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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/12/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 560/2025, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCESCA IAPICCA
e RC GU ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in
Napoli, via dei Mille n. 40, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to DAVIDE BERI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Savona, Piazza Mameli n. 4/3, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di deposito – responsabilità contrattuale
Pagina nr. 1 CONCLUSIONI:
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: 1) revocare il decreto ingiuntivo n. 73/2025, emesso dal Tribunale di Savona respingendo tutte le domande avversarie per infondatezza in fatto ed in diritto nonché carenza di prova delle stesse;
2) in via subordinata condannare la a Parte_1 corrispondere alla gli importi per i mesi da settembre a dicembre 2024 CP_1 calcolati sulla base delle tariffe concordate ed accettate tra le parti. 3) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, per i motivi e le causali di cui alla presente comparsa, In via cautelare Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto non essendo la proposta opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, né relativa alla contestazione del credito azionato;
Nel merito IN VIA
PRINCIPALE. -Respingere l'opposizione avanzata nell'interesse della
[...] in quanto inammissibile, irritualmente proposta ed infondata in fatto e in Parte_1 diritto per i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta, mandando comunque assolta la convenuta opposta da ogni avversaria domanda in quanto inammissibile ed infondata;
-respingere ogni domanda ed eccezione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto n.ro 73/2025 emesso dal Tribunale di Savona in ogni sua parte;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 73/2025 del Tribunale di Savona e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la a versare alla l'importo pari Parte_1 Controparte_1 ad € 25.600,48 per sorte capitale, oltre agli interessi legali dalla data di esigibilità del credito sino al saldo effettivo, oltre alle spese del procedimento, liquidate in € 286,00 per esborsi, € 1.370,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali e forfetarie sull'importo dei diritti e degli onorari, oltre IVA e CPA di legge, IN VIA
SUBORDINATA Senza che ciò costituisca accettazione del contraddittorio o rinuncia a quanto sopra, Accertare, dichiarare tenuta e condannare la a Parte_1 versare alla l'importo pari ad € 25.600,48 per sorte capitale, oltre Controparte_1 agli interessi legali dalla data di esigibilità del credito sino al saldo effettivo, oltre alle spese del procedimento, liquidate in € 286,00 per esborsi, € 1.370,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali e forfetarie sull'importo dei diritti e degli
Pagina nr. 2 onorari, oltre IVA e CPA di legge o a quell'altra maggiore e/o minore emergenda in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria In ogni caso con vittoria delle spese, compensi professionali di giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato alla controparte, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 73/2025 emesso dal Tribunale di Savona il 29.1.2025, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 38.081,08 oltre interessi e spese a titolo di canoni di deposito non versati.
L'opponente, in particolare, ha lamentato che:
- con e-mail del 26.3.2024 aveva chiesto di poter trasportare e Parte_1 stoccare presso la per circa tre mesi, il materiale di un proprio cliente;
CP_1
- il 26.3.2024 e il 10.5.2024 la emetteva la quotazione per il servizio richiesto;
CP_1
- una volta ricevuto il carico, che si rivelava maggiore del previsto, la CP_1 rappresentava che avrebbe spostato, a proprie spese, dodici panelli in un vicino magazzino, e definiva la nuova quotazione;
- comunicava la sua conferma e, sino all'agosto 2024, fatturava Parte_1 CP_1 sulla base delle seguenti tariffe: euro 30 al giorno per “20 pannelli in area coperta”, euro
38 al giorno per “12 pannelli in area coperta” ed euro 18 al giorno per la sosta del container;
- tuttavia, dal mese di settembre 2024, la aveva raddoppiato arbitrariamente le CP_1 tariffe giornaliere, aumentando da 30 a 60 euro la sosta dei “20 pannelli in area coperta”, da 38 a 76 euro al giorno quella dei “12 pannelli in area coperta”, e da 18 a 36 euro la sosta del container;
- aveva immediatamente contestato l'aumento delle tariffe, che non Parte_1 era stato comunicato al momento dell'incarico;
- le fatture calcolate in base alle tariffe originariamente pattuite erano state tutte saldate, tramite il bonifico di euro 12.480,60 effettuato il 24.1.2025. Pertanto, null'altro era dovuto alla controparte. ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in Parte_1 via subordinata, di essere condannata a corrispondere alla , per i mesi da CP_1 settembre a dicembre 2024, gli importi calcolati in base alle tariffe concordate tra le
Pagina nr. 3 parti.
dichiarata contumace con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del Controparte_1
19.6.2025, si è poi costituita in giudizio, replicando alle avverse argomentazioni che:
- nel marzo 2024 aveva incaricato di custodire della Parte_1 CP_1 merce nel suo magazzino di Vado Ligure;
- al momento dell'incarico, le parti avevano concordato l'importo mensile della giacenza ed avevano stabilito che la merce sarebbe rimasta nel predetto magazzino fino al mese di giugno 2024;
- tuttavia, in violazione degli accordi assunti, non provvedeva a Parte_1 liberare il deposito nei termini concordati e lasciava la merce in giacenza dalla fine del marzo 2024 sino al maggio 2025, occupando la metà della superficie disponibile, e senza pagare alcuna delle fatture emesse per il canone di sosta;
- si trovava costretta non solo a sollecitare più volte il pagamento del CP_1 dovuto, ma anche ad informare che la giacenza dei materiali oltre i Parte_1 termini concordati avrebbe reso necessario un aumento delle tariffe, che veniva tacitamente accettato e mai contestato;
- nonostante le rassicurazioni sul saldo delle fatture, il 24.1.2025 l'opponente provvedeva a pagare soltanto tre delle mensilità dovute.
concludeva chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del CP_1 decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione o, in ogni caso, la condanna di al pagamento dell'importo di euro 25.600,48 oltre alle spese del Parte_1 procedimento monitorio.
All'udienza del 19.9.2025, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, il giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed ha rinviato la causa per la discussione orale all'udienza del 26.11.2025, invitando nelle more le parti a valutare soluzioni conciliative della vertenza. Alla successiva udienza, dato atto dell'esito infruttuoso delle trattative, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
****************
L'opposizione è infondata e va rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono.
Innanzitutto, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sulla parte opposta
Pagina nr. 4 (che ha posizione sostanziale di attore) cui spetta fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre sul debitore opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) grava la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito.
Parte opposta, allora, deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria mentre parte opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la prima è tenuta unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
La Suprema Corte ha in proposito affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cass., SS.UU. n.
13533/2001).
Alla luce dei principi su esposti, nel caso di specie la convenuta opposta ha assolto all'onere probatorio a suo carico, posto che non solo è dimostrata l'esistenza del rapporto contrattuale tra la medesima e la (che quest'ultima ha Parte_1 pacificamente riconosciuto), ma risulta altresì accertato l'oggetto del contratto, in particolare riguardo alle pattuizioni sui prezzi per il servizio offerto.
Pagina nr. 5 Dagli atti di causa e dallo scambio di corrispondenza prodotto, risulta incontestato che, in origine, le parti si erano accordate per lo stoccaggio, presso il magazzino della società opposta, di un certo quantitativo di merce per un periodo di circa tre mesi, e avevano concordato il relativo canone di sosta.
Tuttavia, all'arrivo del carico, si avvedeva che i pannelli consegnati non CP_1 erano venti, come concordato, bensì trentadue. Pertanto, rappresentava all'odierna opponente la necessità di riorganizzare la collocazione della merce, che in parte doveva essere sistemata altrove;
ciò avrebbe comportato un aumento del prezzo, accettato da come dalla medesima affermato a pag. 2 dell'atto di citazione in Parte_1 opposizione.
Nonostante gli accordi intercorsi, non provvedeva al saldo delle Parte_1 fatture, e neppure al ritiro della merce al termine del periodo di giacenza stabilito, che si sarebbe dovuto concludere a giugno 2024.
L'odierna opposta sollecitava più volte il saldo, almeno parziale, del dovuto (doc. 5 di parte opposta) e chiedeva altresì ad di provvedere al ritiro della Parte_1 merce, rappresentando che l'incertezza sui tempi di liberazione del magazzino le precludeva la possibilità di programmare il lavoro per i mesi a venire, con grave pregiudizio per la società.
Nel sollecito del 2.8.2024, comunicava espressamente ad che CP_1 Parte_1
“se entro il 1° settembre non sarà ritirato tutto il materiale, il canone di sosta raddoppierà”, circostanza ribadita altresì nella successiva e-mail del 13.8.2024 (cfr. doc. 5).
In data 8.8.24, si scusava per il ritardo, senza nulla obiettare in Parte_1 merito all'aumento delle tariffe a decorrere dal successivo mese di settembre.
La merce non veniva ritirata e a partire dalla fattura n. 289 del CP_1
30.9.2024, applicava quindi le tariffe raddoppiate.
Poste tali premesse, all'esito del giudizio risulta accertata la correttezza della condotta di . CP_1
Come già evidenziato, in base agli accordi intercorsi tra le parti, la merce sarebbe dovuta rimanere presso il magazzino della per circa tre mesi, da marzo a giugno CP_1
2024. Pertanto, la pattuizione contrattuale relativa ai canoni tariffari originari aveva una valenza temporale espressamente limitata e voluta dalle parti per la durata di mesi tre.
Trascorso tale periodo, al prezzo di deposito concordato tra le parti, la CP_1
Pagina nr. 6 aveva il pieno diritto di pretendere una revisione delle pattuizioni, tenuto a maggior ragione conto del fatto che l'occupazione del magazzino per un tempo indefinito era atto a comportare del tutto presumibilmente difficoltà logistiche e di organizzazione dell'attività della società.
L'opposta, dopo aver atteso per oltre due mesi, senza che la merce venisse ritirata, e senza ricevere il pagamento dei canoni di sosta, il 2 agosto 2024 ha informato l' Pt_1 che a decorrere dal 1° settembre le tariffe sarebbero state raddoppiate.
[...]
Si ritiene che tale condotta sia conforme ai doveri di correttezza, poiché la società ha non solo comunicato le nuove condizioni contrattuali, ma concesso altresì all'opponente un mese di tempo per potersi organizzare, eventualmente trovando una nuova sistemazione per il carico.
In riscontro, non ha contestato le nuove tariffe applicande, ma con Parte_1 comunicazione dell'8.8.2025 si è limitata a scusarsi per il ritardo nel ritiro della merce, che tuttavia non ha provveduto poi a rimuovere.
Mediante tale condotta, si ritiene che l'opponente abbia accettato per facta concludentia l'applicazione del nuovo canone richiesto dalla controparte. Ed infatti, il contratto stipulato fra le parti è a forma libera, non configurando la fattispecie una delle ipotesi di cui all'art. 1350 c.c.
Da ciò discende che, pur in assenza di un'espressa, formale accettazione, con la sua condotta ha dimostrato inequivocabilmente la volontà di accettare Parte_1
l'aumento dei prezzi comunicato in tempo utile dalla CP_1
Del resto, non aveva alcun vincolo di mantenere invariato il tariffario CP_1 originariamente concordato anche oltre alle tempistiche originariamente pattuite tra le parti per la liberazione dei locali magazzino.
Non possono pertanto essere condivise le doglianze dell'opposta, la quale ha affermato per un verso di non essere stata neppure a conoscenza dell'aumento tariffario, circostanza smentita dalla documentazione in atti, e per altro verso, di non avere assentito alla nuova quotazione.
Parimenti irrilevante è che la al momento dell'incarico, non abbia comunicato CP_1 che, trascorsi i tre mesi, le tariffe sarebbero aumentate, poiché la convenuta opposta, a fronte della richiesta riferita ad un periodo di tempo determinato, non aveva motivo di preventivare ex ante il costo di un eventuale prolungamento della sosta.
Per tutte le ragioni sopra illustrate, l'opposizione proposta da deve Parte_1
Pagina nr. 7 essere rigettata.
Deve tuttavia darsi atto che, come pacificamente ammesso dall'opposta, il 24.1.2025 ha pagato parzialmente l'importo portato dal decreto ingiuntivo, Parte_1 versando alla la somma di euro 12.480,60. Ne discende che il decreto ingiuntivo CP_1 opposto va revocato, e deve essere condannata a pagare il residuo Parte_1 importo di euro 25.600,48, oltre interessi legali, come da domanda.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte opponente, in quanto soccombente,
e vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri indicati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore del giudizio (calcolato sull'importo attribuito alla parte vincitrice all'esito del giudizio ex art. 5 del D.M. 55/2014 considerato che parte del credito è stata pagata anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo), della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente e dunque con applicazione di valori degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame ed introduttiva, ridotti del 50% per la fase istruttoria (atteso il mancato svolgimento di prove costituende) e per la fase decisionale (poiché i difensori si sono limitati a richiamare le argomentazioni già formulate).
Devono essere poste a carico dell'opponente anche le spese del ricorso monitorio, come liquidate in quella sede, avuto riguardo all'importo complessivo del credito (euro
38.081,08) considerato che al momento del deposito del ricorso, esso era integralmente dovuto sicché il provvedimento è stato correttamente emesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 73/2025 emesso dal
Tribunale di Savona il 29.1.2025;
2) Dato atto dell'avvenuto versamento medio tempore della somma di euro 12.480,60, revoca il decreto ingiuntivo impugnato e condanna a pagare a Parte_1
l'importo residuo di euro 25.600,48, oltre a interessi legali dalla Controparte_1 data di scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo;
3) Condanna a pagare a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio e della fase monitoria, che liquida complessivamente in euro 286 per
Pagina nr. 8 esborsi (relativi alla fase monitoria) ed in euro 4.757,00 per compensi (di cui 1.370 per la fase monitoria e 3.387,00 per il presente giudizio), oltre spese generali 15% sui compensi, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 18.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 560/2025, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCESCA IAPICCA
e RC GU ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in
Napoli, via dei Mille n. 40, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to DAVIDE BERI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Savona, Piazza Mameli n. 4/3, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di deposito – responsabilità contrattuale
Pagina nr. 1 CONCLUSIONI:
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: 1) revocare il decreto ingiuntivo n. 73/2025, emesso dal Tribunale di Savona respingendo tutte le domande avversarie per infondatezza in fatto ed in diritto nonché carenza di prova delle stesse;
2) in via subordinata condannare la a Parte_1 corrispondere alla gli importi per i mesi da settembre a dicembre 2024 CP_1 calcolati sulla base delle tariffe concordate ed accettate tra le parti. 3) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, per i motivi e le causali di cui alla presente comparsa, In via cautelare Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto non essendo la proposta opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, né relativa alla contestazione del credito azionato;
Nel merito IN VIA
PRINCIPALE. -Respingere l'opposizione avanzata nell'interesse della
[...] in quanto inammissibile, irritualmente proposta ed infondata in fatto e in Parte_1 diritto per i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta, mandando comunque assolta la convenuta opposta da ogni avversaria domanda in quanto inammissibile ed infondata;
-respingere ogni domanda ed eccezione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto n.ro 73/2025 emesso dal Tribunale di Savona in ogni sua parte;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 73/2025 del Tribunale di Savona e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la a versare alla l'importo pari Parte_1 Controparte_1 ad € 25.600,48 per sorte capitale, oltre agli interessi legali dalla data di esigibilità del credito sino al saldo effettivo, oltre alle spese del procedimento, liquidate in € 286,00 per esborsi, € 1.370,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali e forfetarie sull'importo dei diritti e degli onorari, oltre IVA e CPA di legge, IN VIA
SUBORDINATA Senza che ciò costituisca accettazione del contraddittorio o rinuncia a quanto sopra, Accertare, dichiarare tenuta e condannare la a Parte_1 versare alla l'importo pari ad € 25.600,48 per sorte capitale, oltre Controparte_1 agli interessi legali dalla data di esigibilità del credito sino al saldo effettivo, oltre alle spese del procedimento, liquidate in € 286,00 per esborsi, € 1.370,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali e forfetarie sull'importo dei diritti e degli
Pagina nr. 2 onorari, oltre IVA e CPA di legge o a quell'altra maggiore e/o minore emergenda in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria In ogni caso con vittoria delle spese, compensi professionali di giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato alla controparte, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 73/2025 emesso dal Tribunale di Savona il 29.1.2025, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 38.081,08 oltre interessi e spese a titolo di canoni di deposito non versati.
L'opponente, in particolare, ha lamentato che:
- con e-mail del 26.3.2024 aveva chiesto di poter trasportare e Parte_1 stoccare presso la per circa tre mesi, il materiale di un proprio cliente;
CP_1
- il 26.3.2024 e il 10.5.2024 la emetteva la quotazione per il servizio richiesto;
CP_1
- una volta ricevuto il carico, che si rivelava maggiore del previsto, la CP_1 rappresentava che avrebbe spostato, a proprie spese, dodici panelli in un vicino magazzino, e definiva la nuova quotazione;
- comunicava la sua conferma e, sino all'agosto 2024, fatturava Parte_1 CP_1 sulla base delle seguenti tariffe: euro 30 al giorno per “20 pannelli in area coperta”, euro
38 al giorno per “12 pannelli in area coperta” ed euro 18 al giorno per la sosta del container;
- tuttavia, dal mese di settembre 2024, la aveva raddoppiato arbitrariamente le CP_1 tariffe giornaliere, aumentando da 30 a 60 euro la sosta dei “20 pannelli in area coperta”, da 38 a 76 euro al giorno quella dei “12 pannelli in area coperta”, e da 18 a 36 euro la sosta del container;
- aveva immediatamente contestato l'aumento delle tariffe, che non Parte_1 era stato comunicato al momento dell'incarico;
- le fatture calcolate in base alle tariffe originariamente pattuite erano state tutte saldate, tramite il bonifico di euro 12.480,60 effettuato il 24.1.2025. Pertanto, null'altro era dovuto alla controparte. ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in Parte_1 via subordinata, di essere condannata a corrispondere alla , per i mesi da CP_1 settembre a dicembre 2024, gli importi calcolati in base alle tariffe concordate tra le
Pagina nr. 3 parti.
dichiarata contumace con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del Controparte_1
19.6.2025, si è poi costituita in giudizio, replicando alle avverse argomentazioni che:
- nel marzo 2024 aveva incaricato di custodire della Parte_1 CP_1 merce nel suo magazzino di Vado Ligure;
- al momento dell'incarico, le parti avevano concordato l'importo mensile della giacenza ed avevano stabilito che la merce sarebbe rimasta nel predetto magazzino fino al mese di giugno 2024;
- tuttavia, in violazione degli accordi assunti, non provvedeva a Parte_1 liberare il deposito nei termini concordati e lasciava la merce in giacenza dalla fine del marzo 2024 sino al maggio 2025, occupando la metà della superficie disponibile, e senza pagare alcuna delle fatture emesse per il canone di sosta;
- si trovava costretta non solo a sollecitare più volte il pagamento del CP_1 dovuto, ma anche ad informare che la giacenza dei materiali oltre i Parte_1 termini concordati avrebbe reso necessario un aumento delle tariffe, che veniva tacitamente accettato e mai contestato;
- nonostante le rassicurazioni sul saldo delle fatture, il 24.1.2025 l'opponente provvedeva a pagare soltanto tre delle mensilità dovute.
concludeva chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del CP_1 decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione o, in ogni caso, la condanna di al pagamento dell'importo di euro 25.600,48 oltre alle spese del Parte_1 procedimento monitorio.
All'udienza del 19.9.2025, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, il giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed ha rinviato la causa per la discussione orale all'udienza del 26.11.2025, invitando nelle more le parti a valutare soluzioni conciliative della vertenza. Alla successiva udienza, dato atto dell'esito infruttuoso delle trattative, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
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L'opposizione è infondata e va rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono.
Innanzitutto, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sulla parte opposta
Pagina nr. 4 (che ha posizione sostanziale di attore) cui spetta fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre sul debitore opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) grava la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito.
Parte opposta, allora, deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria mentre parte opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la prima è tenuta unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
La Suprema Corte ha in proposito affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cass., SS.UU. n.
13533/2001).
Alla luce dei principi su esposti, nel caso di specie la convenuta opposta ha assolto all'onere probatorio a suo carico, posto che non solo è dimostrata l'esistenza del rapporto contrattuale tra la medesima e la (che quest'ultima ha Parte_1 pacificamente riconosciuto), ma risulta altresì accertato l'oggetto del contratto, in particolare riguardo alle pattuizioni sui prezzi per il servizio offerto.
Pagina nr. 5 Dagli atti di causa e dallo scambio di corrispondenza prodotto, risulta incontestato che, in origine, le parti si erano accordate per lo stoccaggio, presso il magazzino della società opposta, di un certo quantitativo di merce per un periodo di circa tre mesi, e avevano concordato il relativo canone di sosta.
Tuttavia, all'arrivo del carico, si avvedeva che i pannelli consegnati non CP_1 erano venti, come concordato, bensì trentadue. Pertanto, rappresentava all'odierna opponente la necessità di riorganizzare la collocazione della merce, che in parte doveva essere sistemata altrove;
ciò avrebbe comportato un aumento del prezzo, accettato da come dalla medesima affermato a pag. 2 dell'atto di citazione in Parte_1 opposizione.
Nonostante gli accordi intercorsi, non provvedeva al saldo delle Parte_1 fatture, e neppure al ritiro della merce al termine del periodo di giacenza stabilito, che si sarebbe dovuto concludere a giugno 2024.
L'odierna opposta sollecitava più volte il saldo, almeno parziale, del dovuto (doc. 5 di parte opposta) e chiedeva altresì ad di provvedere al ritiro della Parte_1 merce, rappresentando che l'incertezza sui tempi di liberazione del magazzino le precludeva la possibilità di programmare il lavoro per i mesi a venire, con grave pregiudizio per la società.
Nel sollecito del 2.8.2024, comunicava espressamente ad che CP_1 Parte_1
“se entro il 1° settembre non sarà ritirato tutto il materiale, il canone di sosta raddoppierà”, circostanza ribadita altresì nella successiva e-mail del 13.8.2024 (cfr. doc. 5).
In data 8.8.24, si scusava per il ritardo, senza nulla obiettare in Parte_1 merito all'aumento delle tariffe a decorrere dal successivo mese di settembre.
La merce non veniva ritirata e a partire dalla fattura n. 289 del CP_1
30.9.2024, applicava quindi le tariffe raddoppiate.
Poste tali premesse, all'esito del giudizio risulta accertata la correttezza della condotta di . CP_1
Come già evidenziato, in base agli accordi intercorsi tra le parti, la merce sarebbe dovuta rimanere presso il magazzino della per circa tre mesi, da marzo a giugno CP_1
2024. Pertanto, la pattuizione contrattuale relativa ai canoni tariffari originari aveva una valenza temporale espressamente limitata e voluta dalle parti per la durata di mesi tre.
Trascorso tale periodo, al prezzo di deposito concordato tra le parti, la CP_1
Pagina nr. 6 aveva il pieno diritto di pretendere una revisione delle pattuizioni, tenuto a maggior ragione conto del fatto che l'occupazione del magazzino per un tempo indefinito era atto a comportare del tutto presumibilmente difficoltà logistiche e di organizzazione dell'attività della società.
L'opposta, dopo aver atteso per oltre due mesi, senza che la merce venisse ritirata, e senza ricevere il pagamento dei canoni di sosta, il 2 agosto 2024 ha informato l' Pt_1 che a decorrere dal 1° settembre le tariffe sarebbero state raddoppiate.
[...]
Si ritiene che tale condotta sia conforme ai doveri di correttezza, poiché la società ha non solo comunicato le nuove condizioni contrattuali, ma concesso altresì all'opponente un mese di tempo per potersi organizzare, eventualmente trovando una nuova sistemazione per il carico.
In riscontro, non ha contestato le nuove tariffe applicande, ma con Parte_1 comunicazione dell'8.8.2025 si è limitata a scusarsi per il ritardo nel ritiro della merce, che tuttavia non ha provveduto poi a rimuovere.
Mediante tale condotta, si ritiene che l'opponente abbia accettato per facta concludentia l'applicazione del nuovo canone richiesto dalla controparte. Ed infatti, il contratto stipulato fra le parti è a forma libera, non configurando la fattispecie una delle ipotesi di cui all'art. 1350 c.c.
Da ciò discende che, pur in assenza di un'espressa, formale accettazione, con la sua condotta ha dimostrato inequivocabilmente la volontà di accettare Parte_1
l'aumento dei prezzi comunicato in tempo utile dalla CP_1
Del resto, non aveva alcun vincolo di mantenere invariato il tariffario CP_1 originariamente concordato anche oltre alle tempistiche originariamente pattuite tra le parti per la liberazione dei locali magazzino.
Non possono pertanto essere condivise le doglianze dell'opposta, la quale ha affermato per un verso di non essere stata neppure a conoscenza dell'aumento tariffario, circostanza smentita dalla documentazione in atti, e per altro verso, di non avere assentito alla nuova quotazione.
Parimenti irrilevante è che la al momento dell'incarico, non abbia comunicato CP_1 che, trascorsi i tre mesi, le tariffe sarebbero aumentate, poiché la convenuta opposta, a fronte della richiesta riferita ad un periodo di tempo determinato, non aveva motivo di preventivare ex ante il costo di un eventuale prolungamento della sosta.
Per tutte le ragioni sopra illustrate, l'opposizione proposta da deve Parte_1
Pagina nr. 7 essere rigettata.
Deve tuttavia darsi atto che, come pacificamente ammesso dall'opposta, il 24.1.2025 ha pagato parzialmente l'importo portato dal decreto ingiuntivo, Parte_1 versando alla la somma di euro 12.480,60. Ne discende che il decreto ingiuntivo CP_1 opposto va revocato, e deve essere condannata a pagare il residuo Parte_1 importo di euro 25.600,48, oltre interessi legali, come da domanda.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte opponente, in quanto soccombente,
e vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri indicati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore del giudizio (calcolato sull'importo attribuito alla parte vincitrice all'esito del giudizio ex art. 5 del D.M. 55/2014 considerato che parte del credito è stata pagata anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo), della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente e dunque con applicazione di valori degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame ed introduttiva, ridotti del 50% per la fase istruttoria (atteso il mancato svolgimento di prove costituende) e per la fase decisionale (poiché i difensori si sono limitati a richiamare le argomentazioni già formulate).
Devono essere poste a carico dell'opponente anche le spese del ricorso monitorio, come liquidate in quella sede, avuto riguardo all'importo complessivo del credito (euro
38.081,08) considerato che al momento del deposito del ricorso, esso era integralmente dovuto sicché il provvedimento è stato correttamente emesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 73/2025 emesso dal
Tribunale di Savona il 29.1.2025;
2) Dato atto dell'avvenuto versamento medio tempore della somma di euro 12.480,60, revoca il decreto ingiuntivo impugnato e condanna a pagare a Parte_1
l'importo residuo di euro 25.600,48, oltre a interessi legali dalla Controparte_1 data di scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo;
3) Condanna a pagare a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio e della fase monitoria, che liquida complessivamente in euro 286 per
Pagina nr. 8 esborsi (relativi alla fase monitoria) ed in euro 4.757,00 per compensi (di cui 1.370 per la fase monitoria e 3.387,00 per il presente giudizio), oltre spese generali 15% sui compensi, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 18.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
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