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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8126/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 7 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8126/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] residente in [...]
D'Annunzio n. 22, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Luigi C.F._1
Sava che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Tomaselli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento arretrati su IO – imposizione fiscale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 settembre 2022 parte ricorrente ha chiesto “ritenere
e dichiarare il diritto del sig. alla erogazione in proprio favore delle Parte_1 differenze pensionistiche a lui spettanti nel periodo dall'1.01.2016 al 31.12.2018, comprese
pagina 1 di 7 maggiorazioni e quant'altro per l'importo complessivo di € 22.602,14 alla data del
15.06.2022 o delle altre somme maggiori o minori che emergeranno nel corso della compienda istruttoria, condannando l' , in Controparte_2
persona del suo legale pro tempore, al pagamento delle somme che risulteranno con interessi legali e rivalutazione sui ratei dalla maturazione di ogni singolo diritto allo effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione”.
A sostegno delle proprie domande ha premesso quanto segue
- era titolare di assegno triennale di invalidità contributiva dal gennaio 2013 n.
15045994 Cat. IO giusta mod. TE08 del 23.10.2014 su sentenza di condanna del
Tribunale Lavoro di Catania n. 2799/2014 R.S. del 18.07.2014 emessa nel giudizio n. 13792/2011 R.G. (doc n. 1-2);
- la riconferma della prestazione avveniva a seguito di ulteriore giudizio definito con decreto di omologa emesso nel procedimento per ATP R.G. n. 513/2017 per altri tre anni giusta mod. TE08 del 19.04.2019 ma nel mod. TE08 erroneamente l' cambiava il numero della prestazione (15048982 anziché 15045994). CP_2
Ha dedotto che per l'asserito errore dell' non veniva considerato il periodo CP_1
triennale precedente (quello della IO n. 15045994) e tutti i calcoli sulla liquidazione sarebbero errati in quanto con il nuovo numero (IO n. 150048982) la pensione si considera come nuova prestazione con conseguente carico cumulativo degli importi pagati nell'anno
2019.
Ha dedotto altresì che gli spetterebbe una differenza pari ad € 22.602,14 alla data del
15.06.2022, aveva pertanto presentato ricorso al comitato provinciale dichiarato inammissibile, allegando prospetto delle somme asseritamente dovute e altra documentazione meglio indicata in ricorso.
CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 12 aprile 2023, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, riportando la nota del competente ufficio amministrativo secondo cui “… Il calcolo risulta corretto e niente è più dovuto. La pensione categoria IO n. 15045994 decorrenza 01/2013 è stata pagata fino al 12/2015.
Successivamente, su nuovo decreto di omologa, la pensione è stata ripristinata.
Naturalmente al ripristino corrisponde nuovo numero di pensione, IO 15048982. Il nuovo
pagina 2 di 7 calcolo arretrati parte dal 01/2016, non essendoci quindi periodi scoperti. Si allegano entrambi i TE08”.
Ha precisato che il provvedimento di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità del 19/4/2019, fondato sul decreto di omologa emesso nel giudizio n.513/2017 RG, costituisce riconoscimento e corresponsione di nuova prestazione di invalidità pensionistica, fondata sul nuovo requisito invalidante, riconosciuto sufficiente ai fini del riconoscimento della prestazione solo a partire dal gennaio 2017, e non rinnovo del precedente assegno ordinario di invalidità, il quale è definitivamente cessato a seguito della mancata conferma del precedente assegno ordinario di invalidità, rispetto al quale la soluzione di continuità dell'accertato stato invalidante costituisce res iudicata nei confronti di entrambe le parti del rapporto processuale sopra riportato.
Ha contestato i conteggi di controparte, richiamando i prospetti di liquidazione depositati in atti.
Ha chiesto pertanto “… rigettare il ricorso avverso e confermare la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità cat. IO n.15048982, emessa con provvedimento TE08 del 19 aprile 2019”.
In esito alla prima udienza del 21 aprile 2023 la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 26 giugno 2024 con termine per il deposito di note difensive.
In esito a tale udienza, “considerato che parte ricorrente ha precisato e ridotto la propria domanda come da note difensive del 13 novembre 2013 e allegato conteggio;
considerato che
il conteggio del 13 novembre 2023 coincide nella sostanza con il T08 del 19 aprile 2019 versato in atti dalla parte resistente e parte ricorrente sostiene essere dovuta ancora la somma di € 2264,05 a fronte dell'avvenuto asserito pagamento del solo importo
6880,28 euro;
ritenuto necessario interloquire con le parti al riguardo e in particolare
CP_ invitare l' a fornire prova del pagamento della somma indicata nel T08 del 19 aprile
2019”, la causa è stata rinviata più volte, onerando parte resistente di fornire prova del pagamento.
Infine, attesa l'inottemperanza dell' e riesaminati gli atti, la causa è stata rinviata CP_1
per decisione e in esito all'udienza del 7 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c.
pagina 3 di 7 e, a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto che parte ricorrente nelle note del 13 novembre
2023 ha precisato che “l'oggetto del giudizio riguarda la non corretta liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità n. 15048982. (…)”, insistendo per il residuo pagamento della somma di € 2264, 05, seppur senza alcuna specificazione delle norme di diritto da applicarsi al caso di specie.
Invero, anche le allegazioni contenute in ricorso hanno carattere del tutto atecnico1,
CP_ d'altra parte l' non ha fornito i chiarimenti ripetutamente richiesti.
In ogni caso, a fronte delle pur carenti allegazioni delle parti, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Al riguardo, giova precisare che gli arretrati pensionistici sono equiparabili a redditi da lavoro ex art. 49 d. lgs. 917/1986 (testo unico delle imposte sul reddito) e sono soggetti a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. b)2.
Quanto alla determinazione dell'imposta su tali redditi il successivo art. 21 stabilisce
“1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti. (…)
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito”.
1 “In conseguenza appare evidente che al sig. per quei (chiamiamoli così) pasticci è Parte_1 stata sottratta una cospicua somma, sia per IR che non viene spalmata anno per anno sul triennio 2016/2018, sia per maggiorazioni, sia per non applicazione delle detrazioni e quant'altro”. 2 “b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46”
pagina 4 di 7 Tali disposizioni contenute nel testo unico sono chiaramente ricognitive delle disposizioni degli articoli 123 e 134, d.p.r. 597/1973 in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, entrambe già dichiarate incostituzionali “… in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non viene prevista la esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 104/1985).
In motivazione si legge “L'impugnato art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 dispone che la tassazione separata si applica sui diversi redditi indicati nello stesso articolo, tra i quali, alla lettera d), gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai prestatori di lavoro dipendente, e quindi anche gli arretrati di pensione.
L'art. 13, pure impugnato, detta i criteri per la determinazione della imposta per i redditi soggetti a tassazione separata. Ma nessuna delle due norme prevede l'esclusione da tale forma di tassazione dei redditi da emolumenti arretrati quando questi, cumulati con gli altri redditi percepiti dal contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile.
Tale mancata previsione genera effettivamente una discriminazione priva di giustificazione tra chi percepisce gli stessi emolumenti a titolo di pensione, a seconda che essi vengano corrisposti subito o negli anni successivi sotto forma di arretrati, e viola altresì il principio della corrispondenza tra capacità contributiva ed onere fiscale
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il principio della correlazione tra prestazioni tributarie e capacità contributiva impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorché sia dato riscontrare per
pagina 5 di 7 essi una identità della situazione di fatto presa in considerazione dalla legge ai fini dell'imposizione del tributo (sent. n. 92 del 1963). E non v'è dubbio che nel caso in esame identica è la situazione del pensionato che riceve gli emolumenti dovutigli anno per anno e di chi invece li percepisce in modo cumulato sotto forma di arretrati negli anni successivi.
Nell'uno e nell'altro caso infatti la capacità contributiva dei due soggetti è perfettamente equivalente, cosicché è priva di ogni giustificazione la eventuale maggiore onerosità del tributo dovuto in relazione agli stessi redditi da chi li abbia percepiti in ritardo”.
Ciò chiarito sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, l'istituto di previdenza sociale nel 2019 con riguardo alla pensione IO (Certificato 15048982) ha liquidato la somma complessiva di € 8895,86 per il periodo dall' 1 gennaio 2016 al 31 maggio
2019, precisando “Gli arretrati saranno disponibili sulle successive rate di pensione non appena questo ufficio avrà terminato gli adempimenti necessari e al netto di eventuali ritenute per: 1) Somme corrisposte in precedenza 2) Tassazione IRPEF secondo la normativa vigente (…)” L'IMPONIBILITÀ FISCALE L'assegno è fiscalmente imponibile e per la determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto conto: - delle detrazioni per redditi da pensione;
- dell'agevolazione per i pensionati art. 11 del TUIR” (allegato 2 fascicolo ). CP_1
Risulta altresì che l'istituto, in qualità di sostituto di imposta, abbia assoggettato la superiore somma a tassazione separata, ponendo in pagamento la sola somma di € 6880,28, al netto della tassazione separata (allegato 8 fascicolo ricorrente).
D'altra parte, risulta dimostrato che i redditi costituiti dagli arretrati pensionistici con riguardo ai singoli anni di riferimento – in media pari a poco più di 2600, 00 euro annui dal
2016 al 2019 – anche sommati agli altri redditi percepiti dal ricorrente nei medesimi anni
(nulla negli anni 2016 e 2017, 1626, 73 nell'anno 2018, 1437,78 nel 2019) quali risultanti da attestazione dell'agenzia delle entrate (allegato 12 ricorso;
certificato aggiornato depositato in data 30 marzo 2025), non superano anno per anno il minimo imponibile e pertanto devono essere esclusi anche dalla tassazione separata.
In ogni caso, anche a voler considerare il biennio anteriore all'anno in cui gli arretrati sono stati percepiti, ossia il biennio 2017-2018, soltanto nel 2018 il ricorrente ha percepito un reddito di € 1626, 73, al di sotto dunque del minimo imponibile.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e l'istituto deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della residua somma pagina 6 di 7 non pagata di € 2264,05, non contestata nell'importo dall'istituto, già indebitamente trattenuta a titolo di ritenuta fiscale, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto della natura e del valore della controversia in relazione al decisum, delle difese delle parti, delle questioni affrontate e dell'assenza di attività istruttoria. Di essa va concessa la chiesta distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 15 settembre 2022 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
CP_
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento della somma di € 2264,05, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, come per legge;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 884,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, avvocato Sava.
Catania, 7 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “Redditi soggetti a tassazione separata. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi, quando non sono componenti del reddito d'impresa: (…) d) emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai prestatori di lavoro dipendente compresi i compensi e le indennità di cui alle lettere a) e d) dell'art. 47; (…)”. 4 “Per i redditi soggetti a tassazione separata, esclusi quelli indicati alla lettera e) dell'articolo 12, l'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione, ovvero, per i redditi indicati alla lettera d) dello art. 12, all'anno in cui sono percepiti. Se in uno dei due anni anteriore non vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non si via stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF”.
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 7 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8126/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] residente in [...]
D'Annunzio n. 22, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Luigi C.F._1
Sava che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Tomaselli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento arretrati su IO – imposizione fiscale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 settembre 2022 parte ricorrente ha chiesto “ritenere
e dichiarare il diritto del sig. alla erogazione in proprio favore delle Parte_1 differenze pensionistiche a lui spettanti nel periodo dall'1.01.2016 al 31.12.2018, comprese
pagina 1 di 7 maggiorazioni e quant'altro per l'importo complessivo di € 22.602,14 alla data del
15.06.2022 o delle altre somme maggiori o minori che emergeranno nel corso della compienda istruttoria, condannando l' , in Controparte_2
persona del suo legale pro tempore, al pagamento delle somme che risulteranno con interessi legali e rivalutazione sui ratei dalla maturazione di ogni singolo diritto allo effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione”.
A sostegno delle proprie domande ha premesso quanto segue
- era titolare di assegno triennale di invalidità contributiva dal gennaio 2013 n.
15045994 Cat. IO giusta mod. TE08 del 23.10.2014 su sentenza di condanna del
Tribunale Lavoro di Catania n. 2799/2014 R.S. del 18.07.2014 emessa nel giudizio n. 13792/2011 R.G. (doc n. 1-2);
- la riconferma della prestazione avveniva a seguito di ulteriore giudizio definito con decreto di omologa emesso nel procedimento per ATP R.G. n. 513/2017 per altri tre anni giusta mod. TE08 del 19.04.2019 ma nel mod. TE08 erroneamente l' cambiava il numero della prestazione (15048982 anziché 15045994). CP_2
Ha dedotto che per l'asserito errore dell' non veniva considerato il periodo CP_1
triennale precedente (quello della IO n. 15045994) e tutti i calcoli sulla liquidazione sarebbero errati in quanto con il nuovo numero (IO n. 150048982) la pensione si considera come nuova prestazione con conseguente carico cumulativo degli importi pagati nell'anno
2019.
Ha dedotto altresì che gli spetterebbe una differenza pari ad € 22.602,14 alla data del
15.06.2022, aveva pertanto presentato ricorso al comitato provinciale dichiarato inammissibile, allegando prospetto delle somme asseritamente dovute e altra documentazione meglio indicata in ricorso.
CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 12 aprile 2023, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, riportando la nota del competente ufficio amministrativo secondo cui “… Il calcolo risulta corretto e niente è più dovuto. La pensione categoria IO n. 15045994 decorrenza 01/2013 è stata pagata fino al 12/2015.
Successivamente, su nuovo decreto di omologa, la pensione è stata ripristinata.
Naturalmente al ripristino corrisponde nuovo numero di pensione, IO 15048982. Il nuovo
pagina 2 di 7 calcolo arretrati parte dal 01/2016, non essendoci quindi periodi scoperti. Si allegano entrambi i TE08”.
Ha precisato che il provvedimento di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità del 19/4/2019, fondato sul decreto di omologa emesso nel giudizio n.513/2017 RG, costituisce riconoscimento e corresponsione di nuova prestazione di invalidità pensionistica, fondata sul nuovo requisito invalidante, riconosciuto sufficiente ai fini del riconoscimento della prestazione solo a partire dal gennaio 2017, e non rinnovo del precedente assegno ordinario di invalidità, il quale è definitivamente cessato a seguito della mancata conferma del precedente assegno ordinario di invalidità, rispetto al quale la soluzione di continuità dell'accertato stato invalidante costituisce res iudicata nei confronti di entrambe le parti del rapporto processuale sopra riportato.
Ha contestato i conteggi di controparte, richiamando i prospetti di liquidazione depositati in atti.
Ha chiesto pertanto “… rigettare il ricorso avverso e confermare la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità cat. IO n.15048982, emessa con provvedimento TE08 del 19 aprile 2019”.
In esito alla prima udienza del 21 aprile 2023 la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 26 giugno 2024 con termine per il deposito di note difensive.
In esito a tale udienza, “considerato che parte ricorrente ha precisato e ridotto la propria domanda come da note difensive del 13 novembre 2013 e allegato conteggio;
considerato che
il conteggio del 13 novembre 2023 coincide nella sostanza con il T08 del 19 aprile 2019 versato in atti dalla parte resistente e parte ricorrente sostiene essere dovuta ancora la somma di € 2264,05 a fronte dell'avvenuto asserito pagamento del solo importo
6880,28 euro;
ritenuto necessario interloquire con le parti al riguardo e in particolare
CP_ invitare l' a fornire prova del pagamento della somma indicata nel T08 del 19 aprile
2019”, la causa è stata rinviata più volte, onerando parte resistente di fornire prova del pagamento.
Infine, attesa l'inottemperanza dell' e riesaminati gli atti, la causa è stata rinviata CP_1
per decisione e in esito all'udienza del 7 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c.
pagina 3 di 7 e, a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto che parte ricorrente nelle note del 13 novembre
2023 ha precisato che “l'oggetto del giudizio riguarda la non corretta liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità n. 15048982. (…)”, insistendo per il residuo pagamento della somma di € 2264, 05, seppur senza alcuna specificazione delle norme di diritto da applicarsi al caso di specie.
Invero, anche le allegazioni contenute in ricorso hanno carattere del tutto atecnico1,
CP_ d'altra parte l' non ha fornito i chiarimenti ripetutamente richiesti.
In ogni caso, a fronte delle pur carenti allegazioni delle parti, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Al riguardo, giova precisare che gli arretrati pensionistici sono equiparabili a redditi da lavoro ex art. 49 d. lgs. 917/1986 (testo unico delle imposte sul reddito) e sono soggetti a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. b)2.
Quanto alla determinazione dell'imposta su tali redditi il successivo art. 21 stabilisce
“1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti. (…)
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito”.
1 “In conseguenza appare evidente che al sig. per quei (chiamiamoli così) pasticci è Parte_1 stata sottratta una cospicua somma, sia per IR che non viene spalmata anno per anno sul triennio 2016/2018, sia per maggiorazioni, sia per non applicazione delle detrazioni e quant'altro”. 2 “b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46”
pagina 4 di 7 Tali disposizioni contenute nel testo unico sono chiaramente ricognitive delle disposizioni degli articoli 123 e 134, d.p.r. 597/1973 in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, entrambe già dichiarate incostituzionali “… in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non viene prevista la esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 104/1985).
In motivazione si legge “L'impugnato art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 dispone che la tassazione separata si applica sui diversi redditi indicati nello stesso articolo, tra i quali, alla lettera d), gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai prestatori di lavoro dipendente, e quindi anche gli arretrati di pensione.
L'art. 13, pure impugnato, detta i criteri per la determinazione della imposta per i redditi soggetti a tassazione separata. Ma nessuna delle due norme prevede l'esclusione da tale forma di tassazione dei redditi da emolumenti arretrati quando questi, cumulati con gli altri redditi percepiti dal contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile.
Tale mancata previsione genera effettivamente una discriminazione priva di giustificazione tra chi percepisce gli stessi emolumenti a titolo di pensione, a seconda che essi vengano corrisposti subito o negli anni successivi sotto forma di arretrati, e viola altresì il principio della corrispondenza tra capacità contributiva ed onere fiscale
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il principio della correlazione tra prestazioni tributarie e capacità contributiva impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorché sia dato riscontrare per
pagina 5 di 7 essi una identità della situazione di fatto presa in considerazione dalla legge ai fini dell'imposizione del tributo (sent. n. 92 del 1963). E non v'è dubbio che nel caso in esame identica è la situazione del pensionato che riceve gli emolumenti dovutigli anno per anno e di chi invece li percepisce in modo cumulato sotto forma di arretrati negli anni successivi.
Nell'uno e nell'altro caso infatti la capacità contributiva dei due soggetti è perfettamente equivalente, cosicché è priva di ogni giustificazione la eventuale maggiore onerosità del tributo dovuto in relazione agli stessi redditi da chi li abbia percepiti in ritardo”.
Ciò chiarito sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, l'istituto di previdenza sociale nel 2019 con riguardo alla pensione IO (Certificato 15048982) ha liquidato la somma complessiva di € 8895,86 per il periodo dall' 1 gennaio 2016 al 31 maggio
2019, precisando “Gli arretrati saranno disponibili sulle successive rate di pensione non appena questo ufficio avrà terminato gli adempimenti necessari e al netto di eventuali ritenute per: 1) Somme corrisposte in precedenza 2) Tassazione IRPEF secondo la normativa vigente (…)” L'IMPONIBILITÀ FISCALE L'assegno è fiscalmente imponibile e per la determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto conto: - delle detrazioni per redditi da pensione;
- dell'agevolazione per i pensionati art. 11 del TUIR” (allegato 2 fascicolo ). CP_1
Risulta altresì che l'istituto, in qualità di sostituto di imposta, abbia assoggettato la superiore somma a tassazione separata, ponendo in pagamento la sola somma di € 6880,28, al netto della tassazione separata (allegato 8 fascicolo ricorrente).
D'altra parte, risulta dimostrato che i redditi costituiti dagli arretrati pensionistici con riguardo ai singoli anni di riferimento – in media pari a poco più di 2600, 00 euro annui dal
2016 al 2019 – anche sommati agli altri redditi percepiti dal ricorrente nei medesimi anni
(nulla negli anni 2016 e 2017, 1626, 73 nell'anno 2018, 1437,78 nel 2019) quali risultanti da attestazione dell'agenzia delle entrate (allegato 12 ricorso;
certificato aggiornato depositato in data 30 marzo 2025), non superano anno per anno il minimo imponibile e pertanto devono essere esclusi anche dalla tassazione separata.
In ogni caso, anche a voler considerare il biennio anteriore all'anno in cui gli arretrati sono stati percepiti, ossia il biennio 2017-2018, soltanto nel 2018 il ricorrente ha percepito un reddito di € 1626, 73, al di sotto dunque del minimo imponibile.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e l'istituto deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della residua somma pagina 6 di 7 non pagata di € 2264,05, non contestata nell'importo dall'istituto, già indebitamente trattenuta a titolo di ritenuta fiscale, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto della natura e del valore della controversia in relazione al decisum, delle difese delle parti, delle questioni affrontate e dell'assenza di attività istruttoria. Di essa va concessa la chiesta distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 15 settembre 2022 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
CP_
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento della somma di € 2264,05, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, come per legge;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 884,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, avvocato Sava.
Catania, 7 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “Redditi soggetti a tassazione separata. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi, quando non sono componenti del reddito d'impresa: (…) d) emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai prestatori di lavoro dipendente compresi i compensi e le indennità di cui alle lettere a) e d) dell'art. 47; (…)”. 4 “Per i redditi soggetti a tassazione separata, esclusi quelli indicati alla lettera e) dell'articolo 12, l'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione, ovvero, per i redditi indicati alla lettera d) dello art. 12, all'anno in cui sono percepiti. Se in uno dei due anni anteriore non vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non si via stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF”.