Art. 2.
Dopo l' art. 86-bis del regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215 , sono aggiunti i seguenti articoli:
"Strumenti per pesare ad equilibrio automatico od a funzionamento automatico
Art. 86-ter
Gli strumenti per pesare ad equilibrio automatico od a funzionamento automatico possono essere realizzati oltre che con le modalita' indicate negli articoli precedenti, anche sulla base di altri principi, utilizzanti leggi di proporzionalita' tra il valore della massa dei carichi pesanti ed i corrispondenti valori di altre grandezze fisiche.
Art. 86-quater
Si definisce "ad equilibrio automatico" uno strumento per pesare nel quale l'equilibrio, e con esso la indicazione del valore del carico, viene raggiunto senza l'intervento dell'operatore, limitandosi l'azione di questo ultimo, alle sole operazioni accessorie di collocamento e di rimozione del carico stesso dall'apposito organo di sostegno.
Si definisce "a funzionamento automatico" uno strumento per pesare che effettua, senza l'intervento dell'operatore, tutte le operazioni di cui al precedente comma, mediante un processo automatico che lo caratterizza.
Art. 86-quinquies
I principi di funzionamento di cui al precedente art. 86-ter possono trovare applicazione sia per equilibrare l'azione del carico, sia per rilevarne il valore, traducendolo nei corrispondenti valori di altre grandezze, e sia per la successiva elaborazione dei valori stessi e la trasmissione dei risultati all'organo indicatore".
Dopo l' art. 86-bis del regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215 , sono aggiunti i seguenti articoli:
"Strumenti per pesare ad equilibrio automatico od a funzionamento automatico
Art. 86-ter
Gli strumenti per pesare ad equilibrio automatico od a funzionamento automatico possono essere realizzati oltre che con le modalita' indicate negli articoli precedenti, anche sulla base di altri principi, utilizzanti leggi di proporzionalita' tra il valore della massa dei carichi pesanti ed i corrispondenti valori di altre grandezze fisiche.
Art. 86-quater
Si definisce "ad equilibrio automatico" uno strumento per pesare nel quale l'equilibrio, e con esso la indicazione del valore del carico, viene raggiunto senza l'intervento dell'operatore, limitandosi l'azione di questo ultimo, alle sole operazioni accessorie di collocamento e di rimozione del carico stesso dall'apposito organo di sostegno.
Si definisce "a funzionamento automatico" uno strumento per pesare che effettua, senza l'intervento dell'operatore, tutte le operazioni di cui al precedente comma, mediante un processo automatico che lo caratterizza.
Art. 86-quinquies
I principi di funzionamento di cui al precedente art. 86-ter possono trovare applicazione sia per equilibrare l'azione del carico, sia per rilevarne il valore, traducendolo nei corrispondenti valori di altre grandezze, e sia per la successiva elaborazione dei valori stessi e la trasmissione dei risultati all'organo indicatore".