Articolo 8 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Articolo 7Articolo 9
Versione
17 dicembre 1961
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Versione
1 gennaio 2019
Art. 8.

Il registro dei premi deve essere tenuto presso la sede dell'assicuratore se italiano, o presso la sede del rappresentante in Italia dell'assicuratore estero. Per gli agenti od incaricati di cui all'articolo i il registro deve essere tenuto presso la sede dell'agenzia o dell'ufficio. Gli assicuratori aventi piu' sedi o rappresentanze, devono tenere il registro presso la sede o la rappresentanza principale o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l'una dall'altra.
Il registro medesimo deve essere conservato per dieci anni, computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.
Del pari, gli assicuratori sono tenuti a conservare per cinque anni dai giorno in cui hanno cessato di avere effetto le polizze originali relative alle assicurazioni assoggettate ad imposta.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019