano donato al figlio la piena proprietà (e non solo la nuda proprietà, come da loro oggi sostenuto) su detto immobile.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai valori minimi e con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 114/2023 del Tribunale
[...] Parte_2 di Fermo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti a rifondere - in favore di controparte - le spese del grado, che liquida in complessivi €.4.997,00 per compensi professionali ed
€.200,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del
15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. GU ED
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. GU ED Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
RA LM (pec: ed Email_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Fermo, via Zeppilli n. 11;
APPELLANTI contro
- (C.F. , nella sua qualità di madre Controparte_1 C.F._3 esercente in via esclusiva la potestà genitoriale sulla figlia minore
, rappresentata e difesa dall'Avv. FABRIZIO CHIOINI (pec: Persona_1
ed elettivamente domiciliata presso il Email_2 suo studio Porto Sant'Elpidio, via Tunisia n. 10;
APPELLATA
pagina 1 di 12 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 114/2023 del Tribunale di Fermo, emessa in data 13.2.2023 relativamente al fascicolo n. 1998/2019 R.G.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria e diversa istanza disattesa e reiecta, accogliere il proposto appello e per l'effetto: in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice per mancato effettivo esperimento del procedimento di mediazione delegata e/o comunque dichiarare la nullità di tutti gli atti del procedimento di primo grado accogliendo il
e/o il II motivo d'appello nominando ex officio, se del caso, il curatore del minore;
revocare comunque l'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con implicita reiezione delle prove e per interrogatorio e per testi già richieste nelle note 183 n.2 cpc nel giudizio di I° grado e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, disponendone ammissione ed espletamento, nonché fissando il tentativo di conciliazione giudiziale;
nel merito accogliere le conclusioni già precisate in primo grado con le integrazioni e modifiche dettate dal devolutum e conseguentemente: dichiarare l'insussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro giudiziario, difettando sia il fumus boni juris, che il periculum in mora per le argomentazioni esposte in tutti gli atti di giudizio e segnatamente nella comparsa di costituzione del procedimento di primo grado, respingere la domanda di convalida e conferma definitiva del sequestro giudiziario del 7.3.2019, confermato li 22.7.2019, revocando la nomina di custode di anche in corso di causa, dando Controparte_1 atto che nulla ha deciso sul punto la sentenza impugnata;
dato atto della volontà dei nonni e di Parte_2 Controparte_2 intestare la nuda proprietà degli immobili descritti alla lettera A, B e C dell'atto di citazione alla nipote , respingere la domanda di nullità dell'atto notar Persona_1 di Porto Sant'Elpidio, del 5.6.2019 n.230144 rep e n. 36785 di racc, Persona_2 nonché di inefficacia per simulazione assoluta del predetto atto o per qualsiasi altra causa;
dichiarare la legittimità del possesso e della detenzione degli immobili oggetto di causa da parte dei convenuti usufruttuari e per l'effetto confermare la reiezione di
pagina 2 di 12 ogni richiesta a qualsiasi titolo, di risarcimento per il danno conseguente all'asserito mancato godimento, nell'ipotesi di accoglimento della avversa richiesta risarcitoria o indennitaria, compensare la stessa con il credito nascente in favore dei convenuti dall'avvenuto pagamento della somma di €.84.000,00 con il maggior danno ex art. 1224 cc da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata, condannando l'attrice al pagamento dell'eccedenza determinanda, in ogni caso nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in relazione all'inefficacia dell'atto notaio di Porto Sant'Elpidio, del 5.6.2019 Persona_2
n.230144 rep e n. 36785 di racc disporre la restituzione agli appellanti della somma di €.84.000,00 con ogni provvedimento ex D.Lgs 28/2010, o comunque la somma ritenuta di giustizia;
respingere ogni avversa richiesta anche istruttoria in ogni caso e ipotesi, con vittoria di spese, competenze, onorari, cap ed iva del doppio grado di giudizio, disponendo la ripetizione di quanto già pagato e controparte”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Onorevole Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
A) rigettare l'impugnazione proposta dai signori e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Fermo numero 114/2023 Parte_2 emessa il dì 8 febbraio 2023, pubblicata il 13 febbraio 2023 e notificata il 20 febbraio 2023, assoggettata ad appello perché inammissibile, ovvero completamente infondata in fatto ed in diritto, per l'effetto confermandola integralmente;
B) Vittoria nelle spese e competenze di lite del secondo grado”.
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle prove costituende dedotte in primo grado e respinte in quella sede, perché complessivamente irrilevanti ed inammissibili ai fini del decidere.
Per i motivi si rinvia alle pagine da 18 a 22 della comparsa di costituzione e nell'ipotesi di ammissione dei capitoli di Controparte in sede di prova testimoniale, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta sugli stessi fatti, indicando come testi sia quelli avversari, sia il signor di Porto Testimone_1
Sant'Elpidio.”
pagina 3 di 12 FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ex art. 669 octies c.p.c., - in qualità di Controparte_1 genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore - a seguito Persona_1 dell'ottenimento di sequestro giudiziario ante causam sull'immobile sito in Porto
Sant'Elpidio, via Mazzini n. 324, identificato al NCEU al fg. 26 p.lla 1329 sub 8 e p.lla 1332 sub 6 e 7 - conveniva in giudizio e Parte_1 Parte_2
(nonni paterni della minore), al fine di ottenere l'accertamento ex artt. 533 e 948
c.c. che - quale unica erede di - fosse esclusiva Persona_1 Persona_3 proprietaria del predetto immobile, stante la dichiarazione di inefficacia o, in subordine, di nullità dell'atto denominato “cessione per costituzione dei diritti di usufrutto vitalizio mediante uso di procura irrevocabile in rem propria ed ultrattiva”, stipulato dai convenuti in data 5.6.2019 per inefficacia post mortem della procura notarile (rilasciata ai convenuti dal de cuius il 3.5.2006 rep.
206765) e, in ogni caso, per violazione dell'art. 458 c.c. e per simulazione assoluta, con conseguente condanna dei convenuti al rilascio immediato dei già menzionati beni e al risarcimento del danno derivato dal mancato godimento degli stessi, da valutare in via equitativa ex articolo 1226 c.c.
I convenuti e , genitori del de cuius Parte_2 Parte_1 Per_3
e nonni della minore , costituitisi in giudizio, chiedevano - in via
[...] Persona_1 preliminare - la dichiarazione di inefficacia del sequestro già concesso ante causam e - nel merito - il rigetto delle domande avversarie.
Inoltre, chiedevano - in via riconvenzionale - la condanna dell'attrice alla restituzione della somma di euro 84.000,00, corrispondente a quella pagata dai convenuti per l'acquisto del bene.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Fermo - previo rigetto delle eccezioni di rito svolte dai convenuti - accoglieva la domanda formulata da parte attrice.
Nello specifico, il giudicante riteneva non contestata dai convenuti la qualità - in capo alla minore - di erede del de cuius , nonché Persona_1 Persona_3
l'appartenenza all'asse ereditario del bene controverso.
La domanda attrice volta a far dichiarare l'inefficacia dell'atto notarile di “cessione per costituzione dei diritti di usufrutto vitalizio mediante uso di procura
pagina 4 di 12 irrevocabile in rem propriam ultrattiva” veniva parimenti accolta dal Tribunale di merito, sul rilievo che tale negozio era stato stipulato dai convenuti dopo la morte del figlio , sulla base di una procura - rilasciata in loro favore il Persona_3
3.5.2006 contestualmente all'acquisto dell'immobile - da ritenersi inefficace.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello e Parte_2 Parte_1
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attrice per
[...] mancato effettivo esperimento del procedimento di mediazione delegata e/o, comunque, la nullità di tutti gli atti del procedimento di primo grado per mancata nomina di un curatore della minore, da effettuare, se del caso, ex officio, tenuto conto del conflitto di interessi con la madre.
Gli appellanti hanno, inoltre, chiesto la revoca dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con implicita reiezione delle prove per interrogatorio e per testi già richieste nelle note ex art. 183 n.2 c.p.c. nel giudizio di primo grado e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendone l'ammissione e l'espletamento, previo tentativo di conciliazione giudiziale.
Nel merito, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni già precisate in primo grado, con le integrazioni (e modifiche) dettate dal devolutum.
- costituitasi in qualità di genitore esercente la responsabilità sulla Controparte_1 figlia minore - ha contestato integralmente l'avverso gravame Persona_1 chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza n. 114/2023 del Tribunale di
Fermo.
In data 25.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisone sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti eccepiscono, in rito, che la mediazione delegata non sarebbe stata “effettivamente” esperita.
Il motivo non ha pregio.
Al riguardo, questa Corte è chiamata a stabilire quando il tentativo di mediazione obbligatoria possa dirsi utilmente concluso e cioè, se a tal fine se sia sufficiente comunicare al mediatore di non aver nessuna intenzione di procedere oltre e di pagina 5 di 12 provare a trovare una soluzione, oppure se sia necessario che la mediazione sia
“effettiva” e, cioè, che le parti provino - quanto meno - a discutere per trovare una soluzione, per poi poter dare atto a verbale dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione positiva.
Conviene premettere che la partecipazione al primo incontro del procedimento di mediazione - sebbene con esito negativo - adempie all'onere della condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ed invero, la manifestazione di una parte del parere negativo sulla possibilità di proseguire la mediazione, una volta ricevute le necessarie informazioni dal mediatore, è sufficiente a considerare validamente esperita la mediazione obbligatoria.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità precisa che sia l'argomento letterale (v. art. 8, D.Lvo 28/2010), sia l'argomento sistematico (la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo da non rendere eccessivamente complesso l'accesso alla tutela giurisdizionale) depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale - ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione - la parte medesima può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare la procedura di mediazione
(così Cass. n. 8473/2019; in senso adesivo, da ultimo, cfr. Cass. n. 18485/2024).
Nel dettaglio, l'appellata non si è limitata a depositare la domanda di mediazione, ma ha partecipato al primo incontro, conclusosi con esito negativo.
D'altro canto, come prescrive il comma 2-bis dell'art. 5, D. Lvo 28/2010, applicabile ratione temporis, "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza
l'accordo" (previsione ripresa dall'attuale comma 4 dell'art. 5).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, concludersi che il procedimento di mediazione si sia svolto in modo effettivo e nei termini imposti pagina 6 di 12 dal Giudice, pur essendosi concluso negativamente a seguito del primo incontro, come risulta dal verbale depositato nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 10.9.2020.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano la mancata nomina di un curatore speciale della minore ex art. 78 c.p.c., nonostante l'accesa conflittualità esistente tra i nonni e la madre, nonché l'assenza di un nuovo tentativo di conciliazione.
Anche tale motivo è infondato.
Secondo quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, c.p.c., per poter procedere alla nomina di un curatore speciale all'incapace deve, infatti, sussistere una situazione d'urgenza determinatasi in seguito al venir meno della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza in via ordinaria.
Presupposto indefettibile per la nomina del curatore ai sensi dell'art. 78 c.p.c. è, pertanto, la mancanza della “persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza”; nella fattispecie al vaglio del Collegio, il soggetto in questione è incarnato dalla madre, odierna appellata, titolare in via esclusiva dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
Né può ritenersi sussistente, nel caso in esame, alcun conflitto di interessi tra la minore e la madre, la quale ha agito per far ottenere alla figlia l'intero diritto di proprietà su un bene, piuttosto che la sola nuda proprietà sullo stesso.
Nel merito, gli appellanti rilevano che sull'attore il quale agisca in petitio hereditatis incombe l'onere di dimostrare la sua qualità di erede e dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione;
nel caso di specie, l'appartenenza della piena proprietà all'asse ereditario è stata contestata dagli odierni istanti, i quali hanno affermato di essersi riservati l'usufrutto - che avrebbero esercitato de facto anche quando il figlio era in vita - ma di non averlo palesato per motivi fiscali.
In particolare, gli appellanti deducono di aver ricevuto dal figlio apposito mandato irrevocabile ed ultrattivo, per trasfonderlo, poi, in atto pubblico.
Il motivo è infondato.
pagina 7 di 12 Al riguardo, giova considerare che l'azione di petizione ereditaria - in quanto strumento di tutela privilegiata dell'erede - è caratterizzata da un carico probatorio particolarmente lieve.
L'erede, infatti, è tenuto a provare il presupposto dell'apertura della successione, ovvero la morte del de cuius; la sua qualità di chiamato all'eredità (vocazione legittima o istituzione testamentaria) e, infine, l'appartenenza all'asse ereditario dei beni posseduti dal convenuto.
Qualora l'attore invochi la successione legittima, poi, assolve al proprio onere probatorio allegando (e, se contestato, provando) il proprio grado di parentela con il de cuius.
Se il convenuto oppone un titolo poziore o, addirittura, dirimente rispetto a quello di parte avversa - quale la successione testamentaria - spetta al medesimo convenuto - secondo il principio reus in excipiendo fit actor - dare la prova dell'eccezione, nella specie mediante la produzione della scheda testamentaria
(così, Cass. civ. 1831/2000).
La prova del rapporto di parentela con il de cuius - quale titolo che conferisce la qualità di erede legittimo - deve essere fornita tramite gli atti dello stato civile;
nel caso, poi, questi ultimi manchino, o siano andati distrutti o smarriti, la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - può essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c. (cfr. Cass. civ.
19254/2024).
Nella fattispecie, è circostanza pacifica - poiché non contestata - che la minore sia figlia del de cuius , circostanza peraltro accertata Persona_1 Persona_3 dalla sentenza 273/2017 del Tribunale di Fermo, pronunciata a seguito di domanda di riconoscimento espletata dalla madre . Controparte_1
Inoltre, risulta per tabulas (né vi è contestazione in proposito) che il bene de quo fosse di proprietà del padre della minore di cui costei è unica erede.
Destituita di ogni fondamento è la pretesa degli appellanti di superare i dati risultanti dai pubblici registri, con la mera affermazione secondo cui i genitori del de cuius, al momento dell'acquisto dell'immobile si sarebbero riservati l'usufrutto sul bene medesimo, senza tuttavia palesarlo, per motivi fiscali: ed invero, i negozi pagina 8 di 12 aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili prevedono la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 c.c., con la conseguenza che tali diritti devono risultare da atto scritto, a pena di nullità.
Gli appellanti censurano, poi, l'erronea interpretazione dei rapporti intercorsi tra loro e il figlio;
in particolare, lamentano che il giudice di prime cure non Per_3 avrebbe esaminato il testo dell'atto in forza del quale i coniugi Parte_3 hanno agito.
In proposito, gli appellanti assumono che l'atto de quo sia stato stipulato in esecuzione del contratto di mandato sostanziale già conferito loro dallo stesso figlio e dichiarato “ultrattivo”, con validità perenne proprio perché ed in quanto conteneva in sé l'attribuzione del diritto reale (di usufrutto) che - di fatto - i genitori avevano da sempre esercitato conformemente alla procura stessa.
Il motivo è infondato.
Com'è noto, il divieto dei patti successori vigente nel nostro sistema giuridico, è corollario della regola secondo la quale la delazione può avere come fonti solo la legge e il testamento (art. 457 c.c.).
La volontà privata, pertanto, non può disporre in ordine a beni facenti parte di una successione non ancora apertasi, se non attraverso il testamento del futuro de cuius, unico negozio mortis causa ammesso nel nostro ordinamento.
Qualunque altro atto con il quale il futuro de cuius o terzi dispongano della successione non ancora aperta è affetto da nullità.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità - condiviso e fatto proprio dal Collegio - nel nostro ordinamento giuridico deve ritenersi valido ed efficace il mandato conferito ed accettato durante la vita del mandante avente a oggetto un incarico - anche se di contenuto patrimoniale - da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante stesso, per conto di questo.
Tuttavia, la validità del mandato da eseguirsi post mortem deve ritenersi necessariamente subordinata alla circostanza che la natura dell'affare non sia in contrasto con le norme fondamentali che disciplinano la successione mortis causa
e, in particolare, la successione testamentaria.
pagina 9 di 12 Infatti, la volontà del de cuius, relativamente ai beni dell'eredità, non può operare che come volontà testamentaria post mortem, nelle forme, nei modi e nei limiti determinati dalla legge.
Conseguentemente, mentre deve ritenersi valido ed efficace un mandato post mortem exequendum destinato, cioè, a giustificare - dopo la morte del mandante
- la sola esecuzione materiale di atti di disposizione già perfezionati in vita dal de cuius (ossia nella forma dell'adempimento di obbligazioni già assunte), deve essere negata ogni validità ad un mandato negoziale che - in qualsiasi forma e modo - importi, attraverso l'esecuzione da parte del mandatario dopo la morte del mandante, una trasmissione mortis causa di beni patrimoniali inerenti all'eredità,
a favore di terze persone, trattandosi, in tale ultimo caso, di atti di disposizione mortis causa di beni ereditari che devono necessariamente rivestire la forma propria delle disposizioni testamentarie (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2804 del
04/10/1962, Rv. 254164 - 01; cfr. altresì Cass., Sez. 2, Sentenza n. 719 del
24/04/1965, Rv. 311353 - 01).
Nello specifico, l'atto pubblico dichiarato inefficace dal Tribunale di Fermo ha riguardato la “cessione (per costituzione) dei diritti di usufrutto vitalizio mediante uso di procura irrevocabile in rem propria e ultrattiva”.
E' evidente che il rogito con cui gli appellanti hanno proceduto all'acquisto dell'usufrutto sul bene oggetto di controversia si inserisce in un'operazione negoziale complessivamente elusiva delle norme in materia di successione da ritenersi, perciò, invalida.
Ricorre, infatti, una chiara ipotesi di patto successorio nullo ai sensi dell'art. 458
c.c. e, più precisamente, un mandato post mortem con oggetto illecito, in quanto il “futuro” de cuius - mentre era ancora in vita - aveva dato ai genitori l'incarico di costituire (anche a favore di se stessi), dopo la sua morte, il diritto di usufrutto sui beni patrimoniali in contestazione, così violando l'articolo 587 c.c., che prevede come unico atto mortis causa il testamento, negozio rivestito di un particolare formalismo.
Né può pervenirsi a diverse conclusioni sulla base degli assegni bancari versati in atti dagli appellanti - con cui la signora ha pagato il bene de quo al Parte_1
pagina 10 di 12 costruttore - poiché tali titoli provano soltanto che l'operazione (di compravendita) dissimula una donazione indiretta in favore del de cuius, il quale - si ribadisce - risulta a tutti gli effetti di legge unico intestatario della piena proprietà del bene medesimo.
Infine, gli istanti ripropongono domanda riconvenzionale subordinata, tesa ad ottenere la restituzione della somma corrisposta per l'acquisto dell'usufrutto pari ad €.84.000,00, perché l'animus donandi - a differenza di quanto affermato in sentenza - non avrebbe riguardato l'intera proprietà, bensì solo la nuda proprietà riservando a se stessi l'usufrutto, da palesarsi ad nutum degli usufruttuari con la procura in rem propriam ultrattiva, senza obbligo di rendiconto.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento, per le ragioni già espresse in merito al secondo motivo: ai sensi dell'art. 1350, comma 1, n. 2, c.c. i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili “devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità”.
Di conseguenza, in difetto di un atto scritto con il quale - al momento dell'acquisto dell'immobile per cui è causa, i genitori di “riservavano” Persona_3
a se stessi il diritto di usufrutto sul medesimo bene - deve ritenersi che gli stessi abbiano donato al figlio la piena proprietà (e non solo la nuda proprietà, come da loro oggi sostenuto) su detto immobile.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai valori minimi e con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 114/2023 del Tribunale
[...] Parte_2 di Fermo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti a rifondere - in favore di controparte - le spese del grado, che liquida in complessivi €.4.997,00 per compensi professionali ed
€.200,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del
15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. GU ED
pagina 12 di 12