Sentenza breve 8 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2026REG.PROV.COLL.
N. 07842/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7842 del 2023, proposto da
EL AN e EN RI, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Rosso, Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vezzano Ligure, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Antognetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Provincia della Spezia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, 8 giugno 2023, n. 565, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vezzano Ligure e dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il consigliere CA LE IC e udito per parte appellante l’avvocato Piera Sommovigo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento con cui il Comune di Vezzano Ligure ha irrogato agli appellanti la sanzione pecuniaria di cui all’art. 33, comma 2 del Testo unico dell’edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in misura pari a € 46.000.
2. I fatti rilevanti per la decisione possono essere sintetizzati come segue:
- gli appellanti sono proprietari di un immobile sito nel Comune di Vezzano Ligure, interessato nel dicembre 2009 da un grave evento franoso;
- a seguito dell’evento, sono stati realizzati interventi di ripristino dell’immobile e di messa in sicurezza del versante, comprensivi di opere murarie di contenimento, con riferimento ai quali gli appellanti hanno presentato istanza di sanatoria (prot. 11184 del 28 agosto 2014 – pratica n. 205P014);
- il procedimento, tuttavia, non si è però concluso positivamente, essendo intervenuto parere negativo da parte del competente Servizio sismico provinciale, per mancanza del certificato di collaudo sismico relativo alle opere strutturali realizzate;
- con determinazione n. 106 del 13 novembre 2021 il Comune ha ingiunto la demolizione di quattro opere prive di titolo edilizio: (i) un muro di contenimento in calcestruzzo armato; (ii) la sopraelevazione di un muro esistente; (iii) una scala esterna; (iv) la ricostruzione della porzione retrostante dell’edificio;
- con determinazione n. 8 del 18 gennaio 2023, il Comune, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione e rilevata – a seguito di perizia tecnica – l’impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi, ha irrogato agli appellanti la sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall’art. 33, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001, quantificandola – sulla scorta della stima dell’Agenzia delle Entrate – in complessivi € 46.000;
3. Gli interessati hanno impugnato il provvedimento davanti al T.a.r. Liguria che, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite.
3.1. In particolare, secondo la sentenza di prime cure:
- è inammissibile la censura volta a contestare l’abusività delle opere, trattandosi di profilo accertato dall’ordine di demolizione (n. 106 del 2021), che non è stato tempestivamente impugnato, con conseguente consolidamento della relativa qualificazione;
- risulta immune da vizi logici la valutazione tecnico-discrezionale dell’aumento di valore effettuata dall’Agenzia delle Entrate ai fini della quantificazione della sanzione;
- non sono rilevanti, ai fini del presente giudizio, le questioni attinenti al mancato collaudo sismico del fabbricato e al procedimento di sanatoria edilizia pendente, trattandosi di profili dipendenti da atti e valutazioni della Provincia della Spezia, estranei al thema decidendum e non incidenti sulla legittimità della sanzione oggetto di causa.
4. Il ricorso in appello è affidato ai seguenti motivi:
I. « Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e ss. del D.P.R. n. 380/2001. Difetto di presupposti. Travisamento di fatti decisivi. Contraddittorietà. Illogicità. Ingiustizia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione »;
II. « Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione »;
III. « Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per travisamento di fatti decisivi. Contraddittorietà. Illogicità. Ingiustizia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione» .
5. Si è costituito il Comune di Vezzano Ligure, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo nelle rispettive difese.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
8. Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui afferma che la mancata impugnazione dell’ordine di demolizione (determinazione n. 106 del 2021) renderebbe inammissibili le doglianze volte a contestare la natura abusiva delle opere considerate ai fini della sanzione pecuniaria. Essi sostengono, infatti, che le valutazioni contenute nella citata ordinanza sarebbero ormai superate dalla perizia tecnica successivamente acquisita dal Comune, da cui risulta che le opere di cui ai punti 1 (muro di contenimento in c.a.) e 2 (sopraelevazione del muro esistente), pur prive di titolo edilizio, sono munite di titolo sismico e idonee alla funzione preposta.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. Secondo un orientamento costante, l’ordine di demolizione costituisce il provvedimento che accerta in via definitiva l’abusività dell’intervento edilizio. Pertanto, divenuto inoppugnabile tale provvedimento per decorso del termine, la natura abusiva delle opere non può più essere rimessa in discussione in sede di impugnazione dell’atto sanzionatorio consequenziale, sindacabile esclusivamente per vizi propri ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2023, n. 10033).
8.3. Nel caso di specie, l’ordinanza n. 106 del 2021, che ha qualificato come abusive le opere murarie di cui ai punti 1 e 2, non è stata impugnata ed è pertanto divenuta definitiva. La perizia tecnica successivamente acquisita dal Comune è stata redatta nell’ambito della fase esecutiva dell’ordine di demolizione, al solo fine di verificare la praticabilità del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. Essa non può quindi incidere sul presupposto dell’abusività, né può valere a riaprire l’accertamento ormai consolidato.
8.4. In ogni caso, la circostanza che le opere siano munite di titolo sismico non incide sulla loro abusività, atteso che questo non assolve la funzione del titolo edilizio e non sana il difetto di legittimazione urbanistico-edilizia dell’intervento.
9. Con il secondo motivo, gli appellanti ripropongono la censura, già articolata in primo grado, avverso il parere dell’Agenzia delle Entrate che ha quantificato l’aumento di valore delle opere ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria. Essi lamentano l’illogicità e l’erroneità di tale valutazione, che ha considerato le opere di contenimento e di messa in sicurezza alla stregua di elementi migliorativi della « fruibilità e sicurezza dell’immobile » e, conseguentemente, della sua « appetibilità commerciale ».
9.1. Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
9.2. Occorre premettere che la sanzione è stata irrogata dal Comune con riferimento alle sole opere murarie (identificate dai nn. 1 e 2 nell’ordinanza), « tenuto […] conto che le opere condotte nel fabbricato sono di natura riduttiva rispetto alla consistenza originaria del fabbricato ». Trattandosi di edificio adibito ad uso diverso da quello di abitazione, l’art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.P.R. n. 380/2001 prevede che la misura della sanzione sia determinata in misura « pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, determinato a cura dell’Agenzia del Territorio » (ora incorporata nell’Agenzia delle Entrate).
9.3. In applicazione di tale criterio, l’Agenzia delle Entrate ha quantificato l’aumento di valore dell’immobile mediante la determinazione del « più probabile costo di costruzione delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo » (cfr. la relativa perizia), facendo riferimento ai prezziari regionali vigenti. Tale valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo nei limiti della manifesta illogicità o dell’evidente inattendibilità tecnica (Cons. Stato, sez. II, 20 marzo 2020, n. 1997). Nel caso di specie, gli appellanti non hanno formulato specifiche contestazioni ai parametri tecnici utilizzati, limitandosi a contestare in via generale la premessa stessa della sanzione pecuniaria, ossia l’aumento di valore dell’immobile.
9.4. A tale proposito, la valorizzazione della funzione delle opere – strumentali alla messa in sicurezza dell’immobile e al contenimento del versante franato – non è di per sé sufficiente a infirmare la valutazione tecnica espressa dall’Agenzia delle Entrate, che le ha ritenute comunque idonee a incidere positivamente sulla fruibilità del bene, con riflessi sulla sua appetibilità commerciale. Quest’ultima, in particolare, esprime la potenzialità economica dell’immobile e prescinde dalla contingente mancanza di agibilità del fabbricato.
9.5. Nemmeno può condividersi il ragionamento volto a negare l’aumento di valore per il solo fatto che le opere abbiano ripristinato le originarie condizioni di sicurezza del versante. L’asserita necessità dell’intervento non costituisce, di per sé, un criterio normativamente previsto per escludere un incremento di valore, che l’art. 33, comma 2, assume quale necessaria conseguenza della realizzazione delle opere abusive.
10. Con il terzo motivo, gli appellanti contestano la statuizione del giudice di primo grado circa l’estraneità al thema decidendum delle questioni afferenti al collaudo sismico, che essi ritengono invece rilevanti ai fini del presente giudizio, in quanto costituenti l’unica ragione ostativa alla sanatoria delle opere oggetto di sanzione.
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. Le doglianze relative al collaudo sismico non attengono alla legittimità del provvedimento sanzionatorio qui impugnato, ma investono valutazioni di competenza di altra amministrazione (la Provincia della Spezia) e relative a distinti procedimenti amministrativi.
10.3. In particolare, la dedotta impossibilità di procedere al collaudo secondo le norme tecniche sopravvenute rispetto all’epoca di realizzazione degli interventi è questione che avrebbe dovuto proporsi nell’ambito del procedimento di sanatoria (pratica n. 205P014) o mediante l’impugnazione del relativo diniego (nota prot. 14648 del 16 ottobre 2021) e degli atti con cui la competente autorità ha negato o condizionato il rilascio del titolo sismico. Tale profilo non attiene, invece, alla sanzione pecuniaria di cui si discute, la quale muove proprio dal presupposto – ormai cristallizzato (cfr. supra par. 8.2 e ss.) – dell’abusività delle opere.
10.4. Né la questione può essere considerata rilevante per il fatto di influire sull’agibilità del fabbricato, giacché anch’essa è stata negata con un precedente provvedimento amministrativo (determinazione edilizia privata n. 65 del 29 settembre 2016), solo richiamato dall’atto impugnato, al fine di ribadirne la perdurante efficacia.
11. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
11.1. Le particolarità della vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER ZA, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
CA LE IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA LE IC | ER ZA |
IL SEGRETARIO