Ordinanza cautelare 3 giugno 2022
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00694/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di erede di -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio 28;
contro
ADER - Agenzia delle Entrate – ON e Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - ON - Direzione Regionale Veneto, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Venezia, S. Marco, 63;
per l'annullamento
dell’intimazione di pagamento n.-OMISSIS- per l’importo di € 323.347,00# notificata in data 08/04/2022, emessa da Agenzia delle Entrate ON (ADER)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ADER - Agenzia delle Entrate - ON e di AGEA - Agenzia per le Erogazioni inAgricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa Ida RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 06/05/2022 e depositato in data 17/05/2025, parte ricorrente, premettendo di essere titolare di un’azienda agricola, che produce latte destinato ad essere compravenduto, ha impugnato l’intimazione di pagamento, notificata in data 08/04/2022 e meglio descritta in epigrafe, con la quale la competente Agenzia delle Entrate – ON (d’ora in poi, anche ADER) ha richiesto il pagamento della complessiva somma € 323.347,00# a titolo di recupero crediti e interessi in relazione al c.d. al c.d. “prelievo latte” determinato da presunti sforamenti dalla corrispondente “quota-latte” fissata dall’Unione Europea per le annualità 2004, 2006 e 2007.
In particolare, l’intimazione impugnata, che comprende sia la sorte capitale che gli interessi, richiama quale atto presupposto la cartella di pagamento n. -OMISSIS-, della quale viene indicata l’avvenuta notifica in data 04/02/2014.
L’impugnativa è sostenuta dai seguenti motivi di doglianza:
I.Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione- Mancata allegazione della cartella di pagamento- mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento-Violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio in quanto l’intimazione di pagamento sarebbe illegittima perché si limiterebbe a indicare il numero della cartella esattoriale presupposta, senza allegarla, e non sarebbe, quindi, possibile comprendere su che cosa si fondi il credito azionato da A.D.E.R. e quali siano le annate di campagna lattiera di riferimento;
II.Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – Mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati in quanto l’intimazione di pagamento sarebbe illegittima perché non spiegherebbe in che modo siano stati calcolati gli interessi e non sarebbe possibile comprendere quali siano i tassi di interesse applicati e il dies a quo del computo degli stessi;
III.Intervenuta prescrizione del credito di AGEA - Intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica di cartella in quanto parte ricorrente sosstiene di non aver mai superato le quote latte assegnategli e nega di avere mai ricevuto da Ag.E.A. alcun atto di imputazione del prelievo e contesta di avere ricevuto in notifica la cartella esattoriale indicata nell’intimazione di pagamento;
IV. Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento a normativa unionale-Illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere in quanto gli atti di imputazione del prelievo calcolati per il periodo che va dalla campagna 1995-1996 alla campagna 2014-2015 sarebbero illegittimi perché adottati sulla base della normativa nazionale in contrasto con quella sovraordinata europea, così come affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con decisione del 27 giugno 2019 e dal Consiglio di Stato con le decisioni nn. 7726/2019 e 7734/2019, con orientamento consolidatosi e, sotto altro aspetto, i dati impiegati da AG.E.A. per il calcolo dei prelievi supplementari non sarebbero attendibili.
V. Nullità /annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da AG.E.A.. Errata quantificazione del presunto debito - difetto carenza di motivazione in quanto il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché non consente di comprendere se le somme oggetto delle intimazioni di pagamento tengano conto tengano di pagamenti già effettuati e/o di importi recuperati dall’Amministrazione mediante operazioni di compensazione su contributi PAC.
Si sono costituite in giudizio, in resistenza, in data 28/05/2023 l’ADER e l’AGEA, contestando le pretese della ricorrente e all’uopo dimettendo la documentazione ritenuta pertinente.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, emessa all’esito dell’udienza camerale del giorno 01/06/2022, il Tribunale ha sospeso l’efficacia degli atti e provvedimenti gravati e ha onerato l’AGEA e l’ADER, secondo le rispettive competenze, del deposito della documentazione necessaria al fine di istruire compiutamente la controversia.
All’udienza pubblica straordinaria, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato presso i Tribunali Amministrativi Regionali PNRR, del giorno 2 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione
Il Collegio osserva:
- in primo luogo, che l’Agenzia delle Entrate ON ha provato, mercé la produzione documentale del 28/05/2022, l’avvenuta notificazione, da parte di AG.E.A., in data 04/02/2014, tramite posta raccomandata, della cartella n. n -OMISSIS-, (nuovo numero di riferimento: -OMISSIS-; sulla sufficienza del deposito della ricevuta di avvenuta consegna per dimostrare la notificazione della cartella di pagamento, cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 21 giugno 2023, n.17841 secondo cui “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima”);
-in secondo luogo, che non vi è prova che tale cartella sia mai stata impugnata, con la conseguenza che l’ordine di pagamento ivi indicato deve ritenersi divenuto definitivo.
Ciò posto, è noto che l’intimazione di pagamento ha natura di invito a pagare una somma a debito, il cui importo è stato in precedenza determinato da almeno un atto presupposto (nel caso di specie, la cartella di pagamento e, prima ancora, dal c.d. atto di prelievo supplementare, previa constatazione dell’inosservanza del limite quantitativo imposto alla produzione del latte in riferimento alla specifica annata lattiero-casearia), prodromico all'esecuzione forzata. Essa, dunque, non ha natura di atto impositivo e, qualora l’atto impositivo presupposto sia divenuto definitivo per omessa impugnazione oppure perché l’impugnazione avverso di essa è stata respinta o è stata dichiarata irricevibile o inammissibile o improcedibile, può essere gravata - e, correlativamente, la sua legittimità può essere scrutinata - solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti impositivi da cui è sorto il debito (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. V, 10 aprile 2013, n. 8704).
La mancata o infruttuosa impugnazione dell'atto presupposto (cioè, nel caso di specie, della presupposta cartella esattoriale) impedisce di contestarne (nuovamente) in questa sede i profili di invalidità e gli effetti sostanziali: le relative doglianze, anche se proposte quali azioni di accertamento negativo della debenza delle somme richieste, debbono, pertanto, ritenersi inammissibili.
Il rilievo appena formulato è in linea con il tradizionale inquadramento della posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente nelle controversie quale quella di cui è causa, come individuata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: “tutte le questioni implicanti una contestazione dell' an o del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche attengono a posizioni di interesse legittimo ed originano da provvedimenti autoritativi, come tali soggetti al regime del consolidamento in atti definitivi se non impugnati nei termini (Cass., Sez. Un., ordinanze nn. 31370 e 31371 del 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 2552 del 2019). (...) Non risulta pertanto ammissibile nella presente sede una domanda volta a porre nuovamente in discussione i presupposti di una intimazione implicitamente accettata dagli interessati e, comunque, mai impugnata” (Cons. Stato, III, 7 febbraio 2023 n. 1318).
Ne consegue che la definitività del prelievo (conseguente alla impossibilità di ulteriormente contestare in sede giurisdizionale la cartella di pagamento assunta a presupposto dell’intimazione impugnata) priva la parte ricorrente della facoltà di avvalersi degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite nell'inoppugnabilità dell’atto (TAR Veneto, IV, 16 ottobre 2023, n. 1455; Cons. Stato, III, 17 maggio 2022, n. 3910).
Né può valere, in questo caso, la disapplicazione, in quanto l'incompatibilità comunitaria affermata dalla Corte di Giustizia (27 giugno 2019 -causa C-348/2018; 13 gennaio 2022 -causa C 377/2019) non ha riguardato norme nazionali attributive del potere, bensì norme nazionali indicanti i criteri da seguire per l'esercizio del potere (provvedimenti sulla compensazione nazionale e sull'imputazione del prelievo).
Pertanto, la domanda di accertamento negativo della debenza delle somme, ove evincibile dall'azione impugnatoria, non può che risolversi alla luce dei medesimi parametri, onde non vanificare le statuizioni in ultimo richiamate sulla base di una prospettazione della domanda giudiziale comunque rivolta, sul piano sostanziale, all'annullamento della pretesa di pagamento contenuta negli atti impugnati in epigrafe.
Anche secondo un recente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale espresso dal giudice amministrativo di primo grado:
- “se la cartella di pagamento è divenuta definitiva, la successiva intimazione di pagamento può essere censurata solo per vizi propri e non per questioni imputabili all'atto presupposto, oramai divenuto insindacabile” (v. TAR Piemonte, sez. II, 18 aprile 2023 n. 335); tanto in linea con l'orientamento generale per cui l'intimazione di pagamento riferita ad una cartella notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla od annullabile la cartella di pagamento presupposta (v. Cons. Stato, sez. III, 17 maggio 2022 n. 3910);
- “a fronte di cartella di pagamento divenuta definitiva, non si può eccepire l'intervenuta prescrizione del credito dell'Autorità pubblica allorché si impugni la successiva intimazione di pagamento. Né, evidentemente, una prescrizione del credito di AGEA può nella fattispecie dirsi intervenuta dopo la notificazione della cartella di pagamento, giacché le due intimazioni qui impugnate risultano posteriori di meno di tre anni rispetto alla prima” (TAR Emilia Romagna, Parma, I, 19 luglio 2023, n. 233)
Devono, perciò, ritenersi inammissibili tutte le censure promosse in sede di gravame avverso l’intimazione di pagamento che attengono, però, in via generale al contrasto tra la normativa nazionale con quella euro-unitaria in materia, e, più in particolare, alla formazione del ruolo, al contenuto della presupposta cartella di pagamento, alla determinazione dell’importo dovuto, ad eventuali meccanismi di compensazione la cui applicazione – secondo la prospettazione difensiva attorea - sia stata pretermessa o non correttamente eseguita dall’Amministrazione (ovvero le censure articolate con i motivi quarto e quinto del ricorso) e ciò in ragione della definitività del titolo determinativo del debito e, quindi, del credito azionato a cagione della rilevata inammissibilità del relativo gravame.
In definitiva, residuano da scrutinare solo i seguenti profili, rispetto ai quali, peraltro, questa Sezione si è già diverse volte pronunciata.
-Eccezione di illegittimità dell’intimazione di pagamento per mancata allegazione della cartella e della campagna lattiera cui il credito azionato fa riferimento (primo motivo di ricorso):
il Collegio osserva che la cartella presupposta all’intimazione qui gravata è specificamente indicata a pag. 2 nel secondo riquadro del “Dettaglio del debito”, dove è riportato il codice identificativo ed è trascritta la data di notificazione. Questi elementi sono del tutto sufficienti per la identificazione dell’atto, peraltro ben conosciuto dalla parte in ragione della intervenuta (e provata notifica) dell’atto in data 04/02/2014
-Eccezione di genericità e indeterminatezza nel calcolo degli interessi (secondo motivo di ricorso): l’eccezione è parimenti infondata, in quanto l’ammontare degli interessi è predeterminato dalla normativa di riferimento, con la conseguenza che la loro quantificazione costituisce attività vincolata, come tale non richiedente la specificazione dei criteri seguiti.
Nel caso in esame, l’obbligo di pagamento degli interessi di mora è correttamente giustificato dal richiamo all’art. 30 del D.P.R. 672 del 1973 (v. nota 1 riportata in calce al “Dettaglio del Debito”). Al riguardo, va ricordato che, per ottenere il pagamento della somma pretesa, AGEA ha affidato la riscossione ad ADER, la quale opera ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973.
L’art. 25, primo comma, di tale decreto, stabilisce che, una volta ricevuto il ruolo, il concessionario della riscossione debba inviare al debitore una cartella di pagamento (che ai sensi del secondo comma dello stesso articolo deve essere redatta in conformità ad un modello ministeriale), invitandolo a versare quanto dovuto nel termine di sessanta giorni. Scaduto questo termine, in assenza di versamento spontaneo, sono dovuti gli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, il cui tasso è stabilito annualmente con decreto ministeriale.
Pertanto, il debitore, applicando i criteri normativi, è in grado di verificare agevolmente la correttezza dei calcoli (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 19 luglio 2023, n. 1901; T.A.R. Piemonte, sez. II, 2 maggio 2023, n. 399), e non può limitarsi a dedurre la mancanza di motivazione, dovendo, al fine di dimostrare l’illegittimità dell’intimazione di pagamento, opporre alla determinazione dell’Amministrazione un proprio calcolo che porti ad un importo per interessi inferiore a quello quantificato.
-Eccezione di prescrizione del credito (terzo motivo di ricorso):
L’eccezione è in parte fondata, con particolare riguardo alla parte del credito dovuta a titolo di interessi.
Gli interessi maturati sulla somma capitale oggetto del prelievo latte sono, infatti, soggetti, a differenza della parte di credito dovuta a titolo di sorta capitale, alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 n. 4, c. c. (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301 e T.A.R. Veneto, sez. IV, 23 febbraio 2024, n. 327) e, agli atti del giudizio non sono depositati atti interruttivi trasmessi al debitore nel quinquennio successivo alla notificazione della cartella di pagamento alla data del giorno 04/02/2014.
In difetto di tale prova, tenuto conto che l’intimazione di pagamento è stata notificata in data 08/04/2022, va dichiarata prescritta la pretesa al pagamento degli interessi.
Fatta questa precisazione, la censura proposta con il secondo motivo circa la decorrenza e la quantificazione degli interessi, è assorbita dalla declaratoria di intervenuta prescrizione sugli interessi medesimi.
In conclusione, il ricorso va accolto nella sola parte in cui mira all’annullamento della richiesta di pagamento degli interessi, mentre va respinto nel resto.
In considerazione della complessità delle questioni esaminate e decise, nonché delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
Avuto riguardo ai possibili profili di responsabilità erariale derivanti dalla parziale decisione del ricorso in accoglimento del motivo sulla prescrizione sugli interessi, la presente sentenza va trasmessa alla Procura Regionale per il Veneto della Corte dei Conti per l’eventuale seguito di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)accoglie in parte il ricorso, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione;
b)rigetta nel resto;
c)compensa tra le parti le spese di giudizio;
d) dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale per il Veneto della Corte dei Conti per l’eventuale seguito di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Francesco Avino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida RA |
IL SEGRETARIO